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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 28937/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio lì [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma - in veste di Giudice dell'esecuzione - ha rigettato l'opposizione presentata da [OSCURATO:PERSONA], nei confronti di due cartelle di pagamento, che erano state a lui inoltrate dall'Agenzia delle Entrate/Riscossione e che inerivano al pagamento di spese e sanzioni pecuniarie, dovute ex art. 616 cod. proc. pen. 2.

Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. È anzitutto pacifico che - in tema di esecuzione della condanna al pagamento di spese e sanzioni processuali - il giudice dell'esecuzione penale sia chiamato a decidere in ordine alle questioni attinenti alla esistenza e validità del titolo, ai fini dell'esercizio dell'azione di recupero, ivi comprese quelle concernenti la portata e il significato delle relative disposizioni; spetta al giudice civile, invece. la cognizione delle ulteriori questioni, attinenti all'ammontare delle spese (Sez.

U, n. 491 del 29/09/2011, dep. 2012, Pislor, Rv. 251265 - 01).

3. Giova poi richiamare l'ulteriore principio di diritto - parimenti di univoca significazione, nonché da tempo elaborato, ad opera di questa Corte - secondo il quale la condanna al pagamento delle spese processuali, relative al procedimento incidentale che si svolge in sede di riesame, ivi inclusa la fase che si tiene dinanzi alla Corte di legittimità, non integra un titolo autonomo e suscettibile di avere immediata esecuzione; il recupero di tali spese postula, infatti, la definizione del procedimento principale, il cui esito - esclusivamente nel caso di condanna passata in giudicato, a carico dell'imputato debitore - può dare origine alla relativa procedura, volta al soddisfacimento della pretesa erariale (Sez. 6, n. 3399 del 30/10/1998 - dep. 1999, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 212210).

Conseguentemente le spese processuali - e, così, la condanna alla sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. - seguono la sorte del procedimento principale ed acquistano rilevanza, in vista della successiva esecuzione in concreto, solo in presenza di un esito processuale sfavorevole per l'interessato, costituendo tale epilogo la scaturigine del procedimento relativo al recupero delle spese stesse, che può coinvolgere il giudice dell'esecuzione penale, individuato a norma dell'art. 665 cod. proc. pen., laddove sorga questione sulla esistenza e validità del titolo esecutivo (Sez. 1, n. 50974 del 29/10/2019, Costanzo, Rv. 277866 - 01; Sez. 3, n. 22338 del 09/03/2017, Romaniello, Rv. 269988 - 01; Sez. 1, n. 3347 del 17/12/2014, dep. 2015, Savron, Rv. 261897 - 01; Sez. 1, n. 2955 del 27/11/2013, dep. 2014, Esposito, Rv. 258270 - 01).

4. A tale esegesi sistematica non si è attenuta la Corte di appello di Roma.

Le spese processuali oggetto della suddetta pretesa, infatti, conseguono a due procedimenti di natura cautelare, che avevano entrambi natura incidentale, rispetto ad un unico procedimento principale; quest'ultimo è poi giunto all'epilogo, mediante l'emissione di sentenza di proscioglimento nei confronti del Tirozzi (trattasi di decisione ormai divenuta irrevocabile).

L'interessato, del resto, ha fruito della riparazione per ingiusta detenzione, appunto in riferimento alla misura cautelare posta alla base dei suddetti procedimenti cautelari,

4.1. Andando più nello specifico, la cartella di pagamento recante n. 028 2017 0006617506 000 concerne l'impugnazione, dinanzi alla Corte di cassazione, proposta nei confronti della decisione assunta dal Tribunale del riesame, avverso l'ordinanza restrittiva della libertà personale adottata a carico del Tirozzi; la cartella distinta dal n. 028 2016 0026947727 000 si riferisc:e alle spese relative alla sentenza emessa dalla Corte di cassazione, a seguito dell'impugnazione proposta dal ricorrente, avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale del riesame, confermativa dell'ordinanza cautelare.

Entrambi i procedimenti erano inseriti nell'unico procedimento, culminato nell'emissione della sentenza n. 9659/17 e, quindi, entrambe le cartelle non hanno ragione di essere, stante l'esito assolutorio dell'unico processo.

4.2. In diritto, giova brevemente ricordare come l'ampiezza del sindacato da compiere in sede di legittimità - in ordine alla struttura motivazionale del provvedimento avversato - debba spingersi fino alla verifica in ordine al fatto che quest'ultimo: - presenti una connotazione di effettività, risultando realmente in grado di delineare e chiarire le ragioni che il giudicante abbia assunto a fondamento della decisione adottata; - sia privo di forme di manifesta illogicità, in quanto supportato, nei tratti essenziali, da argomentazioni e percorsi deduttivi non affetti da evidenti errori, nell'applicazione dei canoni della logica; - non presenti spunti di contraddittoria intrinseca, risultando anche esente da insormontabili incongruenze, di carattere logico o infratestuale, tra le sue diverse parti, ovvero anche immune da stridenti e insanabili contrasti logici tra le affermazioni in ese presenti; - non risulti logicamente "inconciliabile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente, nei motivi posti a sostegno del ricorso), in modo tale che ne risulti vanificata o radicalmente inficiata la saldezza concettuale.

5. Poste tali coordinate teoriche, l'ordinanza impugnata è, ad un tempo, illogica, contraddittoria e travisante, nella parte in cui giunge alla conseguenza secondo la quale uno solo dei procedimenti cautelari, posti a fondamento delle cartelle di pagamento, abbia natura accessoria e incidentale, rispetto al processo culminato con il proscioglimento del ricorrente.

5.1. Parimenti contraddittorio è il rigetto in toto della richiesta difensiva, ad onta dell'avvenuto riconoscimento del fatto che almeno uno dei due procedimenti fosse inserito nel processo principale, definito con la sentenza assolutoria della Corte di appello di Roma del 29/11/2017 (tale conclusione si compendia nella frase, di tenore perplesso, secondo la quale "Entrambe le cartelle esattoriali in questione riguardano dunque due procedimenti cautelari, uno solo dei quali sembra inserirsi nell'ambito del procedimento penale definito nel merito con sentenza assolutoria ...").

5.2. Erra il Giudice dell'esecuzione, poi, nel ritenere comunque valido ed efficace il titolo posto a fondamento della pretesa erariale, pure a fronte dell'effetto evidentemente caducatorio, come detto esplicato dal giudicato assolutorio.

Ed erra, infine, anche nel reputare che debba rimanere ferma la azionabilità del titolo recuperatorio delle spese, ad onta dell'esito assolutorio del procedimento principale, per essere asseritamente consentito, in tal caso, fare esclusivamente ricorso alla tutela di tipo risarcitorio.

6. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio degli atti, per nuovo giudizio, alla Corte di appello di Roma.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo g

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio lì [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma - in veste di Giudice dell'esecuzione - ha rigettato l'opposizione presentata da [OSCURATO:PERSONA], nei confronti di due cartelle di pagamento, che erano state a lui inoltrate dall'Agenzia delle Entrate/Riscossione e che inerivano al pagamento di spese e sanzioni pecuniarie, dovute ex art. 616 cod. proc. pen. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. È anzitutto pacifico che - in tema di esecuzione della condanna al pagamento di spese e sanzioni processuali - il giudice dell'esecuzione penale sia chiamato a decidere in ordine alle questioni attinenti alla esistenza e validità del titolo, ai fini dell'esercizio dell'azione di recupero, ivi comprese quelle concernenti la portata e il significato delle relative disposizioni; spetta al giudice civile, invece. la cognizione delle ulteriori questioni, attinenti all'ammontare delle spese (Sez. U, n. 491 del 29/09/2011, dep. 2012, Pislor, Rv. 251265 - 01). 3. Giova poi richiamare l'ulteriore principio di diritto - parimenti di univoca significazione, nonché da tempo elaborato, ad opera di questa Corte - secondo il quale la condanna al pagamento delle spese processuali, relative al procedimento incidentale che si svolge in sede di riesame, ivi inclusa la fase che si tiene dinanzi alla Corte di legittimità, non integra un titolo autonomo e suscettibile di avere immediata esecuzione; il recupero di tali spese postula, infatti, la definizione del procedimento principale, il cui esito - esclusivamente nel caso di condanna passata in giudicato, a carico dell'imputato debitore - può dare origine alla relativa procedura, volta al soddisfacimento della pretesa erariale (Sez. 6, n. 3399 del 30/10/1998 - dep. 1999, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 212210). Conseguentemente le spese processuali - e, così, la condanna alla sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. - seguono la sorte del procedimento principale ed acquistano rilevanza, in vista della successiva esecuzione in concreto, solo in presenza di un esito processuale sfavorevole per l'interessato, costituendo tale epilogo la scaturigine del procedimento relativo al recupero delle spese stesse, che può coinvolgere il giudice dell'esecuzione penale, individuato a norma dell'art. 665 cod. proc. pen., laddove sorga questione sulla esistenza e validità del titolo esecutivo (Sez. 1, n. 50974 del 29/10/2019, Costanzo, Rv. 277866 - 01; Sez. 3, n. 22338 del 09/03/2017, Romaniello, Rv. 269988 - 01; Sez. 1, n. 3347 del 17/12/2014, dep. 2015, Savron, Rv. 261897 - 01; Sez. 1, n. 2955 del 27/11/2013, dep. 2014, Esposito, Rv. 258270 - 01). 4. A tale esegesi sistematica non si è attenuta la Corte di appello di Roma. Le spese processuali oggetto della suddetta pretesa, infatti, conseguono a due procedimenti di natura cautelare, che avevano entrambi natura incidentale, rispetto ad un unico procedimento principale; quest'ultimo è poi giunto all'epilogo, mediante l'emissione di sentenza di proscioglimento nei confronti del Tirozzi (trattasi di decisione ormai divenuta irrevocabile). L'interessato, del resto, ha fruito della riparazione per ingiusta detenzione, appunto in riferimento alla misura cautelare posta alla base dei suddetti procedimenti cautelari, 4.1. Andando più nello specifico, la cartella di pagamento recante n. 028 2017 0006617506 000 concerne l'impugnazione, dinanzi alla Corte di cassazione, proposta nei confronti della decisione assunta dal Tribunale del riesame, avverso l'ordinanza restrittiva della libertà personale adottata a carico del Tirozzi; la cartella distinta dal n. 028 2016 0026947727 000 si riferisc:e alle spese relative alla sentenza emessa dalla Corte di cassazione, a seguito dell'impugnazione proposta dal ricorrente, avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale del riesame, confermativa dell'ordinanza cautelare. Entrambi i procedimenti erano inseriti nell'unico procedimento, culminato nell'emissione della sentenza n. 9659/17 e, quindi, entrambe le cartelle non hanno ragione di essere, stante l'esito assolutorio dell'unico processo. 4.2. In diritto, giova brevemente ricordare come l'ampiezza del sindacato da compiere in sede di legittimità - in ordine alla struttura motivazionale del provvedimento avversato - debba spingersi fino alla verifica in ordine al fatto che quest'ultimo: - presenti una connotazione di effettività, risultando realmente in grado di delineare e chiarire le ragioni che il giudicante abbia assunto a fondamento della decisione adottata; - sia privo di forme di manifesta illogicità, in quanto supportato, nei tratti essenziali, da argomentazioni e percorsi deduttivi non affetti da evidenti errori, nell'applicazione dei canoni della logica; - non presenti spunti di contraddittoria intrinseca, risultando anche esente da insormontabili incongruenze, di carattere logico o infratestuale, tra le sue diverse parti, ovvero anche immune da stridenti e insanabili contrasti logici tra le affermazioni in ese presenti; - non risulti logicamente "inconciliabile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente, nei motivi posti a sostegno del ricorso), in modo tale che ne risulti vanificata o radicalmente inficiata la saldezza concettuale. 5. Poste tali coordinate teoriche, l'ordinanza impugnata è, ad un tempo, illogica, contraddittoria e travisante, nella parte in cui giunge alla conseguenza secondo la quale uno solo dei procedimenti cautelari, posti a fondamento delle cartelle di pagamento, abbia natura accessoria e incidentale, rispetto al processo culminato con il proscioglimento del ricorrente. 5.1. Parimenti contraddittorio è il rigetto in toto della richiesta difensiva, ad onta dell'avvenuto riconoscimento del fatto che almeno uno dei due procedimenti fosse inserito nel processo principale, definito con la sentenza assolutoria della Corte di appello di Roma del 29/11/2017 (tale conclusione si compendia nella frase, di tenore perplesso, secondo la quale "Entrambe le cartelle esattoriali in questione riguardano dunque due procedimenti cautelari, uno solo dei quali sembra inserirsi nell'ambito del procedimento penale definito nel merito con sentenza assolutoria ..."). 5.2. Erra il Giudice dell'esecuzione, poi, nel ritenere comunque valido ed efficace il titolo posto a fondamento della pretesa erariale, pure a fronte dell'effetto evidentemente caducatorio, come detto esplicato dal giudicato assolutorio. Ed erra, infine, anche nel reputare che debba rimanere ferma la azionabilità del titolo recuperatorio delle spese, ad onta dell'esito assolutorio del procedimento principale, per essere asseritamente consentito, in tal caso, fare esclusivamente ricorso alla tutela di tipo risarcitorio. 6. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio degli atti, per nuovo giudizio, alla Corte di appello di Roma. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo g
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