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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 giugno 2022

Cassazione n. 43724/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza in data 10 gennaio 2022, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Teramo, in data 10 dicembre 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il quale veniva assolto dal reato di cui all'art. 628 cod. pen., con applicazione della misura di sicurezza del ricovero in comunità riabilitativa.

Rilevato che tutti i tre motivi di ricorso, che contestano, anche sotto il profilo motivazionale, la commissione del fatto e la non imputabilità del ricorrente per quanto a lui contestato, nonché l'inutilizzabilità delle dichiarazioni da questi rese in data 20 maggio 2017 e l'assenza dei presupposti per l'applicazione della misura di sicurezza, risultano privi di specificità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pagina 3 della sentenza impugnata con riferimento a ciascuna delle censure dedotte quanto ai riscontri alle dichiarazioni confessorie rese, confermativi della loro linearità, alla consapevolezza del ricorrente in relazione a quanto precisato dal perito di ufficio anche in relazione alla necessità della applicazione di una misura di di sicurezza); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14 giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza in data 10 gennaio 2022, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Teramo, in data 10 dicembre 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il quale veniva assolto dal reato di cui all'art. 628 cod. pen., con applicazione della misura di sicurezza del ricovero in comunità riabilitativa. Rilevato che tutti i tre motivi di ricorso, che contestano, anche sotto il profilo motivazionale, la commissione del fatto e la non imputabilità del ricorrente per quanto a lui contestato, nonché l'inutilizzabilità delle dichiarazioni da questi rese in data 20 maggio 2017 e l'assenza dei presupposti per l'applicazione della misura di sicurezza, risultano privi di specificità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pagina 3 della sentenza impugnata con riferimento a ciascuna delle censure dedotte quanto ai riscontri alle dichiarazioni confessorie rese, confermativi della loro linearità, alla consapevolezza del ricorrente in relazione a quanto precisato dal perito di ufficio anche in relazione alla necessità della applicazione di una misura di di sicurezza); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 43724/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris