CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 gennaio 2023
Cassazione n. 41720/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uditi: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che si è riportato alla requisitoria già depositata e ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse del ricorrente, si è riportato ai motivi di impugnazione; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 12 gennaio 2023 la Corte di appello di Milano, all'esito del gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la pronuncia in data 12 gennaio 2022 con la quale il Tribunale di Monza aveva affermato la responsabilità dello stesso imputato per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale e lo aveva condannato - per quanto qui di interesse - alla pena di tre anni e sei mesi di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. 2. Avverso la sentenza di secondo grado è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato, articolando tre motivi (di seguito esposti nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo è stata denunciata la violazione di norme processuali poste a pena di nullità, deducendo che: per mero errore materiale nel corpo della sentenza (cfr. par. 3.1) si è esposto che è stata presentata richiesta di trattazione orale, laddove nella specie si è proceduto ai sensi dell'art. 23-bis decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e - come si trae dallo stesso provvedimento impugnato - il Procuratore generale distrettuale non ha rassegnato le proprie conclusioni, essendosi così verificata una nullità a regime intermedio tempestivamente eccepita dalla difesa (a mezzo PEC), la cui sussistenza la Corte di merito ha negato in contrasto con la giurisprudenza di legittimità. 2.2. Con il secondo motivo sono state prospettate la violazione degli artt. 216, comma 1, n. 2, e 223, comma 1, legge fall., e l'illogicità della motivazione in relazione all'elemento soggettivo del reato e alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 217 legge fall., deducendo che l'assunto sul quale la Corte di merito avrebbe fondato la sussistenza del dolo specifico sarebbe in contrasto con le prove (in quanto la nuova società era stata costituita solo venti giorni prima dell'operazione di affitto di ramo di azienda richiamata dalla sentenza impugnata e quindi in quel momento la documentazione sociale «non doveva, né poteva esserci»; e in ogni caso il curatore aveva appreso dallo Spano che tutta la contabilità del gruppo si trovava presso la sede della capogruppo GF, anch'essa fallita, e non ha ritenuto di contattare il curatore di tale ultimo fallimento per chiedere contezza di quanto rappresentato dall'imputato; nessun creditore ha subìto pregiudizi poiché tutti hanno chiesto l'ammissione allo stato passivo; la Corte di merito non avrebbe «effettuato un'indagine critica» sulla breve durata della società e sulla cessazione dell'attività già a meno di un anno dalla sua creazione; essa si avvaleva di un solo istituto bancario e di alcuni dipendenti e, a fronte di tale breve durata e in assenza di liquidità, è plausibile che le scritture non siano state tenute per mancanza della possibilità economica di affidarsi a un professionista). 2.3. Con il terzo motivo è stata prospettata la violazione degli artt. 20 -bis cod. pen. e 545-bis cod. proc. pen., in quanto all'udienza del 12 gennaio 2013 era già entrato in vigore il d. lgs. 150/2022 e, dunque, la Corte di appello avrebbe dovuto fissare una nuova udienza per valutare la sostituzione della pena principale con la detenzione domiciliare: pertanto, si sarebbe determinata una nullità ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Con riguardo al primo motivo, dagli atti (al cui esame diretto il Collegio può accedere in considerazione del vizio dedotto: Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), risulta che in effetti il Procuratore generale distrettuale non ha rassegnato le conclusioni (constando la presentazione di conclusioni relative ad altro procedimento, nei confronti di altro imputato e contrassegnato dal n. 4660/2022 R.G. App., laddove il presente era contraddistinto dal n. 4182/2022 R.G. App.). Tuttavia, ad avviso del Collegio, merita condivisione il principio ormai espresso in più occasioni da questa Corte, secondo cui, «in tema di disciplina emergenziale per il contrasto della pandemia da Covid-19, la mancata formulazione, nel giudizio di appello, delle conclusioni scritte previste dall'art. 23-bis, comma 2, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137 da parte del pubblico ministero, al quale sia stato dato rituale avviso, non integra alcuna nullità, trattandosi di procedimento camerale con contradditorio cartolare in cui la partecipazione del procuratore generale è solo eventuale» (Sez. 1, n. 14766 del 16/03/2022, Ayari, Rv. 283307 - 01; conf. Sez. 5, n. 8131 del 24/01/2023, D., Rv. 284369 - 02; cfr. pure Sez. 4, 45914 del 28/10/2022, Rinaldi, n.m.). Mette conto segnalare che non gioverebbe al ricorrente neppure l'orientamento in precedenza espresso dalla giurisprudenza, secondo cui «in tema di disciplina emergenziale per la pandemia da Covid-19, la mancata formulazione da parte del pubblico ministero delle conclusioni nel giudizio di appello, previste dall'art. 23-bis, comma 2, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. b), e non la nullità prevista alla lettera c) del medesimo articolo, poiché non pregiudica il diritto della difesa di formulare le proprie conclusioni», poiché ne conseguirebbe il difetto di interesse del ricorrente ad eccepirla (Sez. 6, n. 26459 del 25/05/2021, Iannone, Rv. 282175 - 01). È, infine, incongruo il richiamo, da parte della difesa, delle pronunce relative alla tardiva o alla mancata comunicazione alla difesa delle conclusioni rassegnate dal Pubblico ministero (Sez. 6, n. 10216 del 03/03/2022, M., Rv. 283048 - 02; Sez. 5, n. 29852 del 24/06/2022, V., Rv. 283532 - 01; Sez. 6, n. 10216 del 03/03/2022, M., Rv. 283048 - 02) e non al caso - che qui interessa - della mancata presentazione delle conclusioni della Parte pubblica. 2. Il secondo motivo, lungi dal muovere compiute censure di legittimità alla decisione impugnata, ossia una critica all'iter su cui essa si fonda o alla sua conformità alla legge penale, ha prospettato invece un'alternativa ricostruzione di fatto, perorando un diverso apprezzamento delle prove senza neppure ipotizzarne il travisamento (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01) 3. Il terzo motivo è del tutto generico per la dirimente considerazione che: 3 (7/ - a mente dell'art. 545-bis cod. proc. pen., quando - come nella specie - «è stata applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni e non è stata ordinata la sospensione condizionale, subito dopo la lettura del dispositivo, il giudice, se ricorrono le condizioni per sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ne dà avviso alle parti. Se l'imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, acconsente alla sostituzione della pena detentiva con una pena diversa dalla pena pecuniaria, ovvero se può aver luogo la sostituzione con detta pena, il giudice, sentito il pubblico ministero, quando non è possibile decidere immediatamente, fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso alle parti e all'ufficio di esecuzione penale esterna competente; in tal caso il processo è sospeso»; - il ricorrente non ha neppure prospettato che nella specie ricorressero le condizioni per sostituire la pena detentiva né che l'imputato intendesse acconsentire alla sostituzione. Il che esime dall'immorare oltre. 4. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e de