CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 dicembre 2021
Cassazione n. 05979/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Milano, con sentenza in data 14/05/2021, riformava parzialmente la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata con rito abbreviato dal G.i.p. del Tribunale di Milano, in data 11/11/2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],CQUA Rocco, in relazione ai reati di riciclaggio e ricettazione a lui ascritti rispettivamente ai capi A) e F) della rubrica. In particolare, la Corte d'Appello assolveva il BEVILACQUA dal reato di riciclaggio, rideterminando conseguentemente il trattamento sanzionatorio e confermando nel resto. Propone ricorso per cassazione il BEVILACQUA, a mezzo del proprio difensore, deducendo vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità, anche in relazione al considerevole tempo trascorso (oltre un anno e mezzo) dalla presunta commissione del reato presupposto al rinvenimento dei beni in contestazione. Il ricorso è inammissibile. È invero necessario richiamare, quanto al primo motivo, l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (così da ultimo Sez. 2, n 17147 del 28/03/2018, Andolina). Sotto altro profilo, viene in rilievo il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965. In senso conforme, cfr. tra le altre Sez.2, n. 41935 del 21/06/2017, [OSCURATO:PERSONA]). In tale cornice ermeneutica, del tutto condivisibile, il ricorso non supera il necessario scrutinio di ammissibilità, risolvendosi in una censura del merito delle valutazioni operate dalla Corte d'Appello (in piena sintonia con il primo giudice), e nella reiterata prospettazione di una diversa lettura delle risultanze acquisite, il cui apprezzamento è evidentemente precluso in questa sede. D'altra parte, la Corte - pur con un percorso argomentativo improntato a sintesi estrema - ha non illogicamente valorizzato il fatto che il BEVILACQUA non ha in alcun modo giustificato il possesso delle scarpe e degli altri oggetti di provenienza furtiva nella sua disponibilità, provento di appropriazione indebita contestata a PASINERI Gianluca e BAFUNNO Antonio (soggetto, quest'ultimo, che la stessa difesa ricorrente ha ricordato avere rapporti di conoscenza con il BEVILACQUA). Le considerazioni svolte nella sentenza impugnata devono tra l'altro essere valutate congiuntamente a quanto evidenziato dal giudice di primo grado sia quanto ai rapporti tra il ricorrente e i due predetti coimputati (cfr. In particolare pag. 8-9 sui movimenti dei tre, monitorati dalla P.G.), sia quanto alla circostanza che il materiale oggetto di ricettazione faceva parte del carico del camion il cui furto era stato falsamente denunciato dal PASINERI (cfr. pag. 11 della sentenza di primo grado).Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21/12/2021 e Estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] GIO9NNA [OSCURATO:PERSONA]