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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 gennaio 2023

Cassazione n. 09308/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 32761/2022 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza emessa in sede di rinvio dal Tribunale di Roma in data 14.7.2022 - a seguito di annullamento disposto dalla prima sezione penale di questa Corte il 19.12.2019 -, la quale ha rideterminato la pena inflitta al Cela per il delitto di cui all'art. 73 co. 1 t.u. stup. in anni cinque di reclusione, ferma restando la pena pecuniaria originariamente inflitta, pari ad C 18.000 di multa.

Il Tribunale capitolino era stato adito dal condannato, in qualità di giudice dell'esecuzione, al fine di far valere la declaratoria di incostituzionalità del minimo edittale previsto per i fatti di non lieve entità relativi alle c.d.

"droghe pesanti", pronunciata dalla Corte costituzionale con sentenza 40/2019.

Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione il condannato, denunciando, con unico motivo, che il Tribunale non ha mantenuto la pena al livello del - sopravvenuto e più favorevole - minimo edittale, avendo fissato una pena base più elevata di quel minimo (pari a sette anni e sei mesi), in tal modo travalicando i limiti dei propri poteri.

In definitiva, ad avviso della difesa, il Tribunale avrebbe dovuto unicamente modificare l'entità della sanzione rapportandola al nuovo minimo edittale così come modificato dalla pronuncia della Corte costituzionale.

La doglianza è manifestamente infondata e aspecifica.

Il mandato della sentenza rescindente era quello di commisurare la nuova pena da irrogare alla mutata cornice edittale, data l'illegalità di una pena che era stata parametrata ai vecchi limiti, con l'obbligo di una riduzione della pena, senza tuttavia la necessità di aderire al "nuovo" minimo edittale ma di fornire congrua motivazione delle ragioni della quantificazione (in linea con quanto previsto, tra le altre, da Sez. 6, n. 3481 del 22/10/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278132).

Ebbene, la Corte di appello ha indicato le ragioni — oggettive e soggettive — per cui la pena base è stata sì diminuita ad anni sette e mesi sei di reclusione (poi decurtata ad anni cinque per il rito) rispetto a quella di otto anni di reclusione posta a base del calcolo dal Giudice della cognizione, ma si è mantenuta discosta dal nuovo minimo edittale.

Tale potere commisurativo era concesso al Giudice dell'esecuzione, laddove supportato da idonea motivazione; motivazione che è stata resa e che il ricorrente non ha per niente affrontato.

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 25 gennaio 2023 Il consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 32761/2022 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza emessa in sede di rinvio dal Tribunale di Roma in data 14.7.2022 - a seguito di annullamento disposto dalla prima sezione penale di questa Corte il 19.12.2019 -, la quale ha rideterminato la pena inflitta al Cela per il delitto di cui all'art. 73 co. 1 t.u. stup. in anni cinque di reclusione, ferma restando la pena pecuniaria originariamente inflitta, pari ad C 18.000 di multa. Il Tribunale capitolino era stato adito dal condannato, in qualità di giudice dell'esecuzione, al fine di far valere la declaratoria di incostituzionalità del minimo edittale previsto per i fatti di non lieve entità relativi alle c.d. "droghe pesanti", pronunciata dalla Corte costituzionale con sentenza 40/2019. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione il condannato, denunciando, con unico motivo, che il Tribunale non ha mantenuto la pena al livello del - sopravvenuto e più favorevole - minimo edittale, avendo fissato una pena base più elevata di quel minimo (pari a sette anni e sei mesi), in tal modo travalicando i limiti dei propri poteri. In definitiva, ad avviso della difesa, il Tribunale avrebbe dovuto unicamente modificare l'entità della sanzione rapportandola al nuovo minimo edittale così come modificato dalla pronuncia della Corte costituzionale. La doglianza è manifestamente infondata e aspecifica. Il mandato della sentenza rescindente era quello di commisurare la nuova pena da irrogare alla mutata cornice edittale, data l'illegalità di una pena che era stata parametrata ai vecchi limiti, con l'obbligo di una riduzione della pena, senza tuttavia la necessità di aderire al "nuovo" minimo edittale ma di fornire congrua motivazione delle ragioni della quantificazione (in linea con quanto previsto, tra le altre, da Sez. 6, n. 3481 del 22/10/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278132). Ebbene, la Corte di appello ha indicato le ragioni — oggettive e soggettive — per cui la pena base è stata sì diminuita ad anni sette e mesi sei di reclusione (poi decurtata ad anni cinque per il rito) rispetto a quella di otto anni di reclusione posta a base del calcolo dal Giudice della cognizione, ma si è mantenuta discosta dal nuovo minimo edittale. Tale potere commisurativo era concesso al Giudice dell'esecuzione, laddove supportato da idonea motivazione; motivazione che è stata resa e che il ricorrente non ha per niente affrontato. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 gennaio 2023 Il consigliere estensore
Sentenza Cassazione n. 09308/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris