CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 febbraio 2022
Cassazione n. 48094/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza del 23 febbraio 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Roma, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 640 cod. pen. Considerato che il ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in relazione alla sussistenza del delitto di truffa ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile in quanto, come chiarito dal consolidato orientamento della Suprema Corte (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945; Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, Rv. 281521), in assenza del necessario confronto con la complessità delle argomentazioni della sentenza impugnata, risulta essere meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici dai giudici del merito (in particolare, pag. 4 sulla sussistenza degli elementi costitutivi del delitto, alla luce non solo del nesso di causalità tra l'artificio e il raggiro e l'induzione in errore ma anche dell'irrilevanza dell'eventuale dubbio serbato dalla persona offesa ai fini della integrazione della fattispecie criminosa; pag. 5 sul diniego delle circostanze attenuanti generiche in ragione dell'assenza di elementi positivi e concreti, non potendosi valorizzare la volontà risarcitoria perché tardiva e generica); rilevato che l'ultimo profilo di censura, avente riguardo alla mancata presa in considerazione della proposta risarcitoria avanzata dal prevenuto ai sensi delle invocate attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto sul punto la Corte di merito, lungi dal non confrontarsi con detto elemento difensivo, lo ha ritenuto ragionevolmente recessivo in quanto non espressivo di decisiva resipiscenza, anche considerato che il lungo tempo trascorso dal fatto avrebbe imposto un'offerta reale di tipo risarcitorio e non una mera lettera di intenti, e tanto a prescindere dai profili di congruità della somma indicata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così