Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2026

Cassazione n. 32464/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la Corte d'appello di Perugiadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA];considerato che il primo motivo di ricorso, sulla dichiarazione diresponsabilità, non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede,poiché il ricorrente, con doglianze già esaminate e disattese dalla Corteterritoriale con congrua e lineare motivazione (pag. 5), ha sollecitato unarivalutazione delle risultanze processuali, mentre deve ribadirsi come a questaCorte sia preclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanzeacquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraversouna diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversaricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di216260; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n.5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 3, n. 18521 del11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D’Ippedico,Rv. 271623);ritenuto che il secondo motivo, sulla recidiva, oltre che reiterativo di profili dicensura già adeguatamente disattesi dai giudici di merito, è manifestamenteinfondato poiché, nella specie, l’onere argomentativo sul punto risultaadeguatamente assolto, con corretti argomenti logici e giuridici, conformementeai principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità (si veda pag. 6della impugnata sentenza, ove si sono congruamente indicati i presuppostiapplicativi della recidiva specifica e le ragioni del distacco dal minimo edittale);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleAmmende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la Corte d'appello di Perugiadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA];considerato che il primo motivo di ricorso, sulla dichiarazione diresponsabilità, non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede,poiché il ricorrente, con doglianze già esaminate e disattese dalla Corteterritoriale con congrua e lineare motivazione (pag. 5), ha sollecitato unarivalutazione delle risultanze processuali, mentre deve ribadirsi come a questaCorte sia preclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanzeacquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraversouna diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversaricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di216260; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n.5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 3, n. 18521 del11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D’Ippedico,Rv. 271623);ritenuto che il secondo motivo, sulla recidiva, oltre che reiterativo di profili dicensura già adeguatamente disattesi dai giudici di merito, è manifestamenteinfondato poiché, nella specie, l’onere argomentativo sul punto risultaadeguatamente assolto, con corretti argomenti logici e giuridici, conformementeai principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità (si veda pag. 6della impugnata sentenza, ove si sono congruamente indicati i presuppostiapplicativi della recidiva specifica e le ragioni del distacco dal minimo edittale);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleAmmende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 32464/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris