CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 marzo 2023
Cassazione n. 22848/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Messina, con sentenza in data 22 settembre 2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Messina, in data 20 novembre 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 648 cpv. cod. pen. (capo A), 110, 474, comma 2 cod. pen. (capo B). Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in relazione al mancato accoglimento della richiesta di assoluzione e di conversione della pena ai sensi dell'art. 53 I. 689/1981, è manifestamente infondato essendosi chiaramente esplicitate le ragioni della condanna (v. pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata) e del diniego di conversione della pena detentiva in quella pecuniaria ("i precedenti penali dell'imputato ostano all'accoglimento della richiesta di conversione della pena, denotandone l'indole criminale e la peculiare tendenza a commettere reati contro il patrimonio"); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 21 marzo 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente