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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 22654/2022

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a seguente: ORDINANZA 1,u1 ricorso proposto da %m SEM 66-A [OSCURATO:PERSONA] nato n mito il 73/01/1965 avverso la sentenza del 4/03/2021 emessa dalla Corte d'appello di Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso con riferimento al reato di cui all'art. 337 cod. pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da una doglianza in punto di fatto e generica; Considerato inoltre che tale motivo è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che ha spiegato adeguatamente le ragioni per cui le dichiarazioni della testimone Olesya non siano state ritenute attendibili, stante la loro intrinseca inverosimiglianza; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 11 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] nsore [OSCURATO:PERSONA] idente Maria S a Giorgiì) Fidelbo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: ORDINANZA 1,u1 ricorso proposto da %m SEM 66-A [OSCURATO:PERSONA] nato n mito il 73/01/1965 avverso la sentenza del 4/03/2021 emessa dalla Corte d'appello di Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso con riferimento al reato di cui all'art. 337 cod. pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da una doglianza in punto di fatto e generica; Considerato inoltre che tale motivo è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che ha spiegato adeguatamente le ragioni per cui le dichiarazioni della testimone Olesya non siano state ritenute attendibili, stante la loro intrinseca inverosimiglianza; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] nsore [OSCURATO:PERSONA] idente Maria S a Giorgiì) Fidelbo
Sentenza Cassazione n. 22654/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris