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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 dicembre 1983

Cassazione n. 20733/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/12/1983 avverso la sentenza del 19/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso, proposto avverso la sentenza in data 19 novembre 2024, con la quale la Corte di appello di Napoli ha confermato, in sede di giudizio di rinvio, la decisione appellata da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile dei reati a lui ascritti ai sensi degli artt. 110, 453 e 648 cod. pen. e aveva escluso la sussistenza del vincolo della continuazione fra i fatti contestati; Ritenuto che l'unico motivo propone argomenti di merito e meramente rivalutativi a fronte della compiuta valutazione delle risultanze probatorie emerse nel giudizio e della prospettazione della difesa, che si risolve nella mera ed insufficiente indicazione della volontà di arricchirsi, elemento privo di ogni univocità alla luce dell'assenza di altri indicatori della previa programmazione delle condotte; Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 08 maggio 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/12/1983 avverso la sentenza del 19/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso, proposto avverso la sentenza in data 19 novembre 2024, con la quale la Corte di appello di Napoli ha confermato, in sede di giudizio di rinvio, la decisione appellata da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile dei reati a lui ascritti ai sensi degli artt. 110, 453 e 648 cod. pen. e aveva escluso la sussistenza del vincolo della continuazione fra i fatti contestati; Ritenuto che l'unico motivo propone argomenti di merito e meramente rivalutativi a fronte della compiuta valutazione delle risultanze probatorie emerse nel giudizio e della prospettazione della difesa, che si risolve nella mera ed insufficiente indicazione della volontà di arricchirsi, elemento privo di ogni univocità alla luce dell'assenza di altri indicatori della previa programmazione delle condotte; Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08 maggio 2
Sentenza Cassazione n. 20733/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris