CassazionedecretoSezione 3Decisione del 3 giugno 2022
Cassazione n. 05521/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1672/2023 R.G. proposto [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitaleex lege -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), rappresentata e difesa dall ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ) , con domicilio digitale ex lege -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 3811 del 3/6/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 / 3 /202 6 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lettala memori a del ricorrente ; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.) assumeva di avere corrisposto, nell’agosto 2006, una serie di importi in favore di [OSCURATO:PERSONA], quale difensore distrattario, a titolo di spese di lite distratte in suo favore in una serie di sentenze rese dal Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA], poi riformate in appello dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in accoglimento delle impugnazioni proposte dalla società; la E [OSCURATO:SOCIETA] chiedeva al Tribunale di Roma l’emissione di un decreto ingiuntivo per ottenere la restituzione della somma di euro 34.835,79, oltre a interessi e spese, ricollegando tale pretesa alla riforma delle pronunce di primo grado e all’avvenuto pagamento; [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 24272 del 19 ottobre 2016; deduceva, tra l’altro, la decadenza di [OSCURATO:SOCIETA]. dal diritto di agire in restituzione per non avere chiesto la ripetizione delle spese nei giudizi di appello; la società opposta chiedeva il rigetto dell’opposizione; il Tribunale di Roma, con la sentenza del Tribunale di Roma n. 22241 del 13 novembre 2018, rigettava l’opposizione proposta dal [OSCURATO:PERSONA]; contro tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello; la Corte d’appello di Roma, con la sentenza n. 3811 del 3 giugno 2022, rigettava l’impugnazione: la Corte di merito affermava che non era configurabile una decadenza della E [OSCURATO:SOCIETA]. per non aver richiesto, con gli appelli poi accolti, la restituzione delle somme pagate al difensore distrattario e che la società ben poteva procedere in separato giudizio, anche in via monitoria; riguardo alla contestata prova della riscossione delle somme, il giudice d’appello riteneva che, in assenza di specifica contestazione, l’ordine di bonifico potesse provare il pagamento, soprattutto perché [OSCURATO:PERSONA] aveva «implicitamente ammesso» l’avvenuto pagamento; avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, articolato in due motivi; [OSCURATO:SOCIETA]. resisteva con controricorso; il ricorrente depositava memoria ex art. 380 - bis .1, primo comma, c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA] col primo motivo si deduce la «Violazione art. 360 c.p.c., comma 1 n. 3 in relazione all’art. 336 c.p.c. e alle norme che regolano l’istituto del diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza riformata»; secondo il ricorrente, la domanda restitutoria doveva essere necessariamente proposta nei giudizi di appello avanzando una specifica istanza di restituzione delle somme versate e, poiché la società aveva omesso tale richiesta, era da considerare decaduta, sicché il successivo monitorio era inammissibile/irrituale; il motivo è infondato; contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che il diritto alla restituzione degli importi pagati in forza della sentenza di primo grado, poi riformata, può formare oggetto di un’espressa statuizione di condanna nel grado d’appello, ma può anche essere azionato dal solvens in un autonomo giudizio: ex multis , «La domanda di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, in quanto conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata, non costituisce domanda nuova ed è perciò ammissibile in appello anche nel corso del giudizio, se l’esecuzione della sentenza sia avvenuta successivamente alla proposizione dell’impugnazione; in tal caso, qualora il giudice d’appello abbia omesso di provvedere sulla predetta istanza, la parte può, alternativamente, denunciare la minuspetizione con ricorso per cassazione oppure riproporla in un autonomo giudizio (posto che la mancata pronuncia dà luogo ad un giudicato solo processuale enon sostanziale), mentre, nell’ipotesi in cui tale domanda sia stata rigettata (anche implicitamente), il relativo giudicato non può essere contrastato in un separato giudizio, neppure allo scopo di accertare in via incidentale l’estinzione di un controcredito opposto in compensazione.» (così Cass. Sez. 3, 21/08/2023, n. 24896, Rv. 668749- 01; analogamente, con affermazioni similari: Cass. Sez. 3, 23/01/2026, n. 1515; Cass. Sez. 6, 23/09/2022, n. 27943; Cass. Sez. 3, 30/10/2020, n. 24171; Cass. Sez. 6, 13/02/2020, n. 3527; Cass. Sez. 6, 21/11/2019, n. 30495); al fine di sostenere la decadenza della società dalla pretesa restitutoria, nel ricorso si fa riferimento a plurime pronunce di questa Corte secondo cui «La richiesta di restituzione delle somme versate in esecuzione della decisione di primo grado e prima della notificazione dell’atto di impugnazione, deve essere formulata a pena di decadenza mediante detto atto, essendo ammissibile la proposizione della domanda nel corso del giudizio di secondo grado, sino alla precisazione delle conclusioni, soltanto qualora l’esecuzione della sentenza sia avvenuta successivamente alla proposizione dell’impugnazione» (tra le altre, Cass. Sez. 1, 15/03/2021, n. 7144, Rv. 660998-01); a ben vedere, però, il richiamo di tali decisioni è incongruo, perché la decadenza a cui si riferiscono non riguarda il diritto sostanziale del solvens a recuperare quanto pagato, bensì il profilo processuale, nel senso che la domanda restitutoria – se avanzata in appello – dev ’ essere formulata con l’atto introduttivo; ma ciò non esclude la facoltà di esercitare l’azione in un separato giudizio, anche in via monitoria, come attesta la giurisprudenza in precedenza evocata; col secondo motivo si deduce la «Violazione art. 360 c.p.c., comma 1 n. 3 in relazione agli artt. 115 cpc e 2697 c.c.»; si sostiene l’erronea applicazione del principio di non contestazione e, conseguentemente, la violazione delle regole sull’onere della prova, in quanto E [OSCURATO:SOCIETA]. non avrebbe fornito prova del pagamento e, ciononostante, la Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto sufficiente l’ordine di bonifico; il motivo è inammissibile; la sentenza impugnata ha fondato il rigetto del corrispondente motivo di appello su due autonome rationes decidendi: secondo la prima, le deduzioni svolte dall’appellante con il primo motivo di gravame valevano come implicita ammissione dell’avvenuto pagamento; la seconda – con l’inciso «non è lecito sostenere che la prova del ‘pagamento di una somma di denaro necessita indeclinabilmente della quietanza» – è dedicata alla disciplina dell’onere della prova in tema di pagamento a mezzo bonifico; il ricorrente deduce, in relazione alla prima ratio, la violazione dell’art. 115 c.p.c.; la censura, però, non attinge in modo pertinente e specifico la motivazione della Corte territoriale; difatti, il ricorrente si limita a riprodurre il contenuto del primo motivo di appello (dalle ultime quindici righe di p. 22 alle prime tre righe di p. 25del ricorso) e ad asserire apoditticamente che da esso non potrebbe desumersi alcuna ammissione dell’avvenuto pagamento; tuttavia, [OSCURATO:PERSONA] non sviluppa alcuna argomentazione dimostrativa volta a spiegare perché l’interpretazione della Corte d’appello –circa la sussistenza dell’ammissione implicita – sarebbe erronea; manca, dunque, una critica specifica e puntuale alla ratio, come invece richiesto dall’art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c. e dalla costante giurisprudenza di legittimità sul principio di specificità del motivo; ne deriva che la prima ratio rimane intatta e si consolida, non essendo stata adeguatamente censurata; l’autonomia della prima ratioè tale da sorreggere ex se la decisione; pertanto, lo scrutinio della seconda ratiosarebbe già di per sé ultroneo; in ogni caso, anche a voler esaminare la seconda ratio decidendi, la doglianza è comunque inammissibile; il ricorrente deduce la violazione dell’art. 2697 c.c., ma lo fa senza conformarsi ai criteri elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte, a partire da Cass. Sez. U., 05/08/2016, n. 16598, e poi ribaditi da numerose pronunce successive (ad esempio: Cass. Sez. 6, 23/10/2018, n. 26769, Rv. 650892-01, e Cass. Sez. 5, 15/10/2024, n. 26739, Rv. 672706-01); secondo tali principî, la violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice abbia erroneamente attribuito l’onere della prova alla parte non onerata, non già quando la censura investa la valutazione delle prove offerte, che è sindacabile esclusivamente nei ristretti limiti dell’art. 360, n. 5, c.p.c.; nel caso di specie, la Corte d’appello ha fondato la seconda ratio sull’affermazione «prova che, tuttavia, non è necessaria laddove il creditore si limiti a sostenere che il pagamento può essere provato solo mediante quietanza senza espressamente negare (anzi implicitamente ammettendo) di aver ricevuto la somma»; tale rilievo non è oggetto di critica in iure, dato che il ricorrente non spiega perché detta affermazione violerebbe l’art. 2697 c.c.; l’affermazione viene invece contrastata mediante deduzioni del tutto assertorie (cfr. pag. 27 del ricorso), che finiscono con il sollecitare una rivalutazione del materiale probatorioe un riesame del fatto, attività inibite in sede di legittimità; in conclusione, il ricorsova rigettato; consegue alla decisione la condanna del ricorrente a rifondere al l a controricorrente le spese del giudizio, liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo;poiché le difese della parte vittoriosa sono risultate manifestamente fondate (e, specularmente, sono da considerare palesemente infondate le tesi sostenute dal ricorrente), il compenso è aumentato a norma dell’art. 4, ottavo comma, del d.m. Giustizia n. 55 del 10/3/2014; va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13; p. q. m. la Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrentele spese di questo giudizio, liquidatein Euro 6.500,00 per compensi (di cui Euro 1.500,00 quale maggiorazione ex art. 4, ottavo comma, d.m. Giustizia n. 55/2014)ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comm