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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 10 luglio 2023

Cassazione n. 23900/2023

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3 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17190 R.G. anno 2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] straordinaria [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; intimata avverso il decreto n.343/2017depositato il 6 giugno 2017 del Tribunale di Roma.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 luglio 2023dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. ― R omano Guidi ha presentato domanda di ammissione al Sez.

I–RG 17190/2017 camera di consiglio10.7.2023 passivo dell'amministrazione straordinaria di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. p er alcuni crediti di lavoro da lui maturati , quale medico libero professionista,ammontanti alla somma di euro 43.926,08, di cui euro 25.909,04 in prededuzione e euro 18.017,04 in via privilegiataex art. 2751 bis, n. 2, c.c..

La domanda è stata accolta dal Giudice delegato limitatamente all'importo di euro 28.426,07, di cui euro 8.990,85 in prededuzione, euro 1.798,18 in via privilegiata ed euro 17.637,04 in chirografo.

2. ― Guidi ha proposto opposizione allo stato passivo insistendo per l'ammissione del credito nella misura richiesta.

Il commissario straordinario non si è costituito.

Il Tribunale di Roma ha ritenuto che l'opponente avesse provato il suo credito nella misura risultante dalla ricognizione operata dal commissario giudizialein sede di concordato preventivo: posto che il detto organo aveva indicato in euro 29.801,08 l'ammontare complessivo del credito spettante a [OSCURATO:PERSONA], il Giudice dell'opposizione ha ritenuto che il credito andasse riconosciuto in tale maggiore ammontare.

Ha aggiunto il Tribunale che la prova testimoniale richiesta dall'opponente risultava essere generica e che nessun elemento probatorio era stato offerto a dimostrazione dell'ulteriore importo rivendicato.

3. ― Avverso il decreto del Tribunale capitolino [OSCURATO:PERSONA] a proposto un ricorso per c assazione articolato in sette motivi .

L'amministrazione straordinaria non ha svolto difese.Parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. ― I l primo motivo oppone la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c..

Si osserva che la dichiarazione del commissario giudiziale nella procedura di concordato preventivo quanto all’ammontare del credito era stata resa sulla base delle scritture contabili della società, le quali avevano valore confessorio, essendo Sez.

I–RG 17190/2017 camera di consiglio10.7.2023 ricognitive del debito vantatodal ricorrente.

Si aggiunge che il credito vantato dall'istante non era stato contestato, nemmeno parzialmente, dall'amministrazione straordinaria.

Il motivo èinfondato.

In sede di opposizione allo stato passivo al curatore fallimentare non è opponibile l'efficacia probatoria tra imprenditori, di cui agli artt.2709 e 2710 c.c., delle scritture contabili regolarmente tenute (Cass. 4 dicembre 2020, n. 27902; Cass. 7 luglio 2015, n. 14054).

Quanto alla dedotta mancata contestazione del credito, essa è evidentemente riferita (nelle difese della parte) al procedimento di verifica del passivo, non al giudizio di opposizione, in cui l’amministrazione straordinaria non si è costitui t a (e in cui, conseguentemente, l’art. 115, comma 1, c.p.c., non avrebbe comunque modo di operare).

Ebbene, la censura è carente di autosufficienza, in quanto l’istante nulla ha chiarito in ordine all’asserita mancata contestazione.Si osserva, per completezza , che in tema di verificazione del passivo, il principio di non contestazione non comporta affatto l'automatica ammissione del credito allostato passivo solo perché non sia stato contestato dal curatore (o dai creditori eventualmente presenti in sede di verifica), competendo al giudice delegato (e al tribunale fallimentare) il potere di sollevare, in via ufficiosa, ogni sorta di eccezioni in tema di verificazione dei fatti e delle prove (Cass. 24 maggio 2018, n. 12973; Cass. 8 agosto 2017, n. 19734; Cass. 6 agosto 2015, n. 16554);vero è che la giurisprudenza più recente ha ritenuto che il principio di non contestazione sia operante anche nei confronti del curatore fallimentare: ma ciò, appunto, con riguardo al giudizio di opposizione allo stato passivo econ la precisazione che, in ogni caso, tale principio deve necessariamente coordinarsi con i poteri del giudice delegato quanto al regime delle eccezioni rilevabili d'ufficio, sì che la non contestazione del curatore può non comportare l'automatica ammissione del credito allo stato passivo, attesa la competenza del Sez.

I–RG 17190/2017 camera di consiglio10.7.2023 giudice delegato a sollevare a sua volta, in via ufficiosa, eccezioni circa l'ammissibilità del credito(Cass. 31 maggio 2022, n. 17731).

2. ― Il secondo motivo denuncia l'omessa motivazione con riguardo alla mancata ammissione della prova testimoniale.

Viene lamentato che il provvedimento impugnato, sul punto, si sia limitato a rilevareche «la prova per testi, in ragione della genericità della stessa circa la natura e qualità dell'eventuale prestazione»,doveva « ritenersi inammissibile».

Il motivo è inammissibile.

Il decreto impugnato non evidenzia, al riguardo, il denunciato vizio di motivazione che oggi rileva in sede di legittimità , e cioè l'anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante: «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», «motivazione apparente», «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile», con esclusione delsemplice difetto di «sufficienza» della motivazione (Cass. Sez.

U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez.

U. 7 aprile 2014, n. 8054).

3. ― Col terzo mezzo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 111 l. fall..

Si osserva che l'intera somma dovuta per le prestazioni rese « in corso di procedure derivanti dalla gestione dell'impresa» doveva essere ammessa in prededuzione.

Secondo il ricorrentela continuità tra il concordato preventivo e l'amministrazione straordinaria oggi pendente avrebbe dovuto indurre il Tribunale a ritenere prededucibilii crediti maturati successivamente al 31 dicembre 2013, considerato che il commissario giudiziale aveva indicato nel 17 aprile 2013 la data di avvenuta presentazione del ricorso per il concordato preventivo.

Il quarto motivo prospetta l’omessa motivazione sull'entità dei crediti in prededuzione.

Deduce il ricorrente che il Tribunale aveva mancato di argomentare quanto alriconoscimento della prededuzione.

Sez.

I–RG 17190/2017 camera di consiglio10.7.2023 Le due censure concernono prestazioni che sarebbero maturate nel 2014, in epoca successiv a alla presentazione della domanda di concordato; in base alla prospettazione del ricorrente, una parte dell’importo complessivo per cui si rivendica la prededuzione ― quello di euro 11.784,04, relativo al periodo anteriore al 31 dicembre 2013 ― sarebbe stato riconosciuto dal commissario giudiziale nello stesso documento valorizzato dal Tribunale ai fini del parziale accoglimento dell’opposizione.

I due mezzi sono inammissibili, in quanto carenti di specificità.

Affinché un credito sia ammesso in prededuzione, non è sufficiente che lo stesso venga a maturare durante la pendenza di una procedura concorsuale, essendo presupposto indefettibile, per il riconoscimento della prededucibilità, che la genesi dell'obbligazione sia temporalmente connessa alla pendenza della procedura medesima e che, comunque, l'assunzione di tale obbligazione risulti dal piano o dalla proposta(Cass. 12 luglio 2018, n. 18488; cfr. pure Cass. 9 settembre 2016, n.  17911)o che comunque il credito stesso sia funzionale al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano medesimo e dell’adempimento della proposta(Cass. 10 gennaio 2018, n. 380) .

Il ricorrente, però, nulla spiega quanto alle ragioni della spettanza della prededuzione: non descrive l’attività lavorativa svolta e non chiarisce da quali documenti il Tribunale avrebbe dovuto trarre argomenti a sostegno dell’invocata prededucibilità del credito; nemmeno assume che utili riscontri, al riguardo, si sarebbero potuti trarre dalla prova testimonialedalla parte formulata: prova che ─ si è visto ─ il Giudice dell’opposizione ha peraltro giudicato inammissibile con statuizione che resiste a censura.

4. ― Col quinto motivo si oppone la violazione e falsa applicazione dell’art. 2751 bis c.c.Il ricorrente assume che le prestazioni da lui rese dovevano intendersi unitarie in quanto eseguite dal 2008 al 2014 senza soluzione di continuitàe rileva che, nel quadro del la previsione del cit. Sez.

I–RG 17190/2017 camera di consiglio10.7.2023 art. 2751 bis,le stesse vannovalutate unitariamente con riferimento al momento in cui sono richiesti odevono essere richiesti gli onorari.

Il sesto motivo oppone l'omessa motivazione sul privilegio del credito.

Con riferimento alle questioni di cui al quinto mezzo si lamenta cheil Tribunale non abbia speso alcuna motivazione.

I due motivi si rivelanoinammissibili.

Della questione affrontata dai due motivi in esame il T ribunale non si occupa; né il ricorrente spiega come la medesima venne sottoposta al Giudice dell’opposizione: è da notare, anzi, come il tema indiscorso non risulti affrontato nei motivi di opposizione riassunti a pagg. 5 ss. del ricorso per cassazione.

Va quindi fatta applicazione del principio per cui ove, con il r icorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actisla veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass. 9 agosto 2018, n. 20694; Cass. 13 giugno 2018, n. 15430).

5. ― C o l settimo motivo si prospetta, ancora, un vizio di omessa motivazione.

Rileva il ricorrente di essersi doluto, nell'atto di opposizione,quanto alla disparità di trattamento di cui era stato oggetto rispetto ai colleghi di reparto che avevano visto riconoscersi i crediti in prededuzione.

Pure sul punto si deduce sia mancata alcuna motivazione.

Il motivo è inammissibile.

L’obbligo di motivazione non d oveva misurarsi con decisioni assunte in altri procedimenti nei confronti di altri professionisti.

Con riguardo alla spettanza della prededuzione nulla è poi specificamente Sez.

I–RG 17190/2017 camera di consiglio10.7.2023 dedotto: sicché il mezzo segue la stessa sorte del terzo e del quarto motivo.

6. ― Il ricorso va dunque respinto.

7. ─ Nulla deve statuirsi in punto di spese processuali.

P.Q.M. rigetta il ricorso; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater,del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
3 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17190 R.G. anno 2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] straordinaria [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; intimata avverso il decreto n.343/2017depositato il 6 giugno 2017 del Tribunale di Roma. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 luglio 2023dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― R omano Guidi ha presentato domanda di ammissione al Sez. I–RG 17190/2017 camera di consiglio10.7.2023 passivo dell'amministrazione straordinaria di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. p er alcuni crediti di lavoro da lui maturati , quale medico libero professionista,ammontanti alla somma di euro 43.926,08, di cui euro 25.909,04 in prededuzione e euro 18.017,04 in via privilegiataex art. 2751 bis, n. 2, c.c.. La domanda è stata accolta dal Giudice delegato limitatamente all'importo di euro 28.426,07, di cui euro 8.990,85 in prededuzione, euro 1.798,18 in via privilegiata ed euro 17.637,04 in chirografo. 2. ― Guidi ha proposto opposizione allo stato passivo insistendo per l'ammissione del credito nella misura richiesta. Il commissario straordinario non si è costituito. Il Tribunale di Roma ha ritenuto che l'opponente avesse provato il suo credito nella misura risultante dalla ricognizione operata dal commissario giudizialein sede di concordato preventivo: posto che il detto organo aveva indicato in euro 29.801,08 l'ammontare complessivo del credito spettante a [OSCURATO:PERSONA], il Giudice dell'opposizione ha ritenuto che il credito andasse riconosciuto in tale maggiore ammontare. Ha aggiunto il Tribunale che la prova testimoniale richiesta dall'opponente risultava essere generica e che nessun elemento probatorio era stato offerto a dimostrazione dell'ulteriore importo rivendicato. 3. ― Avverso il decreto del Tribunale capitolino [OSCURATO:PERSONA] a proposto un ricorso per c assazione articolato in sette motivi . L'amministrazione straordinaria non ha svolto difese.Parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― I l primo motivo oppone la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.. Si osserva che la dichiarazione del commissario giudiziale nella procedura di concordato preventivo quanto all’ammontare del credito era stata resa sulla base delle scritture contabili della società, le quali avevano valore confessorio, essendo Sez. I–RG 17190/2017 camera di consiglio10.7.2023 ricognitive del debito vantatodal ricorrente. Si aggiunge che il credito vantato dall'istante non era stato contestato, nemmeno parzialmente, dall'amministrazione straordinaria. Il motivo èinfondato. In sede di opposizione allo stato passivo al curatore fallimentare non è opponibile l'efficacia probatoria tra imprenditori, di cui agli artt.2709 e 2710 c.c., delle scritture contabili regolarmente tenute (Cass. 4 dicembre 2020, n. 27902; Cass. 7 luglio 2015, n. 14054). Quanto alla dedotta mancata contestazione del credito, essa è evidentemente riferita (nelle difese della parte) al procedimento di verifica del passivo, non al giudizio di opposizione, in cui l’amministrazione straordinaria non si è costitui t a (e in cui, conseguentemente, l’art. 115, comma 1, c.p.c., non avrebbe comunque modo di operare). Ebbene, la censura è carente di autosufficienza, in quanto l’istante nulla ha chiarito in ordine all’asserita mancata contestazione.Si osserva, per completezza , che in tema di verificazione del passivo, il principio di non contestazione non comporta affatto l'automatica ammissione del credito allostato passivo solo perché non sia stato contestato dal curatore (o dai creditori eventualmente presenti in sede di verifica), competendo al giudice delegato (e al tribunale fallimentare) il potere di sollevare, in via ufficiosa, ogni sorta di eccezioni in tema di verificazione dei fatti e delle prove (Cass. 24 maggio 2018, n. 12973; Cass. 8 agosto 2017, n. 19734; Cass. 6 agosto 2015, n. 16554);vero è che la giurisprudenza più recente ha ritenuto che il principio di non contestazione sia operante anche nei confronti del curatore fallimentare: ma ciò, appunto, con riguardo al giudizio di opposizione allo stato passivo econ la precisazione che, in ogni caso, tale principio deve necessariamente coordinarsi con i poteri del giudice delegato quanto al regime delle eccezioni rilevabili d'ufficio, sì che la non contestazione del curatore può non comportare l'automatica ammissione del credito allo stato passivo, attesa la competenza del Sez. I–RG 17190/2017 camera di consiglio10.7.2023 giudice delegato a sollevare a sua volta, in via ufficiosa, eccezioni circa l'ammissibilità del credito(Cass. 31 maggio 2022, n. 17731). 2. ― Il secondo motivo denuncia l'omessa motivazione con riguardo alla mancata ammissione della prova testimoniale. Viene lamentato che il provvedimento impugnato, sul punto, si sia limitato a rilevareche «la prova per testi, in ragione della genericità della stessa circa la natura e qualità dell'eventuale prestazione»,doveva « ritenersi inammissibile». Il motivo è inammissibile. Il decreto impugnato non evidenzia, al riguardo, il denunciato vizio di motivazione che oggi rileva in sede di legittimità , e cioè l'anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante: «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», «motivazione apparente», «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile», con esclusione delsemplice difetto di «sufficienza» della motivazione (Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054). 3. ― Col terzo mezzo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 111 l. fall.. Si osserva che l'intera somma dovuta per le prestazioni rese « in corso di procedure derivanti dalla gestione dell'impresa» doveva essere ammessa in prededuzione. Secondo il ricorrentela continuità tra il concordato preventivo e l'amministrazione straordinaria oggi pendente avrebbe dovuto indurre il Tribunale a ritenere prededucibilii crediti maturati successivamente al 31 dicembre 2013, considerato che il commissario giudiziale aveva indicato nel 17 aprile 2013 la data di avvenuta presentazione del ricorso per il concordato preventivo. Il quarto motivo prospetta l’omessa motivazione sull'entità dei crediti in prededuzione. Deduce il ricorrente che il Tribunale aveva mancato di argomentare quanto alriconoscimento della prededuzione. Sez. I–RG 17190/2017 camera di consiglio10.7.2023 Le due censure concernono prestazioni che sarebbero maturate nel 2014, in epoca successiv a alla presentazione della domanda di concordato; in base alla prospettazione del ricorrente, una parte dell’importo complessivo per cui si rivendica la prededuzione ― quello di euro 11.784,04, relativo al periodo anteriore al 31 dicembre 2013 ― sarebbe stato riconosciuto dal commissario giudiziale nello stesso documento valorizzato dal Tribunale ai fini del parziale accoglimento dell’opposizione. I due mezzi sono inammissibili, in quanto carenti di specificità. Affinché un credito sia ammesso in prededuzione, non è sufficiente che lo stesso venga a maturare durante la pendenza di una procedura concorsuale, essendo presupposto indefettibile, per il riconoscimento della prededucibilità, che la genesi dell'obbligazione sia temporalmente connessa alla pendenza della procedura medesima e che, comunque, l'assunzione di tale obbligazione risulti dal piano o dalla proposta(Cass. 12 luglio 2018, n. 18488; cfr. pure Cass. 9 settembre 2016, n.  17911)o che comunque il credito stesso sia funzionale al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano medesimo e dell’adempimento della proposta(Cass. 10 gennaio 2018, n. 380) . Il ricorrente, però, nulla spiega quanto alle ragioni della spettanza della prededuzione: non descrive l’attività lavorativa svolta e non chiarisce da quali documenti il Tribunale avrebbe dovuto trarre argomenti a sostegno dell’invocata prededucibilità del credito; nemmeno assume che utili riscontri, al riguardo, si sarebbero potuti trarre dalla prova testimonialedalla parte formulata: prova che ─ si è visto ─ il Giudice dell’opposizione ha peraltro giudicato inammissibile con statuizione che resiste a censura. 4. ― Col quinto motivo si oppone la violazione e falsa applicazione dell’art. 2751 bis c.c.Il ricorrente assume che le prestazioni da lui rese dovevano intendersi unitarie in quanto eseguite dal 2008 al 2014 senza soluzione di continuitàe rileva che, nel quadro del la previsione del cit. Sez. I–RG 17190/2017 camera di consiglio10.7.2023 art. 2751 bis,le stesse vannovalutate unitariamente con riferimento al momento in cui sono richiesti odevono essere richiesti gli onorari. Il sesto motivo oppone l'omessa motivazione sul privilegio del credito. Con riferimento alle questioni di cui al quinto mezzo si lamenta cheil Tribunale non abbia speso alcuna motivazione. I due motivi si rivelanoinammissibili. Della questione affrontata dai due motivi in esame il T ribunale non si occupa; né il ricorrente spiega come la medesima venne sottoposta al Giudice dell’opposizione: è da notare, anzi, come il tema indiscorso non risulti affrontato nei motivi di opposizione riassunti a pagg. 5 ss. del ricorso per cassazione. Va quindi fatta applicazione del principio per cui ove, con il r icorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actisla veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass. 9 agosto 2018, n. 20694; Cass. 13 giugno 2018, n. 15430). 5. ― C o l settimo motivo si prospetta, ancora, un vizio di omessa motivazione. Rileva il ricorrente di essersi doluto, nell'atto di opposizione,quanto alla disparità di trattamento di cui era stato oggetto rispetto ai colleghi di reparto che avevano visto riconoscersi i crediti in prededuzione. Pure sul punto si deduce sia mancata alcuna motivazione. Il motivo è inammissibile. L’obbligo di motivazione non d oveva misurarsi con decisioni assunte in altri procedimenti nei confronti di altri professionisti. Con riguardo alla spettanza della prededuzione nulla è poi specificamente Sez. I–RG 17190/2017 camera di consiglio10.7.2023 dedotto: sicché il mezzo segue la stessa sorte del terzo e del quarto motivo. 6. ― Il ricorso va dunque respinto. 7. ─ Nulla deve statuirsi in punto di spese processuali. P.Q.M. rigetta il ricorso; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater,del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteri
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