CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 05689/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 12 / 01/2023 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 22881 /20 21 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 22881del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 55B01 F052B) MARINELLI Pasqua (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 63O64 H687Z) CORETTI Immacolata (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 64H63 F052Z) rappresentati e difes i , giusta procura a margine del ricorso, dall’avvocatoVittorio Faraone (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 55T15 F399I ) -ricorrenti- nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA].(P.I.: 03140600176), in persona del legale rappresentante pro tempore , quale procuratrice di OA- [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) -intimata- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Potenza n. 507/2021, pubblicatain data 29 luglio 20 2 1; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 12 gennaio 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. ha ottenuto un decreto ingiuntivo, per l’importo di € 90.170,28, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], Pa- squa Marinelli e [OSCURATO:PERSONA], quali fideiussori della so- cietà [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Ric. n. 22881/2021 –Sez. 3 – A d. 12 gennaio 2023 – Ordinanza – [OSCURATO:SOCIETA]., debitrice della banca per i saldi negativi di tre rapporti bancari in conto corrente. A seguito di opposizione degli ingiunti, il decreto è stato revo- cato dal Tribunale di Matera, con condanna degli opponenti al pagamento della minor somma di € 82.703,79. La Corte di Appello di Potenza ha confermato la decisione di primo grado. Ricorrono il Losignore, la Marinelli e la Coretti , sulla base di quattromotivi, illustrati con memoria. Non ha svolto attività difensiva in questa sede la società inti- mata. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia « V iolazione dell’art. 306 cpc comma 1, n. 5, omesso esame di un fatto de- cisivo per il giudizio. Violazione e falsa applicazione di leggeart. 2 della legge c.d. “Antitrast” (n. 287/1990). Nullità della fi- deiussione ai sensi dell’art. 1419, 1 co., c.c. (sul punto, v. Cass., 24044/19). Per violazionedella normativa antitrust rile- vabile di ufficio in ogni stato e grado anche nel giudizio di legit- timità». I ricorrenti sostengono che la corte d’appello,in accoglimento dell’eccezione da loro sollevata nel corso del giudizio di secondo grado e comunque anche di ufficio,avrebbe dovuto dichiarare la nullità della fideiussione da essi prestatain favore della so- cietà correntista, che assumonoriproduttiva dello schema con- trattuale predisposto dall’ABI, contenente disposizioni contra- stanti con l’art. 2, comma 2, lett. a), della legge n. 287 del 1990, trattandosi di intesa restrittiva della concorrenza, la cui illiceità, a loro avviso, avrebbe comportato l’invalidità dell’intero contratto, ai sensi dell’art. 1419, comma 1, c.c.. Il motivo è in parte infondato, in parte inammissibile. Ric. n. 22881/2021 –Sez. 3 – A d. 12 gennaio 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 8 La corte d’appello non ha preso espressamente in considera- zione l’indicata eccezione di nullità della fideiussione, in quanto era stata avanzata per la prima volta solo nella comparsa con- clusionale del giudizio di appello, né ha –evidentemente – ri- tenuto sussistenti i presupposti per il rilievo di ufficio della nul- lità medesima. Secondo i ricorrenti, tale rilievo sarebbe comunque possibile in ogni stato e grado del giudizio e, nella specie, dovrebbe con- durre alla dichiarazione di integrale nullità della fideiussione. In proposito va, in primo luogo, ribadito che, pur essendo la nullità negoziale rilevabile d’ufficioin ogni stato e grado del giu- dizio,quindi anche in sede di legittimità, essa non può essere accertata sulla base di una mera eccezione, se non siano già acquisiti agli atti tutti gli elementi di fatto dai quali possa desu- mersene l’esistenza (cfr. Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 20438del 29/07/2019, Rv. 654889 - 01 ; Sez. 3, Ordinanza n. 4175 del 19/02/2020, Rv. 657007 -01). D’altra parte, come di recente sancito dalle Sezioni Unite di questa stessa Corte, «i contratti di fideiussione “a valle” di in- tese dichiarate parzialmente nulle dall’[OSCURATO:PERSONA], in re- lazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della leggen. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono par- zialmentenulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell’art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riprodu- cono quelle dello schema unilaterale costituente l’intesa vietata – perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza – salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti compro- vata, una diversa volontà delle parti» (Cass., Sez. U, Sentenza n. 41994del 30/12/2021, Rv. 663507 - 01) . Dunque, posto che la corte d’appello, del tutto correttamente sul piano processuale, non ha preso direttamente in considera- zione l’eccezione tardiva dei ricorrenti, in quanto contenuta solo nella comparsa conclusionale del giudizio di secondo grado e, Ric. n. 22881/2021 –Sez. 3 – A d. 12 gennaio 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 8 al tempo stesso, non ha ritenuto sussistenti i presupposti per accertare di ufficio l’invocata (integrale) nullità del contratto di fideiussione,le censure svolte nella presente sede sono da ri- tenersi manifestamente infondate, con riguardo all’assunto in diritto per cui l’eventuale presenza, nello schema contrattuale stipulato dalle parti, delle clausole riproducenti quelle dello schema unilaterale costituente l’intesa vietatacom porterebbe automaticamente la nullità dell’intera fideiussione, mentre sono inammissibili, nella parte in cui con esse si sollecitano, al fine di valutare la sussistenza in concreto della predetta nullità e della sua estensione all’intero contratto, accertamenti di fatto incompatibili con la natura del giudizio di legittimità. 2.Con il secondo motivo si denunzia « V iolazione dell’ art. 306 cpc comma 1, n. 5, omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. Violazione e falsa applicazione degli art t . 3 L. n. 154 del 1992, 117 D. Lgs. n. 385 del 1993, 1321, 1350 n. 13 e 1418, 3° co., c.c., 2725 e 2729, 2° co., c.c.in relazione alle eccezioni di nullità dei rapporti intrattenuti, per inosservanza dell’obbligo di forma -, col quale i fideiussori lamentano il man- cato accoglimento della domanda di nullità dei contratti, atteso che in atti era stato versato soltanto il modulo di apertura del conto e la lettera integrativa dello stesso, documentazione ini- donea a dar prova della forma scritta, necessaria perl’esistenza del contratto di conto corrente». Secondo i ricorrenti, i rapporti di conto corrente oggetto di ga- ranzia avrebbero dovuto essere ritenuti nulli, per difetto di forma, in quanto i relativi contratti non erano stati sottoscritti dalla banca attrice. Il motivo è manifestamente infondato. La decisione impugnata risulta, infatti, conforme in diritto all’in- dirizzo ormai consolidato di questa Corte – che il ricorso non offre ragioni idonee a rivedere –secondo il quale «in materia di contratti bancari, la omessa sottoscrizione del documento da Ric. n. 22881/2021 –Sez. 3 – A d. 12 gennaio 2023 – Ordinanza – Pagina 5 di 8 parte dell’istituto di credito non determina la nullità del con- tratto per difetto della forma scritta, prevista dall’art. 117, comma 3, del d. lgs. n. 385 del 1993; i l requisito formale, in- fatti, non deve essere inteso in senso strutturale, bensì funzio- nale, in quanto posto a garanzia della più ampia conoscenza, da parte del cliente, del contratto predisposto dalla banca, la cui mancata sottoscrizione è dunque priva di rilievo, in presenza di comportamenti concludenti dell’istituto di credito idonei a di- mostrare la sua volontà di avvalersi di quel contratto» (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 14646del 06/06/2018, Rv. 648942 – 01 ; Sez. 1, Ordinanza n. 16070del 18/06/2018, Rv. 649476 – 01 ; Sez. 1, Ordinanza n. 22385del 06/09/2019, Rv. 655289 – 03 ; in precedenza, per l’affermazione deimedesimi principi , in tema di intermediazione finanziaria, con riguardo al requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità ed azionabile dal solo cliente, dall’art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998: Cass., Sez. U, Sentenza n. 898del 16/01/2018, Rv. 646965 - 01). D’altra parte, è appena il caso di osservare che la validità dei contratti di conto corrente tra le parti del rapporto determina di per sé la validità ed efficacia delle obbligazioni derivanti da tali contratti per la società correntista e ciò comporta , di conse- guenza, l’automatica operatività della garanzia prestata per quelle obbligazioni e, dunque, la piena validità ed efficacia dell’obbligazione solidale dei fideiussori nei confronti della banca garantita, per le stesse. 3.Con il terzo motivo si de nunzia « V iolazione dell’ art. 306 cpc comma 1, n. 5, omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 2691 cc. Omessa prova in relazione all’an e al quantum non avendo la Banca dato prova del credito fatto valere. Violazione e falsa applicazionedell’art. 58, commi 2 e 4 del TUB». Ric. n. 22881/2021 –Sez. 3 – A d. 12 gennaio 2023 – Ordinanza – Pagina 6 di 8 Iricorrenti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui con la stessa è stato dichiarato inammissibile il loro motivo di appello avente ad oggetto il difetto di prova del credito della bancaderivante dai contratti di conto corrente. Il motivo è inammissibile, in quanto non sostenuto da un ade- guato richiamo agli atti e ai documenti sui quali si basano le censure, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.. La corte d’appello ha ritenuto che, nel gravame proposto dai fideiussori ingiunti, non fosse stata formulata una doglianza sufficientemente specifica sulla questione della prova del cre- dito. I ricorrenti non richiamano in modo adeguato e puntuale il con- tenuto dell’atto di appello, inrelazione alla questione in oggetto (né direttamente, mediante trascrizione del contenuto rile- vante, né indirettamente, mediante specifica indicazione dell’allocazione del relativo documento nel fascicolo proces- suale e richiamo delle parti rilevanti di esso): ciò impedisce in radice di valutare la correttezza della statuizione impugnata. In particolare,poi, la questione della prova della legittimazione della società cessionaria del credito garantito (oggetto della gran parte dell’esposizione del motivo diricorso in esame) non trova alcun riscontro nella sentenza impugnata e, in palese vio- lazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., non si precisa nel ricorso se, in quali atti e in quali esatti termini le relative con- testazioni fossero state già avanzate nel corso del giudizio di merito, onde deve ritenersi che si tratti di censure avanzate inammissibilmente (in quanto implicanti anche accertamenti di fatto) per la prima volta in sede di legittimità. 4.Con il quarto motivo si denunzia « V iolazione e falsa applica- zionedell’art. 196 cpc in relazione all’ art. 360 comm i n. 1 e 3 cpc.Omesso rinnovo della CTU. Illegittimo calcolo del tasso so- glia». Ric. n. 22881/2021 –Sez. 3 – A d. 12 gennaio 2023 – Ordinanza – Pagina 7 di 8 Secondo i ricorrenti, la corte d’appello avrebbe erroneamente dichiarato inammissibile per genericità il loro motivo di appello relativo al metodo di calcolo utilizzato dal consulente tecnico di ufficio per determinare il tasso di interesse praticato dalla banca. Anche questo motivo è inammissibile. Di fronte al rilievo di genericità del loro motivo di appello, for- mulato dai giudici di secondo grado sull’assunto che in esso non era individuato con esattezza il metodo di calcolo degli interessi praticati dalla banca che avrebbe dovuto essere utilizzato dal consulente, né erano adeguatamente illustrate le ragioni per cui dovevano ritenersi erronee le conclusioni dallo stesso con- sulente raggiunte, i ricorrenti si limitano a sostenere, del tutto apoditticamente, che il gravame fosse invece sufficientemente specifico, rinviando allo stesso atto di appello, che dichiarano di allegare al ricorso, in parte qua, ma senza alcuna effettiva con- creta argomentazione volta a contrastare la motivata statui- zione della corte territoriale, in quanto l’esposizione svolta a sostegno del motivo di ricorso riguarda in realtà altre e diverse questioni di diritto (in particolare, quelle relative all’onere della prova del credito della banca o del correntista ed al valore degli estratti conto in proposito). In particolare, neanche nel ricorso viene di fatto chiarito quale sarebbe stato il corretto metodo di calcolo degli interessi prati- cati dalla banca e per quale ragione il metodo di calcolo adot- tato dal consulente tecnico di ufficio e fatto proprio dai giudici di merito avrebbe condotto ad un risultato errato, né, tanto meno, è precisato in che termini tali affermazioni sarebbero state svolte con il motivo di appello ritenuto invece generico dalla corte territoriale. 5.Il ricorso è rigettato. Nulla è a dirsi in ordine alle spese del giudizio, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva. Ric. n. 22881/2021 –Sez. 3 – A d. 12 gennaio 2023 – Ordinanza – Pagina 8 di 8 Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. per questi motivi La Corte: - rigetta il ricorso . Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali(ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte deirico