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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 maggio 2023

Cassazione n. 39579/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza emessa in data 03/11/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Roma in data 08/04/2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 629, comma secondo, 628 comma terzo n. 1 cod. pen., con la recidiva specifica, reiterata di infraquinquennale.

Considerato che i motivi di ricorso, che contestano la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di concorso in estorsione aggravata, nonché l'integrazione della circostanza aggravante di cui all'art. 628 comma terzo n. 1 cod. pen., sono inammissibili poiché privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso, oltre che pedissequamente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con il supporto di corretti argomenti giuridici da parte dei giudici di merito, con cui la ricorrente omette il confronto (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata sul compendio probatorio gravante sulla MORETTI, comprovante il concorso della prevenuta nel reato di estorsione e pag. 6 della sentenza sulla corretta integrazione dell'aggravante contestata, essendo emersocomeall'estorsione abbiano partecipato più soggetti e che tale compresenza abbia ingenerato un particolare stato di timore nella vittima); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 16/05/2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza emessa in data 03/11/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Roma in data 08/04/2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 629, comma secondo, 628 comma terzo n. 1 cod. pen., con la recidiva specifica, reiterata di infraquinquennale. Considerato che i motivi di ricorso, che contestano la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di concorso in estorsione aggravata, nonché l'integrazione della circostanza aggravante di cui all'art. 628 comma terzo n. 1 cod. pen., sono inammissibili poiché privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso, oltre che pedissequamente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con il supporto di corretti argomenti giuridici da parte dei giudici di merito, con cui la ricorrente omette il confronto (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata sul compendio probatorio gravante sulla MORETTI, comprovante il concorso della prevenuta nel reato di estorsione e pag. 6 della sentenza sulla corretta integrazione dell'aggravante contestata, essendo emersocomeall'estorsione abbiano partecipato più soggetti e che tale compresenza abbia ingenerato un particolare stato di timore nella vittima); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16/05/2023 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 39579/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris