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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 novembre 2021

Cassazione n. 24314/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del Riesame di Napoli.

Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Lette le conclusioni del Procuratore Generale Ettore PEDICINI che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. ESPOSITO Anna, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale del Riesame di Napoli in data 16 novembre 2021 che ha rigettato la richiesta di riesame dell'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli in data 11 ottobre 2021 in relazione ai reati di cui agli artt. 10 e 12 legge 497 del 1974, 110, 629 e 416 bis cod. pen. 2.

Il ricorso denuncia, con il primo motivo di impugnazione, la violazione di legge in relazione agli artt. 273 e 291 cod. proc. pen. e 416 bis e 629 cod. pen.; la difesa lamenta la mancanza di gravi indizi di reità a carico della ESPOSITO, l'insussistenza degli elementi costitutivi dei reati contestati, il travisamento dei fatti e l'erronea valutazione del compendio indiziario raccolto dagli inquirenti con particolare riferimento al significato delle conversazioni intercettate nonché la mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione relativamente all'adesione della ricorrente all'ipotizzata associazione ed all'elemento soggettivo dei reati contestati alle lettere A), B), L) ed O) del capo di incolpazione.

Il compendio indiziario dimostra che la ESPOSITO non ha mai avuto alcun potere decisorio e che si è limitata ad assistere agli incontri del marito BASILE Andrea con gli altri indagati esclusivamente a causa del suo rapporto di convivenza con il coniuge, come peraltro riferito dalla donna nel corso del suo interrogatorio di garanzia.

La mancata adesione della ESPOSITO al sodalizio camorristico oggetto di indagine è dimostrata, in particolare, dal tenore letterale delle conversazioni intercettate, dal timore manifestato dall'indagata a seguito della presenza nella sua abitazione di un uomo armato di una pistola, dalla mancata percezione di alcun profitto illecito da parte della ricorrente e dal breve arco temporale in cui si sarebbero svolte le condotte ipotizzate dagli inquirenti.

3. Il secondo motivo di impugnazione ha ad oggetto l'erronea applicazione degli artt. 274 e 275, cod. proc. pen. conseguente alla insussistenza delle esigenze cautelari nonché la violazione di legge relativamente ai criteri di scelta della misura custodiale applicata alla ESPOSITO; secondo la ricorrente l'attualità e concretezza delle esigenze cautelari è esclusa in considerazione del ruolo del tutto marginale rivestito dalla moglie del BASILE, del tempo decorso dalla consumazione delle sporadiche condotte illecite oggetto di contestazione, del corretto comportamento processuale e della minima capacità criminale della ricorrente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato con limitato riguardo al reato di cui al capo B) della incolpazione, in relazione al quale l'ordinanza va annullata con rinvio, mentre va dichiarato inammissibile quanto alla sussistenza del profilo della gravità indiziaria per i reati di cui ai capi A), L) ed O) ed alla sussistenza delle esigenze cautelari.

2. La doglianza relativa alla sussistenza di gravi indizi di reità in ordine al reato di detenzione illecita di armi merita accoglimento, non avendo il Tribunale cautelare fornito adeguata risposta ai rilievi difensivi in ordine all'estraneità della ricorrente alla condotta illecita descritta alla lettera B) del capo di incolpazione.

L'ordinanza impugnata si presenta carente nella sua motivazione sostanzialmente apparente, dovendo essere rilevata l'assenza di una completa e articolata considerazione delle risultanze acquisite, tenuto conto dei principi di diritto che governano il tema devoluto.

Il collegio condivide il consolidato orientamento della Corte di legittimità secondo cui sussiste il vizio di mancanza di motivazione, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), quando le argomentazioni addotte dal giudice a fondamento della sussistenza dei gravi indizi di reità siano prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate con i motivi di impugnazione e dotate del requisito della decisività (sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013, Rv. 257967; sez. 6, n. 12540 del 12/10/2000, Rv. 218172).

La sentenza è, in particolare, affetta da evidente carenza motivazionale poiché, con argomentazioni illogiche e congetturali, ritiene che la ricorrente abbia concorso nel reato contestato solo in quanto nel corso di due conversazioni intercettate nel corso delle indagini è emerso con certezza che BASILE Andrea ed Eduardo FIORE erano in possesso di armi all'interno della abitazione della ricorrente.

Appare evidente la natura assolutamente congetturale di una affermazione che fonda la responsabilità della ricorrente su elementi indiziari del tutto generici ed ambigui in ordine all'apporto causale fornito dalla ESPOSITO all'altrui detenzione di armi da sparo; la natura meramente apparente della motivazione oggetto di ricorso è desumibile, anche dalla mancata risposta alle doglianze difensive in ordine all'incompatibilità tra l'asserita condotta concorsuale della ricorrente ed il tenore letterale delle predette intercettazioni che manifestano con chiarezza il timore della donna per l'imprudente condotta del BASILE ed il fastidio manifestato dalla ESPOSITO nei confronti del FIORE causato dalla sua iniziativa -non concordata- di entrare armato in casa dei coniugi BASILE/ESPOSITO, elementi che, a giudizio della difesa, fanno propendere per un comportamento meramente passivo della ricorrente.

Il Tribunale del Riesame si è limitato ad affermare in modo assolutamente apodittico che la ricorrente ha concorso nel delitto, senza peraltro individuare alcuna condotta idonea ad agevolare la detenzione, l'occultamento e il controllo delle armi o comunque a garantire ai concorrenti, anche implicitamente, una collaborazione sulla quale contare.

Compito del giudice del merito è, invece, quello di indicare il rapporto di causalità efficiente tra l'attività incentivante che integra il concorso morale e quella posta in essere dagli autori materiali del reato, in quanto la semplice presenza inattiva non può costituire concorso morale, potendo, invece, una volontà di adesione all'altrui attività criminosa, la quale venga a manifestarsi in forme agevolative della detenzione illecita di armi.

L'omessa valutazione delle doglianze difensive, nella misura in cui queste ultime sii presentano in astratto idonee ad incidere sulla valutazione della gravità indiziaria degl elementi utilizzabili per la decisione, integra una carenza di motivazione che deve essere emendata dalla Corte territoriale attraverso un nuovo giudizio sul punto.

Tanto premesso, si impone l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, affinché altra sezione della Corte di appello di Napoli provveda a nuovo giudizio diretto a verificare la ricorrenza di gravi indizi di reità attestanti il coinvolgimento della ricorrente nel reato di detenzione di armi di cui alla lettera B) del capo di incolpazione.

3. Le ulteriori doglianze relative ai reati di cui ai capi A), L) ed O) ed alle esigenze cautelari sono inammissibili in quanto hanno ad oggetto doglianze già espresse in sede di riesame ed affrontate in termini precisi e concludenti dal Tribunale di Napoli, risolvendosi in una contestazione degli elementi di fatto posti a fondamento del giudizio di gravità indiziaria e cautelare, anche con riguardo all'interpretazione del contenuto delle conversazioni intercettate, secondo una diversa lettura rispetto a quella adottata dai giudici della cognizione cautelare.

3.1. Tenuto conto della peculiare modalità di redazione di tali motivi, che sostanzialmente hanno riprodotto il contenuto dei motivi di riesame con minimali modifiche di lessico o singoli termini ovvero con l'inserimento di frasi incidentali di censura alla ordinanza emessa dal Tribunale del Riesame, esaurendosi in sintetiche locuzioni assertive e apodittiche, si rende opportuna una premessa.

La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Il motivo di ricorso in cassazione è, pertanto, caratterizzato da una «duplice specificità», dovendo contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione e, contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, in modo che sia chiaramente sussumibile fra quelli previsti dall'art. 606 cod. proc. pen., e dedurre specificamente, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente.

È, di conseguenza, inevitabile che il ricorso, che si limita a riprodurre quanto già sostenuto nell'atto di riesame, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento formalmente attaccato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato.

La ricorrente, senza confrontarsi con quanto motivato dal Tribunale al fine di confutare le censure difensive prospettate in sede di riesame, si è limitata a reiterare le medesime allegazioni difensive che sostiene essere state pretermesse; sollecitando una diversa interpretazione e valutazione delle conversazioni intercettate e, quindi, chiedendo a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lei più gradita, senza confrontarsi con le emergenze determinanti per la formazione del convincimento del riesame.

3.2. Va, in proposito, affermato che non è compito del giudice di legittimità stabilire se la decisione di merito proponga o meno la migliore ricostruzione dei fatti né che debba condividerne la giustificazione, dovendo limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento.

La Corte di Cassazione, che è giudice della motivazione e dell'osservanza della legge, non può, infatti, divenire giudice del contenuto della prova, non competendogli un controllo sul significato concreto di ciascun elemento probatorio, riservato al giudice di merito, essendo consentito alla Corte regolatrice esclusivamente l'apprezzamento della logicità della motivazione.

Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, è preclusa quindi «la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova» (così Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; in senso conforme, ex plurimis, v.

Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia, Rv. 275100, in motivazione; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482, Sez. 2, n. 29006 del 09/10/2020, Furci, non mass.).

4. Le doglianze contenute nei motivi di ricorso hanno ad oggetto questioni già esaminate dal Tribunale del Riesame che ha analizzato anche le deduzioni difensive sviluppate nei motivi del gravame (sinteticamente richiamati alle pagine 13, 17, 27 e 28 dell'ordinanza impugnata), pervenendo alla conferma dell'ordinanza genetica attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede.I giudici del gravame hanno trattato e disatteso, con specifica ed adeguata motivazione, tutte le censure proposte dalla ricorrente in ordine alla gravità indiziaria inerente i reati di cui alle lettere A), L) ed O) con la conseguenza che la struttura giustificativa dell'ordinanza qui impugnata si salda con il provvedimento genetico, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, avendo esaminato le censure proposte dall'odierna parte ricorrente con criteri omogenei a quelli del primo giudice, in tal modo concordando nell'analisi e nella valutazione degli elementi posti a fondamento della decisione stessa.

Quanto alle censure relative al travisamento del contenuto delle intercettazioni, è necessario evidenziare che in sede di legittimità è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (vedi Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017 -dep. 2018-, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, dep. 2014, Napoleoni, Rv. 259516), sicché sono inammissibili le generiche censure sviluppate nel ricorso in merito alla presunta illogicità dell'interpretazione offerta dai giudici di merito, prive di una concreta dimostrazione dell'affermata difformità.

5. Nel caso di specie l'interpretazione delle intercettazioni ambientali, priva di manifeste illogicità e travisamenti, ha condotto i giudici a ritenere, con motivazione congrua e coerente, che l'ESPOSITO ha fornito il proprio apporto causale al perfezionamento della condotta estorsiva in danno dell'impresa di onoranze funebri Reale, partecipando materialmente alla riscossione delle tangenti imposte dal clan camorristico nella piena consapevolezza della origine e della finalità illecita di tali el a rg i zi on i.

I giudici del Riesame sono giunti alle medesime conclusioni in relazione all'estorsione subita dalla [OSCURATO:PERSONA] srl; anche in questo caso l'ordinanza impugnata descrive, in modo esaustivo e congruo con le inequivocabili risultanze dell'attività di intercettazione, le materiali condotte poste in essere dalla ESPOSITO (svolgimento della funzione di portavoce del marito BASILE Andrea, pieno coinvolgimento nelle interlocuzioni aventi ad oggetto la realizzazione della condotta estorsiva da parte del sodalizio camorristico, fattiva collaborazione alla materiale riscossione della tangente estorsiva).

6. Allo stesso modo l'ordinanza impugnata -così come il provvedimento genetico che ne costituisce il presupposto- è motivata in modo congruo, logico e non manifestamente contraddittorio, con riguardo alla sussistenza della gravità indiziaria in ordine al reato contestato alla lettera A) dell'imputazione provvisoria, potendo, con tranquillante grado di prossimità alla certezza, assicurarsi che il Tribunale del Riesame ha vagliato la qualificata probabilità di condanna del ricorrente sulla base degli elementi logici e narrativi rappresentati.

I Giudici del riesame, facendo buon uso dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, hanno sottolineato, con motivazione logica e perciò incensurabile in sede di controllo di legittimità, che la partecipazione della ESPOSITO ad episodi di estorsione compiuti nell'ambito di un contesto di criminalità organizzata costituisce elemento gravemente indiziante di partecipazione all'associazione (vedi Sez. 6, n. 47048 del 10/11/2009, Plastino, Rv. 245448 - 01), anche in considerazione dell'esistenza del rapporto di coniugio fra la ricorrente e la figura apicale del clan di appartenenza (Sez. 4, n. 1956 del 01/08/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205940 - 01) e degli ulteriori indici rilevatori dell'appartenenza al sodalizio camorristico riportati alle pagine da 18 a 27 della ordinanza impugnata.

6.1. L'ordinanza impugnata, nell'attribuire al contenuto delle conversazioni intercorse tra gli appartenenti al clan ed intercettate nel corso delle indagini, una specifica valenza probatoria a livello di gravità indiziaria a carico della ricorrente per il delitto di partecipazione ad associazione di stampo mafioso, ha fatto corretta applicazione dei principi affermati in materia da questa Corte, fornendo una congrua motivazione.

Al riguardo, è stato infatti chiarito dalla giurisprudenza di legittimità che i contenuti informativi provenienti da soggetti intranei all'associazione mafiosa, frutto di un patrimonio conoscitivo condiviso derivante dalla circolazione all'interno del sodalizio di informazioni e notizie relative a fatti di interesse comune degli associati - quale indubbiamente sono i temi affrontati dai soggetti intercettati in quanto direttamente attinenti a settori vitali della cosca - sono utilizzabili in modo diretto, e non come mere dichiarazioni de relato soggette a verifica di attendibilità della fonte primaria qualora siano, come nel caso di specie, gravi, precise e concordanti (vedi Sez. 2 n. n. 10366 del 06/03/202, Mujà, Rv. 278590 - 02; Sez. 6, n. 5224 del 02/10/2019, Acampa, Rv. 278611 - 02, Sez.

U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 26371).

6.2. Nel caso di specie, non vi è dubbio sulla sussistenza di tali requisiti di gravità indiziaria in quanto il contenuto delle conversazioni è chiaro nel significato intrinseco, nella diretta e frequente partecipazione della ricorrente, al contempo il ruolo ricoperto dagli interlocutori nell'ambito dell'associazione esclude la possibilità che gli stessi parlino non seriamente degli affari illeciti trattati ovvero che un interlocutore riferisca il falso all'altro.

La motivazione inerente il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., connotata da una analitica e completa enunciazione degli elementi probatori rilevanti, tutti significativamente convergenti nel senso della qualificata probabilità di colpevolezza dell'indagata, appare, di conseguenza, pienamente conforme al modello di ordinanza delineato dall'art. 292 cod. proc. pen., ispirato al modulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza.

7. Con il secondo motivo di ricorso viene dedotto il vizio di motivazione in relazione alla inoperatività della presunzione di pericolosità dell'adeguatezza della misura cautelare con specifico riferimento al considerevole lasso di tempo trascorso tra l'emissione della misura e i fatti contestati, considerato che gli episodi sarebbero risalenti al febbraio 2019.

La doglianza, formulata peraltro in termini generici ed apodittici, è manifestamente infondata.

La difesa, infatti, da un lato ha fatto riferimento al decorso del tempo dalla commissione dei reati dall'altro ha insistito per un ipotesi alternativa di ricostruzione fattuale affermando, in stridente contrasto con il tenore delle intercettazioni, la sporadicità delle condotte della ESPOSITO, il ruolo secondario della ricorrente e la ridotta capacità criminale mostrata dalla stessa.

7.1. Si deve, in proposito, ricordare che a seguito dell'intervento riformatore di cui alla legge n. 47 del 2015, a fronte della contestazione dei reati di associazione di stampo mafioso, l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. continua a prevedere una doppia presunzione, relativa quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari ed assoluta con riguardo all'adeguatezza della misura carceraria.

Sotto il primo profilo, vi è una presunzione relativa di concretezza ed attualità del pericolo di recidiva, superabile solo dalla prova circa l'affievolimento o la cessazione di ogni esigenza cautelare.

Quanto al secondo aspetto, la presunzione assoluta di adeguatezza della custodia cautelare in carcere può essere superata unicamente nel caso si riscontrino segnali di rescissione del legame del soggetto con il sodalizio criminale; sicchè, nell'ipotesi di mancato superamento di detta presunzione, non è consentita l'applicazione di misure diverse e meno afflittive da quella di maggior rigore. (Sez. 5, Sentenza n. 48285 del 12/07/2016 Cc. (dep. 16/11/2016 ) Rv. 268413 - 01 e altre successive).

La presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata, pertanto, solo con il recesso dell'indagato dall'associazione o con l'esaurimento dell'attività associativa, mentre il c.d. tempo silente non può, da solo, costituire prova dell'irreversibile allontanamento dell'indagato dal sodalizio, potendo essere valutato esclusivamente in via residuale, quale uno dei possibili elementi (tra cui, ad esempio, un'attività di collaborazione o il trasferimento in altra zona territoriale) volto a fornire la dimostrazione, in modo obiettivo e concreto, di una situazione indicativa dell'assenza di esigenze cautelari (da ultimo Sez. 2, n. 7837 del 10/12/02/2021, Manzo, Rv. 280889; Sez. 5, n. 26371 del 24/07/2020, Carparelli, Rv. 279470; Sez. 5, n. 91 del 1/12/2020, dep. 2021 Panese, mm.; Sez. 2, n. 7260 del 27/11/2019, dep. 2020, Trombaccia, Rv. 278569).

Il collegio condivide il predetto orientamento, che intende ribadire, evidenziando come, specialmente per le mafie storiche, non possa essere attribuita valenza esclusiva al c.d. tempo silente.

Ciò soprattutto laddove, come nel caso di specie, nell'ordinanza genetica e in quella del Tribunale del riesame vi sia una specifica motivazione circa la continuità e stabilità dei rapporti tra l'indagata e gli altri sodali, l'operatività dell'associazione, il riferimento a condotte attualizzanti il concreto pericolo di reiterazione del reato, il tutto in assenza di elementi concreti di segno contrario.

7.2. Nel caso oggetto di considerazione, premessa la natura neutra del cd.

«tempo silente», non solo non sono stati acquisiti elementi in senso contrario in ordine alla sussistenza attuale del pericolo di reiterazione né tantomeno sono stati allegati dalla ricorrente elementi specifici idonei a vincere la vigente presunzione relativa di pericolosità (aldilà dell'apodittica affermazione del ruolo secondario della donna nel sodalizio criminoso), ma al contrario è stata correttamente valorizzata l'informativa di polizia giudiziaria del 03/11/2021 attestante la portata e la sussistenza dell'associazione criminale rispetto alla quale la ricorrente è ritenuta intranea.

La motivazione, peraltro, ha ad oggetto anche la valutazione della concreta sussistenza del pericolo di reiterazione criminosa, dando rilievo alle modalità della partecipazione, al legame di coniugio della ricorrente con il BASILE Andrea, alla pervicacia criminale rivelatrice di una spiccata pericolosità sociale.

La ricorrente non si è misurata in alcun modo con questi elementi dai quali il Tribunale ha tratto «in positivo» la conferma dell'effettiva sussistenza e attualità del pericolo di reiterazione, dando rilievo a quei profili personologici e al tipo di vincolo assunto dalla ricorrente, incidente anche sul piano comportamentale e culturale, che attestavano il carattere tutt'altro che episodico della scelta di campo operata dalla ESPOSITO con l'adesione al sodalizio criminale.A ciò va aggiunto che il Tribunale per il riesame, sulla base delle emergenze disponibili, ha correttamente ritenuto operativa l'associazione criminale di cui è partecipe la ESPOSITO valutando tale circostanza come incompatibile con il superamento della presunzione di pericolosità. 7.4 Sulla scorta di tali considerazioni la deduzione difensiva, incentrata principalmente sul rilievo attribuibile al tempo silente e alla presunta episodicità dell'apporto della ESPOSITO, è dunque totalmente aspecifica, in quanto non correlata alla reale dimensione temporale del sodalizio e soprattutto alla natura della consolidata partecipazione ad esso da parte della ricorrente.

Da ciò discende che la motivazione del provvedimento impugnato, così come articolata in punto di esigenze cautelari, non è stata in alcun modo vulnerata dal motivo di ricorso, che ha formulato deduzioni astratte e aspecifiche con conseguente inammissibilità del ricorso sul punto.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al reat

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del Riesame di Napoli. Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Lette le conclusioni del Procuratore Generale Ettore PEDICINI che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. ESPOSITO Anna, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale del Riesame di Napoli in data 16 novembre 2021 che ha rigettato la richiesta di riesame dell'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli in data 11 ottobre 2021 in relazione ai reati di cui agli artt. 10 e 12 legge 497 del 1974, 110, 629 e 416 bis cod. pen. 2. Il ricorso denuncia, con il primo motivo di impugnazione, la violazione di legge in relazione agli artt. 273 e 291 cod. proc. pen. e 416 bis e 629 cod. pen.; la difesa lamenta la mancanza di gravi indizi di reità a carico della ESPOSITO, l'insussistenza degli elementi costitutivi dei reati contestati, il travisamento dei fatti e l'erronea valutazione del compendio indiziario raccolto dagli inquirenti con particolare riferimento al significato delle conversazioni intercettate nonché la mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione relativamente all'adesione della ricorrente all'ipotizzata associazione ed all'elemento soggettivo dei reati contestati alle lettere A), B), L) ed O) del capo di incolpazione. Il compendio indiziario dimostra che la ESPOSITO non ha mai avuto alcun potere decisorio e che si è limitata ad assistere agli incontri del marito BASILE Andrea con gli altri indagati esclusivamente a causa del suo rapporto di convivenza con il coniuge, come peraltro riferito dalla donna nel corso del suo interrogatorio di garanzia. La mancata adesione della ESPOSITO al sodalizio camorristico oggetto di indagine è dimostrata, in particolare, dal tenore letterale delle conversazioni intercettate, dal timore manifestato dall'indagata a seguito della presenza nella sua abitazione di un uomo armato di una pistola, dalla mancata percezione di alcun profitto illecito da parte della ricorrente e dal breve arco temporale in cui si sarebbero svolte le condotte ipotizzate dagli inquirenti. 3. Il secondo motivo di impugnazione ha ad oggetto l'erronea applicazione degli artt. 274 e 275, cod. proc. pen. conseguente alla insussistenza delle esigenze cautelari nonché la violazione di legge relativamente ai criteri di scelta della misura custodiale applicata alla ESPOSITO; secondo la ricorrente l'attualità e concretezza delle esigenze cautelari è esclusa in considerazione del ruolo del tutto marginale rivestito dalla moglie del BASILE, del tempo decorso dalla consumazione delle sporadiche condotte illecite oggetto di contestazione, del corretto comportamento processuale e della minima capacità criminale della ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato con limitato riguardo al reato di cui al capo B) della incolpazione, in relazione al quale l'ordinanza va annullata con rinvio, mentre va dichiarato inammissibile quanto alla sussistenza del profilo della gravità indiziaria per i reati di cui ai capi A), L) ed O) ed alla sussistenza delle esigenze cautelari. 2. La doglianza relativa alla sussistenza di gravi indizi di reità in ordine al reato di detenzione illecita di armi merita accoglimento, non avendo il Tribunale cautelare fornito adeguata risposta ai rilievi difensivi in ordine all'estraneità della ricorrente alla condotta illecita descritta alla lettera B) del capo di incolpazione. L'ordinanza impugnata si presenta carente nella sua motivazione sostanzialmente apparente, dovendo essere rilevata l'assenza di una completa e articolata considerazione delle risultanze acquisite, tenuto conto dei principi di diritto che governano il tema devoluto. Il collegio condivide il consolidato orientamento della Corte di legittimità secondo cui sussiste il vizio di mancanza di motivazione, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), quando le argomentazioni addotte dal giudice a fondamento della sussistenza dei gravi indizi di reità siano prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate con i motivi di impugnazione e dotate del requisito della decisività (sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013, Rv. 257967; sez. 6, n. 12540 del 12/10/2000, Rv. 218172). La sentenza è, in particolare, affetta da evidente carenza motivazionale poiché, con argomentazioni illogiche e congetturali, ritiene che la ricorrente abbia concorso nel reato contestato solo in quanto nel corso di due conversazioni intercettate nel corso delle indagini è emerso con certezza che BASILE Andrea ed Eduardo FIORE erano in possesso di armi all'interno della abitazione della ricorrente. Appare evidente la natura assolutamente congetturale di una affermazione che fonda la responsabilità della ricorrente su elementi indiziari del tutto generici ed ambigui in ordine all'apporto causale fornito dalla ESPOSITO all'altrui detenzione di armi da sparo; la natura meramente apparente della motivazione oggetto di ricorso è desumibile, anche dalla mancata risposta alle doglianze difensive in ordine all'incompatibilità tra l'asserita condotta concorsuale della ricorrente ed il tenore letterale delle predette intercettazioni che manifestano con chiarezza il timore della donna per l'imprudente condotta del BASILE ed il fastidio manifestato dalla ESPOSITO nei confronti del FIORE causato dalla sua iniziativa -non concordata- di entrare armato in casa dei coniugi BASILE/ESPOSITO, elementi che, a giudizio della difesa, fanno propendere per un comportamento meramente passivo della ricorrente. Il Tribunale del Riesame si è limitato ad affermare in modo assolutamente apodittico che la ricorrente ha concorso nel delitto, senza peraltro individuare alcuna condotta idonea ad agevolare la detenzione, l'occultamento e il controllo delle armi o comunque a garantire ai concorrenti, anche implicitamente, una collaborazione sulla quale contare. Compito del giudice del merito è, invece, quello di indicare il rapporto di causalità efficiente tra l'attività incentivante che integra il concorso morale e quella posta in essere dagli autori materiali del reato, in quanto la semplice presenza inattiva non può costituire concorso morale, potendo, invece, una volontà di adesione all'altrui attività criminosa, la quale venga a manifestarsi in forme agevolative della detenzione illecita di armi. L'omessa valutazione delle doglianze difensive, nella misura in cui queste ultime sii presentano in astratto idonee ad incidere sulla valutazione della gravità indiziaria degl elementi utilizzabili per la decisione, integra una carenza di motivazione che deve essere emendata dalla Corte territoriale attraverso un nuovo giudizio sul punto. Tanto premesso, si impone l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, affinché altra sezione della Corte di appello di Napoli provveda a nuovo giudizio diretto a verificare la ricorrenza di gravi indizi di reità attestanti il coinvolgimento della ricorrente nel reato di detenzione di armi di cui alla lettera B) del capo di incolpazione. 3. Le ulteriori doglianze relative ai reati di cui ai capi A), L) ed O) ed alle esigenze cautelari sono inammissibili in quanto hanno ad oggetto doglianze già espresse in sede di riesame ed affrontate in termini precisi e concludenti dal Tribunale di Napoli, risolvendosi in una contestazione degli elementi di fatto posti a fondamento del giudizio di gravità indiziaria e cautelare, anche con riguardo all'interpretazione del contenuto delle conversazioni intercettate, secondo una diversa lettura rispetto a quella adottata dai giudici della cognizione cautelare. 3.1. Tenuto conto della peculiare modalità di redazione di tali motivi, che sostanzialmente hanno riprodotto il contenuto dei motivi di riesame con minimali modifiche di lessico o singoli termini ovvero con l'inserimento di frasi incidentali di censura alla ordinanza emessa dal Tribunale del Riesame, esaurendosi in sintetiche locuzioni assertive e apodittiche, si rende opportuna una premessa. La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Il motivo di ricorso in cassazione è, pertanto, caratterizzato da una «duplice specificità», dovendo contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione e, contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, in modo che sia chiaramente sussumibile fra quelli previsti dall'art. 606 cod. proc. pen., e dedurre specificamente, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente. È, di conseguenza, inevitabile che il ricorso, che si limita a riprodurre quanto già sostenuto nell'atto di riesame, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento formalmente attaccato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. La ricorrente, senza confrontarsi con quanto motivato dal Tribunale al fine di confutare le censure difensive prospettate in sede di riesame, si è limitata a reiterare le medesime allegazioni difensive che sostiene essere state pretermesse; sollecitando una diversa interpretazione e valutazione delle conversazioni intercettate e, quindi, chiedendo a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lei più gradita, senza confrontarsi con le emergenze determinanti per la formazione del convincimento del riesame. 3.2. Va, in proposito, affermato che non è compito del giudice di legittimità stabilire se la decisione di merito proponga o meno la migliore ricostruzione dei fatti né che debba condividerne la giustificazione, dovendo limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento. La Corte di Cassazione, che è giudice della motivazione e dell'osservanza della legge, non può, infatti, divenire giudice del contenuto della prova, non competendogli un controllo sul significato concreto di ciascun elemento probatorio, riservato al giudice di merito, essendo consentito alla Corte regolatrice esclusivamente l'apprezzamento della logicità della motivazione. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, è preclusa quindi «la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova» (così Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; in senso conforme, ex plurimis, v. Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia, Rv. 275100, in motivazione; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482, Sez. 2, n. 29006 del 09/10/2020, Furci, non mass.). 4. Le doglianze contenute nei motivi di ricorso hanno ad oggetto questioni già esaminate dal Tribunale del Riesame che ha analizzato anche le deduzioni difensive sviluppate nei motivi del gravame (sinteticamente richiamati alle pagine 13, 17, 27 e 28 dell'ordinanza impugnata), pervenendo alla conferma dell'ordinanza genetica attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede.I giudici del gravame hanno trattato e disatteso, con specifica ed adeguata motivazione, tutte le censure proposte dalla ricorrente in ordine alla gravità indiziaria inerente i reati di cui alle lettere A), L) ed O) con la conseguenza che la struttura giustificativa dell'ordinanza qui impugnata si salda con il provvedimento genetico, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, avendo esaminato le censure proposte dall'odierna parte ricorrente con criteri omogenei a quelli del primo giudice, in tal modo concordando nell'analisi e nella valutazione degli elementi posti a fondamento della decisione stessa. Quanto alle censure relative al travisamento del contenuto delle intercettazioni, è necessario evidenziare che in sede di legittimità è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (vedi Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017 -dep. 2018-, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, dep. 2014, Napoleoni, Rv. 259516), sicché sono inammissibili le generiche censure sviluppate nel ricorso in merito alla presunta illogicità dell'interpretazione offerta dai giudici di merito, prive di una concreta dimostrazione dell'affermata difformità. 5. Nel caso di specie l'interpretazione delle intercettazioni ambientali, priva di manifeste illogicità e travisamenti, ha condotto i giudici a ritenere, con motivazione congrua e coerente, che l'ESPOSITO ha fornito il proprio apporto causale al perfezionamento della condotta estorsiva in danno dell'impresa di onoranze funebri Reale, partecipando materialmente alla riscossione delle tangenti imposte dal clan camorristico nella piena consapevolezza della origine e della finalità illecita di tali el a rg i zi on i. I giudici del Riesame sono giunti alle medesime conclusioni in relazione all'estorsione subita dalla [OSCURATO:PERSONA] srl; anche in questo caso l'ordinanza impugnata descrive, in modo esaustivo e congruo con le inequivocabili risultanze dell'attività di intercettazione, le materiali condotte poste in essere dalla ESPOSITO (svolgimento della funzione di portavoce del marito BASILE Andrea, pieno coinvolgimento nelle interlocuzioni aventi ad oggetto la realizzazione della condotta estorsiva da parte del sodalizio camorristico, fattiva collaborazione alla materiale riscossione della tangente estorsiva). 6. Allo stesso modo l'ordinanza impugnata -così come il provvedimento genetico che ne costituisce il presupposto- è motivata in modo congruo, logico e non manifestamente contraddittorio, con riguardo alla sussistenza della gravità indiziaria in ordine al reato contestato alla lettera A) dell'imputazione provvisoria, potendo, con tranquillante grado di prossimità alla certezza, assicurarsi che il Tribunale del Riesame ha vagliato la qualificata probabilità di condanna del ricorrente sulla base degli elementi logici e narrativi rappresentati. I Giudici del riesame, facendo buon uso dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, hanno sottolineato, con motivazione logica e perciò incensurabile in sede di controllo di legittimità, che la partecipazione della ESPOSITO ad episodi di estorsione compiuti nell'ambito di un contesto di criminalità organizzata costituisce elemento gravemente indiziante di partecipazione all'associazione (vedi Sez. 6, n. 47048 del 10/11/2009, Plastino, Rv. 245448 - 01), anche in considerazione dell'esistenza del rapporto di coniugio fra la ricorrente e la figura apicale del clan di appartenenza (Sez. 4, n. 1956 del 01/08/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205940 - 01) e degli ulteriori indici rilevatori dell'appartenenza al sodalizio camorristico riportati alle pagine da 18 a 27 della ordinanza impugnata. 6.1. L'ordinanza impugnata, nell'attribuire al contenuto delle conversazioni intercorse tra gli appartenenti al clan ed intercettate nel corso delle indagini, una specifica valenza probatoria a livello di gravità indiziaria a carico della ricorrente per il delitto di partecipazione ad associazione di stampo mafioso, ha fatto corretta applicazione dei principi affermati in materia da questa Corte, fornendo una congrua motivazione. Al riguardo, è stato infatti chiarito dalla giurisprudenza di legittimità che i contenuti informativi provenienti da soggetti intranei all'associazione mafiosa, frutto di un patrimonio conoscitivo condiviso derivante dalla circolazione all'interno del sodalizio di informazioni e notizie relative a fatti di interesse comune degli associati - quale indubbiamente sono i temi affrontati dai soggetti intercettati in quanto direttamente attinenti a settori vitali della cosca - sono utilizzabili in modo diretto, e non come mere dichiarazioni de relato soggette a verifica di attendibilità della fonte primaria qualora siano, come nel caso di specie, gravi, precise e concordanti (vedi Sez. 2 n. n. 10366 del 06/03/202, Mujà, Rv. 278590 - 02; Sez. 6, n. 5224 del 02/10/2019, Acampa, Rv. 278611 - 02, Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 26371). 6.2. Nel caso di specie, non vi è dubbio sulla sussistenza di tali requisiti di gravità indiziaria in quanto il contenuto delle conversazioni è chiaro nel significato intrinseco, nella diretta e frequente partecipazione della ricorrente, al contempo il ruolo ricoperto dagli interlocutori nell'ambito dell'associazione esclude la possibilità che gli stessi parlino non seriamente degli affari illeciti trattati ovvero che un interlocutore riferisca il falso all'altro. La motivazione inerente il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., connotata da una analitica e completa enunciazione degli elementi probatori rilevanti, tutti significativamente convergenti nel senso della qualificata probabilità di colpevolezza dell'indagata, appare, di conseguenza, pienamente conforme al modello di ordinanza delineato dall'art. 292 cod. proc. pen., ispirato al modulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza. 7. Con il secondo motivo di ricorso viene dedotto il vizio di motivazione in relazione alla inoperatività della presunzione di pericolosità dell'adeguatezza della misura cautelare con specifico riferimento al considerevole lasso di tempo trascorso tra l'emissione della misura e i fatti contestati, considerato che gli episodi sarebbero risalenti al febbraio 2019. La doglianza, formulata peraltro in termini generici ed apodittici, è manifestamente infondata. La difesa, infatti, da un lato ha fatto riferimento al decorso del tempo dalla commissione dei reati dall'altro ha insistito per un ipotesi alternativa di ricostruzione fattuale affermando, in stridente contrasto con il tenore delle intercettazioni, la sporadicità delle condotte della ESPOSITO, il ruolo secondario della ricorrente e la ridotta capacità criminale mostrata dalla stessa. 7.1. Si deve, in proposito, ricordare che a seguito dell'intervento riformatore di cui alla legge n. 47 del 2015, a fronte della contestazione dei reati di associazione di stampo mafioso, l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. continua a prevedere una doppia presunzione, relativa quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari ed assoluta con riguardo all'adeguatezza della misura carceraria. Sotto il primo profilo, vi è una presunzione relativa di concretezza ed attualità del pericolo di recidiva, superabile solo dalla prova circa l'affievolimento o la cessazione di ogni esigenza cautelare. Quanto al secondo aspetto, la presunzione assoluta di adeguatezza della custodia cautelare in carcere può essere superata unicamente nel caso si riscontrino segnali di rescissione del legame del soggetto con il sodalizio criminale; sicchè, nell'ipotesi di mancato superamento di detta presunzione, non è consentita l'applicazione di misure diverse e meno afflittive da quella di maggior rigore. (Sez. 5, Sentenza n. 48285 del 12/07/2016 Cc. (dep. 16/11/2016 ) Rv. 268413 - 01 e altre successive). La presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata, pertanto, solo con il recesso dell'indagato dall'associazione o con l'esaurimento dell'attività associativa, mentre il c.d. tempo silente non può, da solo, costituire prova dell'irreversibile allontanamento dell'indagato dal sodalizio, potendo essere valutato esclusivamente in via residuale, quale uno dei possibili elementi (tra cui, ad esempio, un'attività di collaborazione o il trasferimento in altra zona territoriale) volto a fornire la dimostrazione, in modo obiettivo e concreto, di una situazione indicativa dell'assenza di esigenze cautelari (da ultimo Sez. 2, n. 7837 del 10/12/02/2021, Manzo, Rv. 280889; Sez. 5, n. 26371 del 24/07/2020, Carparelli, Rv. 279470; Sez. 5, n. 91 del 1/12/2020, dep. 2021 Panese, mm.; Sez. 2, n. 7260 del 27/11/2019, dep. 2020, Trombaccia, Rv. 278569). Il collegio condivide il predetto orientamento, che intende ribadire, evidenziando come, specialmente per le mafie storiche, non possa essere attribuita valenza esclusiva al c.d. tempo silente. Ciò soprattutto laddove, come nel caso di specie, nell'ordinanza genetica e in quella del Tribunale del riesame vi sia una specifica motivazione circa la continuità e stabilità dei rapporti tra l'indagata e gli altri sodali, l'operatività dell'associazione, il riferimento a condotte attualizzanti il concreto pericolo di reiterazione del reato, il tutto in assenza di elementi concreti di segno contrario. 7.2. Nel caso oggetto di considerazione, premessa la natura neutra del cd. «tempo silente», non solo non sono stati acquisiti elementi in senso contrario in ordine alla sussistenza attuale del pericolo di reiterazione né tantomeno sono stati allegati dalla ricorrente elementi specifici idonei a vincere la vigente presunzione relativa di pericolosità (aldilà dell'apodittica affermazione del ruolo secondario della donna nel sodalizio criminoso), ma al contrario è stata correttamente valorizzata l'informativa di polizia giudiziaria del 03/11/2021 attestante la portata e la sussistenza dell'associazione criminale rispetto alla quale la ricorrente è ritenuta intranea. La motivazione, peraltro, ha ad oggetto anche la valutazione della concreta sussistenza del pericolo di reiterazione criminosa, dando rilievo alle modalità della partecipazione, al legame di coniugio della ricorrente con il BASILE Andrea, alla pervicacia criminale rivelatrice di una spiccata pericolosità sociale. La ricorrente non si è misurata in alcun modo con questi elementi dai quali il Tribunale ha tratto «in positivo» la conferma dell'effettiva sussistenza e attualità del pericolo di reiterazione, dando rilievo a quei profili personologici e al tipo di vincolo assunto dalla ricorrente, incidente anche sul piano comportamentale e culturale, che attestavano il carattere tutt'altro che episodico della scelta di campo operata dalla ESPOSITO con l'adesione al sodalizio criminale.A ciò va aggiunto che il Tribunale per il riesame, sulla base delle emergenze disponibili, ha correttamente ritenuto operativa l'associazione criminale di cui è partecipe la ESPOSITO valutando tale circostanza come incompatibile con il superamento della presunzione di pericolosità. 7.4 Sulla scorta di tali considerazioni la deduzione difensiva, incentrata principalmente sul rilievo attribuibile al tempo silente e alla presunta episodicità dell'apporto della ESPOSITO, è dunque totalmente aspecifica, in quanto non correlata alla reale dimensione temporale del sodalizio e soprattutto alla natura della consolidata partecipazione ad esso da parte della ricorrente. Da ciò discende che la motivazione del provvedimento impugnato, così come articolata in punto di esigenze cautelari, non è stata in alcun modo vulnerata dal motivo di ricorso, che ha formulato deduzioni astratte e aspecifiche con conseguente inammissibilità del ricorso sul punto. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al reat
Sentenza Cassazione n. 24314/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris