CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 dicembre 2021
Cassazione n. 12287/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] 05N031-2 nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05001NG) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di MASSA«g1tre-~3~112.41,342,4 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 28391/21 [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l'impugnazione è inammissibile perché è proposto per ragione al di fuori dei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., involgendosi una non consentita valutazione della ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 129 cod. proc. pen.. All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Deciso il 16.12.2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte [OSCURATO:PERSONA] cbspzo DEP:M.7J 77.!DI , ;\