CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 gennaio 2026
Cassazione n. 31490/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe il [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Napoli,rigettata la richiesta di rinvio dell’udienza camerale per impedimento delcondannato, ha revocato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 66legge 24 novembre 1981, n. 689, la sanzione sostitutiva della detenzionedomiciliare, convertendo la parte residua nella pena detentiva sostituita, aseguito di reiterate violazioni alle prescrizioni imposte.2. Avverso l’ordinanza il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorsoper cassazione, denunciando violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. c), cod. proc. pen.Ha eccepito la nullità del provvedimento impugnato per omessa audizionedel condannato, impedito a partecipare all’udienza camerale, che veniva trattatasebbene il difensore avesse manifestato la volontà dell’interessato di comparire,presentando tempestiva istanza di autorizzazione a presenziare, e documentatonel prosieguo, tramite certificazione medica, lo stato febbrile dell’assistito.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso non merita accoglimento.2. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza, dato atto che il condannato non avevaformulato richiesta di essere sentito personalmente ai sensi dell’art. 127, comma4, cod. proc. pen., ha ritenuto in ogni caso assorbente, ai fini del rigettodell’istanza di rinvio dell’udienza del 12 gennaio 2026, l’esito dell’accertamentomedico legale demandato all’A.S.L. di Napoli a seguito della presentazione dicertificazione sanitaria, datata 12 gennaio 2026, recante una generica diagnosiper “sindrome influenzale”.Il ricorrente eccepisce la mancata instaurazione di un contraddittorioeffettivo nel procedimento di revoca, evidenziando di aver tempestivamenterichiesto la partecipazione personale del condannato all’udienza e dolendosi che ilgiudice abbia ritenuto indimostrato l’impedimento per motivi di salute attestatidal medico curante.Le censure difensive non valgono tuttavia a infirmare le conclusioni cui èpervenuto il giudice di merito.Per quanto emerge dall’ordinanza impugnata, alla visita fiscale eseguitapresso il domicilio alle ore 12:00 del 12 gennaio 2026 il condannato appariva indiscrete condizioni generali: il sanitario dell’A.S.L. dava atto di unasintomatologia meramente riferita e di uno stato febbrile asseritamente accertatoil giorno precedente con assunzione di un farmaco antipiretico, sebbene ilpaziente non disponesse di un termometro per il controllo della temperatura enon praticasse alcuna terapia per mancanza di farmaci.La giurisprudenza ha chiarito che l’impedimento a comparire, oltre che gravee assoluto, deve possedere il carattere della attualità in relazione all’udienza, taleda risultare non altrimenti superabile l'impossibilità a presenziare (Sez. 5, n.37440 del 20/07/2021, Sciusco, Rv. 281949 – 01, in relazione a fattispecie in cuila Corte ha ritenuto immune da censure il rigetto dell'istanza di rinviodell'imputato che aveva prodotto un certificato medico attestante unagastroenterite acuta con febbre alta diagnosticata due giorni prima dell'udienza;v. anche Sez. 4, n. 5901 del 15/03/1995, Maciocchi, Rv. 201687 - 01, che haescluso l'assoluta impossibilità a comparire per legittimo impedimentodell'imputato, il quale aveva prodotto certificato medico attestante una febbremedio alta risalente al giorno precedente all'udienza).In linea con le indicazioni giurisprudenziali, il [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza haritenuto non provata la ricorrenza di un impedimento idoneo a giustificare ilrinvio dell’udienza a fronte delle risultanze della visita fiscale, respingendol’istanza di differimento con motivazione immune da vizi logici e giuridici.Le doglianze sul punto non superano il vaglio di fondatezza.In tema di impedimento a comparire dell’imputato al dibattimento, questaCorte ha affermato che è sottratto al sindacato di legittimità il provvedimentocon cui il giudice di merito rigetta l’istanza di rinvio sulla base di una motivazioneimmune da vizi logici e giuridici con la quale si dà ragione del fatto chel’impedimento dedotto non riveste i caratteri di assolutezza richiesti dalla legge(Sez. 5, n. 35170 del 20/09/2005, Ornaghi, Rv. 232568 – 01; Sez. 2, n. 36879del 31/03/2017, T., Rv. 271167 - 01).Le deduzioni del ricorrente a supporto del prospettato impedimento siconcentrano sulla sintomatologia riferita dal paziente e sull’attitudinedimostrativa della certificazione del medico curante, ma non infirmano la ratiodecidendi, ancorata, con ragionamento logico ed esente da violazioni di legge,alle risultanze della visita medica di controllo, i cui esiti hanno indotto il giudice dimerito a ravvisare profili di rilevanza penale nella documentazione sanitariaesibita dalla parte, disponendone la trasmissione al Pubblico Ministero per levalutazioni di competenza.3. Ne consegue il rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.