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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 aprile 2024

Cassazione n. 43626/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/s4aRtite le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 18 aprile 2024 del Tribunale di sorveglianza di Bologna, che ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta di applicazione della misura alternativa alla detenzione della semilibertà, ai sensi dell'art. 50 legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento alla residua pena di anni trenta di reclusione di cui al provvedimento di esecuzione di pene concorrenti della Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli del 14 settembre 2021, che aveva così rideterminato la pena in forza del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen.

Il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato che non era stata superata la soglia di ammissibilità di espiazione pena di cui all'art. 50, secondo comma, Ord. pen. e che, quindi, l'istanza non aveva superato il vaglio di ammissibilità. t Secondo i giudici, pur essendo stata scontata aV1.10.2015 la pena per il reato 5- ostativo, il residuo della pena che forma oggetto del titolo in esecuzione è pari ad anni 42 mesi 7 di reclusione dai quali decurtare anni 3 di reclusione per indulto, quindi va preso in considerazione l'ammontare di anni 39 e mesi 7 di reclusione, agli effetti dell'art. 50 comma 2 Ord. pen., con la conseguenza che pena ancora da scontare, per raggiungere il limite per la concessione del beneficio della liberazione condizionale, è pari a 18 anni e 9 mesi e 15 giorni di reclusione, termine che maturerà soltanto in data 16.7.2034.

2. Il ricorrente denuncia erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 78 cod. pen., 4-bis Ord. pen. e 7 d.l. n. 203 del 1991, perché il Tribunale di sorveglianza avrebbe erroneamente omesso di accertare che, preso atto che alla data 1 ottobre 2015 era stata già espiata la pena ostativa ex art. 4- bis Ord. pen., Barra aveva già eseguito metà della residua pena, avendo eseguito anni tredici di reclusione, a fronte di una pena di anni ventidue di reclusione.

Nel ricorso, poi, si evidenzia che il giudice di merito avrebbe omesso di considerare che Barra era stato prosciolto in ordine ai reati ex art. 416-bis cod. pen. e avrebbe omesso di applicare i benefici per la revoca di tre anni di sorveglianza speciale, così come si evince dalla dichiarazione della Direzione distrettuale antimafia del 15 maggio 2018.

Ai sensi dell'art. 4-bis, comma 1-bis, Ord. pen., inoltre, il giudice di merito non avrebbe attribuito la giusta rilevanza al fatto che Barra era stato un attivo collaboratore di giustizia. 2 ,‘i [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

Giova in diritto evidenziare che, in presenza di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti, che abbia richiesto l'applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen. per il superamento della soglia massima di trenta anni di reclusione e che ricomprenda anche una condanna per reato ostativo alla concessione dei benefici penitenziari, lo scioglimento del cumulo a detti fini va effettuato avendo riguardo alla pena relativa al reato ostativo nella sua entità originaria (Sez.

U, n. 30753 del 15/12/2022, dep. 2023, Zavattieri, Rv. 284820).

In tale sentenza, è stato precisato che «se è pur vero che il criterio moderatore del cumulo materiale di cui all'art. 78 cod. pen. rappresenta, come si è visto, espressione della finalità rieducativa della pena, il fuoco di questa disposizione converge esclusivamente sulla misura massima della pena complessiva risultante dal cumulo.

Di tal che, ai fini della concessione dei benefici penitenziari, quella norma non determina alcun effetto sulle singole pene oggetto di cumulo.

Resta dunque fermo - come espressamente affermato da Sez.

U., Ponga, cit. — che "per effetto dello scioglimento del cumulo (.4 ciascuna fattispecie di reato riacquista la sua autonomia, sia quanto a pena edittale, sia quanto a pena applicata o applicabile in concreto la quale, per scongiurare l'effetto ostativo, deve risultare interamente scontato"».

In forza di quanto sopra, il Collegio ritiene che il calcolo effettuato dal Tribunale di Sorveglianza appaia del tutto conforme a tali criteri.

In ogni caso, anche a voler partire dal calcolo prospettato nel ragionamento svolto dal ricorrente, bisogna considerare un residuo di pena di anni 30 per i reati non ostativi, la cui metà è di anni 15 che ,al momento della data della presentazione dell'istanza di concessione della semilibertà (9.9.2023), non era ancora decorso, considerando la data del 1.10.2015 in cui era stata espiata la pena ostativa.

Il ricorso, per contro, appare sul punto generico, poiché fondato su elementi estranei rispetto a quelli valutabili - e valutati - dal Tribunale di Sorveglianza ai fini dell'ammissibilità del beneficio invocato, nonché privi di correlazione con il provvedimento impugnato.

2. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/s4aRtite le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 18 aprile 2024 del Tribunale di sorveglianza di Bologna, che ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta di applicazione della misura alternativa alla detenzione della semilibertà, ai sensi dell'art. 50 legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento alla residua pena di anni trenta di reclusione di cui al provvedimento di esecuzione di pene concorrenti della Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli del 14 settembre 2021, che aveva così rideterminato la pena in forza del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen. Il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato che non era stata superata la soglia di ammissibilità di espiazione pena di cui all'art. 50, secondo comma, Ord. pen. e che, quindi, l'istanza non aveva superato il vaglio di ammissibilità. t Secondo i giudici, pur essendo stata scontata aV1.10.2015 la pena per il reato 5- ostativo, il residuo della pena che forma oggetto del titolo in esecuzione è pari ad anni 42 mesi 7 di reclusione dai quali decurtare anni 3 di reclusione per indulto, quindi va preso in considerazione l'ammontare di anni 39 e mesi 7 di reclusione, agli effetti dell'art. 50 comma 2 Ord. pen., con la conseguenza che pena ancora da scontare, per raggiungere il limite per la concessione del beneficio della liberazione condizionale, è pari a 18 anni e 9 mesi e 15 giorni di reclusione, termine che maturerà soltanto in data 16.7.2034. 2. Il ricorrente denuncia erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 78 cod. pen., 4-bis Ord. pen. e 7 d.l. n. 203 del 1991, perché il Tribunale di sorveglianza avrebbe erroneamente omesso di accertare che, preso atto che alla data 1 ottobre 2015 era stata già espiata la pena ostativa ex art. 4- bis Ord. pen., Barra aveva già eseguito metà della residua pena, avendo eseguito anni tredici di reclusione, a fronte di una pena di anni ventidue di reclusione. Nel ricorso, poi, si evidenzia che il giudice di merito avrebbe omesso di considerare che Barra era stato prosciolto in ordine ai reati ex art. 416-bis cod. pen. e avrebbe omesso di applicare i benefici per la revoca di tre anni di sorveglianza speciale, così come si evince dalla dichiarazione della Direzione distrettuale antimafia del 15 maggio 2018. Ai sensi dell'art. 4-bis, comma 1-bis, Ord. pen., inoltre, il giudice di merito non avrebbe attribuito la giusta rilevanza al fatto che Barra era stato un attivo collaboratore di giustizia. 2 ,‘i [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. Giova in diritto evidenziare che, in presenza di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti, che abbia richiesto l'applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen. per il superamento della soglia massima di trenta anni di reclusione e che ricomprenda anche una condanna per reato ostativo alla concessione dei benefici penitenziari, lo scioglimento del cumulo a detti fini va effettuato avendo riguardo alla pena relativa al reato ostativo nella sua entità originaria (Sez. U, n. 30753 del 15/12/2022, dep. 2023, Zavattieri, Rv. 284820). In tale sentenza, è stato precisato che «se è pur vero che il criterio moderatore del cumulo materiale di cui all'art. 78 cod. pen. rappresenta, come si è visto, espressione della finalità rieducativa della pena, il fuoco di questa disposizione converge esclusivamente sulla misura massima della pena complessiva risultante dal cumulo. Di tal che, ai fini della concessione dei benefici penitenziari, quella norma non determina alcun effetto sulle singole pene oggetto di cumulo. Resta dunque fermo - come espressamente affermato da Sez. U., Ponga, cit. — che "per effetto dello scioglimento del cumulo (.4 ciascuna fattispecie di reato riacquista la sua autonomia, sia quanto a pena edittale, sia quanto a pena applicata o applicabile in concreto la quale, per scongiurare l'effetto ostativo, deve risultare interamente scontato"». In forza di quanto sopra, il Collegio ritiene che il calcolo effettuato dal Tribunale di Sorveglianza appaia del tutto conforme a tali criteri. In ogni caso, anche a voler partire dal calcolo prospettato nel ragionamento svolto dal ricorrente, bisogna considerare un residuo di pena di anni 30 per i reati non ostativi, la cui metà è di anni 15 che ,al momento della data della presentazione dell'istanza di concessione della semilibertà (9.9.2023), non era ancora decorso, considerando la data del 1.10.2015 in cui era stata espiata la pena ostativa. Il ricorso, per contro, appare sul punto generico, poiché fondato su elementi estranei rispetto a quelli valutabili - e valutati - dal Tribunale di Sorveglianza ai fini dell'ammissibilità del beneficio invocato, nonché privi di correlazione con il provvedimento impugnato. 2. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a
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