CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 novembre 2025
Cassazione n. 04788/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25621/2020R.G. proposto [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 12, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA]: Appalto lavori pubblici – Garanzia – Qualificazione – Contratto autonomo R.G.N. 25621/2020 Ud. 13/11/2025CC Sez. S1- R.G. 25621/2020 – CC 13/11/2025 - Pagina nr. 2 di 10 [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore ed elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore ed elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO ROMA n. 2431/2020 depositata il 20/05/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 13/11/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] V. A. Rolfi; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 2431/2020, pubblicata in data 20 maggio 2020, la Corte d’appello di Roma, nella regolare costituzione degli appellati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (quale incorporante di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].), ha integralmente respinto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Rima n. 10964/2018. 2.[OSCURATO:PERSONA] S.R.L. aveva agito innanzi il Tribunale di Roma in relazione ad un contratto di appalto concluso con [OSCURATO:PERSONA], a garanzia del quale era stata rilasciata polizza dalla [OSCURATO:PERSONA] di Sez. S1- R.G. 25621/2020 – CC 13/11/2025 - Pagina nr. 3 di 10 [OSCURATO:SOCIETA]nonché dai coobbligati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La società attrice, nel dedurre plurimi inadempimenti di [OSCURATO:PERSONA] – in relazione ai quali aveva chiesto in principalità la declaratoria di risoluzione del contratto di appalto e la condanna sia alla corresponsione delle somme per riserve iscritti e lavori effettuati sia al risarcimento dei danni - aveva dedotto, altresì, l’illegittimo incameramento, da parte della stessa [OSCURATO:PERSONA] , dell’intero massimale della polizza contratta dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.con la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. La società, dopo aver evidenziato che, in sede cautelare, era stata conseguita la riduzione della somma incamerata da € 182.296,34 ad € 126.293,00, aveva quindi chiesto dichiararsi la illegittimità dell’avvenuta escussione della polizza, con condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione della somma. Costituitesi sia [OSCURATO:PERSONA] sia [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. – la quale aveva ottenuto l’autorizzazione alla chiamata in causa dei coobbligati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]– il Tribunale di Roma aveva respinto integralmente le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., dichiarando, in particolare, la legittimità dell’escussione della polizza nei limiti della somma di € 126.293,00 e condannando quindi sia [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. sia [OSCURATO:PERSONA] e NICOLA SALVANa tenere [OSCURATO:PERSONA] di quanto corrisposto ad [OSCURATO:PERSONA]. 3. La Corte d’appello, nel disattendere i motivi di appello congiuntamente proposti da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha –per quanto ancora rileva nella presente sede – disatteso il gravame avverso la statuizione di accertamento della legittimità dell’incameramento della polizza da parte di [OSCURATO:PERSONA]. Sez. S1- R.G. 25621/2020 – CC 13/11/2025 - Pagina nr. 4 di 10 In particolare, la Corte capitolina ha ritenuto di qualificare la polizza in questione – sia sulla scorta di dati testuali sia sulla base delle stesse difese delle parti - come contratto autonomo di garanzia, escludendo quindi che la sua escussione fosse avvenuta al di fuori della buona fede, essendo stata precedentemente confermata la declaratoria di risoluzione del contratto di appalto per inadempimento della stessa appaltatrice e sussistendo quindi il diritto di [OSCURATO:PERSONA] di vedersi indennizzata per gli oneri connessi al mancato adempimento delle obbligazioni gravanti su [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. 4. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Roma ricorrono congiuntamente [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Resistono con separati controricorsi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 5.La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c. UNIPOLSASSICURAZIONI ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è affidato a due motivi . 1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, testualmente, “nullità della sentenza del procedimento ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c. in relazione all’art. 113, comma 5, d.lgs. n. 163/2006, all’art. 123, comma 2, d.p.r. 207/2010 e all’art. 1372 c.c., per avere la corte d’appello ravvisato la legittimità dell’escussione della fiudeiussione [sic] a copertura degli oneri da risoluzione in assenza della dimostrazione e/o deduzione di un danno economico da parte dell’Anas”. Si censura la decisione impugnata in quanto la stessa ha richiamato i principi espressi da questa Corte con la decisione Cass. Sez. S1- R.G. 25621/2020 – CC 13/11/2025 - Pagina nr. 5 di 10 Sez. U, Sentenza n. 3947 del 18/02/2010, la quale, tuttavia, andrebbe “superata”, in quanto la stessa, da un lato,avrebbe operato “una “sovrapposizione” tra la funzione della cauzione provvisoria (prevista a garanzia della serietà dell’offerta), che viene richiamata anche con riferimento all’art. 75, del D.lgs. n. 163/06 e non dell’art. 113 (e da cui, peraltro, le SS.UU. traggono “presupposto” del proprio ragionamento, laddove viene fatto riferimento alla natura di “ca parra confirmatoria” data dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1840/2001 che, a sua volta, peraltro, prendeva le mosse dal principio di Codesta Corte di Cassazione, sent. 3373/1971) e quella della cauzione definitiva”; dall’altro lato, nel richiamare –in relazione ad un giudizio di appello instaurato nel 2001 - l’art. 30, comma 2, L. n. 109/94, “non ha tenuto conto del comma 2-ter introdotto dall'articolo 3, comma 147, legge n. 350 del 2003, secondo cui, tra l’altro, «La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento».” In sintesi, quindi, i ricorrenti, argomentano che la garanzia viene a coprire gli oneri per il mancato od inesatto adempimento, laddove, nella specie, [OSCURATO:PERSONA] neppure avrebbe chiesto di essere risarcita dei danni di cui comunque non avrebbe fornito prova. Ulteriormente, si censura la decisione impugnata per avere qualificato come contratto autonomo di garanzia quella che, invece, alla luce delle previsioni in essa contenute, costituirebbe una fideiussione, con la conseguenza che – come sintetizza il ricorso - “ la garanzia in discorso non è autonomamente azionabile a prescindere da ogni considerazione sulla sorte del rapporto sottostante ma risentono proprio delle vicende che caratterizzano il rapporto principale medesimo”, da ciò derivando che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente affermato la legittimità dell’escussione della Sez. S1- R.G. 25621/2020 – CC 13/11/2025 - Pagina nr. 6 di 10 garanzia pur in assenza di adeguata prova dell’esistenza di danni da parte della committenza. 1.2. Con il secondo motivo – subordinato al primo - il ricorso deduce, testualmente, “ nullità della sentenza del procedimento ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c. per avere la corte d’appello ritenuto legittima l’escussione della polizza assicurativa in assenza di accertamento della sussistenza e della quantificazione di un danno risarcibile ad [OSCURATO:SOCIETA].”. Argomenta il ricorso: “Come peraltro ampiamente dedotto al precedente motivo, cui in ogni caso si rinvia e ci si riporta, ANAS ha preteso l’escussione della garanzia senza avere in alcun modo comprovato quali fossero i danni subiti e senza avere, nemmeno, in alcun modo allegato prova di tali danni. Unicamente in tale ottica si ravvisa anche la violazione in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 5, essendo stato completamente omesso l’esame circa la ricorrenza, sussistenza e ammontare dei danni garantiti dalla copertura della cauzione definitiva, ai sensi degli artt. 113, comma 5, D.lgs. 163/2006 e art. 123, commi 2 e 3, DPR 207/2010.” 2. In un paragrafo finale, poi, il ricorso argomenta che l’accoglimento del ricorso determinerà anche la cassazione della decisione impugnata relativamente alla statuizione sulle spese. 3. Il primo motivo è inammissibile, per una molteplice serie di ragioni. 3.1. La prima ragione è costituita dalla constatazione che il profilo dedotto nel motivo di ricorso non risulta essere stato in alcun modo affrontato nella decisione impugnata, né parte ricorrente ha dedotto di averlo sollevato nei precedenti gradi di giudizio, individuando, in ossequio all’art. 366 c.p.c., l’atto o gli atti nei quali sarebbe avvenuta tale deduzione. Sez. S1- R.G. 25621/2020 – CC 13/11/2025 - Pagina nr. 7 di 10 Deve, conseguentemente, trovare applicazione il principio, reiteratamente enunciato da questa Corte, per cui qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtù del principio di autosufficienza, anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel thema decidendum del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito né rilevabili di ufficio (Cass. Sez. L -Ordinanza n. 18018 del 01/07/2024; Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 20694 del 09/08/2018; ed anche Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 2193 del 30/01/2020; Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 14477 del 06/06/2018; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15430 del 13/06/2018; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 23675 del 18/10/2013). 3.2. L a seconda ragione è determinata dal contenuto del motivo di ricorso, il quale viene a censurare l’operazione di qualificazione della garanzia operata dalla Corte territoriale senza in alcun modo censurare – nei limiti ancora consentiti in sede di legittimità (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 9461 del 09/04/2021; Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 27136 del 15/11/2017; Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 28319 del 28/11/2017) – il procedimento interpretativo alla base del giudizio espresso dalla Corte territoriale, che debitamente motivato il proprio assunto sulla valorizzazione di una pluralità di elementi deponenti nel senso della riconducibilità della specifica pattuizione al contratto autonomo di garanzia. 3.3. La terza ragione si fonda sul disposto di cui all’art. 360 - bis, n. 1), c.p.c., dal momento che la ricorrente censura la decisione della Sez. S1- R.G. 25621/2020 – CC 13/11/2025 - Pagina nr. 8 di 10 Corte territoriale per essersi conformata ad un costante orientamento di questa Corte (Cass. Sez. U, Sentenza n. 3947 del 18/02/2010; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22233 del 20/10/2014; Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 18572 del 13/07/2018; Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 14945 del 04/06/2025), orientamento che costituisce il vero oggetto delle critiche formulate con il mezzo, senza che, tuttavia tali deduzioni –peraltro in grandissima parte ancorate a profili fattuali di merito riferiti al caso concreto, e quindi estranei alla questione giuridica generale - offrano concreti elementi per confermare o mutare l’indirizzo di questa Corte. 4.Inammissibile risulta anche il secondo motivo di ricorso. L’inammissibilità del motivo – il quale non solo viene a dedurre una singolare “nullità della sentenza del procedimento ai sensi dell’art. 360, n.5 c.p.c.” – discende pianamente dal disposto di cui all’art. 348-ter c.p.c. dal momento che la decisione della Corte d’Appello non risulta in alcun modo essersi distaccata dal ragionamento del giudice di primo grado, né parte ricorrente ha indicato le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. Sez. L - Sentenza n. 20994 del 06/08/2019; Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 26774 del 22/12/2016; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5528 del 10/03/2014). 5. Quanto alle deduzioni svolte nel paragrafo IV del ricorso, si osserva che le stesse , anche a voler ritenere che integrino un autonomo motivo di impugnazione, risultano in ogni caso inammissibili. Esse, infatti, verrebbero ad integrare un motivo meramente ottativo o ipotetico, in quanto finalizzato a prospettare uno scenario Sez. S1- R.G. 25621/2020 – CC 13/11/2025 - Pagina nr. 9 di 10 alternativo di decisione sulle spese di lite nel giudizio di merito in caso di recepimento delle tesi delle ricorrenti. È evidente, tuttavia, che un motivo col quale si prospetti quella che avrebbe dovuto – o dovrebbe – essere la diversa regolamentazione delle spese di lite nello scenario di un ipotetico, auspicato, diverso esito del giudizio di merito non costituisce un vero ed ammissibile motivo di censura, non censurandosi nel concreto la decisione sulla spese per la diretta violazione di una delle regole di distribuzione di cui agli artt. 91 segg. c.p.c., ma una semplice prospettazione alternativa, destinata ad essere o assorbita dall’eventuale accoglimento degli altri motivi di ricorso – rendendosi in quel caso necessaria una nuova statuizione sulle spese –o, in caso di rigetto dei motivi medesimi, a risultare inammissibile per radicale carenza di autonomia, come nel caso in esame. 6. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile , con conseguente condanna non solo d e i ricorrent i ma anche della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] – avendo la stessa concluso per l’accoglimento del ricorso uniformando la propria linea difensiva a quella del ricorso – alla rifusione in favore d ella controricorrente [OSCURATO:PERSONA] delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo. 7.Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause Sez. S1 - R.G. 25621/2020 – CC 13/11/2025 - Pagina nr. 10 di 10 originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020). P.Q.M La Corte, dichiara inammissibileil ricorso; condanna i ricorrent i e la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] in solido fra loro a rifondere a lla controricorrente [OSCURATO:PERSONA] le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 7.200,00, di cui € 200,00per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dallaL. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti , di un ulteriore importo a titolo di