CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 marzo 2024
Cassazione n. 11314/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA suiricorsi, riuniti, iscritti, rispettivamente, il primo, al n. 28138 / 20 18 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]., con sede in Barletta (BT), alla via Trani n. 2 5 , in persona del suo legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA] , rappresentata e difes a , giusta procur a special e allegat e al ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia in Roma, alla via dei Gracchi n. 209, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. - ricorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA] S.A., con sede legale in Parigi (Francia), Boluverad des Italiens n. 16, e, per essa, quale mandataria con rappresentanza, [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:SOCIETA].), con sede in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 30, in persona de i procuratori speciali dott.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difesa, giusta procura special e allegat a al contro ricorso, da ll’ Avvo cato [OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 125, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. - controricorrent e e ricorrente incidentale – ed il secondo aln. 1583/2020 r.g. , proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., con sede in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 30, in persona del procuratore speciale dott. [OSCURATO:PERSONA], in nome e per conto di [OSCURATO:PERSONA] S.A. – Succursale Italia , rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata alcontroricorso, dall’AvvocatoAscanio Amenduni, con cui elettivamente domicilia in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 125, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., con sede in Barletta (BT), alla via Trani n. 25, in persona del suo legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegate al controricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia in Roma, alla via dei Gracchi n. 209, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. - contro ricorrent e - avverso le sentenz e , rispettivamente n. cron. 955 /20 1 7 , del la [OSCURATO:PERSONA], pubblicata in data 01 / 0 8 /20 1 7 , e n. cron. 1968/2018, del la [OSCURATO:PERSONA], pubblicata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 19/03/2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con atto ritualmente notificato l’11 febbraio 2004, [OSCURATO:SOCIETA]. citò [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]. (d’ora in avanti, anche, breviter, BNL) innanzi al Tribunale di Trani per sentire: i) accertare e dichiarare l'illegittimità dell’atto di precetto notificatole da quest’ultima il 24 novembre 2003, con il quale le era stato intimato il pagamento di € 1.346.518,31 in forza di un contratto di mutuo ipotecario stipulato con rogito del [OSCURATO:PERSONA] di Barletta del 25.11.99 e successivo atto di quietanza del 02.11.2001; ii) ordinare il frazionamento dell'ipoteca e del finanziamento; iii) accertare e dichiarare l'inadempimento della banca agli obblighi contrattualmente assunti; iv) previo accertamento del tasso effettivo di interesse anche alla luce del complessivo comportamento della mutuante, rideterminare le somme dovute per capitale e interessi, ove dovuti, con ogni conseguenza di legge; v) accertare e dichiarare l'illegittimità delle clausole contrattuali abusive e/o vessatorie e, per l'effetto, porle nel nulla; vi) condannare BNL al risarcimento di tutti i danni causatile in dipendenza del colpevole inadempimento contrattuale e dell’illegittimo comportamento tenuto nella conclusione ed esecuzione del contratto. 1.1. Costituitasi la convenuta, che concluse per il rigetto delle avverse istanze e l'accertamento della legittimità del credito portato dall'atto di precetto, di cui chiese la conferma, iltribunale, con sentenza del 22 dicembre 2009/25 marzo 2010, n. 166: i ) accolse l'opposizione a precetto, dichiarandone l’inefficacia; ii) determinò le residue somme dovute dalla [OSCURATO:SOCIETA]. “secondo le conclusioni del c.t.u. nella relazione del 28 novembre 2005, come precisate ed integrate nella relazione a chiarimenti del 9 luglio 2006, con riferimento alla seconda ipotesi formulata dal dott. [OSCURATO:PERSONA] e, cioè, quella che tiene conto del versamento, da parte della [OSCURATO:SOCIETA]., contestualmente all'ultima erogazione del mutuo, della somma di £ 329.661.177”. 2. Pronunciandosi sui gravami, principale ed incidentale, promossi contro quella decisione, rispettivamente, da [OSCURATO:SOCIETA]. e BNL, la Corte di appello di Bari, con sentenza dell’1 agosto 2017, n. 955, non definitivamente pronunciando: i) rigettò l'appello incidentale; ii) accolse quello principale e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, dichiarò la risoluzione del suddetto contratto di mutuo stipulato tra la [OSCURATO:SOCIETA]. BNL; iii) per l’effetto, condannò [OSCURATO:SOCIETA]. alla restituzione, in favore di BNL, di € 950.391,73, ordinando al Conservatore dei [OSCURATO:PERSONA] di Trani di procedere all’annotazione della riduzione dell'ipoteca iscritta al n. 231250 r.g. e n. 4046 r.p. con formalità dell'1 dicembre 1999, al credito residuo così determinato; iv) dichiarò nulla la clausola di pattuizione degli interessi, in quanto usurari, exart. 1815, comma 2, cod. civ.; v) per l'effetto, determinò nella misura di € 950.391,73 la somma che la [OSCURATO:SOCIETA]. era tenuta a restituire alla banca mutuante e dispose la riduzione ad € 1.900 .00 0,00 dell'ipoteca suddetta, ordinando al Conservatore dei [OSCURATO:PERSONA] di Trani di procedere alla relativa annotazione; vi) condannò la banca appellata a corrispondere alla società appellante, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla illegittima segnalazione alla cd. [OSCURATO:PERSONA], la somma, già rivalutata all'attualità, di € 50.000,00,oltre agli interessi legali dal dì della domanda e fino al soddisfo; vii) dispose, con separata ordinanza, la rimessione della causa sul ruolo per consentire la prosecuzione del processo per la sola parte attinente alla quantificazione del danno patrimoniale subito dalla [OSCURATO:SOCIETA]., in conseguenza dell'inadempimento contrattuale di BNL, a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio. 2.1. Con successiva “sentenza definitiva” del 26 novembre 2018, n. 1968, poi, resa tra [OSCURATO:SOCIETA]. e “[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro, in proprio nonché in nome e per conto di BNP Paribas S.A., cessionaria del credito…”, la medesima corte: i) non autorizzò la proposizione della querela di falso, in via incidentale, da parte di BNL, avverso l’atto pubblico denominato “atto di erogazione di saldo mutuo”, per [OSCURATO:PERSONA], del 2 novembre 2001; ii) in accoglimento dell’appello principale, condannò la banca appellata, “nella duplice qualità”, al pagamento, in favore della società appellante, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali, della complessiva somma di € 768.444,68, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali da calcolarsi sulle singole voci di danno, secondo i criteri e le modalità specificate in parte motiva;iii) condannò la banca appellata, “nella duplice veste”, alla refusione delle spese e competenze relative sia al giudizio di primo grado, comprensivo della fase cautelare, sia al grado di appello.3. Per la cassazione della prima di tali sentenze, n. 955/2017, [OSCURATO:SOCIETA]. ha promosso ricorso (introduttivo del procedimento n.r.g. 28138/2018), affidato ad un motivo, illustrato anche da memoria ex art. 380 - bis .1 cod. proc. civ., notificato a “[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante p.t., in nome e per conto di BNP Paribas S.A. – Succursale Italia, nella sua qualità diServicer della medesima BNP Paribas S.A., nel domicilio eletto presso il procuratore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]…”. Ha resistito, con controricorso, corredato da analoga memoria, BNP Paribas S.A., e, per essa, quale sua mandataria con rappresentanza, [OSCURATO:PERSONA] per azioni ([OSCURATO:SOCIETA].), proponendo pure ricorso incidentale recante sette motivi, alcuni dei quali articolati in differenti profili, cui è seguito il controricorso exart. 371, comma 4, cod. proc. civ., di [OSCURATO:SOCIETA].. In atti si rinvengono, altresì, una “Comparsa di costituzione di nuovo difensore” per la [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]., soggetta all’attività di direzione e coordinamento di [OSCURATO:PERSONA] S.A., datata 1 marzo 2022, ed una “Nota integrativa a comparsa di costituzione di nuovo difensore” per la [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro, in qualità di mandataria di [OSCURATO:PERSONA] S.A., datata 4 marzo 2024, in cui si deduce che [OSCURATO:PERSONA] per azioni ([OSCURATO:SOCIETA].)è stata incorporata nella [OSCURATO:SOCIETA]. in data 1 gennaio 2019. 3.1. Per la cassazione della seconda di dette sentenze, n. 1968/2018, ha promosso ricorso (introduttivo del procedimento n.r.g. 1583/2020) [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]., “in nome e per conto di BNP Paribas S.A, Succursale Italia”, affidato a quattro motivi, illustrati anche da memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Ha resistito, con controricorso, corredato da analoga memoria, [OSCURATO:SOCIETA]..In atti si rinviene, altresì, una “Comparsa di costituzione di nuovo difensore” per la [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]., soggetta all’attività di direzione e coordinamento di [OSCURATO:PERSONA] S.A., datata 1 marzo 2022. 3.1.1. Con riferimento a questo secondo giudizio (n.r.g. 1583/2020), infine, la Prima Sezione civile di questa Corte, assegnataria dello stesso, con ordinanza interlocutoria del 25 ottobre 2023/8 gennaio 2024, n. 522, «rilevato che il presente ricorso è stato proposto avverso la sentenza definitiva n. 1968/2018 del 26.11.2018, pronunciata dalla Corte d’Appello di Bari, la quale, tuttavia, aveva sulla medesima questione emesso sentenza non definitiva n. 955 del 1° agosto 2017, nei cui confronti è stato parimenti proposto ricorso per cassazione, cui è stato attribuito il numero RG 28138/2018» e che «si rende necessaria la trattazione unitaria dei due ricorsi», lo ha rinviato a nuovo ruolo «per consentire la sua riunione al ricorso n. RG 28138/2018». [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’unico motivo del ricorso principale iscritto al n.r.g. 28138/2018, [OSCURATO:SOCIETA]. lamenta la nullità della sentenza della Corte di appello di Bari n. 955/2017 «per violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.», nella parte in cui, dichiarato risolto il contratto di mutuo a rogito del [OSCURATO:PERSONA] del 25 novembre 1999,ha condannato la prima alla restituzione delle somme erogatele malgrado l’assenza della corrispondente domanda della controparte. 2. I motivi del ricorso incidentale formulati, nel medesimo procedimento n.r.g. 28138/2018, contro la menzionata decisione della corte barese, da BNP Paribas S.A. e, per essa, quale sua mandataria con rappresentanza, da [OSCURATO:PERSONA] per azioni ([OSCURATO:SOCIETA].), denunciano, rispettivamente, in sintesi: I)«Nullità della sentenza impugnata, ex art. 360, comma IV c.p.c., per violazione dell’art. 132, comma 1, n. 2, c.p.c., stante la totale omessa menzione, in essa, della parte interventrice ex art. 111 c.p.c . BNP Paribas S.A., costituitasi a tale titolo nel giudizio di appello»; II) «Illegittimità derivata del capo di rigetto sub I della sentenza impugnata, dell’appello incidentale proposto da [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza del Tribunale di Trani, per falsa applicazione degli artt.2700 c.c. e 221 c.p.c., nonchédegli artt. 2727-2729 c.c., sui limiti della necessità della quereladi falso in ordine alla possibilità di rilievo diretto dell’errore materiale, consistente nell’inversione di cifre o soggetti, contenuto nella clausolasub 2 dell’atto pubblico notarile per [OSCURATO:PERSONA] del 2.11. 2001, ex art. 360, comma 1,n. 3, c.p.c. , nonché nullità della sentenza sul medesimo punto per omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio, in relazione alla non necessarietà della querela di falso per errore materiale, consistente nell’inversione di cifre o soggetti nell’art. 2-bis dell’atto pubblico notarile del 2.11.2001, oggetto di discussione tra le parti, con riferimento all’art. 360 comma 1, n. 5, c.p.c.»; III) «Nullità e illegittimità della pronunciadi risoluzione del contratto di mutuo per inadempimento della banca mutuante,per violazione del principio della mutatio libelli, e cioè degli artt. 102, 112, 163, 164, 183 , comma 5 (previgente)c.p.c., nonché degli artt. 345 c.p.c. e 1453 c.c., in riferimento all’art. 360, comma1, n. 4 ., c.p. c . », per avere la corte distrettuale accolto la domanda di risoluzione del contratto di mutuo contrattuale introdotta da [OSCURATO:SOCIETA]., per la prima volta, solo nel giudizio di appello; IV) «Nullità della sentenza gravata nei capi 5 e 6,ex art. 360, comma 1, n. 4,c.p.c., per violazione degli artt. 112, 163, 164, 183, comma 5, e 184 previgenti c.p.c., nonché illegittimità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1226, 2050, 2697, 2727 e 2729 c.c., insite nei capi 5 e 6, di accoglimento, anziché di necessario rigetto di ogni domanda risarcitoria di [OSCURATO:SOCIETA]., con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3 , c.p.c.». Si censura la decisione impugnata per non avere rilevato che correttamente il tribunale non aveva provveduto a pronunciarsi sulla domanda di risarcimento danni di [OSCURATO:SOCIETA]. in quanto formulata in modo estremamente generico, così da risultare nulla ed illegittima, inducendo quel giudice a non prenderla in considerazione; V) «Nullità della sentenza, n ei capi 5 e 6, per violazione degli ar t t. 99, 112, 132, 187, 188, 189, 277 e 278 c.p.c.,nonché dell'art. 2697 c.c., ex art. 360, comma 1, n. 4 , c.p.c. » , per aver separato senza richiesta di parte la condanna sull'anda quella sul quantum;VI) «Nullità,ex art. 360, comma 1, n . 4 , c.p.c. , per violazione de l divieto di domande nuove, e cioè degli artt. 112 e 183, V comma previgente, e 345 c.p.c., insita nel capo 3 della sentenza gravata, circa la declaratoria di nullità, non tempestivamente invocata da [OSCURATO:SOCIETA] . s.r.l. nell’atto di citazione introduttivo, della clausola di pattuizione degli interessi in quanto pretesamente usuraria. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1815 c.c., riguardo alla sanzionabilità degli interessi usurari, con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.»; VII) «Nullità/illegittimità derivata della sentenza gravata rispetto al suo capo 4, nella parte in cui determina nella minore somma di soli € 950.391,73, la somma che [OSCURATO:SOCIETA]. era tenuta a restituire alla Banca mutuante, con relativa condanna, anziché nella maggioresomma reclamata nel precetto di pagamento per € 1.346.518,31, oltre interessi, nonché nella parte in cui dispone la riduzione ad € 1.900.000,00 dell’ipoteca iscritta aa garanzia del debito restitutorio, ai sensi dei pregiudiziali motivi di ricorso innanzi richiamati, ex art. 336 c.p.c.». 3.I motivi formulati da [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]., “in nome e per conto di BNP Paribas S.A.”, con il ricorso iscritto n.r.g. 1583/2020, contro la sentenza della Corte di appello di Bari n. 1968/2018, denunciano, rispettivamente, in sintesi: I)«Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.: a) nullità derivata del provvedimento e della sentenza di condanna definitiva sul capo 2 per essere stata preceduta da sentenza non definitiva sul quantum debeatur senza la corrispondente istanza di parte relativa alla separazione da quella sull’an debeatur, con violazione pure dell’art. 112 c.p.c. sul divieto di ultrapetizione; b) nullità del procedimento e della sentenza per avere dichiarato inammissibile, e quindi non autorizzato nel capo 2, la querela di falso proposta in corso di causa ex art. 355 c.p.c., ritenendola erroneamente preclusa dalla sentenza non definitiva n. 955/2017,della stessa Corte di appello di Bari, di accertamento dell’an debeatursulla scorta di una illegittima ed erronea interpretazione o applicazione dell’art. 278 c.p.c. e dell’art. 279 c.p.c., nonché degli artt. 221- 222 e 355 c.p.c.»; II) «Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.: nullità del procedimento e della sentenza per violazione dell’art. 164, comma 4, c.p.c., in quanto una domanda di condanna generica del tipo “danni patiti e patendi” non può legittimamente generare una condanna pecuniaria specifica come quella contenuta nella sentenza definitiva gravata»; III) «Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.: omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti», sempre il relazione alla carenza di determinatezza del petitumed all’insufficienza della formula “danni patiti e patendi”; IV) «Art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c., rispettivamente per: a) violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2697 c.c. sul danno patrimoniale, nonché sul nesso eziologico e relativo onere della prova; b) per avere ignorato le note critiche mosse dal c.t.p. della BNL alla c.t.u., in rapporto all’art. 116 c.p.c.; c) per omesso esame delle stese, benché oggetto di discussione tra le parti». [OSCURATO:PERSONA] 1. In via preliminarmente, va disposta la riunione del procedimento iscritto al n. 1583/2020 (recante il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]., “in nome e per conto di BNP Paribas S.A, Succursale Italia”, contro la “sentenza definitiva” n. 1968/2018 della Corte di appello di Bari, concernente il quantum della pretesa risarcitoria per i danni patrimoniali invocati da [OSCURATO:SOCIETA].) a quello anteriormente iscritto al n. 28138/2018 (avente ad oggetto le impugnazioni, principale ed incidentale, proposte, rispettivamente, da [OSCURATO:SOCIETA]. e BNP Paribas S.A., e, per essa, quale mandataria con rappresentanza, [OSCURATO:PERSONA] per azioni - [OSCURATO:SOCIETA]., contro la sentenza parziale e non definitiva n. 955/2017, della medesima corte barese, riguardante, tra l’altro, l’andi quei danni).1.1. Sul punto, è sufficiente richiamare il principio, già da tempo affermato da questa Corte e che il Collegio condivide, secondo cui i ricorsi per cassazione separatamente proposti contro la sentenza sull’ane contro quella sul quantum, la quale è oggettivamente condizionata al permanere della prima, devono essere riuniti - anche d’ufficio, quando la Corte abbia consapevolezza della pendenza dinanzi a sé dei due ricorsi - al fine di costituire oggetto di un’unica decisione - analogament e a quanto stabilit o dall’art. 335 cod. proc. civ. per l’ipotesi della proposizione di più impugnazioni avverso la stessa sentenza - e ciò anche nell’ipotesi in cui le due sentenze siano state emesse in giudizi distinti, atteso che la connessione che lega la pronuncia sul quantum” a quella sull’ansussiste indipendentemente dal fatto che esse siano state emesse nello stesso procedimento e che quella sul quantumcostituisca, o meno, sentenza definitiva rispetto a quella sull’an ( cfr. Cass. n. 403 del 2023; Cass. n. 6854 del 1996; Cass. n. 5498 del 1985; Cass.n. 3335 del 1982. Si vedano anche, nel senso di una facoltà di riunione, Cass.n. 15708 del 2014 e Cass. n. 2357 del 2003). 2.Ancor prima di procedere allo scrutinio dei descritti motivi di ciascun ricorso, ed impregiudicata, quindi, ogni ulteriore valutazione degli stessi, occorre risolvere la questione pregiudiziale, sollevata daBNP Paribas S.A. e, per essa, quale mandataria con rappresentanza, da [OSCURATO:PERSONA] per azioni - [OSCURATO:SOCIETA]. , parte controricorrente nel procedimento iscritto al n.r.g. 28138 del 2018, concernente l’ invocata inammissibilitàdell’avverso ricorso di F al. C os. s.r.l perché notificato solo a “[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante p.t., in nome e per conto di BNPParibas S.A. – succursale I talia, nella sua qualità diservicer della medesima BNP P aribas s.a. ” , e non anche a B anca N azionale del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA].. In altri termini, viene dedotto che quel ricorso è stato notificato solo alla parte intervenuta in appello ex art. 111 c od. proc. civ. (quale cessionaria del credito originariamente azionato da [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA].) e non anche alla parte originaria (cedente).2.1. Ad avvisodel Collegio, stando alla epigrafe del menzionato ricorso di [OSCURATO:SOCIETA] introduttivo del procedimento n. 28138/2018, ed alla sua appena riportata relata di notifica, deve concludersi nel senso che, effettivamente, la notifica di tale atto sia stata eseguita soltanto alla parte intervenuta in appello exart. 111 cost. (cioè a “[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante p.t., in nome e per conto di BNP Paribas S.A. –succursale Italia, nella sua qualità di servicer della medesima BNPParibas S.A.”). 2.2. [OSCURATO:SOCIETA].s.r.l., nel suo controricorso a ricorso incidentale ex art. 371, comma 4, cod. proc. civ., sostiene (cfr. pag. 2-3) che, « nella fattispecie in esame, in dipendenza della cessione del credito, la BNL ha continuato a resistere in giudizio non più solo “in proprio” ma anche -per l'appunto - quale sostituto processuale della BNP Paribas (cioè in suo nome e conto), mentre quest'ultima società non si è mai avvalsa della facoltà di intervento (avendovi, peraltro, come si vedrà,abdicato) e quindi soltanto il rappresentante BNL riveste la qualità di parte delgiudizio . I nfatti, l'’intervento” di cui si discute non è stato spiegato (come invece il controricorso e ricorso incidentale) dalla BNPParibas “in proprio” bensì dalla stessa BNL “in nome e per conto” della BNPParibas, in conseguenza della intervenuta cessione del credito e, quindi, a mente dell’art. 111 c.p.c. e pertanto non può qui ravvisarsi pluralità di rapporti processuali. Al di l a del “nomen iuris” attribuito, non si tratta , dunque,dell'atto di intervento di un terzo ai sensi dell'art 111 c.p.c., ma, più semplicemente, di un atto, sostanzialmente ultroneo, con il quale la BNLha inteso esplicitare la sua nuova qualità di “sostituto processuale” della BNP Paribas, qualità che in ogni caso già rivestiva, per effetto della cessione del credito. il giudizioa quo, quindi, non ha mai visto la partecipazione di tre parti, ma solo di due, come“ab ovo” perché, nonostante l’’intervento”, la BNL ha continuato a stare in giudizio come unica parte processuale, ancorché nella sua duplice qualità, che assumeva rilevanza solo interna al rapporto tra essa BNLe la sua mandante, senza che l'assunzione della qualità di rappresentante della BNPpossa aver mutato la qualità di unico soggetto processuale, né può immaginarsi una sorta di sdoppiamento soggettivo virtuale, come si pretende ex adverso. Prova ne sia che l'atto in questione è stato sottoscritto dal medesimo procuratore della BNL “in proprio” ed in forza della medesima procura generale alle liti rilasciata in data 16.10.2007 per [OSCURATO:PERSONA] di Roma, vale a dire antecedentemente alla cessione del credito». 2.3. Una tale argomentazione, tuttavia, non persuade minimamente , atteso che,nel momento in cui c’è stato – e la circostanza è assolutamente pacifica – l’intervento in giudizio della cessionaria (appunto BNP P aribas, sebbene tramite la propria servicers banca nazionale del lavoro s.p.a.) del credito di cui all’atto di precetto opposto da [OSCURATO:SOCIETA]., il processo si è svolto anche nei suoi confronti: c’erano, cioè, tre parti processuali (e non due, come pretenderebbe [OSCURATO:SOCIETA].), benché una di esse fosse rappresentata in giudizio da un’altra giàivi presente in proprio . 2.4. Si pone, allora, il problema delle conseguenze dell’avvenuta notificazione del ricorso in questione solo al successore intervenuto e non anche alla parte originaria, rimarcandosi, peraltro, fin da ora, che: i)lo stesso ricorso incidentale promosso, nell’ambito del procedimento iscritto al n.r.g. 28138/2018, da BNP Paribas S.A., e, per essa, quale mandataria con rappresentanza, da [OSCURATO:PERSONA] per azioni -[OSCURATO:SOCIETA].,non risulta essere stato notificato a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (parte originaria nel giudizio di appello, mai estromessa dopo l’intervento in quella sede della cessionaria); ii) altrettanto è a dirsi per il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] del Lavoso, “in nome e per conto di BNP Paribas S.A.”, introduttivo del successivo giudizio n.r.g.-1583/2020, già riunito al primo. 2.4.1. Sul punto, il Collegio ritiene di aderire al più recente orientamento espresso da questa Corte (cfr. Cass. nn. 17479 e 5287 del 2023), secondo cui, in tali ipotesi,è necessario disporre l’integrazione del contraddittorio ex art. 331 cod.proc.civ., sussistendo, tra cedente e cessionario, una situazione di litisconsorzio processuale. 2.4.2. Occorre, dunque, ordinarsi, in relazione ad entrambi i giudizi riuniti, l’integrazione del contraddittorio nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]. in proprio (quale originaria parte opposta/appellante), assegnandosi alle parti il termine di sessanta giorni, dalla comunicazione della presente ordinanza, per il corrispondente adempimento, contestualmente rinviandosi la causa a nuovo ruolo. 2.4.3. Tale conclusione si impone malgrado si rinvengano in atti: i) nel procedimento n.r.g. 28138/2018, una “Comparsa di costituzione di nuovo difensore” per la [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]., soggetta all’attività di direzione e coordinamento di [OSCURATO:PERSONA] S.A., datata 1 marzo 2022, ed una “Nota integrativa a comparsa di costituzione di nuovo difensore” per la [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro, in qualità di mandataria di [OSCURATO:PERSONA] S.A., datata 4 marzo 2024, in cui si deduce che [OSCURATO:PERSONA] per azioni ([OSCURATO:SOCIETA].)è stata incorporata nella [OSCURATO:SOCIETA]. in data 1 gennaio 2019; ii) nel procedimento n.r.g. 1583/2020, una “Comparsa di costituzione di nuovo difensore” per la [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]., soggetta all’attività di direzione e coordinamento di [OSCURATO:PERSONA] S.A., datata 1 marzo 2022. 2.4.4. In nessuno dei due menzionati procedimenti, infatti, si rinviene un precedente “controricorso” (o altro atto, pur diversamente denominato, recante comunque tutti gli elementi che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 370, comma 2, e 366 cod. proc. civ., devono essere presenti, a pena di inammissibilità, nell’atto con cui la parte intende contraddire all’avverso ricorso depositato dai soggetti indicati nelle intestazioni degli atti appena descritti, sicché non può ritenersi configurabile una gi à avvenuta loro costituzione e rituale partecipazione nei procedimenti predetti. 2.4.4.1. A tal proposito, va qui solo ricordato che, pure nell'ambito del procedimento camerale di cui all'art. 380-bis.1 cod. proc. civ. (introdotto dall'art. 1-bis del d.l. n. 168 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2016), alla parte contro cui è diretto il ricorso, che abbia depositato - come nel caso di specie - un atto non qualificabile come controricorso, in quanto privo dei requisiti essenziali previsti dagli artt. 370 e 366 cod. proc. civ., nel periodo che va dalla scadenza del termine per il deposito del controricorso alla data fissata per la discussione del ricorso per cassazione è preclusa, pertanto, qualsiasi attività processuale, sia essa diretta alla costituzione in giudizio o alla produzione di documenti e memorie ai sensi degli artt. 372 e 378 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 10813 del 2019; Cass. n. 16261 del 2012; Cass. n. 5586 del 2011). [OSCURATO:PERSONA] La Corte, letto l’art. 335 cod. proc. civ., dispone la riunione del procedimento iscritto al n. 1583/2020 a quello anteriormente iscritto al n. 28138/2018. Letto, altresì, l’art. 331 cod. proc. civ., impregiudicata ogni ulteriore valutazione dei motivi formulati dalle parti in ciascuno dei ricorsi, principale ed incidentale, ivi promossi, ordina,in relazione ad entrambi i giudizi riuniti, l’integrazione del contraddittorio nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]. in