CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 17820/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha conc:Jso chiedendo Il P.G. si riporta integralmente alla requisitoria depositata e conclude per l'accoglimento di entrambi i ricorsi con conseguente annullamento con rinvio della sentenza impugnata. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale deposita conclusioni e nota spese, chiede il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi del ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 18 marzo 2021 la Prima Sezione di questa Corte di Cassazione, per quanto rileva in questa sede, annullava la sentenza della Corte di Assise di Appello di Roma del 5.2.2020 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla circostanza aggravante del nesso teleologico, contestata al capo F), relativo all'omicidio, commesso in concorso tra loro, di [OSCURATO:PERSONA], avvenuto dopo averlo sequestrato e detenuto in un luogo non meglio precisato, non riuscendo ad ottenere dallo stesso atti dispositivi nei confronti della Georgeta, immobilizzandolo con delle corde e del nastro isolante, imbavagliandolo con un pezzo di stoffa incappucciandolo con un panno e stringendogli il collo con una corda che legava pure ai piedi, cagionando così la morte dello stesso per asfissia meccanica violenta, commettendo tale fatto per "occultare i reati di cui ai capi A), sequestro di persona, e B), rapina, (gli imputati invero sono stati assolti dal reato di cui al capo D- falso in titoli di credito -perché non più previsto dalla legge come reato, in relazione al quale pure era stata contestata l'aggravante in questione). 1.1. Rilevava, tra l'altro, la sentenza di annullamento che il tema del nesso teleologico era stato trattato dé..!ia Corte territoriale in modo carente e contraddittorio, avendo ritenuto accertato che il Faiola e la Vaceanu avessero commesso l'omicidio "per procurarsi l'impunità dagli altri reati", senza, però, offrire una specifica giustificazione a supporto dell'assunto. Nell'esaminare l'atteggiamento soggettivo degli imputati, la Corte territoriale escludeva che l'uccisione della vittima fosse stata programmata fin dall'inizio del sequestro, ritenendola, invece, il frutto di una decisione improvvisa "dettata da furia, rancore, risentimento e non sorretta da lucido calcolo", ma non ricollegava in alcun modo, siffatta decisione alla preventiva ideazione ed esecuzione degli altri reati commessi ai danni dell'Esposito durante il periodo di privazione della libertà personale (segnatamente quelli contestati nei capi A) e B) dell'imputazione). Anzi, aveva espressamente escluso, sulla scorta di precise circostanze fattuali, che gli imputati avessero commesso l'omicidio per evitare di essere facilmente smascherati, riconoscendo che la Vaceanu aveva, per di più, la fondata•aspettativa di non essere denunziata dall'Esposito, avendone concretamente sperimentato nel tempo la benevolenza; ciò che rilevava per la configurabilità sul piano soggettivo, non era, infatti, la iniziale progettazione unitaria del reato-mezzo e del reato-fine, che poteva anche mancare, ma la consapevolezza e la volontà dell'agente di porre in essere il reato-fine in esecuzione di uno dei nessi di collegamento, strumentali e funzionali, con il reato-mezzo, presi in considerazione dalla norma citata e, dunque, nel caso in esame la consapevolezza e la volontà di commettere l'omicidio, anche allo scopo di occultare i pregressi reati di rapina e sequestro di persona e per conseguirne l'impunità. Peraltro, siffatta introiezione soggettiva, secondo il criterio di imputazione delle circostanze aggravanti di cui all'art. 59 cod. pen., ben può essere presente nella mente di colui agisce con il dolo di impeto, inteso come "la risposta immediata o quasi immediata ad uno stimolo esterno". L'agente, pur quando si determini alla consumazione del reato-fine in "risposta immediata o quasi immediata" ad uno stimolo non oggetto di preventiva elaborazione, ben può perseguire una connessa e coeva ulteriore (e contestuale) intenzionalità, nella specie il conseguimento dell'impunità di un precedente reato o il suo occultamento, quanto meno nel senso di percepirne in modo cosciente la sussistenza, trattandosi di finalità che non necessitano di particolare meditazione e ricerca, né di tempi lunghi, concentrandosi nella mera rappresentazione del collegamento tra i reati. Pertanto non essendosi la Corte di appello debitamente soffermata sulle delineate condizioni soggettive che integrano la circoAanza del nesso teleologico, ne consegue l'annullamento con rinvio in parte qua della sentenza impugnata 2. La Corte di Assise di Appello di Roma, giudicando in sede di rinvio, con sentenza del 17.9.2021, ha ritenuto la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 2 c.p., contestata al capo F), determinando la pena per il Faiola in anni 30 di reclusione e per la Vaceanu in anni 19 di reclusione. 3. Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con distinti atti, a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure, la prima, ad un unico motivo, sovrapponibile, in sostanza, al secondo motivo di ricorso del Faiola. 3.1. Con tali motivi si deduce il vizio di violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p., in relazione all'art. 61 n.2 c.p. e il vizio di motivazione circa la sussistenza del nesso teleologico del reato di omicidio e delle circostanze aggravanti di cui all'art. 576 n.1, in relazione agli artt. 61 n.2 e 577 n. 2) e 3) c.p., per avere la Corte territoriale ritenuto integrate le condizioni soggettive descritte dall'art. 61 n.2 c.p., ai fine di applicare la circostanza aggravante del nesso teleologico, senza seguire i principi fissati nella sentenza di annullamento; una incongruenza del ragionamento seguito dalla Corte territoriale è ravvisabile nel fatto di aver individuato un primo elemento in base al quale inserire l'accettazione della finalità eventuale- e dunque della ricorrenza dell'aggravante- nella conversazione telefonica del 23.3.2017, concludendo nel senso che gli imputati ben potevano prevedere che attraverso l'azione omicida avrebbero conseguito anche l'impunità degli altri reati, senza tuttavia dar conto della certezza di ciò; peraltro, la Vaceanu confidava nel silenzio della vittima, fatto che esclude qualsiasi rappresentazione o finalità di ricerca dell'impunità attraverso la commissione dell'omicidio; non appare sufficiente il richiamo al rancore nutrito nei confronti della vittima, dal solo Faiola e non dalla Vaceanu, e quindi ininfluenti rispetto all'elemento volontaristico della aggravante.; il secondo elemento è costituito dalle modalità di liberazione del cadavere, elemento questo rappresentato con motivazione del tutto apparente; inoltre, la sentenza impugnata evidenzia una chiara frattura tra la premessa e la conclusione laddove individua nella rabbia la spinta all'uccisione dell'Esposito, senza individuare il momento in cui nell'agire con rabbia entrambi gli imputati si sarebbero rappresentati la possibilità, accettandola, di occultare tutti i reati, certamente non ravvisabile nella sparizione del cadavere, che è momento inerente esclusivamente al reato di omicidio. 4. [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo di ricorso, deduce il vizio di violazione di legge di cui all'art. 606 co. 1 lett. b) c.p.p. in relazione all'art. 133 c.p.; invero la Corte d'assise di appello avrebbe dovuto specificamente argomentare in sede di rinvio sulla pena, anche al solo fine di rigettare la censura ancora aperta, sulla base del principio di diritto enunciato con la sentenza di annullamento che riteneva assorbito nella nuova valutazione il tema della dosimetria della pena devoluto dal solo Faiola; la sentenza di annullamento non aveva posto la questione della pena in via subordinata e dipendente, bensì come richiesta di nuova valutazione non subordinatamente alla esclusione dell'aggravante di cui all'articolo 61 numero 2; proprio il riconoscimento dell'aggravante in relazione alla censura proposta, avrebbe dovuto indurre la Corte di merito, nel giudizio rescissorio, a rivedere la valutazione dosimetrica, in ragione dei principi enunciati nell'art. 133 c.p. e, quindi, a rispondere alla censura proposta e rimasta inevasa. 5. Il Procuratore Generale in sede, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'accoglimento di entrambi i ricorsi con conseguente annullamento con rinvio della sentenza impugnata, quanto al nesso teleologico tra il reato di omicidio sub f) e i reati sub a), b), c), e). [OSCURATO:PERSONA] La sentenza impugnata va annullata con rinvio, in accoglimento del ricorso della Vaceanu e del secondo motivo di ricorso del Faiola, limitatamente al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 2, cod. pen., contestata al capo F), in relazione ai reati di cui al capo A), sequestro di persona, e B) rapina, in danno di [OSCURATO:PERSONA], vittima dell'omicidio di cui al capo F appunto (gli imputati sono stati assolti dal reato di cui al capo D - falso in titoli di credito -perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato). 1.Prima di dar conto delle ragioni della fondatezza dei ricorsi dei ricorrenti, vale riportare i punti salienti della sentenza impugnata. Invero, la Corte territoriale dopo aver premesso in fatto- partendo dalla ricostruzione degli accadimenti operata dal giudice di primo grado e confermata in appello, secondo cui l'omicidio dell'Esposito fu frutto di una decisione improvvisa degli imputati, "dettata da furia, rancore, risentimento e non sorretta da lucido calcolo", scaturita dalla presa di coscienza dell'impossibilità di derubare l'Esposito non potendo incassare gli assegni della vittima- ha evidenziato come l'aggravante di cui all'articolo 61 n. 2 cod. pen. abbia natura soggettiva. All'uopo, pur in assenza di premeditazione del delitto, (circostanza questa definitivamente esclusa dalla prima sentenza della Corte d'assise di appello di Roma), la configurabilità dell'aggravante in questione non sarebbe impedita, poiché essa non è incompatibile con il dolo di impeto, in quanto l'ideazione e l'esecuzione del reato mezzo e del reato fine possono coincidere, mantenendo il collegamento strumentale e funzionale tra i due fatti di reato. Inoltre, avendo l'aggravante del nesso teleologico natura soggettiva è sufficiente accertare la consapevolezza in capo agli autori del reato della possibilità ulteriore e contestuale di occultare precedenti reati e conseguire l'impunità attraverso un'azione criminosa e l'intenzionalità dello stesso ad agire.Tanto premesso, ia Corte territoriale ha rilevato come dalla conversazione del 23 marzo 2017 intercorsa tra il Faiola e la Vaceanu emerga l'evidente finalità punitiva e vendicativa dell'azione, laddove il primo evidenziava "vediamo come possiamo scassare il mazzo Umberto, va bene?" ovvero "si sta scavando la fossa", concludendo, poi, nel senso che sebbene non possa affermarsi con certezza che la finalità del Faiola e della Vaceanu- concorrente morale nel reato- fosse quella di occultare i reati fine (rapina e sequestro di persona) attraverso il reato mezzo (omicidio) è, invece, indubbio il fatto che gli imputati ben potevano prevedere che, attraverso l'azione omicida, avrebbero conseguito anche l'impunità degli altri reati, atteso che la vittima conosceva bene l'identità dei suoi aggressori e, pertanto, avrebbe potuto facilmente incriminarli, evenienza questa che poteva essere esclusa solo eliminando il soggetto. Inoltre, dalle modalità con cui la Vaceanu e il Faiola si erano liberati del cadavere, emerge con chiarezza l'intenzione dei due di conseguire l'impunità degli illeciti commessi, non avendo ormai alc ma possibilità di realizzare il piano originario di rapinare l'Esposito. 2.La riportata motivazione della Corte territoriale, come dedotto dai ricorrenti, presenta indubbi aspetti di illogicità e non appare rispettosa del dictum della sentenza di annullamento. Infatti, se da un lato, la Corte territoriale individua in una "evidente finalità punitiva e vendicativa" quella che ispirò l'omicidio dell'Esposito, dall'altro, poi, evidenzia che non può affermarsi con certezza che la realizzazione dell'omicidio fosse finalizzata a occultare i reati di rapina e sequestro di persona, ma "gli imputati ben potevano prevedere che attraverso l'azione omicida avrebbero conseguito anche l'impunità degli altri reati", tanto che in definitiva la sussistenza del nesso teleologico viene fatta discendere automaticamente dal fatto che gli imputati non potevano non rappresentarsi che "eliminando" l'Esposito avrebbero potuto conseguire l'impunità degli altri reati. Il tutto in un contesto in cui non viene operata una scelta chiara sull'ipotesi (o sulle ipotesi) di nesso teleologico in concreto tonfigurata, tenuto conto del fatto che in imputazione si dà atto che il fatto di omicidio è stato commesso per occultare i reati di cui ai capi A) e B), mentre nella sentenza impugnata si fa congiuntamente riferimento pure all'ipotesi di impunità, a tratti operando una commistione tra le ipotesi suddette. Infatti bisogna distinguere la prima ipotesi prevista dall'art. 61 n. 2 c.p., integrante la c.d. connessione teleologica, al fine di eseguire o occultare altro reato, dalle restanti due ipotesi, inquadrabili nella connessione consequenziale. 3. La sentenza di annullamento, invero, aveva posto in risalto - come evidenziato in premessa- che nella fattispecie in esame, esclusa la circostanza aggravante della premeditazione per il reato di omicidio di cui al capo F), occorreva specificamente indagare sulla consapevolezza e la volontà dell'agente di porre in essere il reato-fine, in esecuzione di uno dei nessi di collegamento, strumentali e funzionali, con il reato-mezzo presi in considerazione dall'art. 61 n. 2 c.p. e, dunque, nella fattispecie sulla cc). nsapevolezza e la volontà di commettere l'omicidio, anche allo scopo di occultare i pregressi reati di rapina e sequestro di persona e/o per conseguirne l'impunità. Infatti, la consumazione del reato-fine di omicidio in "risposta immediata o quasi immediata" ad uno stimolo non oggetto di preventiva elaborazione, ben può perseguire una connessa e coeva ulteriore (e contestuale) intenzionalità, nella specie il conseguimento dell'impunità di un precedente reato o il suo occultamento, quanto meno nel senso di percepirne in modo cosciente la sussistenza, trattandosi di finalità che non necessitano di particolare meditazione e ricerca, né di tempi lunghi, concentrandosi nella mera rappresentazione del collegamento tra i reati". Dunque, la Corte territoriale avrebbe dovuto in sede di rinvio soffermarsi sulle delineate condizioni soggettive che integrano la circostanza del nesso teleologico, ma tale cfictum non risulta rispettato, non avendo la Corte medesima, al di là del contesto e delle modalità in cui è maturato l'omicidio, implicanti una sorta di "automatismo" nella configurabilità dell'aggravante, dato conto degli elementi intenzionali dotati di coordinazione finalistica, specificamente rappresentativi della volontà dell'agente di porre in essere l'omicidio in esecuzione di uno dei nessi di collegamento, strumentali e funzionali. Del resto, la circostanza aggravante comune della connessione teleologica contempla e punisce una più intensa criminosità nella condotta dell'agente (Rv. 168905), che perciò richiede una apposita e adeguata motivazione. All'uopo deve ril ,varsi come risultino disancorati da uno specifico contesto argomentativo, significativo al fine della ricorrenza dell'aggravante del nesso teleologico, sia la conversazione del 23.3.2017- in sé neutra al fine del nesso di collegamento tra l'omicidio e gli altri reati- ovvero l'attività successiva all'omicidio (modalità di liberazione del cadavere; abbandono in campagna dei residui alimentari ecc.). 4. Ne consegue che la sentenza impugnata, per le ragioni esposte, deve essere annullata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di assise di appello di Roma. Resta assorbito in tale valutazione l'esame del primo motivo di ricorso del Faiola afferente al trattamento sanzionatorio, da apprezzarsi in esito al rinnovato giudizio sull'aggravante del n