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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 febbraio 2023

Cassazione n. 08198/2023

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o la seguente SENTENZA sul .ricorso 24430-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 39, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - rícorrente - 2023 contro 822 I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 99/2018 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 09/07/2018 R.G.N. 82/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]' visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte.

Pubblica udienza del 9 febbraio 2023 - Pres.

Esposito, rel.

Buffa - rg. 24430/18 - causa numero

9. Con sentenza del 9/7/18 la Corte d'Appello di Campobasso, in riforma della sentenza del 25/10/16 del tribunale di Isernia, ha dichiarato inammissibile l'opposizione ad avviso di addebito, emesso dall'INPS a seguito di accertamento congiunto con l'Agenzia delle Entrate, in quanto proposta oltre il termine ex articolo 24 del d.lgs. n. 46 del 1999.

Avverso tale sentenza ricorre il contribuente per un motivo; l'INPS resiste con controricorso.

Con l'unico motivo si deduce violazione degli articoli 615 c.p.c. e 24 e 29 del suddetto decreto, per avere la corte territoriale escluso l'esperibilità dell'opposizione all'esecuzione verso l'avviso di addebito (laddove il contribuente contestava il diritto a procedere all'esecuzione a causa della definizione fiscale della lite con rideterminazione del reddito, della violazione del termine ex art. 25 del medesimo decreto per maturazione della decadenza dal potere impositivo ed in ragione dell'assenza di un accertamento amministrativo di debenza dei contributi e dell'invio dell'avviso di addebito nonostante la pendenza della lite).

Il motivo è infondato.

Il richiamato articolo 24, riferibile anche all'avviso di addebito ex art. 30, ult. co ., d.l. n. 78 del 2010, dispone che il contribuente può opporsi alla cartella/avviso per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva entro 40 giorni dalla data di notifica del titolo.

I motivi attinenti all'illegittimità dell'avviso dedotti dal ricorrente come sopra riportati (peraltro sollevati senza alcuna specificità nell'indicazione della rilevanza della questione inerente l'accertamento reddituale ai fini della pretesa contributiva) non riguardano fatti estintivi della pretesa contributiva dovuta a fatti verificatisi dopo la notifica dell'avviso, deducibili con l'opposizione all'esecuzione, ma pretesi vizi di merito dell'addebito, che riguardano l'originaria esistenza del credito.

La sentenza impugnata ha pertanto rilRvato correttamente la tardività dell'opposizione del ricorrente.

Spese secondo soccombenza.

Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m.

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 1500 per compensi professionali ed euro 200 per esborsi, oltre a spese generali al 15% ed accessori come per legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul .ricorso 24430-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 39, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - rícorrente - 2023 contro 822 I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 99/2018 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 09/07/2018 R.G.N. 82/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]' visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. Pubblica udienza del 9 febbraio 2023 - Pres. Esposito, rel. Buffa - rg. 24430/18 - causa numero 9. Con sentenza del 9/7/18 la Corte d'Appello di Campobasso, in riforma della sentenza del 25/10/16 del tribunale di Isernia, ha dichiarato inammissibile l'opposizione ad avviso di addebito, emesso dall'INPS a seguito di accertamento congiunto con l'Agenzia delle Entrate, in quanto proposta oltre il termine ex articolo 24 del d.lgs. n. 46 del 1999. Avverso tale sentenza ricorre il contribuente per un motivo; l'INPS resiste con controricorso. Con l'unico motivo si deduce violazione degli articoli 615 c.p.c. e 24 e 29 del suddetto decreto, per avere la corte territoriale escluso l'esperibilità dell'opposizione all'esecuzione verso l'avviso di addebito (laddove il contribuente contestava il diritto a procedere all'esecuzione a causa della definizione fiscale della lite con rideterminazione del reddito, della violazione del termine ex art. 25 del medesimo decreto per maturazione della decadenza dal potere impositivo ed in ragione dell'assenza di un accertamento amministrativo di debenza dei contributi e dell'invio dell'avviso di addebito nonostante la pendenza della lite). Il motivo è infondato. Il richiamato articolo 24, riferibile anche all'avviso di addebito ex art. 30, ult. co ., d.l. n. 78 del 2010, dispone che il contribuente può opporsi alla cartella/avviso per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva entro 40 giorni dalla data di notifica del titolo. I motivi attinenti all'illegittimità dell'avviso dedotti dal ricorrente come sopra riportati (peraltro sollevati senza alcuna specificità nell'indicazione della rilevanza della questione inerente l'accertamento reddituale ai fini della pretesa contributiva) non riguardano fatti estintivi della pretesa contributiva dovuta a fatti verificatisi dopo la notifica dell'avviso, deducibili con l'opposizione all'esecuzione, ma pretesi vizi di merito dell'addebito, che riguardano l'originaria esistenza del credito. La sentenza impugnata ha pertanto rilRvato correttamente la tardività dell'opposizione del ricorrente. Spese secondo soccombenza. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m. Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 1500 per compensi professionali ed euro 200 per esborsi, oltre a spese generali al 15% ed accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.
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