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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 16 marzo 2021

Cassazione n. 03990/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa in data 16 marzo 2021, e depositata in data 4 giugno 2021, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], pronunciando in sede di appello ex art. 310 cod. proc. pen., ha confermato il provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva rigettato l'istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con quella degli arresti domiciliari, eventualmente con l'imposizione del c.d.

"braccialetto elettronico", per reati concernenti le sostanze stupefacenti.

Secondo il Tribunale, deve ritenersi che a carico di [OSCURATO:PERSONA] sussistono le esigenze cautelari, e che queste non sono fronteggiabili con misure diverse da quella della custodia in carcere, sia per le presunzioni di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., determinata dalla partecipazione del medesimo ad associazione finalizzata al narcotraffico ed accertata con sentenza di primo grado, sia per il pieno inserimento di tale soggetto nelle dinamiche operative e di gestione dei traffici di stupefacente, sia per l'assenza di elementi di novità.

2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con il quale si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 125, 274, 275, comma 3, e 299, comma 2, cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta necessità dell'applicazione della custodia in carcere ed alla omessa valutazione degli elementi addotti dalla difesa.

Si deduce che la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. postula comunque una valutazione delle circostanze specificamente relative all'indagato, e che, però, ciò non è avvenuto nella specie.

Si rappresenta, in particolare, che: -) il pericolo di fuga è stato rilevato sulla base di una considerazione comune ad indagati latitanti e recidivi, con i quali l'odierno ricorrente non è mai entrato in contatto; -) la asserita valutazione della gravità dei fatti non si confronta con la modestia degli episodi, quali ad esempio la consegna di 5 grammi di stupefacente per conto del fratello; -) l'odierno ricorrente è rimasto incensurato ancora a distanza di quattro anni e mezzo dai fatti in contestazione; -) la condotta del medesimo è condensata nell'arco di soli sette giorni dell'aprile 2017 ed è consistita nell'attivarsi su comando di un'altra persona; -) è stata esclusa l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. dalla sentenza di primo grado, con conseguente infondatezza dell'affermazione dei collegamenti diretti dell'odierno ricorrente con esponenti del clan Pelle-Vottari.

3. In data 7 gennaio è pervenuta memoria nell'interesse dell'indagato, a firma del difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], nella quale si ripropongono gli argomenti esposti nel ricorso, sottolineandosi in particolare la rilevanza del decorso del tempo trascorso in stato di detenzione e la brevità del periodo di protrazione della condotta illecita.

4. Il ricorso è inammissibile.Innanzitutto, il ricorrente è in detenzione cautelare per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, ossia per un reato per il quale vige la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di necessaria applicazione della custodia in carcere.

Di conseguenza, per revocare o sostituire la misura in atto, occorrono elementi idonei a vincere la presunzione relativa di necessaria applicazione della custodia in carcere.

Tale non è, però, il decorso del tempo in regime di misura detentiva, posto che, come osserva l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, ai fini dell'attenuazione o della revoca della misura della custodia cautelare in carcere, il mero decorso di un pur lungo periodo di carcerazione non assume di per sé rilievo come fattore di attenuazione delle esigenze cautelari, esaurendo la sua valenza soltanto nell'ambito della disciplina dei termini di durata massima della custodia (cfr., tra le tantissime, Sez. 1, n. 19818 del 23/03/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273139-01).

Né in questa sede può procedersi ad una autonoma valutazione della gravità dei fatti.

Invero, secondo altro principio assolutamente consolidato, in tema di misure cautelari personali, una volta intervenuta la sentenza di condanna anche non definitiva, la valutazione degli elementi rilevanti ai fini del giudizio incidentale, anche in sede di riesame o di appello, deve mantenersi nell'ambito della ricostruzione operata dalla pronuncia di merito, non solo per quel che attiene all'affermazione di colpevolezza e alla qualificazione giuridica, ma anche per tutte le circostanze del fatto, non potendo essere queste apprezzate in modo diverso dal giudice della cautela (così, ad esempio, Sez. 4, n. 12890 del 13/02/2019, Bettassa, Rv. 275363-01).

E nella specie, non solo il ricorrente non ha prodotto la sentenza di primo grado, per verificare quale sia l'effettiva gravità dei fatti apprezzata dal giudice di merito, ma il dispositivo della decisione, unico elemento disponibile, induce, almeno allo stato, a considerazioni contrarie, stante l'irrogazione di una condanna a dieci anni e sei mesi di reclusione.

Ancora, le censure sul pericolo di fuga, oltre a non essere valutabili in questa sede anche per la mancata produzione della sentenza di merito, sono prive di rilevanza, attesa la ravvisata sussistenza del pericolo di reiterazione.

5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Essendo l'imputato in custodia cautelare in carcere per il reato interessato dal presente ricorso, la cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 16 marzo 2021, e depositata in data 4 giugno 2021, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], pronunciando in sede di appello ex art. 310 cod. proc. pen., ha confermato il provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva rigettato l'istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con quella degli arresti domiciliari, eventualmente con l'imposizione del c.d. "braccialetto elettronico", per reati concernenti le sostanze stupefacenti. Secondo il Tribunale, deve ritenersi che a carico di [OSCURATO:PERSONA] sussistono le esigenze cautelari, e che queste non sono fronteggiabili con misure diverse da quella della custodia in carcere, sia per le presunzioni di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., determinata dalla partecipazione del medesimo ad associazione finalizzata al narcotraffico ed accertata con sentenza di primo grado, sia per il pieno inserimento di tale soggetto nelle dinamiche operative e di gestione dei traffici di stupefacente, sia per l'assenza di elementi di novità. 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con il quale si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 125, 274, 275, comma 3, e 299, comma 2, cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta necessità dell'applicazione della custodia in carcere ed alla omessa valutazione degli elementi addotti dalla difesa. Si deduce che la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. postula comunque una valutazione delle circostanze specificamente relative all'indagato, e che, però, ciò non è avvenuto nella specie. Si rappresenta, in particolare, che: -) il pericolo di fuga è stato rilevato sulla base di una considerazione comune ad indagati latitanti e recidivi, con i quali l'odierno ricorrente non è mai entrato in contatto; -) la asserita valutazione della gravità dei fatti non si confronta con la modestia degli episodi, quali ad esempio la consegna di 5 grammi di stupefacente per conto del fratello; -) l'odierno ricorrente è rimasto incensurato ancora a distanza di quattro anni e mezzo dai fatti in contestazione; -) la condotta del medesimo è condensata nell'arco di soli sette giorni dell'aprile 2017 ed è consistita nell'attivarsi su comando di un'altra persona; -) è stata esclusa l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. dalla sentenza di primo grado, con conseguente infondatezza dell'affermazione dei collegamenti diretti dell'odierno ricorrente con esponenti del clan Pelle-Vottari. 3. In data 7 gennaio è pervenuta memoria nell'interesse dell'indagato, a firma del difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], nella quale si ripropongono gli argomenti esposti nel ricorso, sottolineandosi in particolare la rilevanza del decorso del tempo trascorso in stato di detenzione e la brevità del periodo di protrazione della condotta illecita. 4. Il ricorso è inammissibile.Innanzitutto, il ricorrente è in detenzione cautelare per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, ossia per un reato per il quale vige la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di necessaria applicazione della custodia in carcere. Di conseguenza, per revocare o sostituire la misura in atto, occorrono elementi idonei a vincere la presunzione relativa di necessaria applicazione della custodia in carcere. Tale non è, però, il decorso del tempo in regime di misura detentiva, posto che, come osserva l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, ai fini dell'attenuazione o della revoca della misura della custodia cautelare in carcere, il mero decorso di un pur lungo periodo di carcerazione non assume di per sé rilievo come fattore di attenuazione delle esigenze cautelari, esaurendo la sua valenza soltanto nell'ambito della disciplina dei termini di durata massima della custodia (cfr., tra le tantissime, Sez. 1, n. 19818 del 23/03/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273139-01). Né in questa sede può procedersi ad una autonoma valutazione della gravità dei fatti. Invero, secondo altro principio assolutamente consolidato, in tema di misure cautelari personali, una volta intervenuta la sentenza di condanna anche non definitiva, la valutazione degli elementi rilevanti ai fini del giudizio incidentale, anche in sede di riesame o di appello, deve mantenersi nell'ambito della ricostruzione operata dalla pronuncia di merito, non solo per quel che attiene all'affermazione di colpevolezza e alla qualificazione giuridica, ma anche per tutte le circostanze del fatto, non potendo essere queste apprezzate in modo diverso dal giudice della cautela (così, ad esempio, Sez. 4, n. 12890 del 13/02/2019, Bettassa, Rv. 275363-01). E nella specie, non solo il ricorrente non ha prodotto la sentenza di primo grado, per verificare quale sia l'effettiva gravità dei fatti apprezzata dal giudice di merito, ma il dispositivo della decisione, unico elemento disponibile, induce, almeno allo stato, a considerazioni contrarie, stante l'irrogazione di una condanna a dieci anni e sei mesi di reclusione. Ancora, le censure sul pericolo di fuga, oltre a non essere valutabili in questa sede anche per la mancata produzione della sentenza di merito, sono prive di rilevanza, attesa la ravvisata sussistenza del pericolo di reiterazione. 5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. Essendo l'imputato in custodia cautelare in carcere per il reato interessato dal presente ricorso, la cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così d
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