CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 dicembre 2021
Cassazione n. 03859/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso avverso la sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], emessa dal G.U.P. del Tribunale di Catania ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 1990. 2. I ricorsi sono inammissibili. 2.1. Il motivo presentato nell'interesse di Vinciguerra, avente ad oggetto il riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, non è consentito ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. in quanto non dimostra l'originaria eccentricità della qualificazione del fatto, in relazione alla quale è intervenuto l'accordo tra le parti, indugiando invece in deduzioni di merito. Correlativamente deve ritenersi non consentito anche il motivo riguardante il trattamento sanzionatorio, non basato su profili di arbitrarietà della pena. 2.2. Il motivo presentato nell'interesse di Buda non è consentito in questa sede a fronte dell'accordo intervenuto e peraltro risulta manifestamente infondato, in quanto si incentra sull'applicazione della recidiva, estranea all'accordo sulla cui base è stata pronunciata la sentenza. 3. All'inammissibilità, che può essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1/12/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]