CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 gennaio 1991
Cassazione n. 21223/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 08/01/1991 avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; .4v - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino del 22 settembre 2022, che ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale della medesima città in composizione monocratica del 29 ottobre 2020 per furto in abitazione in concorso (artt.110,624 bis,625 comma 1 n.2 cod. pen.). -Considerato che il primo motivo, il quale contesta la mancanza di prova della responsabilità dell'imputato, articola doglianze aspecifiche ed in fatto e risulta pertanto generico. Il motivo di ricorso per Cassazione con cui si deduca la insufficiente motivazione del provvedimento impugnato in ordine alla responsabilità dell'imputato per il reato ascrittogli, senza, peraltro, indicare le ragioni che inficerebbero il provvedimento stesso è inammissibile, perché generico (Sez. 1, n. 695 del 21/03/1984, Rv. 163951). -.Considerato che il secondo motivo con cui si lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche risulta manifestamente infondato non confrontandosi con i contenuti della sentenza e con la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale le circostanze attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di una benevola e discrezionale "concessione" del giudice ma come il riconoscimento di situazioni, non contemplate specificamente (art. 62 cod. pen.), che non sono comprese fra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 stesso codice ovvero che presentano connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione (Sez. F, n. 12280 del 23/08/1990, Rv. 185267); in difetto di situazioni positivamente valorizzabili, il giudice di appello ha ritenuto l'adeguatezza della pena in concreto inflitta, con apprezzamento insindacabile nella presente sede. - Considerato che manifestamente infondato è il terzo motivo, con il quale la parte ricorrente si duole della mancata concessione della sospensione condizionale della pena, a fronte di una pena in concreto inflitta superiore ai limiti edittali previsti ex art. 163 cod. pen. (anni tre di reclusione). - Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 aprile 2023 Il „consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente D l. POSIT