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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 gennaio 2026

Cassazione n. 23737/2026

Testo disponibile della fonte

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NZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il 26901/2026 dalla Corte d'Appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Masellis, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 2d101/2026, la Corte di Appello di Lecce ha dichiarato inammissibile, perché tardivo, l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa in data 03/06/2025, con cui il Tribunale di Lecce l'aveva condannata alla pena di giustizia in relazione al reato di cui all'art. 517 cod. pen. 2.

Ricorre per cassazione la YE, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione degli artt. 585, comma 1-bis e 420, comma 2-ter, cod. proc. pen.

Il difensore contesta la ritenuta tardività dell'appello, motivata con l'inapplicabilità dell'aumento del termine di quindici giorni per proporre impugnazione, riconosciuto dal comma 1-bis dell'art. 585 all'imputato "giudicato in assenza", perché il Tribunale di Lecce aveva appunto correttamente dichiarato l'assenza della YE, verificata la regolare costituzione delle parti.

Si censura l'ordinanza per avere il Tribunale attribuito rilievo dirimente al fatto che, in sededi nomina, la YE aveva anche rilasciato procura speciale per i riti alternativi: ritenendo così decisiva, ai fini della tardività dell'impugnazione, il fatto che, ai sensi del comma 2-ter dell'art. 420 cod. proc. pen., "è altresì considerato presente l'imputato L.] rappresentato in udienza da un procuratore speciale nominato per la richiesta di un procedimento speciale".

Ad avviso del difensore, doveva al contrario attribuirsi.decisiva rilevanza al fatto che, nella fattispecie in esame, non vi era stata opzione per un rito alternativo, ciò che rendeva applicabile, anche in tal caso, l'aumento del termine di quindici giorni: disposizione a tutela di esigenze pienamente ravvisabili anche in caso di mancata opzione per un rito alternativo nonostante il rilascio di procura speciale a tale scopo.

3. Con requisitoria tempestivamente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, alla luce di un consolidato indirizzo interpretativo della giurisprudenza di legittimità. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Risulta pacifico il fatto che l'appello della YE, avverso la sentenza emessa con motivazione contestuale emessa dal Tribunale di Lecce in data 03/06/2025, è stato presentato in data 01/07/2025, e quindi dopo la scadenza del termine di quindici giorni previsto dal combinato disposto degli artt. 585, comma 1 lett. a) e 544, comma 1, cod. proc. pen.

La difesa ricorrente ha censurato la declaratoria di inammissibilità dell'appello per tardività, adottata dalla Corte salentina, sostenendo la necessità di fare applicazione dell'aumento di quindici giorni per proporre impugnazione, previsto dal comma 1-bis del predetto art. 585 per l'ipotesi in cui l'imputato sia stato giudicato in assenza (aumento che consentirebbe di ritenere l'imputazione tempestiva).

Si contesta, in particolare, l'esclusione di tale aumento motivata con il fatto che il difensore era anche procuratore speciale per proporre una richiesta di rito alternativo, in quanto tale procura non era stata utilizzata, essendo il processo stato celebrato con rito ordinario: "pertanto, correttamente, il Tribunale di Lecce aveva dichiarato l'assenza dell'imputato fin dalla prima udienza" (cfr. pag. 4 del ricorso).

3. L'assunto difensivo è manifestamente infondato.

Deve anzitutto osservarsi che la decisione della Corte d'Appello risulta pienamente in linea con il consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte, secondo cui «la previsione di cui all'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen., che aumenta di quindici giorni i termini per l'impugnazione del difensore 2a dell'imputato giudicato in assenza, non trova applicazione in caso di appello avverso sentenza emessa alla presenza, in udienza, del procuratore speciale dell'imputato nominato per la richiesta di un procedimento speciale, indipendentemente dall'effettiva richiesta del rito, dovendo l'imputato ritenersi presente in giudizio ex art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen. e non rilevando che la sentenza lo abbia indicato assente (Sez. 4, n. 20976 del 14/05/2025, Racco, Rv. 288269 - 01; Sez. 6, n. 42390 del 26/09/2024, Corrado, Rv. 287199 - 01; Sez. 3, n. 43835 del 12/10/2023, C. Rv. 285332 - 01).

Deve pertanto considerarsi irrilevante, ai sensi dei precedenti qui appena richiamati, l'erronea dichiarazione di assenza che compare nell'intestazione della sentenza impugnata con l'appello tardivo, prevalendo la situazione effettivamente riscontrata a quella erroneamente riportata in atti (così da ultimo Seiz. 3, n. 13012 del 22/01/2026, Fiorentino).

Inoltre, va evidenziato il fatto che - diversamente da quanto sostenuto in ricorso - l'imputata non era stata affatto ritenuta "assente" dal Tribunale di Lecce: all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], infatti, la YE era stata correttamente indicata come "liber[o]a presente per procura", proprio con riferimento al rilascio al difensore di fiducia della procura per la richiesta di riti alternativi.

Tale circostanza rende evidentemente ancora più irrilevante l'erroneo riferimento all'assenza della YE, contenuto nell'epigrafe della sentenza.

4. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna della YE al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dich P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il 26901/2026 dalla Corte d'Appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Masellis, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 2d101/2026, la Corte di Appello di Lecce ha dichiarato inammissibile, perché tardivo, l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa in data 03/06/2025, con cui il Tribunale di Lecce l'aveva condannata alla pena di giustizia in relazione al reato di cui all'art. 517 cod. pen. 2. Ricorre per cassazione la YE, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione degli artt. 585, comma 1-bis e 420, comma 2-ter, cod. proc. pen. Il difensore contesta la ritenuta tardività dell'appello, motivata con l'inapplicabilità dell'aumento del termine di quindici giorni per proporre impugnazione, riconosciuto dal comma 1-bis dell'art. 585 all'imputato "giudicato in assenza", perché il Tribunale di Lecce aveva appunto correttamente dichiarato l'assenza della YE, verificata la regolare costituzione delle parti. Si censura l'ordinanza per avere il Tribunale attribuito rilievo dirimente al fatto che, in sededi nomina, la YE aveva anche rilasciato procura speciale per i riti alternativi: ritenendo così decisiva, ai fini della tardività dell'impugnazione, il fatto che, ai sensi del comma 2-ter dell'art. 420 cod. proc. pen., "è altresì considerato presente l'imputato L.] rappresentato in udienza da un procuratore speciale nominato per la richiesta di un procedimento speciale". Ad avviso del difensore, doveva al contrario attribuirsi.decisiva rilevanza al fatto che, nella fattispecie in esame, non vi era stata opzione per un rito alternativo, ciò che rendeva applicabile, anche in tal caso, l'aumento del termine di quindici giorni: disposizione a tutela di esigenze pienamente ravvisabili anche in caso di mancata opzione per un rito alternativo nonostante il rilascio di procura speciale a tale scopo. 3. Con requisitoria tempestivamente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, alla luce di un consolidato indirizzo interpretativo della giurisprudenza di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Risulta pacifico il fatto che l'appello della YE, avverso la sentenza emessa con motivazione contestuale emessa dal Tribunale di Lecce in data 03/06/2025, è stato presentato in data 01/07/2025, e quindi dopo la scadenza del termine di quindici giorni previsto dal combinato disposto degli artt. 585, comma 1 lett. a) e 544, comma 1, cod. proc. pen. La difesa ricorrente ha censurato la declaratoria di inammissibilità dell'appello per tardività, adottata dalla Corte salentina, sostenendo la necessità di fare applicazione dell'aumento di quindici giorni per proporre impugnazione, previsto dal comma 1-bis del predetto art. 585 per l'ipotesi in cui l'imputato sia stato giudicato in assenza (aumento che consentirebbe di ritenere l'imputazione tempestiva). Si contesta, in particolare, l'esclusione di tale aumento motivata con il fatto che il difensore era anche procuratore speciale per proporre una richiesta di rito alternativo, in quanto tale procura non era stata utilizzata, essendo il processo stato celebrato con rito ordinario: "pertanto, correttamente, il Tribunale di Lecce aveva dichiarato l'assenza dell'imputato fin dalla prima udienza" (cfr. pag. 4 del ricorso). 3. L'assunto difensivo è manifestamente infondato. Deve anzitutto osservarsi che la decisione della Corte d'Appello risulta pienamente in linea con il consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte, secondo cui «la previsione di cui all'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen., che aumenta di quindici giorni i termini per l'impugnazione del difensore 2a dell'imputato giudicato in assenza, non trova applicazione in caso di appello avverso sentenza emessa alla presenza, in udienza, del procuratore speciale dell'imputato nominato per la richiesta di un procedimento speciale, indipendentemente dall'effettiva richiesta del rito, dovendo l'imputato ritenersi presente in giudizio ex art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen. e non rilevando che la sentenza lo abbia indicato assente (Sez. 4, n. 20976 del 14/05/2025, Racco, Rv. 288269 - 01; Sez. 6, n. 42390 del 26/09/2024, Corrado, Rv. 287199 - 01; Sez. 3, n. 43835 del 12/10/2023, C. Rv. 285332 - 01). Deve pertanto considerarsi irrilevante, ai sensi dei precedenti qui appena richiamati, l'erronea dichiarazione di assenza che compare nell'intestazione della sentenza impugnata con l'appello tardivo, prevalendo la situazione effettivamente riscontrata a quella erroneamente riportata in atti (così da ultimo Seiz. 3, n. 13012 del 22/01/2026, Fiorentino). Inoltre, va evidenziato il fatto che - diversamente da quanto sostenuto in ricorso - l'imputata non era stata affatto ritenuta "assente" dal Tribunale di Lecce: all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], infatti, la YE era stata correttamente indicata come "liber[o]a presente per procura", proprio con riferimento al rilascio al difensore di fiducia della procura per la richiesta di riti alternativi. Tale circostanza rende evidentemente ancora più irrilevante l'erroneo riferimento all'assenza della YE, contenuto nell'epigrafe della sentenza. 4. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna della YE al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dich P.Q.M
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