CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15295/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2025 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui si deducono il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato di truffa contestato e la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante della minorata difesa, sono meramente riproduttivi di profili di censura in punto di fatto già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in proposito, le pagg. 3 e 4 sul granitico compendio probatorio a carico del ricorrente, stante la titolarità in capo all'imputato del conto su cui è stato effettuato il versamento e di una delle utenze utilizzate per l'annuncio nonché sui vantaggi tratti consapevolmente e in concreto dall'utilizzazione dello strumento della rete, data l'impossibilità per l'acquirente di verificare la corrispondenza del veicolo alle caratteristiche indicate); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro