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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 00431/2026

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ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]del TRIB.

SORVEGLIANZA di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettala requisitoria del Pubblico m inistero, in persona del S ostituto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] , che ha concluso chiedendo l ’ annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 23 febbraio 2024, il Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta aveva rigettato il reclamo proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] , detenuto in espiazione della pena di 10 anni e 10 mesi di reclusione determinata con provvedimento di cumulo emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino il 4 ottobre 2022, avverso l’ordinanza in data 27 settembre 2023 del Magistrato di sorveglianza di Caltanissetta di rigetto di un ’ istanza di liberazione anticipata relativamente al semestre compreso tra il 13 febbraio2020 e il 12 agosto 2020.

Secondo il Collegio, infatti, il detenuto si era reso protagonista di due infrazioni disciplinari: la prima, il 9 agosto 2020, allorché all’esito di una perquisizione ordinaria effettuata presso la cella all’interno della quale era ubicato nella Casa circondariale di Nuoro, era stato rinvenuto un microcellulare, in quel momento utilizzato dal compagno di cella; la seconda, il 3 gennaio 2022,quando veniva accertato che, nella cella del detenuto , era stata installata, senza autorizzazione, una presa di corrente al posto dell’interruttore della luce: episodio per il quale era stata, tuttavia, disposta l’archiviazione disciplinare.

1.1. Con sentenza n. 37508in data 20 giugno 2024 , la Prima Sezione penale della Corte di cassazione annullò lapredetta ordinanza, atteso che il diniego del beneficio era stato motivato, quanto al primo episodio, l’unico di riconosciuto rilievo disciplinare,con la mancata segnalazione, da parte del detenuto, di fatti integranti condotte illecite altrui, non avendo egli l ’ obbligo giuridico di impedire l’evento o di presentare denunciaper la relativa violazione.

1.2. Con ordinanza in data 9 aprile 2025, il Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta, in sede di rinvio, ha nuovamente rigettato il reclamo proposto nell’interesse di AlessioAlfano.

Secondo il Collegio, la partecipazione all ’ opera di rieducazione comporta che il detenuto si fa cc i a portatore d e i valori di una cittadinanza attiva che, in ambito penitenziario, dovrebbe implicare un’assunzione di responsabilità rispetto a situazioni di coinvolgimento, anche involontario, in vicende antigiuridiche, quali il possesso di telefoni cellulari o di sostanze stupefacenti o le comunicazioni fraudolente con l’esterno.

Pertanto, la partecipazione all’opera di rieducazione nel periodo in valutazioneè stata ritenuta meramente fittizia, come confermato dall’ulteriore infrazione del 3 gennaio 2022.

2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso l ’ordinanza emessa in sede di rinvio per il tra mite del difensore di fiducia , A vv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione exart. 173 disp.att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.Nel dettaglio, il ricorsodenuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., che la condotta del compagno di cella non possaessere presa in considerazione in quanto essa attiene al la responsabilità di altro soggetto , rinvenuto nella disponibilità del telefono nellanotte, mentre il ricorrente dormiva , sicché non era statoin alcun modo allertato da l compagno , né, tanto meno , aveva partecipa to a un eventuale tentativo di occultare l’oggetto.In ogni caso, anche ipotizzando che egli avessetenuto un comportamento omertoso, non p otrebbe avere rilievo sotto il profilo della partecipazione all’opera di rieducazioneil fatto che il detenuto, anche alfine di condividere in sicurezza gli spazi comuni con altri detenuti, abbia tenuto una condotta omertosa circa condotte di rilievo disciplinare tenute da altri.

Il Tribunale di sorveglianza si sarebbe discostato da tale principio, in violazione degli obblighi posti a carico del giudice delrinvio dalla pronuncia rescindente .

3. In data 5 settembre 2025è pervenu ta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio , per nuovo giudizio , al Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondatonei termini di seguito precisati.

2. Va premesso chela liberazione anticipata disciplinata dall'art. 54 Ord. pen. consente di accordare una riduzione di pena a beneficio del detenuto che abbia tenuto una regolare condotta e abbia dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione.

Essa, dunque, può essere concessa al condannato che ha mantenuto un comportamento rispettoso nei confronti degli operatori penitenziari e regolari rapporti con gli altri detenuti, senza incorrere in sanzioni disciplinari, mentre essa deve essere, invece, negata a chi è incorso in sanzioni disciplinari, salvo che, in una valutazione globale del periodo in valutazione, la violazione sia ritenuta sostanzialmente minusvalente rispetto ai progressi registrati sul piano trattamentale.

Con riferimento alla valutazione della regolarità della condotta, il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità ritiene illegittimo il diniego della liberazione anticipata motivato con la mancata segnalazione,da parte del detenuto, di condotte integranti illeciti disciplinari posti in essere da altri, non avendo il singolo detenutol’obbligo giuridico di impedire l’evento o di presentare denuncia in relazione alle altrui segnalazioni (in termini v.

Sez. 1, n. 25975 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Hajjoubi, non massimata; Sez. 1, n. 33975 del 29/03/2024, R., non massimata; Sez. 1, n. 33720 del 21/12/2017, dep. 2018, Rizzaro, Rv. 273621 -01; Sez. 1, n. 5982 del 21/01/2009, Isufi, Rv. 243357 - 01 ).

3. Tanto premesso, r ileva il Collegio che il Tribunale di sorveglianza , nell’affermare che il detenuto non si era fatto «portatore di contenuti di una cittadinanza attiva, la quale, in ambito penitenziario, dovrebbe implicare un’assunzione di responsabilità rispetto a situazioni di coinvolgimento, anche involontario, in vicende antigiuridiche»,non si è conformato ai principi di diritto affermati conla sentenza rescindente.

L’ordinanza impugnata, infatti, hasostanzialmente attribuito rilievo negativo alla condotta di mera omertà tenuta d a [OSCURATO:PERSONA], senza svolgere alc un approfondimento che, invece, sarebbe stato necessario, come già sottolineato con il primo annullamento.E ciò anche alla luce delle peculiari caratteristiche della vicenda, da cui non è emerso cheAlfano si sia potuto accorger e dell ’ infrazione ascrivibile al compagno, avvenuta mentre egli dormiva, alle ore 2 di notte.

Sotto altro profilo,il Tribunale non ha fornito adeguata motivazione in ordine alle ragioni per cui la contestazione disciplinare per un fatto commesso in epoca successiva da Alfanopotrebbe rilevare nella valutazione del semestre in oggetto, in particolare alla luce della deduzione difensiva circa l’avvenuta archiviazione della stessa.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, sicché l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio,per nuovo giudizio, alTribunale di sorveglianza di Caltanissetta.

P.Q.M Annulla ilprovvedimento impugnat o con rinvi o per nuovo giudizio a l Tribunale di sorveglianza di C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]del TRIB. SORVEGLIANZA di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettala requisitoria del Pubblico m inistero, in persona del S ostituto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] , che ha concluso chiedendo l ’ annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 23 febbraio 2024, il Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta aveva rigettato il reclamo proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] , detenuto in espiazione della pena di 10 anni e 10 mesi di reclusione determinata con provvedimento di cumulo emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino il 4 ottobre 2022, avverso l’ordinanza in data 27 settembre 2023 del Magistrato di sorveglianza di Caltanissetta di rigetto di un ’ istanza di liberazione anticipata relativamente al semestre compreso tra il 13 febbraio2020 e il 12 agosto 2020. Secondo il Collegio, infatti, il detenuto si era reso protagonista di due infrazioni disciplinari: la prima, il 9 agosto 2020, allorché all’esito di una perquisizione ordinaria effettuata presso la cella all’interno della quale era ubicato nella Casa circondariale di Nuoro, era stato rinvenuto un microcellulare, in quel momento utilizzato dal compagno di cella; la seconda, il 3 gennaio 2022,quando veniva accertato che, nella cella del detenuto , era stata installata, senza autorizzazione, una presa di corrente al posto dell’interruttore della luce: episodio per il quale era stata, tuttavia, disposta l’archiviazione disciplinare. 1.1. Con sentenza n. 37508in data 20 giugno 2024 , la Prima Sezione penale della Corte di cassazione annullò lapredetta ordinanza, atteso che il diniego del beneficio era stato motivato, quanto al primo episodio, l’unico di riconosciuto rilievo disciplinare,con la mancata segnalazione, da parte del detenuto, di fatti integranti condotte illecite altrui, non avendo egli l ’ obbligo giuridico di impedire l’evento o di presentare denunciaper la relativa violazione. 1.2. Con ordinanza in data 9 aprile 2025, il Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta, in sede di rinvio, ha nuovamente rigettato il reclamo proposto nell’interesse di AlessioAlfano. Secondo il Collegio, la partecipazione all ’ opera di rieducazione comporta che il detenuto si fa cc i a portatore d e i valori di una cittadinanza attiva che, in ambito penitenziario, dovrebbe implicare un’assunzione di responsabilità rispetto a situazioni di coinvolgimento, anche involontario, in vicende antigiuridiche, quali il possesso di telefoni cellulari o di sostanze stupefacenti o le comunicazioni fraudolente con l’esterno. Pertanto, la partecipazione all’opera di rieducazione nel periodo in valutazioneè stata ritenuta meramente fittizia, come confermato dall’ulteriore infrazione del 3 gennaio 2022. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso l ’ordinanza emessa in sede di rinvio per il tra mite del difensore di fiducia , A vv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione exart. 173 disp.att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.Nel dettaglio, il ricorsodenuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., che la condotta del compagno di cella non possaessere presa in considerazione in quanto essa attiene al la responsabilità di altro soggetto , rinvenuto nella disponibilità del telefono nellanotte, mentre il ricorrente dormiva , sicché non era statoin alcun modo allertato da l compagno , né, tanto meno , aveva partecipa to a un eventuale tentativo di occultare l’oggetto.In ogni caso, anche ipotizzando che egli avessetenuto un comportamento omertoso, non p otrebbe avere rilievo sotto il profilo della partecipazione all’opera di rieducazioneil fatto che il detenuto, anche alfine di condividere in sicurezza gli spazi comuni con altri detenuti, abbia tenuto una condotta omertosa circa condotte di rilievo disciplinare tenute da altri. Il Tribunale di sorveglianza si sarebbe discostato da tale principio, in violazione degli obblighi posti a carico del giudice delrinvio dalla pronuncia rescindente . 3. In data 5 settembre 2025è pervenu ta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio , per nuovo giudizio , al Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondatonei termini di seguito precisati. 2. Va premesso chela liberazione anticipata disciplinata dall'art. 54 Ord. pen. consente di accordare una riduzione di pena a beneficio del detenuto che abbia tenuto una regolare condotta e abbia dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione. Essa, dunque, può essere concessa al condannato che ha mantenuto un comportamento rispettoso nei confronti degli operatori penitenziari e regolari rapporti con gli altri detenuti, senza incorrere in sanzioni disciplinari, mentre essa deve essere, invece, negata a chi è incorso in sanzioni disciplinari, salvo che, in una valutazione globale del periodo in valutazione, la violazione sia ritenuta sostanzialmente minusvalente rispetto ai progressi registrati sul piano trattamentale. Con riferimento alla valutazione della regolarità della condotta, il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità ritiene illegittimo il diniego della liberazione anticipata motivato con la mancata segnalazione,da parte del detenuto, di condotte integranti illeciti disciplinari posti in essere da altri, non avendo il singolo detenutol’obbligo giuridico di impedire l’evento o di presentare denuncia in relazione alle altrui segnalazioni (in termini v. Sez. 1, n. 25975 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Hajjoubi, non massimata; Sez. 1, n. 33975 del 29/03/2024, R., non massimata; Sez. 1, n. 33720 del 21/12/2017, dep. 2018, Rizzaro, Rv. 273621 -01; Sez. 1, n. 5982 del 21/01/2009, Isufi, Rv. 243357 - 01 ). 3. Tanto premesso, r ileva il Collegio che il Tribunale di sorveglianza , nell’affermare che il detenuto non si era fatto «portatore di contenuti di una cittadinanza attiva, la quale, in ambito penitenziario, dovrebbe implicare un’assunzione di responsabilità rispetto a situazioni di coinvolgimento, anche involontario, in vicende antigiuridiche»,non si è conformato ai principi di diritto affermati conla sentenza rescindente. L’ordinanza impugnata, infatti, hasostanzialmente attribuito rilievo negativo alla condotta di mera omertà tenuta d a [OSCURATO:PERSONA], senza svolgere alc un approfondimento che, invece, sarebbe stato necessario, come già sottolineato con il primo annullamento.E ciò anche alla luce delle peculiari caratteristiche della vicenda, da cui non è emerso cheAlfano si sia potuto accorger e dell ’ infrazione ascrivibile al compagno, avvenuta mentre egli dormiva, alle ore 2 di notte. Sotto altro profilo,il Tribunale non ha fornito adeguata motivazione in ordine alle ragioni per cui la contestazione disciplinare per un fatto commesso in epoca successiva da Alfanopotrebbe rilevare nella valutazione del semestre in oggetto, in particolare alla luce della deduzione difensiva circa l’avvenuta archiviazione della stessa. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, sicché l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio,per nuovo giudizio, alTribunale di sorveglianza di Caltanissetta. P.Q.M Annulla ilprovvedimento impugnat o con rinvi o per nuovo giudizio a l Tribunale di sorveglianza di C
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