CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 gennaio 2022
Cassazione n. 19408/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza in data 04/06/2021 della Corte di appello di Milano, che ha confermato la sentenza in data 26/06/2020 del Tribunale di Milano, che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 640, cod.pen. Deduce: 1.1. "Mancata e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 lett. e) c.p.p. - risultante dal testo della sentenza". 1.2. "Mancata e manifesta illogicità della motivazione della sentenza dedotta ex art. 606 lett. e) c.p.p. circa l'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 7, cod.pen.". 2. Ciò premesso il ricorso è inammissibile perché le argomentazioni esposte con il ricorso in relazione alle circostanze attenuanti generiche, alla possibilità di escludere la recidiva qualificata e all'aumento di pena per la continuazione propongono questioni non consentite in sede di legittimità, in quanto non sono volte a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello. Vale ricordare, allora, che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede legittimità allorquando, non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. 3. E' -poi- inammissibile perché manifestamente infondato il motivo con cui si sostiene la non configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 7, cod.pen. rispetto a un reato tentato. A tal riguardo va richiamato l'ormai risalente e pacifico insegnamento di legittimità che ha spiegato che «il tentativo è reato autonomo rispetto a quello consumato, ma è pur sempre ad esso collegato strutturalmente e ideologicamente, sicché vanno applicate le aggravanti che trovano ragione attraverso la valutazione dell'idoneità degli atti e dei mezzi, valutazione che permette di individuare, unitamente al proposito criminoso, le modalità dell'azione per realizzarlo» (Cass. pen. Sez. 2, n. 3692 del 29.11.1989, dep. il 1990, Adamoli, Rv. 183711; più di recente, non massinnate: Sez. 7, Ordinanza n. 31062 del 24/06/2015, Pavan; Sez. 2, Sentenza n. 17988 del 19/01/2010, [OSCURATO:PERSONA]). 4. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 11/1/2022 Il Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA] Verga DE