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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 agosto 2021

Cassazione n. 10294/2022

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la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] EMILIA nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] BOLOGNAcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di REGGIO EMILIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto di dichiarare la competenza del Tribunale di Bologna. [OSCURATO:PERSONA]

1. In data 29 dicembre 2020 il G.i.p. del Tribunale di Bologna, richiesto dell'emissione di misura cautelare nei confronti di più indagati per una pluralità di fatti riconducibili agli artt. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, si dichiarava incompetente per territorio a prendere cognizione di parte del relativo procedimento rispetto ai capi: 24) in cui si contesta a [OSCURATO:PERSONA] l'acquisto di 200 grammi di cocaina nel territorio di [OSCURATO:PERSONA], 34) in cui si rappresenta che l'accordo per la consegna dello stupefacente a [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe realizzato a [OSCURATO:PERSONA], 67), 71), 85), 114) e 117) in cui vengono contestati a [OSCURATO:PERSONA] più acquisti di cocaina avvenuti tutti a [OSCURATO:PERSONA], 69), 74), 75), e 87) in cui si contestano a [OSCURATO:PERSONA] più acquisti di cocaina ed una cessione a [OSCURATO:PERSONA] la cui competenza - determinata sul reato più grave di cui al capo 87) - viene indicata in favore del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], 81), 83), e 89) in cui si contestano ad [OSCURATO:PERSONA] acquisti imprecisati di cocaina avvenuti a [OSCURATO:PERSONA], 91), 92), 96), 98), e 105) in cui si contestano a [OSCURATO:PERSONA] più acquisti di cocaina avvenuti a [OSCURATO:PERSONA] e la successiva vendita di singole dosi in Bologna, ritenuta la competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] considerata l'anteriorità degli acquisti, infine, 108) e 123) in cui sin contestano a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] due acquisti di cocaina avvenuti entrambi a [OSCURATO:PERSONA], ritenendo di non applicare l'art. 191 cod. proc. pen. per l'insussistenza dell'urgenza richiesta per soddisfare una delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen., così dichiarando competente il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. 1.1 Trasmessi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], veniva reiterata la richiesta di emissione di misure cautelari nei confronti degli indagati al G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].

Detto G.i.p. con ordinanza emessa in data 10 agosto 2021, ritenendo anche lui di non applicare l'art. 191 cod. proc. pen. per l'insussistenza dell'urgenza richiesta per soddisfare una delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen e ravvisando la competenza del Tribunale di Bologna per i fatti contestati a [OSCURATO:PERSONA] ai capi 8), 9), 10) e 11) (già 69, 74, 75 e 87), nel cui circondario si assumeva fosse stato commesso il primo reato tra quelli contestati, sollevava conflitto negativo di competenza, trasmettendo gli atti alla Corte di cassazione per la soluzione. [OSCURATO:PERSONA]

3. La situazione processuale dedotta nell'ordinanza che ha sollevato il conflitto all'odierno esame è riconducibile alla categoria dei conflitti di competenza, secondo la definizione contenuta nell'art. 28 cod. proc. pen., avendo entrambi i G.i.p. declinato vicendevolmente la competenza territoriale per i medesimi fatti.

3.1. Dall'esame degli atti trasmessi risulta che [OSCURATO:PERSONA], il quale si trovava a Bologna ove era attivo nello spaccio di sostanze stupefacenti, abbia ricercato ed ottenuto telefonicamente l'acquisto della sostanza stupefacente oggetto delle imputazioni da un gruppo di soggetti dimoranti in [OSCURATO:PERSONA].

4. Ciò premesso, il conflitto, come delimitato dal G.i.p. di [OSCURATO:PERSONA], deve essere risolto con l'affermazione della competenza della sede giudiziaria di Bologna in applicazione del principio, già espresso nell'ordinanza di rimessione a questa Corte, secondo il quale "in tema di stupefacenti, la competenza territoriale appartiene al giudice del luogo in cui si è realizzato l'accordo tra acquirente e venditore, non essendo necessaria, per il perfezionarsi del delitto, la materiale consegna della sostanza e, nel caso in cui la contrattazione sia avvenuta per telefono, nel luogo ove il proponente, mediante tale mezzo di comunicazione, ha avuto contezza dell'accettazione" (Cass., Sez.

III, n. 14233 del 5/02/2020).

5. Dichiarata la competenza del G.i.p. del Tribunale di Bologna, a tale autorità vanno trasmessi gli atti.

P.Q.M.

Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Bologna, Ufficio del giudice delle indagini preliminari, cui dispone trasmettersi gli atti. 14 DkE meiZE Così deciso in data P' nnvembr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] EMILIA nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] BOLOGNAcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di REGGIO EMILIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto di dichiarare la competenza del Tribunale di Bologna. [OSCURATO:PERSONA] 1. In data 29 dicembre 2020 il G.i.p. del Tribunale di Bologna, richiesto dell'emissione di misura cautelare nei confronti di più indagati per una pluralità di fatti riconducibili agli artt. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, si dichiarava incompetente per territorio a prendere cognizione di parte del relativo procedimento rispetto ai capi: 24) in cui si contesta a [OSCURATO:PERSONA] l'acquisto di 200 grammi di cocaina nel territorio di [OSCURATO:PERSONA], 34) in cui si rappresenta che l'accordo per la consegna dello stupefacente a [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe realizzato a [OSCURATO:PERSONA], 67), 71), 85), 114) e 117) in cui vengono contestati a [OSCURATO:PERSONA] più acquisti di cocaina avvenuti tutti a [OSCURATO:PERSONA], 69), 74), 75), e 87) in cui si contestano a [OSCURATO:PERSONA] più acquisti di cocaina ed una cessione a [OSCURATO:PERSONA] la cui competenza - determinata sul reato più grave di cui al capo 87) - viene indicata in favore del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], 81), 83), e 89) in cui si contestano ad [OSCURATO:PERSONA] acquisti imprecisati di cocaina avvenuti a [OSCURATO:PERSONA], 91), 92), 96), 98), e 105) in cui si contestano a [OSCURATO:PERSONA] più acquisti di cocaina avvenuti a [OSCURATO:PERSONA] e la successiva vendita di singole dosi in Bologna, ritenuta la competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] considerata l'anteriorità degli acquisti, infine, 108) e 123) in cui sin contestano a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] due acquisti di cocaina avvenuti entrambi a [OSCURATO:PERSONA], ritenendo di non applicare l'art. 191 cod. proc. pen. per l'insussistenza dell'urgenza richiesta per soddisfare una delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen., così dichiarando competente il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. 1.1 Trasmessi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], veniva reiterata la richiesta di emissione di misure cautelari nei confronti degli indagati al G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. Detto G.i.p. con ordinanza emessa in data 10 agosto 2021, ritenendo anche lui di non applicare l'art. 191 cod. proc. pen. per l'insussistenza dell'urgenza richiesta per soddisfare una delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen e ravvisando la competenza del Tribunale di Bologna per i fatti contestati a [OSCURATO:PERSONA] ai capi 8), 9), 10) e 11) (già 69, 74, 75 e 87), nel cui circondario si assumeva fosse stato commesso il primo reato tra quelli contestati, sollevava conflitto negativo di competenza, trasmettendo gli atti alla Corte di cassazione per la soluzione. [OSCURATO:PERSONA] 3. La situazione processuale dedotta nell'ordinanza che ha sollevato il conflitto all'odierno esame è riconducibile alla categoria dei conflitti di competenza, secondo la definizione contenuta nell'art. 28 cod. proc. pen., avendo entrambi i G.i.p. declinato vicendevolmente la competenza territoriale per i medesimi fatti. 3.1. Dall'esame degli atti trasmessi risulta che [OSCURATO:PERSONA], il quale si trovava a Bologna ove era attivo nello spaccio di sostanze stupefacenti, abbia ricercato ed ottenuto telefonicamente l'acquisto della sostanza stupefacente oggetto delle imputazioni da un gruppo di soggetti dimoranti in [OSCURATO:PERSONA]. 4. Ciò premesso, il conflitto, come delimitato dal G.i.p. di [OSCURATO:PERSONA], deve essere risolto con l'affermazione della competenza della sede giudiziaria di Bologna in applicazione del principio, già espresso nell'ordinanza di rimessione a questa Corte, secondo il quale "in tema di stupefacenti, la competenza territoriale appartiene al giudice del luogo in cui si è realizzato l'accordo tra acquirente e venditore, non essendo necessaria, per il perfezionarsi del delitto, la materiale consegna della sostanza e, nel caso in cui la contrattazione sia avvenuta per telefono, nel luogo ove il proponente, mediante tale mezzo di comunicazione, ha avuto contezza dell'accettazione" (Cass., Sez. III, n. 14233 del 5/02/2020). 5. Dichiarata la competenza del G.i.p. del Tribunale di Bologna, a tale autorità vanno trasmessi gli atti. P.Q.M. Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Bologna, Ufficio del giudice delle indagini preliminari, cui dispone trasmettersi gli atti. 14 DkE meiZE Così deciso in data P' nnvembr
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