CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 26335/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 23807-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. CARONCINI 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente dorniciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e dftende, ope legis; - controrilcorrente - avverso la sentenza n. 4978/11/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Con sentenza depositata 1'11 dicembre 2019 la Commissione tributaria regionale della Lombardia accoglieva l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Pavia che aveva accolto il ricorso proposto dall'ing. [OSCURATO:PERSONA] contro il diniego opposto dall'Ufficio all'istanza di rimborso relativa ad IRAP per gli anni 2011-2015. Riteneva la CTR che, in considerazione delle collaborazioni di soggetti qualificati con il contribuente e dell'utilizzo di beni strumentali superiori alle esigenze di un singolo professionista, sussisteva nella specie il presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione. Avverso la suddetta sentenza il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo. L'Agenzia delle entrate resiste con controricorso. Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale. Il ricorrente ha depositato memoria. Considerato che: Con unico mezzo il ricorrente denuncia, in relazione all'art.360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 446/1997. Censura, in particolare, la sentenza impugnata nella parte in cui afferma: «le ricorrenti collaborazioni dei medesimi soggetti terzi, innegabilmente coordinate dal contribuente titolare dello Ric. 2020 n. 23807 sez. MT - ud. 27-04-2022 -2- studio, non erano infatti meramente esecutive, ma specificamente qualificate, trattandosi di ingegneri, geologi e geometri che integravano le tipiche prestazioni dell'attività professionale esercitata (collaborazioni nella redazione di progetti, stesura di elaborati grafici, assistenza ai c:ollaudi), in tal modo valorizzando e potenziando l'attività e la capacità reddituale del ricorrente; né erano occasionali, ma stabilmente ripetute in ciascuno degli anni in esame per valori non irrilevanti (in media 18 mila euro anni)». Lamenta che la CTR, senza alcuna statuizione in merito ad un vincolo di subordinazione e/o dipendenza dei professionisti che avevano collaborato con il contribuente, aveva ritenuto che la semplice collaborazione tra professionisti integrasse il presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione. Il ricorso è fondato. Giova premettere che l'art. 2 del d.lgs. n. 446/1997 prevede quale presupposto per l'applicazione dell'IRAP «l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi». La Corte costituzionale, con sentenza n. 156 del 2001, ha ritenuto legittima l'imposta in quanto non colpisce il lavoro autonomo in sé, ma la capacità produttiva che deriva dalla «autonoma organizzazione», non coincidente con l'autorganizzazione ma intesa come elemento impersonale ed aggiuntivo rispetto all'apporto del professionista. Alla luce della pronuncia della Consulta, nella giurisprudenza di questa Corte si è consolidato il principio secondo cui il requisito dell'autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e Ric. 2020 n. 23807 sez. MT - ud. 27-04-2022 -3- non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo Vid quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell'imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell'assenza delle predette condizioni (Cass., Sez. U., n. 12108 del 2009 e successive conformi pronunce). La nozione di autonoma organizzazione si definisce, secondo l'orientamento giurisprudenziale in materia, come «contesto organizzativo esterno», diverso ed ulteriore rispetto al mero ausilio dell'attività personale e costitutivo di un quid pluris che secondo il comune sentire, del quale il giudice di merito è portatore ed interprete, sia in grado di fornire un apprezzabile apporto al professionista. Le Sezioni Unite (sent. n. 9451 del 2016) hanno chiarito che «In tema di imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto dell' "autonoma organizzazione" richiesto dall'art. 2 del d.lgs. n. 446 del 1997 non ricorre quando il contribuente responsabile dell'organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all'esercizio dell'attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l'impiego di un dipendente con mansioni esecutive (In applicazione del principio, la S.C. ha respinto il ricorso contro la decisione di merito che aveva escluso l'autonomia organizzativa di uno studio legale dotato soltanto di un segretario e di beni strumentali minimi)». Orbene, la CTR non si è attenuta ai suddetti principi, affermando in modo apodittico che le collaborazioni con professionisti aventi (anche) altre competenze (ad es. geologi) Ric. 2020 n. 23807 sez. MT - ud. 27-04-2022 -4- potenziavano l'attività e la capacità reddituale del ricorrente, senza tuttavia verificare, ai fini della sussistenza del presupposto impositivo, se effettivamente il contribuente fosse il responsabile dell'organizzazione, valorizzando altresì un dato (l'entità dei compensi) che risulta eccentrico rispetto al fondamento normativo dell'imposizione. Il ricorso, diversamente dalla proposta del relatore (cfr. Cass., Sez. U. n. 8999 del 2009), va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio per un nuovo esame alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, cui demand