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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 37208/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/02/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in cata 25 febbraio 2019 con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, previo riconoscimento del vincolo della continuazione, alla pena di 8 mesi di arresto e di 1.300,00 euro d. ammenda, inflitta per il reato di cui all'art. 4, legge 18 aprile 197.5, n. 110 - per avere portato fuori dalla propria abitazione e senza giustificato motivo, un coltello, lungo complessivamente 19 cm., di cui 8 cm. di lama - nonché per la contravvenzione di cui all'art. 75, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011 - per non avere Dsservato la prescrizione, impostagli dalla misura di prevenzione applicatagli in data 11 gennaio 2016, che gli imponeva di non portare armi.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Ciampi, per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due distinti motivi dì impugnazione, di seguito enuniati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo, censura, ex art. 606, cc rnma 1, lett. b) , cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. -.31-bis cod. per ., per avere la sentenza escluso la causa di non punibilità benzhé la condotta non fosse abituale, valorizzando il numero dei precedenti penali dell'imputato senza tener conto delle condotte accertate dalle singole sentenze c i condanna e della condotta collaborativa.

2.2. Con il secondo motivo denuncia, ex art. 6C6, comma 1, lett. c) , cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione de l'art. 62-bis cod. pen., il cui mancato riconoscimento è stato giustificato con 'irrilevanza della condotta collaborativa desunta dall'esito della perquisizione, ignorando che comunque il Ciampi aveva agevolato l'accertamento delle violazior i da parte deli cperanti.

3. Il ricorso è inammissibile perché interamente verso in fatto e comunque propone deduzioni manifestamente infondate.

3.1. Quanto al mancato riconoscimento della causa di non punib.lità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., va ricordato che è ostatiifo alla sua configurabilità il comportamento abituale che ricorre quando l'autore anche successivamente al reato per cui si procede, abbia commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame, potendo il giudice procedente fare riferimento non solo alle condanne irrevocabili ed agli illeciti sottoposti alla sua cogn zione - nel caso in cui il procedimento riguardi distinti reati della stessa indol€ , anche se tenui- ma anche ai reati in precedenza ritenuti non punibili ex art. 131 his cod. pen. (Sez. 6 n. 6551 del 09/01/2020, Kostandin, Rv. 278347; Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 26659).

A tali principi si è puntualmente conformata la sentenza impugnata, nel rilevare che il Ciampi non solo aveva commesso un fatto oggettivamente di non scarsa gravità, atteso che era stato commesso in costanza di 3pplicazione della misura di prevenzione della sorveglianza specia:e, ma aveva, ir un passato recente, commesso numerosissimi reati lesivi del meiesimo bene gi iridico, tutti sintomatici della sua volontà di non assoggettarsi ille limitazioni iella libertà personali funzionali all'ordine e alla sicurezza pubblica.

In questo modo, è stata offerta puntuale risposta alle doglianze difensive, già 'ormulate in sede di appello e riproposte nella presente sede, avendo la sentenza di secondo grado esplicato, in maniera logicamente coerente e rispettosa del e indicazioni offerte dalla giurisprudenza di legittimità, le ragioni del mancato accoglimento della istanza formulata dalla difesa dell'imputato.

4. Quanto al motivo di doglianza relativo alle attenuanti generiche, va tenuto presente che il riconoscimento di tale beneficic deve essere fondato sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato.

Nel caso in esame, l'unico elemento favorevole all'imputato dedotto dalla difesa, ossia la condotta collaborativa, è stata valutata negativamente e comunque del tutto insignif cante rispetto ai precedenti penali sul rilievo, non illogico, che non ha appor:a:o alcun comributo utile all'accertamento dei fatti

4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugr azione (C.

Cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle arrmende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo deternn nare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila n favore della cassa delle ammend

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/02/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in cata 25 febbraio 2019 con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, previo riconoscimento del vincolo della continuazione, alla pena di 8 mesi di arresto e di 1.300,00 euro d. ammenda, inflitta per il reato di cui all'art. 4, legge 18 aprile 197.5, n. 110 - per avere portato fuori dalla propria abitazione e senza giustificato motivo, un coltello, lungo complessivamente 19 cm., di cui 8 cm. di lama - nonché per la contravvenzione di cui all'art. 75, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011 - per non avere Dsservato la prescrizione, impostagli dalla misura di prevenzione applicatagli in data 11 gennaio 2016, che gli imponeva di non portare armi. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Ciampi, per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due distinti motivi dì impugnazione, di seguito enuniati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, censura, ex art. 606, cc rnma 1, lett. b) , cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. -.31-bis cod. per ., per avere la sentenza escluso la causa di non punibilità benzhé la condotta non fosse abituale, valorizzando il numero dei precedenti penali dell'imputato senza tener conto delle condotte accertate dalle singole sentenze c i condanna e della condotta collaborativa. 2.2. Con il secondo motivo denuncia, ex art. 6C6, comma 1, lett. c) , cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione de l'art. 62-bis cod. pen., il cui mancato riconoscimento è stato giustificato con 'irrilevanza della condotta collaborativa desunta dall'esito della perquisizione, ignorando che comunque il Ciampi aveva agevolato l'accertamento delle violazior i da parte deli cperanti. 3. Il ricorso è inammissibile perché interamente verso in fatto e comunque propone deduzioni manifestamente infondate. 3.1. Quanto al mancato riconoscimento della causa di non punib.lità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., va ricordato che è ostatiifo alla sua configurabilità il comportamento abituale che ricorre quando l'autore anche successivamente al reato per cui si procede, abbia commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame, potendo il giudice procedente fare riferimento non solo alle condanne irrevocabili ed agli illeciti sottoposti alla sua cogn zione - nel caso in cui il procedimento riguardi distinti reati della stessa indol€ , anche se tenui- ma anche ai reati in precedenza ritenuti non punibili ex art. 131 his cod. pen. (Sez. 6 n. 6551 del 09/01/2020, Kostandin, Rv. 278347; Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 26659). A tali principi si è puntualmente conformata la sentenza impugnata, nel rilevare che il Ciampi non solo aveva commesso un fatto oggettivamente di non scarsa gravità, atteso che era stato commesso in costanza di 3pplicazione della misura di prevenzione della sorveglianza specia:e, ma aveva, ir un passato recente, commesso numerosissimi reati lesivi del meiesimo bene gi iridico, tutti sintomatici della sua volontà di non assoggettarsi ille limitazioni iella libertà personali funzionali all'ordine e alla sicurezza pubblica. In questo modo, è stata offerta puntuale risposta alle doglianze difensive, già 'ormulate in sede di appello e riproposte nella presente sede, avendo la sentenza di secondo grado esplicato, in maniera logicamente coerente e rispettosa del e indicazioni offerte dalla giurisprudenza di legittimità, le ragioni del mancato accoglimento della istanza formulata dalla difesa dell'imputato. 4. Quanto al motivo di doglianza relativo alle attenuanti generiche, va tenuto presente che il riconoscimento di tale beneficic deve essere fondato sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato. Nel caso in esame, l'unico elemento favorevole all'imputato dedotto dalla difesa, ossia la condotta collaborativa, è stata valutata negativamente e comunque del tutto insignif cante rispetto ai precedenti penali sul rilievo, non illogico, che non ha appor:a:o alcun comributo utile all'accertamento dei fatti 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugr azione (C. Cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle arrmende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo deternn nare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila n favore della cassa delle ammend
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