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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 00352/2024

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso ; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dell'impugnazione; udito il difensore che si riporta ai motivi ed insiste per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnata sentenza la Corte d'appello di Palermo ha parzialmente riformato la sentenza del Giudice per l'udienza preliminare pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], accusati di furto aggravato e di estorsione di un motoveicolo ai danni di tal [OSCURATO:PERSONA], CI.Ji il mezzo era stato restituito a fronte del pagamento di un corrispettivo indebito.

In appello lo spezzone di condotta attribuita ad [OSCURATO:PERSONA] veniva riqualificata come ricettazione, con conferma della sentenza nel resto.

2. Avverso la sentenza d'appello hanno proposto ricorso in cassazione tutti gli imputati, con atti distinti, con i motivi qui riassunti ex art. 173 bis disp. att. cod. proc. pen..

3. [OSCURATO:PERSONA] lamenta l'insufficienza della motivazione, in particolare in relazione alla mancata concessione del minimo della pena.

4. [OSCURATO:PERSONA] lamenta "violazione art.606 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione agli art.629 e 530 c.p. e all'art. 192 c.p.p.".

La Corte, si sostiene nel ricorso, ha accordato eccessivo credito alle parole della persona offesa trascurando la versione del ricorrente, ampiamente riportata nel ricorso.

Si è così ritenuto che la tesi difensiva attribuisse la condotta dell'[OSCURATO:PERSONA] (che aveva contattato il derubato per offrirgli il mezzo sottrattogli) ad un atto di benevolenza, mentre in realtà era giustificata dal fine di evitare la denuncia per il furto del mezzo stesso.

Ulteriore aporia sta nell'aver dimenticato di valutare che l'[OSCURATO:PERSONA] aveva incontrato la persona offesa per vendergli il proprio motociclo sul quale aveva montato i pezzi rimossi dal veicolo rubato, a dimostrazione della buona fede dell'imputato.

5. [OSCURATO:PERSONA] formula i seguenti motivi. 5.1 Violazione art.606 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione all'art.648, 61 n.2 c.p. e all'art.530 c.p.p..

La affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato del capo 1 di imputazione (qualificato nei suoi confronti come ricettazione anziché furto) è il frutto di un'inferenza basata su congetture e convincimenti aprioristici, non sussistendo alcuna prova per affermare oltre il ragionevole dubbio la colpevolezza dell'imputato.

A ciò si aggiunge che della ricettazione difettino gli elementi costitutivi del profitto (che non può essere identificato in quello dell'estorsione) e dell'acquisto, ricezione o occultamento (poiché [OSCURATO:PERSONA] venne coinvolto dal fratello solo nel momento della restituzione del mezzo). 5.2 Violazione art.606 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione all'art.648 e 379 c.p..

La qualificazione giuridica del fatto descritto nel capo di imputazione 1 è errata.

Difetta, da un lato, l'accordo per configurare il concorso nel furto e, dall'altro, il profitto per poter ipotizzare la ricettazione.

Il tardivo ingresso nella vicenda di [OSCURATO:PERSONA], per l'esclusivo fine di consentire la restituzione della refurtiva ed evitare la denuncia da parte del Gheraescu, può al più integrare il reato di favoreggiamento reale (art.379 c.p.).

La condotta fu infatti posta in essere al solo fine di assicurare il prodotto del delitto commesso da altri, senza alcun profitto personale. 5.3 Violazione art.606 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione agli art.629 e 530 c.p. e all'art.192 c.p.p.

L'argomento difensivo ripercorre, largamente ripetendolo pedissequamente, l'unico motivo formulato da [OSCURATO:PERSONA], al quale può pertanto farsi riferimento. 5.4 Violazione art.606 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione agli art.629 e 530 c.p. e all'art.192 c.p.p.

Anche ad ammettere, a dispetto di quanto affermato nel motivo precedente, la sussistenza dell'estorsione, [OSCURATO:PERSONA] ne è totalmente estraneo.

La responsabilità dell'imputato è affermata in sentenza solamente sulla base del rapporto parentale con [OSCURATO:PERSONA] e sulla presenza dell'imputato sul luogo del fatto al momento della riconsegna.

Tali elementi (mera presenza sul luogo e parentela) non sono indizi sufficientemente concludenti per l'affermazione di responsabilità. 5.5 Violazione art.606 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione all'art.99 c.p..

Procedendo all'applicazione della recidiva, la Corte ha valorizzato il mero dato formale, commettendo tuttavia l'errore di includere tra i precedenti condanne per fatti commessi successivamente a quello per cui si procede.

Inoltre, è illogica la motivazione per cui pur riconoscendo analoga gravità della condotta tra tutti gli imputati, si è poi proceduto ad escludere la recidiva per il Giordano, tanto più che a costui la recidiva era contestata in forma specifica, reiterata ed infranquinquennale. 5.6 Violazione art.606 lett. b) in relazione all'art.99, ultimo comma, c.p..

La Corte ha violato il limite imposto dalla norma poiché ha ritenuto l'aumento per la recidiva operato dal primo giudice rispettoso del cumulo materiale delle condanne precedenti, avendo incluso tra di esse anche condanne successive, per fatti successivi.

6. Il Procuratore generale ha inviato una memoria con conclusioni con cui chiede l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili per le ragioni che si vanno ad esporre nel prosieguo mentre il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] merita parziale accoglimento.

2. Il ricorso presentato da Giordano, fondato su un unico motivo incentrato sulla "insufficienza della motivazione" (art.606 lett. e) c.p.p.) in relazione alla mancata commisurazione della pena irrogata nel minimo, non è consentito ed è generico.

Non è consentito, poiché l'entità della pena ed il suo discostarnento dal minimo edittale non erano stati oggetto di specifico motivo di appello che si era soffermato (in relazione alla pena) solamente sul profilo della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in prevalenza rispetto alla contestata aggravante.

Trova applicazione allora la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen. - secondo cui non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di questioni che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello.

Essa trova la ratio nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame (Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012 , Bonaffini, Rv. 256631).

Nel caso specifico, non essendo la reductio ad minimum della pena questione rilevabile d'ufficio né questione che non potesse essere rilevata avanti alla Corte d'appello, la formulazione del motivo in questa sede per la prima volta non è consentita.

Il motivo è inoltre generico: il paragrafo in cui si sviluppa l'argomentazione si riduce a considerazioni astratte prive di collegamento specifico con il caso dedotto.

È il classico esempio di ricorso privo di specificità, senza alcun adattamento al caso concreto.

Ciò lo condanna all'inammissibilità ex art. 591 lett. c) in relazione all'ad. 581 lett. d) c.p.p..

3. I due germani [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], formulano distinti ricorsi, unificati concettualmente dalla circostanza che l'unico motivo addotto da [OSCURATO:PERSONA] si ritrova con formulazione pressoché identica anche nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (è il motivo 3 di ricorso).

Essi pertanto meritano una trattazione unitaria, che deve partire da alcune premesse di carattere generale sulla funzione del ricorso in cassazione e sulle modalità di deduzione di motivi innanzi alla Corte di legittimità.

Ebbene, occorre innanzitutto ribadire che, in relazione all'accertamento di fatto si è in presenza di c.d.

"doppia conforme" in punto di affermazione della penale responsabilità di tutti gli imputati per i fatti di reato contestati (seppure con riqualificazione del fatto in ricettazione per [OSCURATO:PERSONA]), con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente, costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell'adozione - da parte di entrambe le sentenze - dei medesimi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218).

In tale prospettiva, le critiche alla sentenza debbono essere specifiche, cioè puntuali, e non debbono risolversi nella riproposizione di questioni già affrontate e risolte nei gradi precedenti, senza profili di novità o originalità.

A ciò deve aggiungersi che sono ex se inammissibili, perché non consentite, deduzioni che si incentrino sulla rilettura del materiale probatorio nel tentativo di offrire a questa Corte una versione alternativa dei fatti.

Non è questa la funzione della Corte di cassazione la cui destinazione 'nomofilattica' è incompatibile con la decisione di questioni di merito, poiché la valutazione della sentenza di primo e di secondo grado è consentita solo in relazione al rispetto di quei parametri che, esulando dal sindacato sull'esito dell'esercizio della discrezionalità giudiziale, vedono piuttosto sul corretto esercizio di quella discrezionalità.

In relazione al comune motivo di ricorso dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] (incentrato sulla violazione dell'art.606 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione agli art.629 e 530 c.p. e all'ad. 192 c.p.p. - motivo unico di [OSCURATO:PERSONA] e motivo n.3 di [OSCURATO:PERSONA]) va poi evidenziata una ulteriore carenza concettuale.

E' infatti inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'ad. 192 cod. proc. pen. -che, ricordiamo, è norma processuale- per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili.

Ciò in quanto i limiti all'ammissibilità delle censure connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'ad. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dedurre l'inosservanza delle norme processuali (Sez.

U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020 Imp. [OSCURATO:PERSONA]. 280027 - 04).

In primo luogo, ciò deriva dalla stessa struttura della norma (art.192 c.p.p.) la cui violazione non è sanzionata, come sarebbe richiesto dalla lettera c) dell'art.606 c.p.p., da alcuna delle categorie di invalidità o inefficacia ivi previste.

In secondo luogo, ciò è conseguenza della circostanza che la puntuale elenc:azione dei vizi di cui alla lettera e) ricollega a tale limite ogni vizio motivazionale.

Per contro, la riconduzione dei vizi di motivazione alla categoria di cui alla lettera c) stravolgerebbe l'assetto normativo delle modalità di deduzione degli stessi, confinata a quelli risultanti "dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame" (come recita la previsione della lettera e) dell'alt 606 c.p.p.).

Ove invece essi fossero deducibili quali vizi processuali ai sensi della lettera c) questa Corte di legittimità sarebbe gravata da un onere non selettivo -e quindi potenzialmente arbitrario- di accesso agli atti.

Infatti questa Corte, nella sua più alta formazione (Sez.

U., n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092) ha da tempo chiarito che, nei casi in c:ui sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., un error in procedendo, la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può procedere all'esame diretto degli atti processuali (con poteri autonomi di indagine), ciò che, al contrario, resta precluso dal riferimento al testo del provvedimento impugnato contenuto nella lett. e) del citato articolo (oltre che dal normativamente sopravvenuto riferimento ad altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame).

Tanto più che la incerta formulazione del motivo (sia nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che in quello di [OSCURATO:PERSONA], formulati dalla stessa 'penna') non si spinge nemmeno ad indicare, nell'intera esposizione (pg. 2-15 del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e pg. 7-21 del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]), quale specifico vizio motivazionale (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità) sia stato commesso dal redattore della decisione.

In conclusione, si offre alla Cassazione una 'versione alternativa' (lo si afferma espressamente, a pg.7 ed a pg.12 rispettivamente) nel tentativo cli ottenere un terzo grado di giudizio in violazione delle regole processuali italiane che assegnano alla Corte la funzione di assicurare la corretta e conforme applicazione del diritto e non la uniforme interpretazione del fatto.

Tanto più che le versioni alternative, siano esse quella dell'atto di 'benevolenza' nei confronti del derubato o quella della restituzione del mezzo al derubato cui era stato fortuitamente offerto in vendita il proprio ciclomotore con pezzi del ciclomotore derubato, sono così destituiti di logica e privi di credibilità da risultare francamente risibili.

Per tali ragioni il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile mentre il motivo n. 3 del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato.

4. Gli ulteriori motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] possono essere raggruppati nella seguente maniera.

Il primo, il secondo ed il quarto propongono critiche alla ricostruzione del fatto ed alla conseguente affermazione di responsabilità sotto il profilo del vizio motivazionale della decisione impugnata.

Il quinto ed il sesto 'attaccano' la decisione di applicare all'imputato la recidiva, tanto in relazione alla sussistenza dei presupposti quanto alle conseguenze applicative.

Il primo insieme raccoglie ulteriori motivi che attingono al merito, per violazione di legge sostanziale e per vizi di merito.

Anche in questo caso, non vi sono indicazioni specifiche del vizio motivazionale lamentato (di volta in volta si contestano generiche carenze valutative, errori prospettici, ricostruzioni fallaci dei fatti) né si chiarisce in cosa consista la violazione della legge penale che si lamenta.

Tale tecnica redazionale, lontana dalla corretta prospettazione di un vizio dei legittimità, denota ancora una volta la natura 'meritoria' delle censure.

Valga allora una breve disamina delle stesse. 4.1 In relazione al primo motivo ([OSCURATO:PERSONA] lamenta la contraddizione logica insita nel fatto di non essere stato imputato del furto del motoveicolo ma solo nella ricettazione dello stesso; si sostiene che la condanna è frutto di una illogica inferenza e che comunque la disponibilità del motoveicolo per pochi minuti non può aver comportato un qualche profitto, di qualsivoglia natura, a favore dell'imputato) sia sufficiente osservare che in realtà, incontestato il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] nella vicenda a favore di [OSCURATO:PERSONA] (cui senz'altro va riconosciuto un ruolo 'maggiore'), il fratello minore si è prestato alle richieste del maggiore, inserendosi consapevolmente nella attività illecita che costui stava portando a termine.

Pur in assenza di un concorso nel furto, egli ha quindi contribuito a portare a compimento l'estorsione (della quale, come si dirà di qui a poco, deve rispondere) provvedendo al trasporto della refurtiva sul luogo destinato alla riconsegna alla vittima del reato.

Anche se per poco tempo ed in forma 'transeunte', egli ha quindi avuto la disponibilità del bene e lo ha ricettato.

Che il fatto avesse una finalità di profitto, è indubbio ed è reso evidente dalla estorsione che ne è seguita e che, come il furto perpetrato dal fratello e dal correo Giordano, aveva per finalità non tanto la rivendita del mezzo ma la (più immediata e meno aleatoria, sia nel quantum che nell'an) percezione del pretium repetundarum, cioè la somma estorta.

Come descritto analiticamente nella sentenza di primo grado (pg.3 e seguenti) e ribadito in quella di appello (pg.4) l'intera condotta è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza che 'coprivano' corso [OSCURATO:PERSONA] e via [OSCURATO:PERSONA] nel capoluogo siciliano cosicché ricostruzioni alternative degradano a speculazioni prive di costrutto. 4.2 Manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso, che verte sulla qualificazione giuridica della condotta ascritta ad [OSCURATO:PERSONA], che si sostiene essere al più riconducibile al favoreggiamento piuttosto che alla ricettazione.

Ebbene, al di là della presenza, nel testo dell'art.379 c.p. della clausola di esclusione che ricomprende oltre al furto (al quale [OSCURATO:PERSONA] non ha partecipato) anche la ricettazione, a precludere la riconducibilità del fatto al reato 'minore' è la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] abbia partecipato (presenziandovi ed essendo poi riconosciuto dalla persona offesa Gheraescu) all'estorsione.

Ciò dimostra, irrefutabilmente, per la modalità concorsuale attraverso la quale il reato si è manifestato, che il fratello minore, assecondando ed accompagnando il maggiore nell'esecuzione dell'attività, ne ha integralmente condiviso la condotta sia sul piano oggettivo/materiale che soggettivo.

Trova allora applicazione e conferma il consolidato orientamento di questa stessa Sezione (ex multis Sez. 2, n. 10980 del 22/01/2018 Imp. [OSCURATO:PERSONA]. 272370 - 01) secondo cui "la distinzione tra il delitto di favoreggiamento reale e quello di ricettazione ... è individuabile nel diverso atteggiamento psicologico dell'agente, il quale opera, nel favoreggiamento, nell'interesse esclusivo dell'autore del reato, per aiutarlo ad assicurarsene il prezzo, il prodotto o il profitto senza trarre per sé o per altri alcuna utilità e, invece, nella ricettazione, successivamente alla commissione del reato presupposto, con il dolo specifico di trarre profitto, per sé o per terzi, dalla condotta ausiliatrice". 4.3 II quarto motivo è un mero espediente difensivo.

Premesso che esso soffre dello stesso vizio concettuale di quello che lo precede (si lamenta erroneamente la violazione dell'art.192 c.p.), la critica della sentenza si risolve in una formulazione disancorata dal fatto concreto, come esposto nella motivazione del provvedimento impugnato (e già della sentenza di primo grado).

I giudici avevano ritenuto l'[OSCURATO:PERSONA] responsabile (tanto quanto [OSCURATO:PERSONA]) non solo per la sua parentela con il coautore e per la sua presenza sul luogo del fatto al momento della riconsegna del veicolo in precedenza sottratto alla persona offesa, ma anche sulla base delle parole dello stesso Gheraescu che aveva descritto la condotta non passiva (cfr. sentenza di primo grado, pg.8) dell'imputato.

Non essendosi confrontato con tali rilievi motivazionali, il motivo, oltre che non consentito per la modalità di formulazione, è pertanto aspecifico e quindi generico. 5.

Gli ultimi due motivi, attinenti al giudizio sulla recidiva, possono essere trattati unitariamente.

Al fine di evitare equivoci, va innanzitutto precisata la relativa numerazione (sono rispettivamente il quinto ed il sesto motivo, sebbene a pg.27 e 31 siano indicati erroneamente con i numeri romani IV e V).

Nel merito, la Corte ritiene che il quinto motivo sia fondato e che il sesto vada assorbito nel precedente.

In effetti, scorrendo il certificato del casellario dell'imputato si rileva come egli avesse subito, in epoca anteriore alla commissione dei reati in contestazione, solamente una condanna per lesioni e porto d'armi risalente ad un decennio prima e non (come si legge nella sentenza di primo grado) 'vari e non risalenti' precedenti penali (pg.10).

Quanto al giudizio d'appello, pur in presenza di specifici motivi, la decisione impugnata ha omesso di valutare la congruenza logica e la non contraddittorietà del giudizio espresso dal primo giudice nel trattamento di [OSCURATO:PERSONA] rispetto a [OSCURATO:PERSONA] (per il quale è stata esclusa la recidiva ben più 'pesante' contestata), affidandosi (la sentenza di secondo grado) ad un parametro francamente debole, la cui capacità dimostrativa non è affatto chiara (la spregiudicatezza della azione e la accentuata pericolosità sociale sarebbero dimostrate dalle modalità di restituzione del veicolo, tra una zona trafficata ed una traversa appartata).

Pertanto, la sentenza necessita annullamento e rinvio per nuova valutazione sul punto, con assorbimento del sesto motivo di ricorso.

Va dichiarata la definitività (pronunciata in dispositivo) della statuizione sulla responsabilità ex art.624 comma 2 c.p.p..

Nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], così come quelli dei due coimputati, è inammissibile.

6. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] vanno condannati al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.MI.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente all'applicazione della recidiva, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Palermo.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso e definitivo l'accertamento di responsabilità.

Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso ; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dell'impugnazione; udito il difensore che si riporta ai motivi ed insiste per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza la Corte d'appello di Palermo ha parzialmente riformato la sentenza del Giudice per l'udienza preliminare pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], accusati di furto aggravato e di estorsione di un motoveicolo ai danni di tal [OSCURATO:PERSONA], CI.Ji il mezzo era stato restituito a fronte del pagamento di un corrispettivo indebito. In appello lo spezzone di condotta attribuita ad [OSCURATO:PERSONA] veniva riqualificata come ricettazione, con conferma della sentenza nel resto. 2. Avverso la sentenza d'appello hanno proposto ricorso in cassazione tutti gli imputati, con atti distinti, con i motivi qui riassunti ex art. 173 bis disp. att. cod. proc. pen.. 3. [OSCURATO:PERSONA] lamenta l'insufficienza della motivazione, in particolare in relazione alla mancata concessione del minimo della pena. 4. [OSCURATO:PERSONA] lamenta "violazione art.606 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione agli art.629 e 530 c.p. e all'art. 192 c.p.p.". La Corte, si sostiene nel ricorso, ha accordato eccessivo credito alle parole della persona offesa trascurando la versione del ricorrente, ampiamente riportata nel ricorso. Si è così ritenuto che la tesi difensiva attribuisse la condotta dell'[OSCURATO:PERSONA] (che aveva contattato il derubato per offrirgli il mezzo sottrattogli) ad un atto di benevolenza, mentre in realtà era giustificata dal fine di evitare la denuncia per il furto del mezzo stesso. Ulteriore aporia sta nell'aver dimenticato di valutare che l'[OSCURATO:PERSONA] aveva incontrato la persona offesa per vendergli il proprio motociclo sul quale aveva montato i pezzi rimossi dal veicolo rubato, a dimostrazione della buona fede dell'imputato. 5. [OSCURATO:PERSONA] formula i seguenti motivi. 5.1 Violazione art.606 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione all'art.648, 61 n.2 c.p. e all'art.530 c.p.p.. La affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato del capo 1 di imputazione (qualificato nei suoi confronti come ricettazione anziché furto) è il frutto di un'inferenza basata su congetture e convincimenti aprioristici, non sussistendo alcuna prova per affermare oltre il ragionevole dubbio la colpevolezza dell'imputato. A ciò si aggiunge che della ricettazione difettino gli elementi costitutivi del profitto (che non può essere identificato in quello dell'estorsione) e dell'acquisto, ricezione o occultamento (poiché [OSCURATO:PERSONA] venne coinvolto dal fratello solo nel momento della restituzione del mezzo). 5.2 Violazione art.606 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione all'art.648 e 379 c.p.. La qualificazione giuridica del fatto descritto nel capo di imputazione 1 è errata. Difetta, da un lato, l'accordo per configurare il concorso nel furto e, dall'altro, il profitto per poter ipotizzare la ricettazione. Il tardivo ingresso nella vicenda di [OSCURATO:PERSONA], per l'esclusivo fine di consentire la restituzione della refurtiva ed evitare la denuncia da parte del Gheraescu, può al più integrare il reato di favoreggiamento reale (art.379 c.p.). La condotta fu infatti posta in essere al solo fine di assicurare il prodotto del delitto commesso da altri, senza alcun profitto personale. 5.3 Violazione art.606 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione agli art.629 e 530 c.p. e all'art.192 c.p.p. L'argomento difensivo ripercorre, largamente ripetendolo pedissequamente, l'unico motivo formulato da [OSCURATO:PERSONA], al quale può pertanto farsi riferimento. 5.4 Violazione art.606 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione agli art.629 e 530 c.p. e all'art.192 c.p.p. Anche ad ammettere, a dispetto di quanto affermato nel motivo precedente, la sussistenza dell'estorsione, [OSCURATO:PERSONA] ne è totalmente estraneo. La responsabilità dell'imputato è affermata in sentenza solamente sulla base del rapporto parentale con [OSCURATO:PERSONA] e sulla presenza dell'imputato sul luogo del fatto al momento della riconsegna. Tali elementi (mera presenza sul luogo e parentela) non sono indizi sufficientemente concludenti per l'affermazione di responsabilità. 5.5 Violazione art.606 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione all'art.99 c.p.. Procedendo all'applicazione della recidiva, la Corte ha valorizzato il mero dato formale, commettendo tuttavia l'errore di includere tra i precedenti condanne per fatti commessi successivamente a quello per cui si procede. Inoltre, è illogica la motivazione per cui pur riconoscendo analoga gravità della condotta tra tutti gli imputati, si è poi proceduto ad escludere la recidiva per il Giordano, tanto più che a costui la recidiva era contestata in forma specifica, reiterata ed infranquinquennale. 5.6 Violazione art.606 lett. b) in relazione all'art.99, ultimo comma, c.p.. La Corte ha violato il limite imposto dalla norma poiché ha ritenuto l'aumento per la recidiva operato dal primo giudice rispettoso del cumulo materiale delle condanne precedenti, avendo incluso tra di esse anche condanne successive, per fatti successivi. 6. Il Procuratore generale ha inviato una memoria con conclusioni con cui chiede l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili per le ragioni che si vanno ad esporre nel prosieguo mentre il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] merita parziale accoglimento. 2. Il ricorso presentato da Giordano, fondato su un unico motivo incentrato sulla "insufficienza della motivazione" (art.606 lett. e) c.p.p.) in relazione alla mancata commisurazione della pena irrogata nel minimo, non è consentito ed è generico. Non è consentito, poiché l'entità della pena ed il suo discostarnento dal minimo edittale non erano stati oggetto di specifico motivo di appello che si era soffermato (in relazione alla pena) solamente sul profilo della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in prevalenza rispetto alla contestata aggravante. Trova applicazione allora la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen. - secondo cui non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di questioni che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello. Essa trova la ratio nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame (Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012 , Bonaffini, Rv. 256631). Nel caso specifico, non essendo la reductio ad minimum della pena questione rilevabile d'ufficio né questione che non potesse essere rilevata avanti alla Corte d'appello, la formulazione del motivo in questa sede per la prima volta non è consentita. Il motivo è inoltre generico: il paragrafo in cui si sviluppa l'argomentazione si riduce a considerazioni astratte prive di collegamento specifico con il caso dedotto. È il classico esempio di ricorso privo di specificità, senza alcun adattamento al caso concreto. Ciò lo condanna all'inammissibilità ex art. 591 lett. c) in relazione all'ad. 581 lett. d) c.p.p.. 3. I due germani [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], formulano distinti ricorsi, unificati concettualmente dalla circostanza che l'unico motivo addotto da [OSCURATO:PERSONA] si ritrova con formulazione pressoché identica anche nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (è il motivo 3 di ricorso). Essi pertanto meritano una trattazione unitaria, che deve partire da alcune premesse di carattere generale sulla funzione del ricorso in cassazione e sulle modalità di deduzione di motivi innanzi alla Corte di legittimità. Ebbene, occorre innanzitutto ribadire che, in relazione all'accertamento di fatto si è in presenza di c.d. "doppia conforme" in punto di affermazione della penale responsabilità di tutti gli imputati per i fatti di reato contestati (seppure con riqualificazione del fatto in ricettazione per [OSCURATO:PERSONA]), con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente, costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell'adozione - da parte di entrambe le sentenze - dei medesimi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). In tale prospettiva, le critiche alla sentenza debbono essere specifiche, cioè puntuali, e non debbono risolversi nella riproposizione di questioni già affrontate e risolte nei gradi precedenti, senza profili di novità o originalità. A ciò deve aggiungersi che sono ex se inammissibili, perché non consentite, deduzioni che si incentrino sulla rilettura del materiale probatorio nel tentativo di offrire a questa Corte una versione alternativa dei fatti. Non è questa la funzione della Corte di cassazione la cui destinazione 'nomofilattica' è incompatibile con la decisione di questioni di merito, poiché la valutazione della sentenza di primo e di secondo grado è consentita solo in relazione al rispetto di quei parametri che, esulando dal sindacato sull'esito dell'esercizio della discrezionalità giudiziale, vedono piuttosto sul corretto esercizio di quella discrezionalità. In relazione al comune motivo di ricorso dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] (incentrato sulla violazione dell'art.606 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione agli art.629 e 530 c.p. e all'ad. 192 c.p.p. - motivo unico di [OSCURATO:PERSONA] e motivo n.3 di [OSCURATO:PERSONA]) va poi evidenziata una ulteriore carenza concettuale. E' infatti inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'ad. 192 cod. proc. pen. -che, ricordiamo, è norma processuale- per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili. Ciò in quanto i limiti all'ammissibilità delle censure connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'ad. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dedurre l'inosservanza delle norme processuali (Sez. U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020 Imp. [OSCURATO:PERSONA]. 280027 - 04). In primo luogo, ciò deriva dalla stessa struttura della norma (art.192 c.p.p.) la cui violazione non è sanzionata, come sarebbe richiesto dalla lettera c) dell'art.606 c.p.p., da alcuna delle categorie di invalidità o inefficacia ivi previste. In secondo luogo, ciò è conseguenza della circostanza che la puntuale elenc:azione dei vizi di cui alla lettera e) ricollega a tale limite ogni vizio motivazionale. Per contro, la riconduzione dei vizi di motivazione alla categoria di cui alla lettera c) stravolgerebbe l'assetto normativo delle modalità di deduzione degli stessi, confinata a quelli risultanti "dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame" (come recita la previsione della lettera e) dell'alt 606 c.p.p.). Ove invece essi fossero deducibili quali vizi processuali ai sensi della lettera c) questa Corte di legittimità sarebbe gravata da un onere non selettivo -e quindi potenzialmente arbitrario- di accesso agli atti. Infatti questa Corte, nella sua più alta formazione (Sez. U., n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092) ha da tempo chiarito che, nei casi in c:ui sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., un error in procedendo, la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può procedere all'esame diretto degli atti processuali (con poteri autonomi di indagine), ciò che, al contrario, resta precluso dal riferimento al testo del provvedimento impugnato contenuto nella lett. e) del citato articolo (oltre che dal normativamente sopravvenuto riferimento ad altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame). Tanto più che la incerta formulazione del motivo (sia nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che in quello di [OSCURATO:PERSONA], formulati dalla stessa 'penna') non si spinge nemmeno ad indicare, nell'intera esposizione (pg. 2-15 del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e pg. 7-21 del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]), quale specifico vizio motivazionale (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità) sia stato commesso dal redattore della decisione. In conclusione, si offre alla Cassazione una 'versione alternativa' (lo si afferma espressamente, a pg.7 ed a pg.12 rispettivamente) nel tentativo cli ottenere un terzo grado di giudizio in violazione delle regole processuali italiane che assegnano alla Corte la funzione di assicurare la corretta e conforme applicazione del diritto e non la uniforme interpretazione del fatto. Tanto più che le versioni alternative, siano esse quella dell'atto di 'benevolenza' nei confronti del derubato o quella della restituzione del mezzo al derubato cui era stato fortuitamente offerto in vendita il proprio ciclomotore con pezzi del ciclomotore derubato, sono così destituiti di logica e privi di credibilità da risultare francamente risibili. Per tali ragioni il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile mentre il motivo n. 3 del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato. 4. Gli ulteriori motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] possono essere raggruppati nella seguente maniera. Il primo, il secondo ed il quarto propongono critiche alla ricostruzione del fatto ed alla conseguente affermazione di responsabilità sotto il profilo del vizio motivazionale della decisione impugnata. Il quinto ed il sesto 'attaccano' la decisione di applicare all'imputato la recidiva, tanto in relazione alla sussistenza dei presupposti quanto alle conseguenze applicative. Il primo insieme raccoglie ulteriori motivi che attingono al merito, per violazione di legge sostanziale e per vizi di merito. Anche in questo caso, non vi sono indicazioni specifiche del vizio motivazionale lamentato (di volta in volta si contestano generiche carenze valutative, errori prospettici, ricostruzioni fallaci dei fatti) né si chiarisce in cosa consista la violazione della legge penale che si lamenta. Tale tecnica redazionale, lontana dalla corretta prospettazione di un vizio dei legittimità, denota ancora una volta la natura 'meritoria' delle censure. Valga allora una breve disamina delle stesse. 4.1 In relazione al primo motivo ([OSCURATO:PERSONA] lamenta la contraddizione logica insita nel fatto di non essere stato imputato del furto del motoveicolo ma solo nella ricettazione dello stesso; si sostiene che la condanna è frutto di una illogica inferenza e che comunque la disponibilità del motoveicolo per pochi minuti non può aver comportato un qualche profitto, di qualsivoglia natura, a favore dell'imputato) sia sufficiente osservare che in realtà, incontestato il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] nella vicenda a favore di [OSCURATO:PERSONA] (cui senz'altro va riconosciuto un ruolo 'maggiore'), il fratello minore si è prestato alle richieste del maggiore, inserendosi consapevolmente nella attività illecita che costui stava portando a termine. Pur in assenza di un concorso nel furto, egli ha quindi contribuito a portare a compimento l'estorsione (della quale, come si dirà di qui a poco, deve rispondere) provvedendo al trasporto della refurtiva sul luogo destinato alla riconsegna alla vittima del reato. Anche se per poco tempo ed in forma 'transeunte', egli ha quindi avuto la disponibilità del bene e lo ha ricettato. Che il fatto avesse una finalità di profitto, è indubbio ed è reso evidente dalla estorsione che ne è seguita e che, come il furto perpetrato dal fratello e dal correo Giordano, aveva per finalità non tanto la rivendita del mezzo ma la (più immediata e meno aleatoria, sia nel quantum che nell'an) percezione del pretium repetundarum, cioè la somma estorta. Come descritto analiticamente nella sentenza di primo grado (pg.3 e seguenti) e ribadito in quella di appello (pg.4) l'intera condotta è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza che 'coprivano' corso [OSCURATO:PERSONA] e via [OSCURATO:PERSONA] nel capoluogo siciliano cosicché ricostruzioni alternative degradano a speculazioni prive di costrutto. 4.2 Manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso, che verte sulla qualificazione giuridica della condotta ascritta ad [OSCURATO:PERSONA], che si sostiene essere al più riconducibile al favoreggiamento piuttosto che alla ricettazione. Ebbene, al di là della presenza, nel testo dell'art.379 c.p. della clausola di esclusione che ricomprende oltre al furto (al quale [OSCURATO:PERSONA] non ha partecipato) anche la ricettazione, a precludere la riconducibilità del fatto al reato 'minore' è la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] abbia partecipato (presenziandovi ed essendo poi riconosciuto dalla persona offesa Gheraescu) all'estorsione. Ciò dimostra, irrefutabilmente, per la modalità concorsuale attraverso la quale il reato si è manifestato, che il fratello minore, assecondando ed accompagnando il maggiore nell'esecuzione dell'attività, ne ha integralmente condiviso la condotta sia sul piano oggettivo/materiale che soggettivo. Trova allora applicazione e conferma il consolidato orientamento di questa stessa Sezione (ex multis Sez. 2, n. 10980 del 22/01/2018 Imp. [OSCURATO:PERSONA]. 272370 - 01) secondo cui "la distinzione tra il delitto di favoreggiamento reale e quello di ricettazione ... è individuabile nel diverso atteggiamento psicologico dell'agente, il quale opera, nel favoreggiamento, nell'interesse esclusivo dell'autore del reato, per aiutarlo ad assicurarsene il prezzo, il prodotto o il profitto senza trarre per sé o per altri alcuna utilità e, invece, nella ricettazione, successivamente alla commissione del reato presupposto, con il dolo specifico di trarre profitto, per sé o per terzi, dalla condotta ausiliatrice". 4.3 II quarto motivo è un mero espediente difensivo. Premesso che esso soffre dello stesso vizio concettuale di quello che lo precede (si lamenta erroneamente la violazione dell'art.192 c.p.), la critica della sentenza si risolve in una formulazione disancorata dal fatto concreto, come esposto nella motivazione del provvedimento impugnato (e già della sentenza di primo grado). I giudici avevano ritenuto l'[OSCURATO:PERSONA] responsabile (tanto quanto [OSCURATO:PERSONA]) non solo per la sua parentela con il coautore e per la sua presenza sul luogo del fatto al momento della riconsegna del veicolo in precedenza sottratto alla persona offesa, ma anche sulla base delle parole dello stesso Gheraescu che aveva descritto la condotta non passiva (cfr. sentenza di primo grado, pg.8) dell'imputato. Non essendosi confrontato con tali rilievi motivazionali, il motivo, oltre che non consentito per la modalità di formulazione, è pertanto aspecifico e quindi generico. 5. Gli ultimi due motivi, attinenti al giudizio sulla recidiva, possono essere trattati unitariamente. Al fine di evitare equivoci, va innanzitutto precisata la relativa numerazione (sono rispettivamente il quinto ed il sesto motivo, sebbene a pg.27 e 31 siano indicati erroneamente con i numeri romani IV e V). Nel merito, la Corte ritiene che il quinto motivo sia fondato e che il sesto vada assorbito nel precedente. In effetti, scorrendo il certificato del casellario dell'imputato si rileva come egli avesse subito, in epoca anteriore alla commissione dei reati in contestazione, solamente una condanna per lesioni e porto d'armi risalente ad un decennio prima e non (come si legge nella sentenza di primo grado) 'vari e non risalenti' precedenti penali (pg.10). Quanto al giudizio d'appello, pur in presenza di specifici motivi, la decisione impugnata ha omesso di valutare la congruenza logica e la non contraddittorietà del giudizio espresso dal primo giudice nel trattamento di [OSCURATO:PERSONA] rispetto a [OSCURATO:PERSONA] (per il quale è stata esclusa la recidiva ben più 'pesante' contestata), affidandosi (la sentenza di secondo grado) ad un parametro francamente debole, la cui capacità dimostrativa non è affatto chiara (la spregiudicatezza della azione e la accentuata pericolosità sociale sarebbero dimostrate dalle modalità di restituzione del veicolo, tra una zona trafficata ed una traversa appartata). Pertanto, la sentenza necessita annullamento e rinvio per nuova valutazione sul punto, con assorbimento del sesto motivo di ricorso. Va dichiarata la definitività (pronunciata in dispositivo) della statuizione sulla responsabilità ex art.624 comma 2 c.p.p.. Nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], così come quelli dei due coimputati, è inammissibile. 6. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] vanno condannati al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.MI. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente all'applicazione della recidiva, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Palermo. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso e definitivo l'accertamento di responsabilità. Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 00352/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris