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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 12 maggio 2022

Cassazione n. 15185/2022

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 37844/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 36; – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; – controricorrente – avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, n. 2389/2019 depositata 9 ottobre 2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 marzo 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 21 marzo 2015 il Tribunale di Grosseto rigettò F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 37844/2019 Numero sezionale 445/2022 Numero di raccolta generale 15185/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto che le aveva ingiunto di pagare a [OSCURATO:PERSONA] la somma di Euro 15.600, a titolo di provvigione per l’attività di mediazione svolta in relazione all’acquisto di un immobile denominato «Agriturismo la Meridiana» in località Roccalbegna.

La Corte d’appello di Firenze ha confermato tale decisione rigettando il gravame interposto dalla Mostarda.

2. Quest’ultima propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui resiste l’intimata, depositando controricorso.

La trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ..

Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., «violazione o falsa ed errata applicazione di norme di diritto ed in particolare dell'art.346 cod. proc. civ. … per la domanda di verificazione che la Corte di appello ha considerato tardiva in quanto asseritamente non riproposta nelle conclusioni dell'atto di appello; mancanza di motivazione della sentenza con riferimento all'art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. in ordine ad un punto decisivo della controversia, rilevanza del documento oggetto della richiesta di verificazione ed inattendibilità del teste Vongher».

1.1. La censura investe la sentenza impugnata nella parte in cui (v. § 3 della sentenza, pag. 7) si pronuncia sul terzo motivo del gravame proposto dalla Mostarda.

Con tale motivo l’appellante si era doluta della mancata pronuncia, da parte del primo giudice, sulla istanza di verificazione dell’autenticità della dichiarazione scritta con la quale [OSCURATO:PERSONA] — alienante dell’immobile in relazione al quale è pretesa la provvigione — aveva attestato che per quella operazione l'Agenzia F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 37844/2019 Numero sezionale 445/2022 Numero di raccolta generale 15185/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 Atrium della Franceschi non aveva posto in essere alcuna attività di intermediazione.

L’autenticità di tale dichiarazione era stata disconosciuta dal Vongher che, sentito come teste, aveva invece confermato l’attività di mediazione.

1.2. Pronunciando, dunque, su detto motivo di gravame, la corte d’appello lo ha disatteso sul rilievo che, «a prescindere dalla rilevanza del documento oggetto di disconoscimento (che dimostrerebbe l’inattendibilità del teste Vongher), l’istanza di verificazione andava reiterata in questa sede, ciò che non può dirsi avvenuto, dovendosi pertanto il mancato riconoscimento della paternità del documento ad opera del Vongher ritenersi non più superabile.

«L’istanza di verificazione “compare” nelle conclusioni riportate dall’appellante in comparsa conclusionale nelle quali chiede, qualora la Corte lo ritenesse opportuno, di espletare la c.t.u. grafologica, richiesta che, anche ammesso potesse valere come rinnovo della istanza di verificazione, non si rinviene nelle conclusioni di cui all’atto di appello e pertanto deve ritenersi tardivamente formulata».

1.3. Con il motivo in esame la ricorrente censura detta motivazione in quanto, asseritamente, «frutto di errata lettura dell'atto di appello e, di conseguenza, di errata applicazione dell'art.346 c.p.c.».

Sostiene, infatti, che la richiesta di verificazione era posta ad oggetto di apposito capitolo di impugnazione nel corpo dell'atto di appello ed era stata altresì riproposta nelle conclusioni.

2. Il secondo motivo denuncia, con riferimento all’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione dell'art 345, terzo comma, cod. proc. civ.

«per avere la corte d’appello considerato tardivo il deposito della perizia grafologica di parte nel giudizio di appello oltre che inidonea a provare la veridicità della sottoscrizione» (così nell’intestazione).

Rileva la ricorrente che, da un lato, secondo pacifico indirizzo, la F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 37844/2019 Numero sezionale 445/2022 Numero di raccolta generale 15185/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 consulenza tecnica di parte costituisce mera allegazione difensiva, come tale sottratta al divieto di cui all’art. 345, comma terzo, cod. proc. civ. e, dall’altro, «tenuto conto del percorso processuale assunto in primo grado», non essendo stata disposta c.t.u. per la verifica della autenticità della firma in questione, «la c.t.p., ex art. 345 c.p.c., può assumere una rilevanza ed un apporto probatorio che non può escludersi … sol perché perizia di parte».

3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ., «vizio di motivazione della sentenza … in ordine ad un punto decisivo della controversia, omesso ed errato esame e valutazione di prove documentali decisive per il giudizio che sono state oggetto di discussione tra le parti avendo il Giudice dichiarato erroneamente inconfutabile il testo di alcuni documenti».

Il motivo investe la sentenza impugnata nella parte in cui (§ 2, pagg. 5 s.), giustifica il convincimento circa la fondatezza della pretesa azionata attribuendo peso preponderante in tale direzione allo scambio di mail documentato in atti tra la Franceschi e la Mostarda.

3.1. La corte fiorentina ha, infatti, osservato che «emerge dallo scambio di corrispondenza a mezzo mail tra le parti che la Mostardi si era in precedenza rivolta alla Franceschi manifestando interesse all’acquisto dell’immobile che poi venne compravenduto» ed in quella occasione la Franceschi le aveva comunicato che l’immobile era stato già venduto; «fu poi la stessa Franceschi a ricontattare la Mostarda avendo saputo che l’immobile era di nuovo in vendita».

Ha quindi affermato che tali comunicazioni, «dato il giusto valore all’errore materiale dell’oggetto indicante un diverso immobile, di- mostrano senza possibilità di smentita che l’incontro tra acquirente e venditore e altre attività funzionali alla conclusione dell’affare quali, in particolare, la messa a disposizione di documenti, avvennero per il tramite dell’[OSCURATO:PERSONA]».F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 37844/2019 Numero sezionale 445/2022 Numero di raccolta generale 15185/2022 Data pubblicazione 12/05/2022

3.2. Sostiene la ricorrente che tale valutazione oblitera il tenore letterale delle comunicazioni ed il loro «significato fattuale»; ciò in quanto l’e-mail con la quale la Franceschi comunicava alla Mostarda che era nuovamente in vendita il casale per il quale era stata contattata la prima volta dava dell’immobile una descrizione che non può ritenersi frutto di un mero errore materiale ma piuttosto tale da non consentire di identificarlo con quello oggetto della vendita per la quale si reclama la provvigione.

4. Il terzo motivo, di rilievo preliminare, è inammissibile.

Viene con esso, invero, chiesto un sindacato sulla motivazione della sentenza impugnata in termini e per ragioni diverse da quelle che sole lo consentono ai sensi dell’art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ..

È noto, infatti, che secondo l'interpretazione consolidatasi nella giurisprudenza di legittimità, tale norma, se da un lato ha definitivamente limitato il sindacato del giudice di legittimità ai soli casi d'inesistenza della motivazione in sé (ossia alla mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, alla motivazione apparente, al contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili o alla motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile), dall'altro chiama la Corte di cassazione a verificare l'eventuale omesso esame, da parte del giudice a quo, di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (cioè che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), rimanendo escluso che l'omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, integri la fattispecie prevista dalla norma, là dove il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 37844/2019 Numero sezionale 445/2022 Numero di raccolta generale 15185/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 rilevanti (cfr. Cass. Sez.

U. 07/04/2014, nn. 8053 – 8054; Id. 22/9/2014, n. 19881).

Nella specie, lungi dal dolersi dell’omessa considerazione di un fatto storico, la ricorrente prospetta una errata lettura del contenuto informativo degli elementi di prova considerati.

5. In tal modo la censura sembra piuttosto evocare un vizio di «travisamento di prova».

Al riguardo deve però osservarsi che tale ipotesi è, in astratto, bensì presente nella giurisprudenza di questa Corte, che la identifica tuttavia nell’errore di «percezione» della «informazione probatoria» (ricadente sul contenuto oggettivo della prova: demonstratum; denunciabile quale error in procedendo, per violazione dell’art. 115 cod. proc. civ.: v., ex aliis, Cass. 12/04/2017, n. 9356), tenendo ben fermo che «travisamento delle prove» è nozione distinta da quella di «valutazione delle prove».

Per la sua definizione può farsi riferimento alla giurisprudenza sull’art. 606 lett. e) cod. proc. pen., la quale ha chiarito che il travisamento della prova non tocca il livello della valutazione, ma si arresta alla fase antecedente dell’errata percezione di quanto riportato dall’atto istruttorio.

È errore sul significante, che si traduce nell’utilizzo di un elemento di prova inesistente (o incontestabilmente diverso da quella reale), e non sul significato della prova.

Manifestandosi anche le prove in enunciati linguistici, il travisamento concerne il misconoscimento dei dati linguistici, e dunque il livello percettivo che precede la valutazione.

Quest’ultima interviene in una fase successiva, quando, delimitato il campo semantico, si aprono le diverse opzioni valutative.

Proprio nella consapevolezza di tale distinzione questa Corte ascrive a travisamento di prove (error in procedendo per violazione dell’art. 115 cod. proc. civ.) solo la postulazione in sentenza di informazioni probatorie che possano considerarsi obiettivamente e F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 37844/2019 Numero sezionale 445/2022 Numero di raccolta generale 15185/2022 inequivocabilmente contraddette dal dato formale-percettivo delle Data pubblicazione 12/05/2022 fonti o dei mezzi di prova considerati o che, addirittura, risultino inesistenti e dunque sostanzialmente «inventate» dal giudice (v.

Cass.25/05/1995, n. 10749; cui adde Cass. n. 9356 del 2017, cit.; 21/01/2020, n. 1163; 16/12/2020, n. 28865; 07/01/2021, n. 49; v. anche Cass. 05/11/2018, n. 28174).

Il criterio da utilizzare per l’individuazione di un siffatto errore è quello stesso dettato dall’art. 395 n. 4 cod. proc. civ. per la definizione di errore di fatto percettivo (deve cioè trattarsi di una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile ex actis o, come è stato detto, del travisamento di un «dato probatorio non equivoco e insuscettibile di essere interpretato in modi diversi ed alternativi» ed inoltre «decisivo»: v.

Cass. n. 10749 del 1995, cit.), distinguendosi da questo solo perché inerente, come nella specie, ad un fatto controverso e dibattuto in giudizio (v. in tal senso Cass. n. 9356 del 2017).

Orbene, nella specie — a prescindere dalla dubbia persuasività di tale orientamento (al quale si può obiettare che quel che si indica come criterio distintivo dalla revocazione ex art. 395 n. 4 cod. proc. civ., ossia il riguardare l’errore percettivo un fatto controverso e dibattuto in giudizio, dovrebbe in realtà proprio rappresentare la ragione della sua esclusione tra i vizi suscettibili di rimedio impugnatorio: ma v., per più ampie argomentazioni in tal senso, Cass.n. 24395 del 03/11/2020) — appare comunque evidente che le critiche si muovono sul piano completamente diverso della valutazione (e non della percezione) del contenuto delle menzionate e-mail.

Ciò è dimostrato proprio dal fatto che la corte d’appello è ben conscia della non piena corrispondenza dei riferimenti descrittivi contenuti nella e-mail in questione ai dati obiettivi dell’immobile effettivamente compravenduto, ma imputa tale non corrispondenza F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 37844/2019 Numero sezionale 445/2022 Numero di raccolta generale 15185/2022 ad un mero errore materiale e la valuta comunque, motivatamente, Data pubblicazione 12/05/2022 tale da non ostare ad una complessiva valutazione della stessa, unitamente alle altre e-mail considerate, come idonea a dimostrare l’attività di mediazione.

6. Rimane conseguentemente assorbito l’esame degli altri motivi, dal momento che la decisione impugnata troverebbe comunque adeguato fondamento nella riconosciuta autonoma rilevanza dimostrativa attribuita a tale scambio di e-mail.

Nell’economia della motivazione, infatti, non è la riconosciuta attendibilità del teste Vogher (tema attorno al quale ruotano le altre censure) a fornire supporto necessario al giudizio di rilevanza ed efficacia probatoria delle mail suddette, ma al contrario è a queste che si attribuisce rilevanza per «confutare» i dubbi espressi sull’attendibilità della deposizione testimoniale.

7. Può comunque, ad abundantiam, rilevarsene anche l’inammissibilità alla luce delle considerazioni che seguono.

8. Quanto al primo motivo sembra opportuno preliminarmente rimarcare che il rilievo, contenuto in sentenza, secondo cui l’istanza di verificazione andava reiterata in appello è in sé erroneo sotto diversi profili: — anzitutto perché, essendo stata quell’istanza chiesta ma respinta, direttamente o indirettamente, in primo grado, non era sufficiente la riproposizione a norma dell’art. 346 cod. proc. civ., ma occorreva impugnare l’ipotizzata omessa pronuncia con specifico motivo di gravame (v.

Cass. Sez.

U. n. 7700 del 19/04/2016 e n. 11799 del 12/05/2017); ammesso dunque, per ipotesi, che un tale motivo non fosse stato proposto, il giudice di appello avrebbe dovuto motivare rilevando la mancata proposizione di un motivo di appello e, in tale prospettiva, si sarebbe per contro rilevato non decisivo il valore della sola espressione (al cui richiamo si limita la ricorrente) figurante nelle conclusioni di appello, cioè della richiesta ivi contenuta F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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9. Occorre a questo punto rilevare che — sebbene, altrettanto incomprensibilmente, la ricorrente non appunti la sua doglianza su tale evidente disallineamento motivazionale ma, come detto, seguendo la erronea linea argomentativa del giudice d’appello, si limiti a contrapporre che l’istanza di verificazione era contenuta nelle conclusioni dell’atto d’appello — nondimeno tale doglianza è ugualmente idonea a investire questa Corte della valutazione della correttezza della soluzione data alla questione processuale, trattandosi appunto di quaestio iuris nella disamina della quale la Corte di cassazione non è vincolata alle ragioni di diritto prospettate dalla parte.

10. Ebbene tale disamina deve comunque esitare, come anticipato, in un giudizio di inammissibilità della doglianza, ai sensi dell’art. 360-bis n. 2 cod. proc. civ., per essere l’error in procedendo bensì sussistente ma tuttavia privo di decisività.

10.1. Va in proposito rammentato che, come costantemente affermato nella giurisprudenza di questa Corte, per evidenziare la violazione di una norma del procedimento agli effetti dell'art. 360 n. 4 cod. proc. civ., è necessario rispettare il requisito di ammissibilità di cui all'art. 360-bis n. 2 cod. proc. civ.: è necessario cioè che la censura di violazione della norma del procedimento venga evidenziata F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Tale formulazione, sebbene evocativa dei contenuti dell'art. 111, primo comma, della Costituzione, siccome poi specificati dal secondo comma e dagli altri commi della norma, secondo la ricostruzione preferibile si presta a sottendere, piuttosto che la necessità che l'inosservanza della norma del procedimento abbia violato il principio secondo qualcuna di quelle specificazioni (posto che ogni violazione di norma del procedimento si concreta almeno in una lesione del contraddittorio e/o del diritto di difesa come regolato dalle forme previste e, dunque, risulterebbe lesiva delle regole del giusto processo, con conseguente inutilità dell'art. 360-bis n. 2), in realtà il carattere che la violazione della norma del procedimento deve avere, perché possa denunciarsi in Cassazione; carattere che, anche prima dell'introduzione dell'art. 360-bis n. 2 si esprimeva nell'essere stata la violazione denunciata decisiva, cioè incidente sul contenuto della decisione e, dunque, arrecante un effettivo pregiudizio a chi la denunciava (così Cass. n. 22341 del 26/09/2017, cui adde conff. ex multis, tra le più recenti, in motivazione, Cass. n. 2145 del 25/01/ 2022; n. 41230 del 22/12/2021; n. 2926 del 08/02/2021; n. 29903 del 30/12/2020; n. 28440 del 14/12/2020; n. 17966 del 27/08/2020; n. 26087 del 15/10/2019).

10.2. Nella specie, l’errore commesso dalla sentenza impugnata, inerente alla violazione di una norma del procedimento (necessario esame della questione in quanto oggetto del motivo di appello), è, per l’appunto, privo di decisività poiché non incidente sul contenuto della decisione e, dunque, non arrecante un effettivo pregiudizio alla parte.

Ciò va affermato in ragione di due considerazioni.

10.2.1. La prima è che l’istanza di verificazione della scrittura del terzo — respinta in primo grado con statuizione oggetto di motivo di F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Trattandosi, infatti, di scrittura proveniente da un terzo, ad essa non erano applicabili gli artt. 214 e 215 cod. proc. civ., dal momento che la sua rilevanza quale prova atipica non poteva essere esclusa dal disconoscimento del terzo, né, per converso, mutare natura e divenire prova legale per effetto di eventuale verificazione (v.

Cass. Sez.

U. n. 15169 del 23/06/2010; n. 21554 del 07/10/2020; n. 23155 del 31/10/2014).

Tale rilievo però non dimostra ancora di per sé l’inammissibilità del motivo.

Da esso infatti discende, da un lato, bensì l’erronea impostazione della censura in quanto appuntantesi sulla mancata verificazione della scrittura, dall’altro, però, anche l’erroneità dell’affermazione da parte del giudice a quo circa l’insuperabilità del disconoscimento della scrittura medesima: reale obiettivo della censura.

Ed infatti, trattandosi come detto di prova atipica, sia il disconoscimento, da parte del teste Vongher, dell’autenticità della dichiarazione in questione, sia il mancato accoglimento di un’istanza di verificazione (inammissibile per quanto detto), non avrebbero comunque potuto di per sé impedire di esaminare e valutare la rilevanza di quella dichiarazione (opposta dalla odierna ricorrente, si ricordi, al fine di contestare l’attendibilità del teste predetto che aveva confermato l’opera di mediazione svolta dalla agenzia della Franceschi).

10.2.2. Qui però interviene la seconda e decisiva considerazione la quale consiste nel rilievo che, in realtà, tale valutazione è stata fatta ed è univocamente desumibile dalla motivazione della sentenza impugnata.

Indipendentemente, infatti, dai detti erronei ragionamenti della corte toscana sull’istanza di verificazione, una chiara valutazione di F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 37844/2019 Numero sezionale 445/2022 Numero di raccolta generale 15185/2022 irrilevanza della scrittura in questione può trarsi comunque dalla Data pubblicazione 12/05/2022 motivazione, là dove in particolare, a pag. 7, si premette all’esposto argomento che esso è svolto «a prescindere dalla rilevanza del documento oggetto di disconoscimento che dimostrerebbe l’inattendibilità del teste Vongher», inciso da leggere in correlazione con la premessa, posta a pag. 5, secondo cui «in forza dell’art. 116 c.p.c. il giudice è libero di valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, valutazione che può trovare censura solo quando il giudice sia pervenuto al proprio convincimento senza una adeguata motivazione ….

Ciò vale in modo particolare per la valutazione delle risultanze della prova testimoniale, per il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla loro credibilità, che possono essere liberamente apprezzate dal giudice».

Non pare dubbio che tali osservazioni debbano intendersi nel senso che in ogni caso il documento era irrilevante per la stessa ragione per cui venne ritenuta irrilevante la stessa testimonianza del medesimo: cioè, il rilievo decisivo della sola corrispondenza.

11. Analogamente deve dirsi quanto al secondo motivo.

Deve invero rilevarsi che, diversamente da quanto opinato dal giudice a quo, la consulenza di parte costituisce una semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio, la cui produzione, regolata dalle norme che disciplinano tali atti e perciò sottratta al divieto di cui all'art. 345 c.p.c., deve ritenersi consentita anche in appello (v.

Cass. n. 1614 del 19/01/2022; n. 20347 del 24/08/2017).

Anche in tal caso si tratta, però, di error in procedendo privo di decisività dal momento che, accanto all’erronea contraria affermazione contenuta in sentenza, la corte d’appello ha comunque anche posto quella della inidoneità della perizia di parte a provare la veridicità della sottoscrizione, con ciò esprimendo una valutazione di merito, perfettamente legittima e come tale insindacabile in questa F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 37844/2019 Numero sezionale 445/2022 Numero di raccolta generale 15185/2022 sede, tanto meno con la mera oppositiva asserzione nella quale si Data pubblicazione 12/05/2022 risolve la critica che, a tale parte della motivazione, è dedicata in ricorso.

12. Il ricorso deve essere pertanto rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.

13. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquida, per ciascuno, in Euro 1.200 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, addì 16 marzo 2022 Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 37844/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 36; – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; – controricorrente – avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, n. 2389/2019 depositata 9 ottobre 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 marzo 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 21 marzo 2015 il Tribunale di Grosseto rigettò F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 37844/2019 Numero sezionale 445/2022 Numero di raccolta generale 15185/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto che le aveva ingiunto di pagare a [OSCURATO:PERSONA] la somma di Euro 15.600, a titolo di provvigione per l’attività di mediazione svolta in relazione all’acquisto di un immobile denominato «Agriturismo la Meridiana» in località Roccalbegna. La Corte d’appello di Firenze ha confermato tale decisione rigettando il gravame interposto dalla Mostarda. 2. Quest’ultima propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui resiste l’intimata, depositando controricorso. La trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., «violazione o falsa ed errata applicazione di norme di diritto ed in particolare dell'art.346 cod. proc. civ. … per la domanda di verificazione che la Corte di appello ha considerato tardiva in quanto asseritamente non riproposta nelle conclusioni dell'atto di appello; mancanza di motivazione della sentenza con riferimento all'art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. in ordine ad un punto decisivo della controversia, rilevanza del documento oggetto della richiesta di verificazione ed inattendibilità del teste Vongher». 1.1. La censura investe la sentenza impugnata nella parte in cui (v. § 3 della sentenza, pag. 7) si pronuncia sul terzo motivo del gravame proposto dalla Mostarda. Con tale motivo l’appellante si era doluta della mancata pronuncia, da parte del primo giudice, sulla istanza di verificazione dell’autenticità della dichiarazione scritta con la quale [OSCURATO:PERSONA] — alienante dell’immobile in relazione al quale è pretesa la provvigione — aveva attestato che per quella operazione l'Agenzia F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 37844/2019 Numero sezionale 445/2022 Numero di raccolta generale 15185/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 Atrium della Franceschi non aveva posto in essere alcuna attività di intermediazione. L’autenticità di tale dichiarazione era stata disconosciuta dal Vongher che, sentito come teste, aveva invece confermato l’attività di mediazione. 1.2. Pronunciando, dunque, su detto motivo di gravame, la corte d’appello lo ha disatteso sul rilievo che, «a prescindere dalla rilevanza del documento oggetto di disconoscimento (che dimostrerebbe l’inattendibilità del teste Vongher), l’istanza di verificazione andava reiterata in questa sede, ciò che non può dirsi avvenuto, dovendosi pertanto il mancato riconoscimento della paternità del documento ad opera del Vongher ritenersi non più superabile. «L’istanza di verificazione “compare” nelle conclusioni riportate dall’appellante in comparsa conclusionale nelle quali chiede, qualora la Corte lo ritenesse opportuno, di espletare la c.t.u. grafologica, richiesta che, anche ammesso potesse valere come rinnovo della istanza di verificazione, non si rinviene nelle conclusioni di cui all’atto di appello e pertanto deve ritenersi tardivamente formulata». 1.3. Con il motivo in esame la ricorrente censura detta motivazione in quanto, asseritamente, «frutto di errata lettura dell'atto di appello e, di conseguenza, di errata applicazione dell'art.346 c.p.c.». Sostiene, infatti, che la richiesta di verificazione era posta ad oggetto di apposito capitolo di impugnazione nel corpo dell'atto di appello ed era stata altresì riproposta nelle conclusioni. 2. Il secondo motivo denuncia, con riferimento all’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione dell'art 345, terzo comma, cod. proc. civ. «per avere la corte d’appello considerato tardivo il deposito della perizia grafologica di parte nel giudizio di appello oltre che inidonea a provare la veridicità della sottoscrizione» (così nell’intestazione). Rileva la ricorrente che, da un lato, secondo pacifico indirizzo, la F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 37844/2019 Numero sezionale 445/2022 Numero di raccolta generale 15185/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 consulenza tecnica di parte costituisce mera allegazione difensiva, come tale sottratta al divieto di cui all’art. 345, comma terzo, cod. proc. civ. e, dall’altro, «tenuto conto del percorso processuale assunto in primo grado», non essendo stata disposta c.t.u. per la verifica della autenticità della firma in questione, «la c.t.p., ex art. 345 c.p.c., può assumere una rilevanza ed un apporto probatorio che non può escludersi … sol perché perizia di parte». 3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ., «vizio di motivazione della sentenza … in ordine ad un punto decisivo della controversia, omesso ed errato esame e valutazione di prove documentali decisive per il giudizio che sono state oggetto di discussione tra le parti avendo il Giudice dichiarato erroneamente inconfutabile il testo di alcuni documenti». Il motivo investe la sentenza impugnata nella parte in cui (§ 2, pagg. 5 s.), giustifica il convincimento circa la fondatezza della pretesa azionata attribuendo peso preponderante in tale direzione allo scambio di mail documentato in atti tra la Franceschi e la Mostarda. 3.1. La corte fiorentina ha, infatti, osservato che «emerge dallo scambio di corrispondenza a mezzo mail tra le parti che la Mostardi si era in precedenza rivolta alla Franceschi manifestando interesse all’acquisto dell’immobile che poi venne compravenduto» ed in quella occasione la Franceschi le aveva comunicato che l’immobile era stato già venduto; «fu poi la stessa Franceschi a ricontattare la Mostarda avendo saputo che l’immobile era di nuovo in vendita». Ha quindi affermato che tali comunicazioni, «dato il giusto valore all’errore materiale dell’oggetto indicante un diverso immobile, di- mostrano senza possibilità di smentita che l’incontro tra acquirente e venditore e altre attività funzionali alla conclusione dell’affare quali, in particolare, la messa a disposizione di documenti, avvennero per il tramite dell’[OSCURATO:PERSONA]».F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 37844/2019 Numero sezionale 445/2022 Numero di raccolta generale 15185/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 3.2. Sostiene la ricorrente che tale valutazione oblitera il tenore letterale delle comunicazioni ed il loro «significato fattuale»; ciò in quanto l’e-mail con la quale la Franceschi comunicava alla Mostarda che era nuovamente in vendita il casale per il quale era stata contattata la prima volta dava dell’immobile una descrizione che non può ritenersi frutto di un mero errore materiale ma piuttosto tale da non consentire di identificarlo con quello oggetto della vendita per la quale si reclama la provvigione. 4. Il terzo motivo, di rilievo preliminare, è inammissibile. Viene con esso, invero, chiesto un sindacato sulla motivazione della sentenza impugnata in termini e per ragioni diverse da quelle che sole lo consentono ai sensi dell’art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ.. È noto, infatti, che secondo l'interpretazione consolidatasi nella giurisprudenza di legittimità, tale norma, se da un lato ha definitivamente limitato il sindacato del giudice di legittimità ai soli casi d'inesistenza della motivazione in sé (ossia alla mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, alla motivazione apparente, al contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili o alla motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile), dall'altro chiama la Corte di cassazione a verificare l'eventuale omesso esame, da parte del giudice a quo, di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (cioè che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), rimanendo escluso che l'omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, integri la fattispecie prevista dalla norma, là dove il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 37844/2019 Numero sezionale 445/2022 Numero di raccolta generale 15185/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 rilevanti (cfr. Cass. Sez. U. 07/04/2014, nn. 8053 – 8054; Id. 22/9/2014, n. 19881). Nella specie, lungi dal dolersi dell’omessa considerazione di un fatto storico, la ricorrente prospetta una errata lettura del contenuto informativo degli elementi di prova considerati. 5. In tal modo la censura sembra piuttosto evocare un vizio di «travisamento di prova». Al riguardo deve però osservarsi che tale ipotesi è, in astratto, bensì presente nella giurisprudenza di questa Corte, che la identifica tuttavia nell’errore di «percezione» della «informazione probatoria» (ricadente sul contenuto oggettivo della prova: demonstratum; denunciabile quale error in procedendo, per violazione dell’art. 115 cod. proc. civ.: v., ex aliis, Cass. 12/04/2017, n. 9356), tenendo ben fermo che «travisamento delle prove» è nozione distinta da quella di «valutazione delle prove». Per la sua definizione può farsi riferimento alla giurisprudenza sull’art. 606 lett. e) cod. proc. pen., la quale ha chiarito che il travisamento della prova non tocca il livello della valutazione, ma si arresta alla fase antecedente dell’errata percezione di quanto riportato dall’atto istruttorio. È errore sul significante, che si traduce nell’utilizzo di un elemento di prova inesistente (o incontestabilmente diverso da quella reale), e non sul significato della prova. Manifestandosi anche le prove in enunciati linguistici, il travisamento concerne il misconoscimento dei dati linguistici, e dunque il livello percettivo che precede la valutazione. Quest’ultima interviene in una fase successiva, quando, delimitato il campo semantico, si aprono le diverse opzioni valutative. Proprio nella consapevolezza di tale distinzione questa Corte ascrive a travisamento di prove (error in procedendo per violazione dell’art. 115 cod. proc. civ.) solo la postulazione in sentenza di informazioni probatorie che possano considerarsi obiettivamente e F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 37844/2019 Numero sezionale 445/2022 Numero di raccolta generale 15185/2022 inequivocabilmente contraddette dal dato formale-percettivo delle Data pubblicazione 12/05/2022 fonti o dei mezzi di prova considerati o che, addirittura, risultino inesistenti e dunque sostanzialmente «inventate» dal giudice (v. Cass.25/05/1995, n. 10749; cui adde Cass. n. 9356 del 2017, cit.; 21/01/2020, n. 1163; 16/12/2020, n. 28865; 07/01/2021, n. 49; v. anche Cass. 05/11/2018, n. 28174). Il criterio da utilizzare per l’individuazione di un siffatto errore è quello stesso dettato dall’art. 395 n. 4 cod. proc. civ. per la definizione di errore di fatto percettivo (deve cioè trattarsi di una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile ex actis o, come è stato detto, del travisamento di un «dato probatorio non equivoco e insuscettibile di essere interpretato in modi diversi ed alternativi» ed inoltre «decisivo»: v. Cass. n. 10749 del 1995, cit.), distinguendosi da questo solo perché inerente, come nella specie, ad un fatto controverso e dibattuto in giudizio (v. in tal senso Cass. n. 9356 del 2017). Orbene, nella specie — a prescindere dalla dubbia persuasività di tale orientamento (al quale si può obiettare che quel che si indica come criterio distintivo dalla revocazione ex art. 395 n. 4 cod. proc. civ., ossia il riguardare l’errore percettivo un fatto controverso e dibattuto in giudizio, dovrebbe in realtà proprio rappresentare la ragione della sua esclusione tra i vizi suscettibili di rimedio impugnatorio: ma v., per più ampie argomentazioni in tal senso, Cass.n. 24395 del 03/11/2020) — appare comunque evidente che le critiche si muovono sul piano completamente diverso della valutazione (e non della percezione) del contenuto delle menzionate e-mail. Ciò è dimostrato proprio dal fatto che la corte d’appello è ben conscia della non piena corrispondenza dei riferimenti descrittivi contenuti nella e-mail in questione ai dati obiettivi dell’immobile effettivamente compravenduto, ma imputa tale non corrispondenza F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 37844/2019 Numero sezionale 445/2022 Numero di raccolta generale 15185/2022 ad un mero errore materiale e la valuta comunque, motivatamente, Data pubblicazione 12/05/2022 tale da non ostare ad una complessiva valutazione della stessa, unitamente alle altre e-mail considerate, come idonea a dimostrare l’attività di mediazione. 6. Rimane conseguentemente assorbito l’esame degli altri motivi, dal momento che la decisione impugnata troverebbe comunque adeguato fondamento nella riconosciuta autonoma rilevanza dimostrativa attribuita a tale scambio di e-mail. Nell’economia della motivazione, infatti, non è la riconosciuta attendibilità del teste Vogher (tema attorno al quale ruotano le altre censure) a fornire supporto necessario al giudizio di rilevanza ed efficacia probatoria delle mail suddette, ma al contrario è a queste che si attribuisce rilevanza per «confutare» i dubbi espressi sull’attendibilità della deposizione testimoniale. 7. Può comunque, ad abundantiam, rilevarsene anche l’inammissibilità alla luce delle considerazioni che seguono. 8. Quanto al primo motivo sembra opportuno preliminarmente rimarcare che il rilievo, contenuto in sentenza, secondo cui l’istanza di verificazione andava reiterata in appello è in sé erroneo sotto diversi profili: — anzitutto perché, essendo stata quell’istanza chiesta ma respinta, direttamente o indirettamente, in primo grado, non era sufficiente la riproposizione a norma dell’art. 346 cod. proc. civ., ma occorreva impugnare l’ipotizzata omessa pronuncia con specifico motivo di gravame (v. Cass. Sez. U. n. 7700 del 19/04/2016 e n. 11799 del 12/05/2017); ammesso dunque, per ipotesi, che un tale motivo non fosse stato proposto, il giudice di appello avrebbe dovuto motivare rilevando la mancata proposizione di un motivo di appello e, in tale prospettiva, si sarebbe per contro rilevato non decisivo il valore della sola espressione (al cui richiamo si limita la ricorrente) figurante nelle conclusioni di appello, cioè della richiesta ivi contenuta F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 37844/2019 Numero sezionale 445/2022 Numero di raccolta generale 15185/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 della «previa ammissione dei mezzi istruttori non ammessi i primo grado»; — in secondo luogo, perché la corte omette di rilevare che, come essa stessa chiaramente afferma nella parte narrativa della sentenza (v. pag. 5, § 3, righi dal terzo al settimo), un motivo d’appello sul punto in realtà era stato proposto: è pertanto incomprensibile come in presenza di un motivo di appello sulla mancata pronuncia sull’istanza di verificazione la corte territoriale abbia imputato alla appellante di non avere chiesto nelle conclusioni dell’atto di appello l’istanza di verificazione. 9. Occorre a questo punto rilevare che — sebbene, altrettanto incomprensibilmente, la ricorrente non appunti la sua doglianza su tale evidente disallineamento motivazionale ma, come detto, seguendo la erronea linea argomentativa del giudice d’appello, si limiti a contrapporre che l’istanza di verificazione era contenuta nelle conclusioni dell’atto d’appello — nondimeno tale doglianza è ugualmente idonea a investire questa Corte della valutazione della correttezza della soluzione data alla questione processuale, trattandosi appunto di quaestio iuris nella disamina della quale la Corte di cassazione non è vincolata alle ragioni di diritto prospettate dalla parte. 10. Ebbene tale disamina deve comunque esitare, come anticipato, in un giudizio di inammissibilità della doglianza, ai sensi dell’art. 360-bis n. 2 cod. proc. civ., per essere l’error in procedendo bensì sussistente ma tuttavia privo di decisività. 10.1. Va in proposito rammentato che, come costantemente affermato nella giurisprudenza di questa Corte, per evidenziare la violazione di una norma del procedimento agli effetti dell'art. 360 n. 4 cod. proc. civ., è necessario rispettare il requisito di ammissibilità di cui all'art. 360-bis n. 2 cod. proc. civ.: è necessario cioè che la censura di violazione della norma del procedimento venga evidenziata F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 37844/2019 Numero sezionale 445/2022 Numero di raccolta generale 15185/2022 con caratteri tali da palesare che sono stati violati «i principi Data pubblicazione 12/05/2022 regolatori del giusto processo». Tale formulazione, sebbene evocativa dei contenuti dell'art. 111, primo comma, della Costituzione, siccome poi specificati dal secondo comma e dagli altri commi della norma, secondo la ricostruzione preferibile si presta a sottendere, piuttosto che la necessità che l'inosservanza della norma del procedimento abbia violato il principio secondo qualcuna di quelle specificazioni (posto che ogni violazione di norma del procedimento si concreta almeno in una lesione del contraddittorio e/o del diritto di difesa come regolato dalle forme previste e, dunque, risulterebbe lesiva delle regole del giusto processo, con conseguente inutilità dell'art. 360-bis n. 2), in realtà il carattere che la violazione della norma del procedimento deve avere, perché possa denunciarsi in Cassazione; carattere che, anche prima dell'introduzione dell'art. 360-bis n. 2 si esprimeva nell'essere stata la violazione denunciata decisiva, cioè incidente sul contenuto della decisione e, dunque, arrecante un effettivo pregiudizio a chi la denunciava (così Cass. n. 22341 del 26/09/2017, cui adde conff. ex multis, tra le più recenti, in motivazione, Cass. n. 2145 del 25/01/ 2022; n. 41230 del 22/12/2021; n. 2926 del 08/02/2021; n. 29903 del 30/12/2020; n. 28440 del 14/12/2020; n. 17966 del 27/08/2020; n. 26087 del 15/10/2019). 10.2. Nella specie, l’errore commesso dalla sentenza impugnata, inerente alla violazione di una norma del procedimento (necessario esame della questione in quanto oggetto del motivo di appello), è, per l’appunto, privo di decisività poiché non incidente sul contenuto della decisione e, dunque, non arrecante un effettivo pregiudizio alla parte. Ciò va affermato in ragione di due considerazioni. 10.2.1. La prima è che l’istanza di verificazione della scrittura del terzo — respinta in primo grado con statuizione oggetto di motivo di F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 37844/2019 Numero sezionale 445/2022 Numero di raccolta generale 15185/2022 gravame — la si doveva comunque (e semplicementeData pubblicazione 12/05/2022) dire inammissibile. Trattandosi, infatti, di scrittura proveniente da un terzo, ad essa non erano applicabili gli artt. 214 e 215 cod. proc. civ., dal momento che la sua rilevanza quale prova atipica non poteva essere esclusa dal disconoscimento del terzo, né, per converso, mutare natura e divenire prova legale per effetto di eventuale verificazione (v. Cass. Sez. U. n. 15169 del 23/06/2010; n. 21554 del 07/10/2020; n. 23155 del 31/10/2014). Tale rilievo però non dimostra ancora di per sé l’inammissibilità del motivo. Da esso infatti discende, da un lato, bensì l’erronea impostazione della censura in quanto appuntantesi sulla mancata verificazione della scrittura, dall’altro, però, anche l’erroneità dell’affermazione da parte del giudice a quo circa l’insuperabilità del disconoscimento della scrittura medesima: reale obiettivo della censura. Ed infatti, trattandosi come detto di prova atipica, sia il disconoscimento, da parte del teste Vongher, dell’autenticità della dichiarazione in questione, sia il mancato accoglimento di un’istanza di verificazione (inammissibile per quanto detto), non avrebbero comunque potuto di per sé impedire di esaminare e valutare la rilevanza di quella dichiarazione (opposta dalla odierna ricorrente, si ricordi, al fine di contestare l’attendibilità del teste predetto che aveva confermato l’opera di mediazione svolta dalla agenzia della Franceschi). 10.2.2. Qui però interviene la seconda e decisiva considerazione la quale consiste nel rilievo che, in realtà, tale valutazione è stata fatta ed è univocamente desumibile dalla motivazione della sentenza impugnata. Indipendentemente, infatti, dai detti erronei ragionamenti della corte toscana sull’istanza di verificazione, una chiara valutazione di F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 37844/2019 Numero sezionale 445/2022 Numero di raccolta generale 15185/2022 irrilevanza della scrittura in questione può trarsi comunque dalla Data pubblicazione 12/05/2022 motivazione, là dove in particolare, a pag. 7, si premette all’esposto argomento che esso è svolto «a prescindere dalla rilevanza del documento oggetto di disconoscimento che dimostrerebbe l’inattendibilità del teste Vongher», inciso da leggere in correlazione con la premessa, posta a pag. 5, secondo cui «in forza dell’art. 116 c.p.c. il giudice è libero di valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, valutazione che può trovare censura solo quando il giudice sia pervenuto al proprio convincimento senza una adeguata motivazione …. Ciò vale in modo particolare per la valutazione delle risultanze della prova testimoniale, per il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla loro credibilità, che possono essere liberamente apprezzate dal giudice». Non pare dubbio che tali osservazioni debbano intendersi nel senso che in ogni caso il documento era irrilevante per la stessa ragione per cui venne ritenuta irrilevante la stessa testimonianza del medesimo: cioè, il rilievo decisivo della sola corrispondenza. 11. Analogamente deve dirsi quanto al secondo motivo. Deve invero rilevarsi che, diversamente da quanto opinato dal giudice a quo, la consulenza di parte costituisce una semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio, la cui produzione, regolata dalle norme che disciplinano tali atti e perciò sottratta al divieto di cui all'art. 345 c.p.c., deve ritenersi consentita anche in appello (v. Cass. n. 1614 del 19/01/2022; n. 20347 del 24/08/2017). Anche in tal caso si tratta, però, di error in procedendo privo di decisività dal momento che, accanto all’erronea contraria affermazione contenuta in sentenza, la corte d’appello ha comunque anche posto quella della inidoneità della perizia di parte a provare la veridicità della sottoscrizione, con ciò esprimendo una valutazione di merito, perfettamente legittima e come tale insindacabile in questa F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 37844/2019 Numero sezionale 445/2022 Numero di raccolta generale 15185/2022 sede, tanto meno con la mera oppositiva asserzione nella quale si Data pubblicazione 12/05/2022 risolve la critica che, a tale parte della motivazione, è dedicata in ricorso. 12. Il ricorso deve essere pertanto rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese processuali, liquidate come da dispositivo. 13. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquida, per ciascuno, in Euro 1.200 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, addì 16 marzo 2022 Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 15185/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris