Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 29 settembre 2022

Cassazione n. 35903/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso 22897-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 173, presso lo studio [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Z ZARELLA; - ricorrenti - Contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; - intimata - avverso la sentenza n. 278/2020 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 22897 sez.

ML - ud. 29-09-2022 -2- n.32 - R.G. 22897/2020 - [OSCURATO:PERSONA] C/ [OSCURATO:PERSONA] + AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE La corte d'appello di L'Aquila, con sentenza del 25 giugno 2020 ha rigettato l'appello della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proposto contro [OSCURATO:PERSONA] e Agenzia delle Entrate-Riscossione, confermando la sentenza di primo grado che, in accoglimento dell'opposizione presentata dal sig. [OSCURATO:PERSONA], ha annullato la cartella di pagamento, avente ad oggetti i contributi conseguenti all'iscrizione d'ufficio alla Cassa del medesimo.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso, illustrato da memoria, la Cassa Italiana di Previdenza e [OSCURATO:PERSONA], la controparte ha resistito con controricorso.

Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, L. 37/1967, artt. 10 e 22, L. 773/1982, degli artt. 1 e ss.

D.Lgs. 509/1994 oltreché dell'art. 5 dello Statuto della Cassa, quale norma di rinvio ai sensi del D. Lgs. 509/1994, per aver la corte territoriale travisato la ratio solidaristica della contribuzione minima — imposta dalla [OSCURATO:PERSONA] a tutti gli iscritti all'albo professionale di cui all'art. 22 L. 773/1982 - a prescindere dall'accertamento della c.d. continuità professionale e della produzione di un reddito professionale e, per l'effetto, disposto l'esclusione dell'obbligo di iscrizione alla Cassa nei confronti del sig. [OSCURATO:PERSONA].

Con un secondo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 L. 37/1967, 22 L. 773/1982, 1 e ss D. Lgs. 509/1994 e dell'art. 3, co. 12 e 2, co. 26 L. 335/1995, 1, co. 2 e 6 D. Lgs. 103/1996, oltreché dell'art. 38 della Cost. e dell'art. 5 dello Statuto della [OSCURATO:PERSONA], per aver la corte territoriale limitato, erroneamente, il perimetro di autonomia attribuito agli enti previdenziali ex D. Lgs. 509/1994 ai soli interventi di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico.

I motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione.

Questa Corte ha esaminato questioni del tutto analoghe a quella poste dalla presente causa ed ha affermato (Sez.

L, Sentenza n. 28188 del 28/09/2022, Rv. 665731-01) che, in tema di Cassa dei geometri liberi professionisti, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l'iscrizione all'albo professionale, essendo, invece, irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito, dovendo peraltro escludersi che la mera iscrizione ad altra gestione INPS sia di per sé ostativa all'insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria.

Dall'obbligo di iscrizione alla Cassa -previsto dallo Statuto della stessa con disposizione, come si è detto, legittima- deriva, inoltre, l'applicazione delle norme regolamentari della stessa, che stabiliscono le condizioni per le quali è possibile derogare alla presunzione di attività professionale da parte degli iscritti all'albo; l'esistenza di altra attività esclusiva con obbligo contributivo generale può incidere sugli obblighi contributivi alla Cassa, invero, solo nei limiti delle condizioni fissate dalla Cassa, potendo in tal modo la Cassa svolgere i controlli opportuni in ordine alle attività svolte ed ai redditi prodotti.

Le dette condi7ioni, sulla base della delibera n. 2/2003 del CdA della Cassa, prevedevano l'obbligo di presentare l'autocertificazione ove il geometra dichiarava di non esercitare attività professionale senza vincolo di subordinazione, in forma autonoma societaria o associata, anche in via occasionale e di non essere titolare di partita IVA; sulla base della successiva delibera 123/2009, l'iscrizione dei geometri dipendenti presso terzi può essere esclusa in presenza di inquadramento nel ruolo professionale previsto dal ccril, sempre che l'attività -svolta nel solo ed esclusivo interesse del datore di lavoro- rientri nelle mansioni proprie del ruolo contrattuale, ovvero di dichiarazione datoriale che attesti che il dipendente non svolga attività tecnico professionale riconducibile a quella di geometra.

Infine, va rilevato che l'attribuzione di rilevanza al mancato adempimento degli oneri posti a carico del contribuente dalla disciplina della Cassa non importa alcuna violazione dell'art. 2697 c.c., discendendo dalla piana applicazione della normativa statutaria e regolamentare.

La sentenza impugnata, nell'escludere nella specie gli obblighi contributivi del professionista, non si è attenuta ai su estesi principi e deve essere cassata in accoglimento dei motivi di ricorso.

La causa va rinviata alla stessa corte d'appello in diversa composizione per un nuovo esame, ed anche per le spese del giudizio di legittimità p.q.m. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla stessa corte d'appello in diversa composizi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 22897-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 173, presso lo studio [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Z ZARELLA; - ricorrenti - Contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; - intimata - avverso la sentenza n. 278/2020 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 22897 sez. ML - ud. 29-09-2022 -2- n.32 - R.G. 22897/2020 - [OSCURATO:PERSONA] C/ [OSCURATO:PERSONA] + AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE La corte d'appello di L'Aquila, con sentenza del 25 giugno 2020 ha rigettato l'appello della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proposto contro [OSCURATO:PERSONA] e Agenzia delle Entrate-Riscossione, confermando la sentenza di primo grado che, in accoglimento dell'opposizione presentata dal sig. [OSCURATO:PERSONA], ha annullato la cartella di pagamento, avente ad oggetti i contributi conseguenti all'iscrizione d'ufficio alla Cassa del medesimo. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso, illustrato da memoria, la Cassa Italiana di Previdenza e [OSCURATO:PERSONA], la controparte ha resistito con controricorso. Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, L. 37/1967, artt. 10 e 22, L. 773/1982, degli artt. 1 e ss. D.Lgs. 509/1994 oltreché dell'art. 5 dello Statuto della Cassa, quale norma di rinvio ai sensi del D. Lgs. 509/1994, per aver la corte territoriale travisato la ratio solidaristica della contribuzione minima — imposta dalla [OSCURATO:PERSONA] a tutti gli iscritti all'albo professionale di cui all'art. 22 L. 773/1982 - a prescindere dall'accertamento della c.d. continuità professionale e della produzione di un reddito professionale e, per l'effetto, disposto l'esclusione dell'obbligo di iscrizione alla Cassa nei confronti del sig. [OSCURATO:PERSONA]. Con un secondo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 L. 37/1967, 22 L. 773/1982, 1 e ss D. Lgs. 509/1994 e dell'art. 3, co. 12 e 2, co. 26 L. 335/1995, 1, co. 2 e 6 D. Lgs. 103/1996, oltreché dell'art. 38 della Cost. e dell'art. 5 dello Statuto della [OSCURATO:PERSONA], per aver la corte territoriale limitato, erroneamente, il perimetro di autonomia attribuito agli enti previdenziali ex D. Lgs. 509/1994 ai soli interventi di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico. I motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione. Questa Corte ha esaminato questioni del tutto analoghe a quella poste dalla presente causa ed ha affermato (Sez. L, Sentenza n. 28188 del 28/09/2022, Rv. 665731-01) che, in tema di Cassa dei geometri liberi professionisti, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l'iscrizione all'albo professionale, essendo, invece, irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito, dovendo peraltro escludersi che la mera iscrizione ad altra gestione INPS sia di per sé ostativa all'insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria. Dall'obbligo di iscrizione alla Cassa -previsto dallo Statuto della stessa con disposizione, come si è detto, legittima- deriva, inoltre, l'applicazione delle norme regolamentari della stessa, che stabiliscono le condizioni per le quali è possibile derogare alla presunzione di attività professionale da parte degli iscritti all'albo; l'esistenza di altra attività esclusiva con obbligo contributivo generale può incidere sugli obblighi contributivi alla Cassa, invero, solo nei limiti delle condizioni fissate dalla Cassa, potendo in tal modo la Cassa svolgere i controlli opportuni in ordine alle attività svolte ed ai redditi prodotti. Le dette condi7ioni, sulla base della delibera n. 2/2003 del CdA della Cassa, prevedevano l'obbligo di presentare l'autocertificazione ove il geometra dichiarava di non esercitare attività professionale senza vincolo di subordinazione, in forma autonoma societaria o associata, anche in via occasionale e di non essere titolare di partita IVA; sulla base della successiva delibera 123/2009, l'iscrizione dei geometri dipendenti presso terzi può essere esclusa in presenza di inquadramento nel ruolo professionale previsto dal ccril, sempre che l'attività -svolta nel solo ed esclusivo interesse del datore di lavoro- rientri nelle mansioni proprie del ruolo contrattuale, ovvero di dichiarazione datoriale che attesti che il dipendente non svolga attività tecnico professionale riconducibile a quella di geometra. Infine, va rilevato che l'attribuzione di rilevanza al mancato adempimento degli oneri posti a carico del contribuente dalla disciplina della Cassa non importa alcuna violazione dell'art. 2697 c.c., discendendo dalla piana applicazione della normativa statutaria e regolamentare. La sentenza impugnata, nell'escludere nella specie gli obblighi contributivi del professionista, non si è attenuta ai su estesi principi e deve essere cassata in accoglimento dei motivi di ricorso. La causa va rinviata alla stessa corte d'appello in diversa composizione per un nuovo esame, ed anche per le spese del giudizio di legittimità p.q.m. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla stessa corte d'appello in diversa composizi
Sentenza Cassazione n. 35903/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris