CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 settembre 1998
Cassazione n. 27782/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/09/1998 avverso la sentenza del 17/09/2025 della CORTE APPELLO di LECCE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge e il difetto di motivazione della sentenza impugnata per avere fatto impropriamente ricorso alla tecnica della motivazione per relationem, è del tutto generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata esente da vizi apoditticamente denunciati, non indica puntualmente gli elementi che sono alla base della censura formulata non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contestano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità, è manifestamente infondato poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e i consolidati principi della giurisprudenza di legittimità opportunamente richiamati dalla Corte di merito che, a pagine 1 e 2, ha escluso la particolare tenuità del porto abusivo di arma impropria, quando, come nella specie, è già giudicato di non lieve entità, e ha altresì ribadito l'insussistenza dei presupposti applicativi dell'art. 131- bis cod. pen. per i restanti reati essendo l'imputato gravato, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, da precedenti specifici in materia di rapina ed armi ed essendo stato dichiarato responsabile anche nel presente procedimento per quattro episodi criminosi; osservato che il terzo, il quarto, il quinto e il sesto motivo di ricorso, con cui si censura la sentenza impugnata per violazione di legge e difetto di motivazione in ordine al diniego del vincolo di continuazione esterna con i reati giudicati sentenza della Corte di appello di Roma n. 803/2020 e delle circostanze attenuanti generiche, alla ritenuta sussistenza della recidiva contestata nonché alla complessiva determinazione del trattamento sanzionatorio e della misura degli aumenti per continuazione, sono tutti manifestamente infondati in quanto la motivazione della Corte territoriale su ciascun punto oggetto di doglianza è esente dai lamentati vizi logici e giuridici; che la Corte di merito ha congruamente evidenziato come la sola omogeneità dei beni protetti dalle norme violate con le condotte, poste in essere in luoghi diversi e a distanza di cinque anni, non sia sufficiente per considerarle frutto di un'unica deliberazione di fondo ma che, al più, risultino occasionate da circostanze imprevedibili e contingenti, indicative di un'attitudine a delinquere del ricorrente; che, peraltro, nel motivare il diniego delle predette circostanze attenuanti, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi 1favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in proposito, pag. 3 sulla negativa personalità dell'imputato e sulla gravità delle concrete modalità delle sue condotte), ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; che per confermare la ritenuta recidiva, la Corte territoriale, nel rispetto dei principi sanciti dalla giurisprudenza di legittimità, ha congruamente valorizzato come la natura dei reati commessi e il tipo di devianza di cui sono espressione siano sintomatici di una crescente colpevolezza e pericolosità del prevenuto; che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti per continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, è necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena, contrariamente al caso in esame in cui sia la pena base sia gli aumenti per continuazione si sono attestati sul minimo, sia di gran lunga superiore alla misura media (si veda, in proposito, pag. 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M P.Q.Mte 2