CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 2023
Cassazione n. 17442/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. n. 35392_22 Rilevato che con unico motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato di cui alli art. 73 c.1 del D.P.R. 309/90, deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Ritenuto che tale motivo non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto inerente al trattamento punitivo che è sorretto da sufficiente e logica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive. Il diniego risulta argomentato in ragione dell'assenza di elementi positivi di valutazione (non potendo valere a tal fine la scelta di essere giudicato con il rito abbreviato) e della presenza di precedenti penali in capo all'imputato. Nel pervenire a tale conclusione, la Corte d'appello si è attenuta al principio di diritto secondo il quale la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato. Ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposti alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza - l'onere di motivazione per il diniego dell'attenuante è soddisfatto con il richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, Piliero, Rv. 266460; Sez. 3, n. 44071, del 25/09/2014, Papini e altri, Rv. 260610). Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 13 gennaio 2023 Il consi 9 " . r estensore [OSCURATO:PERSONA]