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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 2024

Cassazione n. 28867/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Monza ha condannato l'imputato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all' art. 624 cod. pen, così diversamente qualificata la originaria imputazione di cui all'art. 624 bis cod. pen.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un motivo, con il quale è stato dedotta la estinzione del reato per intervenuta remissione di querela atteso che in data 25 marzo 2024 la persona offesa ha rimesso la querela, con successiva accettazione in pari data della stessa da parte dell'imputato, come si evince da verbale redatto dai Carabinieri della Stazione di [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto che va fatta applicazione del principio di diritto secondo cui è ammissibile il ricorso per cassazione proposto anche al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione (Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Bestente, Rv. 268625).

Ritenuto che la remissione e la accettazione sono state ritualmente effettuate e che, pertanto, si deve far luogo all'annullamento della sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione del reato.

In mancanza di deroga pattizia, le spese processuali sono da porre a carico del querelato, come per legge (art. 340 cod. proc. pen.).

P.Q.

M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato estinto per remissione di querela.

Pone le spese del procedimento a carico del querelato.

Così deciso il 3 luglio 2024 -- \ Il ms gliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Monza ha condannato l'imputato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all' art. 624 cod. pen, così diversamente qualificata la originaria imputazione di cui all'art. 624 bis cod. pen. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un motivo, con il quale è stato dedotta la estinzione del reato per intervenuta remissione di querela atteso che in data 25 marzo 2024 la persona offesa ha rimesso la querela, con successiva accettazione in pari data della stessa da parte dell'imputato, come si evince da verbale redatto dai Carabinieri della Stazione di [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che va fatta applicazione del principio di diritto secondo cui è ammissibile il ricorso per cassazione proposto anche al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione (Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Bestente, Rv. 268625). Ritenuto che la remissione e la accettazione sono state ritualmente effettuate e che, pertanto, si deve far luogo all'annullamento della sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione del reato. In mancanza di deroga pattizia, le spese processuali sono da porre a carico del querelato, come per legge (art. 340 cod. proc. pen.). P.Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato estinto per remissione di querela. Pone le spese del procedimento a carico del querelato. Così deciso il 3 luglio 2024 -- \ Il ms gliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 28867/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris