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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 31 marzo 2026

Cassazione n. 07847/2026

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ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 19534/2024 R.G. proposto da[OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] edall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studiodel primo difensore in Roma, via degli Scipioni n.268/a e presso l’indi-rizzo PEC [OSCURATO:EMAIL];– ricorrente –Numero registro generale 19534/2024Numero sezionale 7774/2025Numero di raccolta generale 7847/2026Data pubblicazione 31/03/2026controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, viaDei Portoghesi, n. 12;– controricorrente –avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Lombardia n. 394/25/2024, depositata in data 6/2/2024 e nonnotificata.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 13 novembre 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che:1.

La sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaLombardia n. 394/25/2024 respingeva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] diBergamo n.268/2/2022 che aveva rigettato il ricorso introduttivo, re-lativo a tre atti di irrogazione sanzioni con i quali l'Agenzia delle Entrateaveva irrogato nei suoi confronti le sanzioni previste dagli articoli 5, 7,9 e 16 del d.lgs. 472/97, pari ad euro 16.222.949,03 per il 2015, euro25.728.744,42 per il 2016 ed euro 8.342.996,73 per il 2017.2.

Si legge nella sentenza impugnata che gli atti gli erano stati notificatiin qualità di amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA]. per le violazionicommesse dalla predetta società nel corso dei tre periodi d'impostasuddetti, la quale risultava aver presentato dichiarazioni annuali frau-dolente ai fini IVA, IRES e IRAP mediante l’utilizzo di fatture di acquistoe di vendita relative ad operazioni inesistenti, oltre ad aver omesso latenuta delle scritture contabili.Numero registro generale 19534/2024Numero sezionale 7774/2025Numero di raccolta generale 7847/2026Data pubblicazione 31/03/20263.

Il giudice di primo grado dismetteva il ricorso.

Il giudice d’appello,dopo aver evidenziato che nel presente giudizio era chiamato esclusi-vamente a pronunciarsi sulle sanzioni e che le contestazioni fiscali neiconfronti della Società BPCOM erano divenute definitive, confermavala decisione resa in prime cure.4.

Avverso la sentenza d’appello il contribuente ha proposto ricorso perCassazione, affidato ad un unico motivo, cui replica l’Agenzia con con-troricorso.Il 3.12.2024 la Corte ha proposto la definizione del ricorso ex art.380-bis cod. proc. civ., proposta opposta dal ricorrente con istanza di deci-sione del giudizio.In data 3.11.2025 la difesa del ricorrente ha depositato istanza di rinviodella decisione del ricorso.Considerato che:1.

L’istanza di differimento della decisione rende noto che, con sen-tenza emessa poco prima della presente adunanza camerale il Tribu-nale penale di Bologna ha assolto [OSCURATO:PERSONA], “per non aver com-messo il fatto”, e cioè per non essere stato, negli anni oggetto di con-testazione anche nel presente giudizio, amministratore di fatto dellaSocietà [OSCURATO:SOCIETA]., con la conseguenza di non essere responsabiledegli illeciti fiscali della società.

Ai fini dell’art. 21-bis del d.lgs. n.74/2000, tenuto conto che l’assoluzione è stata pronunciata ai sensidell’art. 530, comma 2, c.p.p., sarebbe a dire del ricorrente indispen-sabile attendere l’esito del processo penale.1.1.

La richiesta non può trovare accoglimento, perché l’art.21-bis delD.L. n. 74/2000, introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. m), d.lgs. 14giugno 2024, n. 87, in vigore dal 29 giugno 2024, non ha inteso ripri-Numero registro generale 19534/2024Numero sezionale 7774/2025Numero di raccolta generale 7847/2026Data pubblicazione 31/03/2026stinare una pregiudizialità penale che comporta la sospensione del pro-cesso tributario sino all’attesa della definizione del processo penale e,anzi, il vigente art.20 del d.lgs. n.74/2000, al comma 1 dispone: «Ilprocedimento amministrativo di accertamento ed il processo tributarionon possono essere sospesi per la pendenza del procedimento penaleavente ad oggetto i medesimi fatti o fatti dal cui accertamento comun-que dipende la relativa definizione».Dal momento che l’invocato art.21-bis riguarda solo «la sentenza irre-vocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non loha commesso» e che la decisione in questione non è definitiva, il diffe-rimento del processo, che equivarrebbe a sospensione, è precluso allaCorte di cassazione.2.

Con l’unico motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, comma 1, n.4, cod. proc. civ., il contribuente deduce la nullità della sentenza perviolazione degli artt. 112 e 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. per«omessa/apparente/perplessa motivazione».Secondo il ricorrente la sentenza, dopo aver effettuato una premessanormativa corretta circa i limiti di applicabilità dell’art. 7 D.L.269/2003, in punto di irrogazione di sanzioni tributarie alla sola per-sona giuridica, pur in presenza di un amministratore di fatto, a menoche la società non costituisca una mera “cartiera”, non fa poi alcuncenno e, pertanto, non permette di comprendere la ratio del suo con-vincimento, sul perché [OSCURATO:SOCIETA] sarebbe una società schermo, unafictio (mera cartiera), tesa a favorire il solo ricorrente, e dunque nonspiega quali siano le ragioni per disapplicare, nel caso di specie, il citatoart. 7 DL 269/2003.3.

Il motivo è affetto da concorrenti profili di inammissibilità e di infon-datezza.Numero registro generale 19534/2024Numero sezionale 7774/2025Numero di raccolta generale 7847/2026Data pubblicazione 31/03/2026Innanzitutto, quanto alla tecnica di formulazione, è irriducibilmentecontraddittoria la denuncia ad un tempo di omessa pronuncia (art.112cod. proc. civ.) e di motivazione apparente (art.132, comma 2, n. 4,cod. proc. civ.) in quanto delle due l’una: o la pronuncia c’è e allorapuò essere censurata come apparente oppure non c’è e va censuratacome omessa.4.

Il mezzo è, inoltre, anche infondato.

La Corte reitera l’insegnamentosecondo cui la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla per-ché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esi-stente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione,perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far cono-scere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprioconvincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di inte-grarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez.

Un. 3 novem-bre 2016 n. 22232).Rammenta, inoltre, che la riformulazione dell'art. 360, primo comma,n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n.83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, dev’essere interpretata allaluce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come ri-duzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla mo-tivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia moti-vazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rile-vante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purchéil vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dalconfronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella"mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella"motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni in-conciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incom-prensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "suffi-cienza" della motivazione (Cass. Sez.

Un., 7 aprile 2014 n. 8053).Numero registro generale 19534/2024Numero sezionale 7774/2025Numero di raccolta generale 7847/2026Data pubblicazione 31/03/20265.

Orbene, la sentenza dà conto del fatto che il presente giudizio vertesull’impugnativa di tre atti di irrogazione di sanzioni notificati a AlbertiStefano, in qualità di amministratore di fatto di [OSCURATO:SOCIETA]., per leviolazioni tributarie commesse dalla società, con riferimento agli annidi imposta 2015, 2016 e 2017, accertate con prodromici avvisi emessinei confronti della società e divenuti definitivi a seguito del passaggioin giudicato della sentenza della CTP di Bergamo n. 244/2/2021 depo-sitata il 5 luglio 2021.Si legge nella sentenza impugnata, a pag.2, che con i prodromici avvisiè stato così definitivamente accertato che «[OSCURATO:SOCIETA]. di cui il ricor-rente era stato, ad avviso dell’Ufficio, amministratore di fatto, avevapresentato dichiarazioni annuali ai fini IVA, IRES e IRAP in manierafraudolenta mediante l’utilizzo di fatture di acquisto e di vendita rela-tive ad operazioni inesistenti, oltre ad avere omesso la tenuta dellescritture contabili».

Dunque, già nella parte in fatto della sentenza,parte integrante della motivazione, si dà conto che detta società avevanatura meramente fittizia essendo stata costituita al solo scopo di elu-dere gli obblighi giuridici, contrattuali e fiscali, e l’incipit della partemotiva accerta che è passata in giudicato la sentenza che ha compiutotale accertamento nei confronti della società con riferimento ai tributi.6.

Inoltre, il giudice di appello richiama l’orientamento giurispruden-ziale secondo cui non opera l’art. 7 del d.l. n. 269 del 2003, conv., conmodif., in l. n. 326 del 2003, in base al quale le sanzioni amministrativerelative al rapporto tributario proprio di società o enti con personalitàgiuridica, sono esclusivamente a carico della persona giuridica (anchequando essa sia gestita da un amministratore di fatto), nell'ipotesi disocietà "cartiera", atteso che, in tal caso, la società è una mera fictio,utilizzata quale schermo per sottrarsi alle conseguenze degli illeciti tri-butari commessi a personale vantaggio dell'amministratore di fatto.

NeNumero registro generale 19534/2024Numero sezionale 7774/2025Numero di raccolta generale 7847/2026Data pubblicazione 31/03/2026consegue che viene meno la ratio che giustifica l'applicazione del sud-detto art. 7, diretto a sanzionare la sola società con personalità giuri-dica, e deve essere ripristinata la regola generale secondo cui la san-zione amministrativa pecuniaria colpisce la persona fisica autrice dell'il-lecito: alle pagg.4 e 5 della sentenza sono anche richiamate le perti-nenti decisioni Cass. sez. 5, 20 ottobre 2021, n. 29038; Cass. Sez. 5,1° aprile 2022, n. 10651.7.

Il giudice ha quindi ritenuto legittime le sanzioni irrogate nei con-fronti del contribuente quale amministratore di fatto di [OSCURATO:SOCIETA]puntualmente indicando a pag.6 della sentenza una serie di elementiindiziari offerti dall’Ufficio, stimati gravi, precisi e concordanti, quali:- il ruolo svolto dal sig. [OSCURATO:PERSONA] in relazione alle cessioni comunitariecontestate alla [OSCURATO:SOCIETA]. rivestendo il duplice ruolo di soggettoagente della società italiana e della società austriaca della quale eralegale rappresentante, come contestato sia nel p.v.c. della Guardia di- la circostanza che l’inoltro delle e-mail ai clienti avveniva sempre tra-mite l’indirizzo di posta elettronica [OSCURATO:EMAIL], come corretta-mente sottolineato dall’Ufficio, riportando in calce il logo della BPCOMs.r.l.;- l’esiguità degli importi fatturati dalla società OSMAPLASTIC Italia s.r.lrispetto ai volumi di merce asseritamente gestiti dalla [OSCURATO:SOCIETA]. talida escludere la presenza di un’intermediazione sistematica ovvero ilricorso costante ad agenti rappresentanti, comprovanti il contributo at-tivo del Sig. [OSCURATO:PERSONA] alla realizzazione degli illeciti contestatiformalmente alla [OSCURATO:SOCIETA]., e riconducibili, attraverso lo schermosocietario, a personale vantaggio dell'amministratore di fatto.Numero registro generale 19534/2024Numero sezionale 7774/2025Numero di raccolta generale 7847/2026Data pubblicazione 31/03/2026Alla luce di quanto sopra esposto la motivazione consente di compren-dere l'iter logico giuridico seguito recando, quindi, il minimo costituzio-nale, con conseguente reiezione del ricorso.8.

Poiché il giudizio viene definito in conformità alla proposta, va inoltredisposta la condanna della parte istante a norma dell’art. 96, terzo equarto comma, cod. proc. civ..L’art. 380-bis cod. proc. civ. (cfr. Cass.

S.U. 13.10.2023, n. 28540)configura uno strumento di agevolazione della definizione delle pen-denze in sede di legittimità, anche tramite l’individuazione di strumentidissuasivi di condotte rivelatesi ex post prive di giustificazione e,quindi, idonee a concretare, secondo una valutazione legale tipica com-piuta dal legislatore delegato (d.lgs. n. 149 del 2022), un’ipotesi diabuso del diritto di difesa.Richiamando, per i casi di conformità tra proposta e decisione finale,l’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., l’art. 380-bis cod. proc.civ. codifica, attraverso una valutazione legale tipica compiuta dal le-gislatore delegato, una ipotesi di abuso del processo, già immanentenel sistema processuale, giacché non attenersi alla delibazione del Pre-sidente che trovi poi conferma nella decisione finale, lascia presumereuna responsabilità aggravata (v.

Cass., Sez.

Un., 22 settembre 2023,n. 27195, anche per quanto riguarda la disciplina intertemporale).9.

Pertanto, la parte ricorrente va condannata, nei confronti della con-troparte, al pagamento della somma determinata di euro 19.000, oltreal pagamento dell’ulteriore somma di euro 5.000 in favore della Cassadelle ammende.

P.Q.MLa Corte:Numero registro generale 19534/2024Numero sezionale 7774/2025Numero di raccolta generale 7847/2026Data pubblicazione 31/03/2026rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese dilite in favore dell’Agenzia delle entrate, liquidate in euro 38.000,00 percompensi, oltre spese prenotate a debito;condanna altresì parte ricorrente al pagamento della somma di euro19.000 in favore della controricorrente e dell’ulteriore somma di euro5.000 a favore della Cassa delle ammende.Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13,comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulte-riore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso,a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 novembre 2025Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 19534/2024 R.G. proposto da[OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] edall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studiodel primo difensore in Roma, via degli Scipioni n.268/a e presso l’indi-rizzo PEC [OSCURATO:EMAIL];– ricorrente –Numero registro generale 19534/2024Numero sezionale 7774/2025Numero di raccolta generale 7847/2026Data pubblicazione 31/03/2026controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, viaDei Portoghesi, n. 12;– controricorrente –avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Lombardia n. 394/25/2024, depositata in data 6/2/2024 e nonnotificata.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 13 novembre 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che:1. La sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaLombardia n. 394/25/2024 respingeva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] diBergamo n.268/2/2022 che aveva rigettato il ricorso introduttivo, re-lativo a tre atti di irrogazione sanzioni con i quali l'Agenzia delle Entrateaveva irrogato nei suoi confronti le sanzioni previste dagli articoli 5, 7,9 e 16 del d.lgs. 472/97, pari ad euro 16.222.949,03 per il 2015, euro25.728.744,42 per il 2016 ed euro 8.342.996,73 per il 2017.2. Si legge nella sentenza impugnata che gli atti gli erano stati notificatiin qualità di amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA]. per le violazionicommesse dalla predetta società nel corso dei tre periodi d'impostasuddetti, la quale risultava aver presentato dichiarazioni annuali frau-dolente ai fini IVA, IRES e IRAP mediante l’utilizzo di fatture di acquistoe di vendita relative ad operazioni inesistenti, oltre ad aver omesso latenuta delle scritture contabili.Numero registro generale 19534/2024Numero sezionale 7774/2025Numero di raccolta generale 7847/2026Data pubblicazione 31/03/20263. Il giudice di primo grado dismetteva il ricorso. Il giudice d’appello,dopo aver evidenziato che nel presente giudizio era chiamato esclusi-vamente a pronunciarsi sulle sanzioni e che le contestazioni fiscali neiconfronti della Società BPCOM erano divenute definitive, confermavala decisione resa in prime cure.4. Avverso la sentenza d’appello il contribuente ha proposto ricorso perCassazione, affidato ad un unico motivo, cui replica l’Agenzia con con-troricorso.Il 3.12.2024 la Corte ha proposto la definizione del ricorso ex art.380-bis cod. proc. civ., proposta opposta dal ricorrente con istanza di deci-sione del giudizio.In data 3.11.2025 la difesa del ricorrente ha depositato istanza di rinviodella decisione del ricorso.Considerato che:1. L’istanza di differimento della decisione rende noto che, con sen-tenza emessa poco prima della presente adunanza camerale il Tribu-nale penale di Bologna ha assolto [OSCURATO:PERSONA], “per non aver com-messo il fatto”, e cioè per non essere stato, negli anni oggetto di con-testazione anche nel presente giudizio, amministratore di fatto dellaSocietà [OSCURATO:SOCIETA]., con la conseguenza di non essere responsabiledegli illeciti fiscali della società. Ai fini dell’art. 21-bis del d.lgs. n.74/2000, tenuto conto che l’assoluzione è stata pronunciata ai sensidell’art. 530, comma 2, c.p.p., sarebbe a dire del ricorrente indispen-sabile attendere l’esito del processo penale.1.1. La richiesta non può trovare accoglimento, perché l’art.21-bis delD.L. n. 74/2000, introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. m), d.lgs. 14giugno 2024, n. 87, in vigore dal 29 giugno 2024, non ha inteso ripri-Numero registro generale 19534/2024Numero sezionale 7774/2025Numero di raccolta generale 7847/2026Data pubblicazione 31/03/2026stinare una pregiudizialità penale che comporta la sospensione del pro-cesso tributario sino all’attesa della definizione del processo penale e,anzi, il vigente art.20 del d.lgs. n.74/2000, al comma 1 dispone: «Ilprocedimento amministrativo di accertamento ed il processo tributarionon possono essere sospesi per la pendenza del procedimento penaleavente ad oggetto i medesimi fatti o fatti dal cui accertamento comun-que dipende la relativa definizione».Dal momento che l’invocato art.21-bis riguarda solo «la sentenza irre-vocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non loha commesso» e che la decisione in questione non è definitiva, il diffe-rimento del processo, che equivarrebbe a sospensione, è precluso allaCorte di cassazione.2. Con l’unico motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, comma 1, n.4, cod. proc. civ., il contribuente deduce la nullità della sentenza perviolazione degli artt. 112 e 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. per«omessa/apparente/perplessa motivazione».Secondo il ricorrente la sentenza, dopo aver effettuato una premessanormativa corretta circa i limiti di applicabilità dell’art. 7 D.L.269/2003, in punto di irrogazione di sanzioni tributarie alla sola per-sona giuridica, pur in presenza di un amministratore di fatto, a menoche la società non costituisca una mera “cartiera”, non fa poi alcuncenno e, pertanto, non permette di comprendere la ratio del suo con-vincimento, sul perché [OSCURATO:SOCIETA] sarebbe una società schermo, unafictio (mera cartiera), tesa a favorire il solo ricorrente, e dunque nonspiega quali siano le ragioni per disapplicare, nel caso di specie, il citatoart. 7 DL 269/2003.3. Il motivo è affetto da concorrenti profili di inammissibilità e di infon-datezza.Numero registro generale 19534/2024Numero sezionale 7774/2025Numero di raccolta generale 7847/2026Data pubblicazione 31/03/2026Innanzitutto, quanto alla tecnica di formulazione, è irriducibilmentecontraddittoria la denuncia ad un tempo di omessa pronuncia (art.112cod. proc. civ.) e di motivazione apparente (art.132, comma 2, n. 4,cod. proc. civ.) in quanto delle due l’una: o la pronuncia c’è e allorapuò essere censurata come apparente oppure non c’è e va censuratacome omessa.4. Il mezzo è, inoltre, anche infondato. La Corte reitera l’insegnamentosecondo cui la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla per-ché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esi-stente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione,perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far cono-scere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprioconvincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di inte-grarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. Un. 3 novem-bre 2016 n. 22232).Rammenta, inoltre, che la riformulazione dell'art. 360, primo comma,n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n.83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, dev’essere interpretata allaluce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come ri-duzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla mo-tivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia moti-vazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rile-vante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purchéil vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dalconfronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella"mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella"motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni in-conciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incom-prensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "suffi-cienza" della motivazione (Cass. Sez. Un., 7 aprile 2014 n. 8053).Numero registro generale 19534/2024Numero sezionale 7774/2025Numero di raccolta generale 7847/2026Data pubblicazione 31/03/20265. Orbene, la sentenza dà conto del fatto che il presente giudizio vertesull’impugnativa di tre atti di irrogazione di sanzioni notificati a AlbertiStefano, in qualità di amministratore di fatto di [OSCURATO:SOCIETA]., per leviolazioni tributarie commesse dalla società, con riferimento agli annidi imposta 2015, 2016 e 2017, accertate con prodromici avvisi emessinei confronti della società e divenuti definitivi a seguito del passaggioin giudicato della sentenza della CTP di Bergamo n. 244/2/2021 depo-sitata il 5 luglio 2021.Si legge nella sentenza impugnata, a pag.2, che con i prodromici avvisiè stato così definitivamente accertato che «[OSCURATO:SOCIETA]. di cui il ricor-rente era stato, ad avviso dell’Ufficio, amministratore di fatto, avevapresentato dichiarazioni annuali ai fini IVA, IRES e IRAP in manierafraudolenta mediante l’utilizzo di fatture di acquisto e di vendita rela-tive ad operazioni inesistenti, oltre ad avere omesso la tenuta dellescritture contabili». Dunque, già nella parte in fatto della sentenza,parte integrante della motivazione, si dà conto che detta società avevanatura meramente fittizia essendo stata costituita al solo scopo di elu-dere gli obblighi giuridici, contrattuali e fiscali, e l’incipit della partemotiva accerta che è passata in giudicato la sentenza che ha compiutotale accertamento nei confronti della società con riferimento ai tributi.6. Inoltre, il giudice di appello richiama l’orientamento giurispruden-ziale secondo cui non opera l’art. 7 del d.l. n. 269 del 2003, conv., conmodif., in l. n. 326 del 2003, in base al quale le sanzioni amministrativerelative al rapporto tributario proprio di società o enti con personalitàgiuridica, sono esclusivamente a carico della persona giuridica (anchequando essa sia gestita da un amministratore di fatto), nell'ipotesi disocietà "cartiera", atteso che, in tal caso, la società è una mera fictio,utilizzata quale schermo per sottrarsi alle conseguenze degli illeciti tri-butari commessi a personale vantaggio dell'amministratore di fatto. NeNumero registro generale 19534/2024Numero sezionale 7774/2025Numero di raccolta generale 7847/2026Data pubblicazione 31/03/2026consegue che viene meno la ratio che giustifica l'applicazione del sud-detto art. 7, diretto a sanzionare la sola società con personalità giuri-dica, e deve essere ripristinata la regola generale secondo cui la san-zione amministrativa pecuniaria colpisce la persona fisica autrice dell'il-lecito: alle pagg.4 e 5 della sentenza sono anche richiamate le perti-nenti decisioni Cass. sez. 5, 20 ottobre 2021, n. 29038; Cass. Sez. 5,1° aprile 2022, n. 10651.7. Il giudice ha quindi ritenuto legittime le sanzioni irrogate nei con-fronti del contribuente quale amministratore di fatto di [OSCURATO:SOCIETA]puntualmente indicando a pag.6 della sentenza una serie di elementiindiziari offerti dall’Ufficio, stimati gravi, precisi e concordanti, quali:- il ruolo svolto dal sig. [OSCURATO:PERSONA] in relazione alle cessioni comunitariecontestate alla [OSCURATO:SOCIETA]. rivestendo il duplice ruolo di soggettoagente della società italiana e della società austriaca della quale eralegale rappresentante, come contestato sia nel p.v.c. della Guardia di- la circostanza che l’inoltro delle e-mail ai clienti avveniva sempre tra-mite l’indirizzo di posta elettronica [OSCURATO:EMAIL], come corretta-mente sottolineato dall’Ufficio, riportando in calce il logo della BPCOMs.r.l.;- l’esiguità degli importi fatturati dalla società OSMAPLASTIC Italia s.r.lrispetto ai volumi di merce asseritamente gestiti dalla [OSCURATO:SOCIETA]. talida escludere la presenza di un’intermediazione sistematica ovvero ilricorso costante ad agenti rappresentanti, comprovanti il contributo at-tivo del Sig. [OSCURATO:PERSONA] alla realizzazione degli illeciti contestatiformalmente alla [OSCURATO:SOCIETA]., e riconducibili, attraverso lo schermosocietario, a personale vantaggio dell'amministratore di fatto.Numero registro generale 19534/2024Numero sezionale 7774/2025Numero di raccolta generale 7847/2026Data pubblicazione 31/03/2026Alla luce di quanto sopra esposto la motivazione consente di compren-dere l'iter logico giuridico seguito recando, quindi, il minimo costituzio-nale, con conseguente reiezione del ricorso.8. Poiché il giudizio viene definito in conformità alla proposta, va inoltredisposta la condanna della parte istante a norma dell’art. 96, terzo equarto comma, cod. proc. civ..L’art. 380-bis cod. proc. civ. (cfr. Cass. S.U. 13.10.2023, n. 28540)configura uno strumento di agevolazione della definizione delle pen-denze in sede di legittimità, anche tramite l’individuazione di strumentidissuasivi di condotte rivelatesi ex post prive di giustificazione e,quindi, idonee a concretare, secondo una valutazione legale tipica com-piuta dal legislatore delegato (d.lgs. n. 149 del 2022), un’ipotesi diabuso del diritto di difesa.Richiamando, per i casi di conformità tra proposta e decisione finale,l’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., l’art. 380-bis cod. proc.civ. codifica, attraverso una valutazione legale tipica compiuta dal le-gislatore delegato, una ipotesi di abuso del processo, già immanentenel sistema processuale, giacché non attenersi alla delibazione del Pre-sidente che trovi poi conferma nella decisione finale, lascia presumereuna responsabilità aggravata (v. Cass., Sez. Un., 22 settembre 2023,n. 27195, anche per quanto riguarda la disciplina intertemporale).9. Pertanto, la parte ricorrente va condannata, nei confronti della con-troparte, al pagamento della somma determinata di euro 19.000, oltreal pagamento dell’ulteriore somma di euro 5.000 in favore della Cassadelle ammende. P.Q.MLa Corte:Numero registro generale 19534/2024Numero sezionale 7774/2025Numero di raccolta generale 7847/2026Data pubblicazione 31/03/2026rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese dilite in favore dell’Agenzia delle entrate, liquidate in euro 38.000,00 percompensi, oltre spese prenotate a debito;condanna altresì parte ricorrente al pagamento della somma di euro19.000 in favore della controricorrente e dell’ulteriore somma di euro5.000 a favore della Cassa delle ammende.Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13,comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulte-riore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso,a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 novembre 2025Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 07847/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris