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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 33673/2026

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il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che siè riportato alla requisitoria scritta e concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;sentito, per le parti civili XXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXX, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Pignata che ha chiesto il rigetto dei ricorsi, la conferma della sentenza impugnatae delle statuizioni civili;sentita, per la parte civile XXXXXXXXXXXX, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha chiestoil rigetto dei ricorsi e la conferma della sentenza impugnata;sentita, per le parti civili XXXXXXXXXXX e XXXXXXXXX, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il rigetto dei ricorsi e la conferma della sentenza impugnata;sentito, per la parte civile associazione C.A.M. [OSCURATO:PERSONA] azzurro, l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Salvatori che si è riportato alle conclusioni scritte e nota spese già depositate;sentito il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avvocato [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto l'accoglimento del ricorso;sentito, per XXXXXXXXXXXXXXXX, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha chiestol'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 11 novembre 2025 la Corte d'appello di Napoli, inparziale riforma della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del [OSCURATO:PERSONA] del 5 luglio 2024, che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] eXXXXXXXXXXXXXXXX colpevoli dei delitti di cui agli artt. 81, 609-octies , 609-ter, comma 1, n. 5-sexies, e comma 2, cod. pen. (capi 1 e 2), il XXXXX anche diquelli di cui agli artt. 612, 61 n. 11-quinquies cod. pen. (capo 3) e 612-ter,commi 1 e 3, cod. pen. (capo 4), il XXXXXXXX anche di quello di cui all’art. 612-ter, commi 1 e 3, cod. pen. (capo 5), per avere, in plurime occasioni, commessoXXXXXXXXXX, costringendole con violenza e minaccia a recarsi presso unimmobile abbandonato e poi ivi praticare atti sessuali ovvero a subirli da partedello stesso [OSCURATO:PERSONA] o di altri soggetti minorenni, alla compresenza diXXXXXXXX e molti altri che assistevano alle violenze, deridevano le ragazzine esi accertavano che nessuno si avvicinasse, per avere in seguito inoltrato a terzidei video sessualmente espliciti in cui XXXXXXXXXX consumava dei rapportisessuali, ha confermato la condanna del XXXXX alla pena di tredici anni, quattromesi e 20 giorni di reclusione e rideterminato e ridotto la pena per XXXXXXXX aotto anni e otto mesi di reclusione, confermando nel resto e condannando altresìgli imputati alla rifusione delle spese in favore delle parti civili XXXXXXXXXX eXXXXXXXXXXXX, in persona dei rispettivi tutori, XXXXXXXXXXXX eXXXXXXXXXXX, quest'ultima anche in qualità di rappresentante legale dellaminore XXXXXXXXX, CAM [OSCURATO:PERSONA] ODV in persona del legalerappresentante.2.

Per l 'annul lamento de l la sentenza [OSCURATO:PERSONA] eXXXXXXXXXXXXXXXXhanno proposto distinti ricorsi tramite i rispettivi difensoriAvvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].3. [OSCURATO:PERSONA], ha affidato il ricorso a tre motivi, di seguitoenunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione.3.1.

Con il primo, articolato, motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606,comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 85, 88 e 89 cod. pen,70, cod. proc. pen., in relazione alla ritenuta capacità di intendere e di voleredell'imputato all'epoca dei fatti e alla sua capacità di stare in giudizio.Assume il ricorrente che la Corte di merito ha erroneamente fondato ilsuo giudizio sul punto esclusivamente sugli esiti della perizia psichiatrica dispostain sede di rinnovazione del dibattimento, che, secondo il consolidatoinsegnamento della Suprema Corte, non appartiene alla categoria delle provedecisive, senza considerare adeguatamente le complessive emergenzeprocessuali; in specie la documentazione medica e i referti degli specialisti che, avario titolo, lo hanno visitato anche presso l'istituto penitenziario, accertando chelo stesso è affetto da patologie psichiatriche, da un ritardo mentale di gradomedio e da disabilità cognitiva con difficoltà di apprendimento, che presentaun'evidente stato depressivo, con malnutrizione e dimagrimento notevole, cheaddirittura vi sarebbe il rischio di atti autolesionistici, che il soggetto presentauna capacità di resistere a pressioni esterne e suggestioni di gruppo moltoridotta, tutti elementi sottoposti alla Corte di merito con le doglianze difensive eche non sono stati oggetto di specifica valutazione, con palese violazione dell'art.192 cod. proc. pen.Lamenta altresì la natura solo apparente, e comunque carente, dellamotivazione resa in relazione alla portata probatoria della perizia del dottorXXXXXXXX, in quanto la Corte territoriale, nell’assecondarne le conclusioni, nonsi confronta con l’elaborato del consulente tecnico di parte dottor XXXXXXXXXXche, sulla base della complessiva documentazione sanitaria, ha evidenziato comeil ricorrente già all'epoca dei fatti fosse affetto da un disturbo neuropsichiatricoavente le caratteristiche della irreversibilità, in conseguenza del quale eraverosimilmente grandemente scemata la facoltà di intendere e di volere al tempodei fatti e comunque lo stesso sarebbe incapace di partecipare coscientemente aprocesso.3.2.

Con il secondo, articolato, motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606,comma 1, lett. e), cod. proc. pen., vizio di motivazione carente e illogica inrelazione alla omessa valutazione del contesto di degrado in cui si collocano siagli imputati che le vittime, alla inadeguata disanima della credibilità delle personeoffese e dell'attendibilità del loro narrato, non scevro da elementi dicontraddittorietà, alla mancata esposizione delle ragioni per le quali si è ritenutoche l'imputato abbia agito con dolo.Sotto il primo profilo si rileva che tutti i protagonisti della vicenda sonoespressione di una gioventù culturalmente povera e priva di un'adeguataimpronta etica, come emerge dallo stesso esame del contenuto del cellulare diXXXXXXXXXX, dove sono state rinvenute tracce di riferimenti a sfondo sessuale,e dal fatto che la stessa unitamente alla cugina era solita frequentare ragazzi piùgrandi.Nonostante ciò, è stata omessa una approfondita analisi in ordineall'attendibilità delle persone offese, fondata soltanto sull’asserito difetto diintenti calunniatori, senza considerare: che si trattava di minori precocementesessualizzate come emerge dal linguaggio, crudo e inappropriato, utilizzato dallaXXX nel corso dell'incidente probatorio e dal contenuto dell'apparecchio cellularedella XXXXXXX; che dal racconto sia della XXX che, soprattutto, della XXXXXXX,la quale veniva contattata da uno dei ragazzini tramite Instagram, non emergonospecifiche indicazioni in ordine a eventuali minacce o costrizioni subite perincontrare il XXXXX e presentarsi presso la “Capanna”, luogo ove avvenivano ifatti; che non è stata offerta alcuna spiegazione in merito alla ragione per laquale le due minori, in assenza di condotte minacciose e violente diverse dallapresunta sottrazione dei telefonini, non avessero informato i genitori o chiestoaiuto ad altri soggetti adulti di riferimento.La sentenza impugnata ha omesso di rispondere alle specifiche doglianzedifensive in ordine alla ricorrenza dell'elemento soggettivo, laddove plurimielementi inducevano a ritenere che la condotta del XXXXX fosse stata ispirataalla totale mancanza di consapevolezza circa il disvalore giuridico del suo agire.3.3.

Con il terzo, articolato, motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606,comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 609-octies, 62-bis e 133 cod. pen., e il correlato vizio di motivazione.Si deduce, in primo luogo, che dalla narrazione dei testimoni emerge chenon vi è stata la compartecipazione di tutti i soggetti del gruppo agli episodi incontestazione in quanto emerge esclusivamente la presenza di altri soggettisenza che la stessa si ponga in rapporto causale con l'evento, come nell'episodioricostruito a pagina 28 della sentenza di primo grado, che riguardaesclusivamente un rapporto intercorso tra il XXXXX e la minore XXXXX, senzaalcuna interferenza di altri soggetti, considerata la irrilevanza causaledell'effettuazione di una videoripresa da parte di un terzo.

Di conseguenza èesclusa la configurabilità della contestata fattispecie di cui all'art.609-octies cod.pen.L'apparato motivazionale è altresì inadeguato con riferimento aldenegato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche escluse, per tuttigli imputati, solo in virtù della riprovevolezza delle condotte, con motivazioneapparente che non tiene conto, anche ai fini della dosimetria della pena,significativamente elevata, del fatto che il XXXXX è un soggetto incensurato,culturalmente povero, incapace di rendersi conto del reale disvalore delle suecondotte ed appena maggiorenne.Infine, la sentenza è priva di un'adeguata motivazione in relazione alladoglianza difensiva concernente l'aumento per la continuazione, quantificato inmaniera del tutto immotivata.4.XXXXXXXXXXXXXXXX, ha affidato il ricorso a tre motivi.4.1.

Con il primo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell’art. 609-octies, comma 4, cod. pen.,per non essere stata riconosciuta la circostanza attenuante del contributo diminima importanza e il correlato vizio di motivazione, apparente emanifestamente illogica.Si deduce l'errore logico giuridico in cui sarebbe incorsa la Corte dimerito, peraltro di fatto riproponendo le medesime argomentazioni sviluppate dalgiudice di primo grado, nella misura in cui afferma che la configurabilitàdell'attenuante in discorso doveva essere esclusa in virtù del ruolo delXXXXXXXX, costituito dall'aver operato quale vedetta, dall'atteggiamento diderisione riferito dalle minori persone offese, nella prima versione fornita in sededi s.i.t., e dall'aver contribuito alla circolazione del video della piccolaXXXXXXXXXX, così finendo per confondere il piano relativo alla sussistenza dellapartecipazione al reato con quello, invece rilevante sotto il profilo in discorso,della valutazione qualitativa del contributo fornito.

In definitiva le sentenze dimerito si limitano ad affermare che la presenza dell'imputato avrebbe rafforzatol'intento criminoso degli altri partecipanti, senza valutare accuratamente lerisultanze processuali, in particolare le dichiarazioni di XXXXXXXXXX, qualiriportate alle pagine 61 e 62 della sentenza impugnata e altresì trascritte nelricorso, che evidenziano la presenza solo episodica del XXXXXXXX nei luoghi deifatti e il ruolo certamente marginale nell'economia generale delle azioni brutali,tanto più che lo stesso in alcune occasioni avrebbe anche invitato gli autorimateriali a lasciar stare le ragazzine.4.2.

Con il secondo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1,lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 62-bis, e 133, cod. pen. eil correlato vizio di motivazione in relazione al denegato riconoscimento dellecircostanze attenuanti generiche anche alla luce degli elementi evidenziati dalladifesa di cui è stata omessa la valutazione.Si deduce che la Corte territoriale ha disatteso i principi che governanol'esercizio del potere discrezionale e omesso di fornire adeguata motivazione inquanto, sebbene la difesa avesse evidenziato la tempestiva confessione e ilpentimento manifestato dal ricorrente, la decisione impugnata non colma lalacuna motivazionale denunciata, limitandosi ad affermare l'insussistenza dielementi per poter riconoscere il beneficio, senza alcuna valutazione di quellispecificamente dedotti, tanto più grave considerata la giovane età dell'imputatoe la sua incensuratezza, certamente rientranti tra i criteri indicati dall'art. 133cod. pen.; o l tretutto, nel prosieguo del la motivazione r isultanocontraddittoriamente valorizzati il ruolo ricoperto dal prevenuto - seppur non taleda integrare il riconoscimento dell'attenuante del contributo di minimaimportanza - e così il corretto comportamento processuale, ma solo ai fini delladeterminazione del trattamento sanzionatorio, non considerando che, invece, lepoter adeguare la pena alle peculiarità del caso concreto, da ciò consegue vizio dimotivazione, manifestamente illogica oltre che apparente.4.3.

Con il terzo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 81 e 133, cod. pen., e ilcorrelato vizio di motivazione con riferimento alla determinazione degli aumentidi pena a titolo di continuazione.Si deduce che la Corte di appello, investita di specifica censura inrelazione al trattamento sanzionatorio, lo ha mitigato senza però motivare inalcun modo le ragioni della entità degli aumenti di pena in relazione ai reati di cuiai capi 2) e 5), essendosi limitata ad una mera operazione matematica, che nonconsente alcun controllo sulla correttezza dell'esercizio del potere discrezionale,in violazione del consolidato insegnamento di questa Corte (si cita Sez.

U 24giugno 2021, n. 47.127).5.

Il Procuratore Generale ha chiesto alla Corte di dichiarareinammissibili i ricorsi in quanto, con riguardo al ricorso del XXXXX non sussiste ilvizio di inidonea motivazione, atteso che il provvedimento ha evidenziato leresponsabilità del ricorrente oltre ogni ragionevole dubbio saldando in manieralogica e congrua le fonti di prova in atti, comprese le valutazioni sull'attendibilitàdei testi, considerato in ogni caso che le deduzioni difensive non esplicitamenteaffrontate si intendono assorbite nella motivazione laddove questa ha puntato suelementi incompatibili con le stesse e che la motivazione, asseritamente carente,si salda con quella di primo grado; in specie è manifestamente infondato il primomotivo avendo la Corte pienamente motivato la capacità di intendere e di voleredel ricorrente al momento del fatto, è certamente corretta la qualificazione delreato come violenza di gruppo, sono attrettanto infondate le censure afferentialle attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio in genere.Quanto invece al ricorso del XXXXXXXX risulta correttamente motivatal'esclusione della circostanza attenuante di cui al comma 4 dell’art. 609 octiescod. pen., atteso che il diniego è stato agganciato alla gravità della condottadimostrata attraverso la sua persistenza e l’atteggiamento maltrattante neiconfronti delle minori abusate.

Sono poi adeguatamente motivati anche i puntidella sentenza relativi al corredo circostanziale, compreso il diniego dellecircostanze attenuanti generiche, e al trattamento sanzionatorio essendo statofatto uso corretto dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen. e sinteticamentemotivato anche l'aumento per i reati satellite.6.

Le parti civili Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (tutore della minoreXXXXXXXXXXXX) e Avv. [OSCURATO:PERSONA] (tutrice della minoreXXXXXXXXXX), con memoria del 18 maggio 2026, hanno sollecitato il rigetto delr i c o r so ; l e pa r t i c i v i l i XXXXXXXXXXX , anche pe r l a m ino reXXXXXXXXX,XXXXXXXXXXXX, in proprio e quale genitore esercente la potestàsulla figlia minore, e C.A.M. [OSCURATO:PERSONA] ODV, hanno concluso nei termini dicui al verbale d'udienza, come sopra riportati, altresì depositando articolatememorie con le quali hanno replicato alle censure difensive.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

I ricorsi sottoposti dai difensori del XXXXX e del XXXXXXXX sonoinammissibili.XXXXX2.

Il primo motivo di ricorso, col quale si deduce violazione di legge inrelazione alla ritenuta capacità di intendere e di volere del XXXXX all'epoca deifatti e alla sua capacità di stare in giudizio, è generico per aspecificità intrinsecaed estrinseca.2.1.

Giova premettere che, è inammissibile il ricorso per cassazionefondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, cheripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudicedel gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra leargomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste afondamento dell’impugnazione (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv.281521 - 01; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 4, n.256 del 18/09/1997, Ahmetovic, Rv. 210157; Sez. 4, n. 5191 del 29/03/2000,Barone, Rv. 216473; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634;Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945 - 01).Eccede poi dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni poteredi revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamentirientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sullamotivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ex art. 606, comma1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragionigiuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifestaillogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispettoal fine che ne ha giustificato l'utilizzo e della non emersione di alcuni deipredetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamenteindicati nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisioneinsindacabile. (vedi Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023 Ud., Rv. 284556 - 01;Sez. 6, n. 5334 del 1993, Rv. 194203-01); d'altro canto la cognizione dellaCorte di Cassazione è funzionale a verificare la compatibilità della motivazionedella decisione con il senso comune e con i limiti di un apprezzamentoplausibile, non rientrando tra le sue competenze lo stabilire se il giudice dimerito abbia proposto la migliore ricostruzione dei fatti, né condividerne lagiustificazione (Sez. 1, Sentenza n. 45331 del 17/02/2023 Ud.

Rv. 285504 -01).2.2.

Nel caso in discorso, sotto le spoglie della dedotta violazione dilegge, del tutto genericamente introdotta non essendo stata individuata in checosa sarebbe consistita l'erronea interpretazione delle norme in materia diimputabilità richiamate nel ricorso, i difensori hanno di fatto sollecitato unsindacato sul merito delle valutazioni effettuate nella decisione impugnata,dichiaratamente invocando una rilettura della documentazione medica comedegli accertamenti peritali, oltre che della consulenza tecnica di parte.Il ricorrente - sia con riguardo al primo che, anche, al secondo motivo -pur richiamando formalmente vizi riconducibili alle categorie del vizio dimotivazione, in realtà, con le censure proposte, non ha lamentato unamotivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, ma unadecisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamentesbagliata, ponendosi inammissibilmente in confronto diretto con il materialeprobatorio: infatti, secondo il diritto vivente, è preclusa alla Corte di cassazione«la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, dacontrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversalettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversaricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; in senso conforme, ex plurimis, v.

Sez. 5, n.8188 del 4/12/2017, dep. 2018, Grancini, Rv. 272406; Sez. 4, n. 1219 del14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702; Sez. 6, n. 27784 del05/04/2017, Abbinante, Rv. 270398, in motivazione; Sez. 6, n. 47204 del07/10/2015, Musso, Rv. 265482).2.3.

Osserva il Collegio che la Corte di merito (si veda alle pagg. da 37 a49 della sentenza) ha analiticamente affrontato la problematica, peraltro giàampiamente sviscerata dal giudice dell'udienza preliminare (cfr pagg. 35 eseguenti), del dedotto difetto di imputabilità del ricorrente anche alla luce deirinnovati accertamenti peritali, disposti accogliendo la sollecitazione delladifesa; pervenendo, con motivazione logica e coerente, conforme a quellaespressa dal primo giudice, priva di aporie e contraddittorietà, ad affermare lapiena capacità di intendere e di volere del ricorrente al momento dei fatti, oltreche la sua piena capacità di partecipare coscientemente al procedimento.

Inspecie ha rimarcato che, nonostante il parziale deficit cognitivo dal quale eraafflitto, su cui si fonda l'impostazione del consulente di parte, puntualmentevagliata, il XXXXX - oltretutto emerso come uno dei determinatori del gruppo enon certo un elemento secondario influenzato dagli altri- era certamenteconsapevole del disvalore etico e sociale delle condotte consumate, nonpotendo altrimenti trovare adeguata spiegazione il perché minacciasse, assiemeai correi, le due minori di informare i genitori circa l'avvenuto compimento dipratiche sessuali - in altre occasioni tenute in maniera consenziente - se nonavessero acconsentito alle richieste degli imputati, o ancora di sottrarre edanneggiare i relativi telefoni cellulari.3.

Anche il secondo motivo sottoposto dalla difesa del XXXXX èinammissibile in quanto generico oltre che manifestamente infondato.3.1.

Ribaditi i medesimi principi esposti al paragrafo

2.1. va, altresì,considerato che le sentenze rese nelle fasi di merito integrano una tipica ipotesidi c.d.

«doppia conforme» sicché, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenzadi legittimità (ex multis Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 27721; ; Sez.3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 - 01), la sentenzaimpugnata si salda, nella sua struttura argomentativa, con quella di primogrado, ed ai limiti conseguenti all'impossibilità per la Corte di cassazione diprocedere a una diversa lettura dei dati processuali o a una diversainterpretazione delle prove, perché è estraneo al giudizio di cassazione ilcontrollo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati probatori, siaggiunge l'ulteriore limite in forza del quale neppure potrebbe evocarsi il temadel "travisamento della prova", a meno che il giudice di merito abbia fondato ilproprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di provaincontestabilmente diverso da quello reale.3.2.

Deve, poi, alla luce del contenuto dei motivi di ricorso dell’imputato,richiamarsi l'orientamento, ormai consolidato in seno alla giurisprudenza dilegittimità, concernente i criteri di valutazione della testimonianza della personaoffesa nella materia dei reati sessuali.

In argomento, questa Corte haripetutamente affermato che la deposizione della persona offesa si configura,nel vigente ordinamento processuale, come "prova piena", come tale nonnecessitante di alcun elemento di riscontro.

Tuttavia, proprio in ragione delparticolare regime che caratterizza lo statuto dichiarativo della vittima di reatisessuali, la giurisprudenza di questa Corte ha sempre ribadito la necessità diriservare una spiccata attenzione, da parte del giudice, ai racconti della personaoffesa, vagliandone scrupolosamente la credibilità soggettiva e l'attendibilità delnarrato, in specie quando vi sia stata la costituzione di parte civile e, dunque,l'astratta possibilità di uno specifico interesse al riconoscimento dellaresponsabilità dell'imputato (Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv.265104 - 01; Sez. 5, n. 1666 del 8/07/2014, Pirajno, Rv. 261730 - 01; Sez.Un., n. 41461 del 19/07/2012, dep. 24/10/2012, Bell'Arte, Rv. 253214).

Percomprendere il perimetro del sindacato riservato a questa Corte, va, infine,ribadito che l'attendibilità della persona offesa dal reato è una questione difatto, la quale ha la sua chiave di lettura nell'insieme di una motivazione logica,che non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice siaincorso in manifeste contraddizioni (Sez. 5, n. 1322 del 26/09/2025, dep.2026, Abbruzzese, Rv. 289333 - 01; Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv.278609 - 01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01;Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362 - 01).3.3.

Nel caso in disanima, a dispetto della prospettazione difensiva, ilgiudice di primo grado prima e la Corte territoriale poi, nel rispondereall'identico motivo sottoposto con l'atto d'appello (terzo motivo d'appello), haesplicitamente considerato il contesto sociale difficile e degradato in cui si sonosvolti i fatti, osservando conclusivamente che le eventuali pregresse esperienzesessuali delle due minori non incidevano sulla sussistenza e sul disvalore penaledegli episodi in contestazione (pag. 49); analogamente, alle pagine 49 e 50,risulta affrontata la questione della credibilità e dell'attendibilità delle personeoffese - già ampiamente trattata dal giudice dell'udienza preliminare alle pag.37 e segg. e oggetto, secondo l'indicazione della Corte territoriale, noncensurata sul punto, di una doglianza eminentemente generica - anche inrelazione alle condotte minatorie e costrittive denunciate dalle persone offese;avendo queste sempre costantemente riferito che era proprio il timore e lapaura indotti dalla presenza del gruppo e le esplicite minacce, nonché lepercosse, che le inducevano a raggiungere la casetta abbandonata luogo delleviolenze; intimidazioni che, proprio con riferimento alla persona del ricorrente,erano altresì riscontrate dal video acquisito agli atti e dalla relativa trascrizionedei dialoghi, dai quali poteva apprezzarsi l'insistenza del XXXXX nel pretendereche la XXXXXXX proseguisse in un'attività sessuale in suo favore accompagnatadalla minaccia di informare il padre, argomento quest'ultimo oltretutto del tuttoobnubilato nella ricostruzione alternativa da ultimo proposta.3.4.

Anche l'ulteriore profilo di doglianza inerente all'elementosoggettivo è caratterizzato da insuperabile genericità, essenzialmenteripropositivo dell'analogo motivo sottoposto alla Corte di merito e da essa, neilimiti di cui alla prospettazione difensiva, puntualmente valutato e confutato(cfr pag. 53 e 54), con argomentazioni logiche e coerenti.

In tal senso la Corteterritoriale, ribadita la piena capacità di intendere e di volere dell'imputato, hacorrettamente rilevato che il preteso difetto di consapevolezza della illegalitàdella condotta, da una parte non si attaglia alla circostanza che si trattasse dirapporti non consenzienti indotti con minaccia e violenza, dall'altra, per quantoprospettato, trasmoda nell'ignoranza della legge penale.La Corte d'appello, dunque, ha fatto corretta applicazione del principiosecondo il quale ai fini della integrazione dell'elemento soggettivo del delitto diviolenza sessuale è sufficiente che l'autore sia consapevole della naturaoggettivamente sessuale dell'atto posto in essere con la propria condottacosciente e volontaria, restandone irrilevante il fine, in quanto trattasi difattispecie perseguita a titolo di dolo generico (ex multis, Sez. 3, n. 20459 del24/01/2019, Rv. 275965 - 01; Sez. 3, n. 21020 del 28/10/2014, dep. 2015,Rv. 263738 - 01;Sez. 3, n. 4913 del 22/10/2014, dep. 2015, Rv. 262470 - 01).Del resto, trattandosi di un tipico esempio di delitto naturale, il cui disvalore èdi immediata percezione in quanto contrasta con i valori fondamentali dellaconvivenza umana, l’allegato difetto di percezione dell'antigiuridicità dellacondotta consapevolmente realizzata, in disparte l’irrilevanza dell'ignoranzadella legge penale, appare concretamente inconfigurabile a prescindere dallivello di scolarizzazione dell’agente.4.

Il terzo motivo è inammissibile.4.1.

Fatta applicazione dei principi ampiamente esposti ai §§

2.1. e 3.1.,tutti i profili di doglianza, sia quello afferente alla configurabilità della violenzadi gruppo in luogo di un concorso di persone nel reato, sia quello relativo aldenegato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sono generici emanifestamente infondati, atteso che la Corte territoriale ha puntualmenteconfutato le censure difensive, rispettivamente oggetto del terzo e del quintomotivo d'appello (si veda la sintesi a pagina 8 della sentenza impugnata), conargomentazioni logiche coerenti oltre che giuridicamente corrette, noncondivisione con le conclusioni assunte ovvero a riproporre gli stessi argomentie ragionamenti dell'impugnazione di merito.4.2.

Quanto al primo profilo, il giudice dell'udienza preliminare prima ela Corte d'appello (cfr. pagg. 54 e 55) poi hanno puntualmente individuatol'apporto causale del XXXXX, che tra l'altro ha consumato alcuni dei rapporticon una delle minori, come del XXXXXXXX e degli altri, la cui presenza, utile aminacciare e controllare le ragazzine, costituisce senz'altro elemento integrativodella fattispecie in contestazione.Va rimarcato, con ciò escludendosi in radice anche la dedotta violazionedell'art. 609-octies cod. pen., che ai fini dell'integrazione del reato di violenzasessuale di gruppo non occorre che tutti i componenti del gruppo compiano attidi violenza sessuale, essendo sufficiente che dal compartecipe sia comunquefornito un contributo causale, anche nei termini di una condotta agevolatrice,alla commissione del reato, anche nel senso del rafforzamento della volontàcriminosa dell'autore dei comportamenti tipici di cui all'art. 609-bis cod. pen.(Sez. 3, n. 6535 del 03/12/2020, dep. 2021, P., Rv. 281004 — 01; Sez. 3, n.16037 del 20/02/2018, Rv. 272699 - 01), ferma la necessità dellacontemporanea ed effettiva presenzadei predetti nel luogo e nel momento dellaconsumazione del reato (Sez. 3, n. 12004 del 25/01/2023, Rv. 284457 - 01)Il complessivo apparato motivazionale svolto dalla Corte d’appello fa,quindi, buon governo della giurisprudenza di questa Corte che ha chiaramenteaffermato che la fattispecie di cui all'art. 609-octies cod. pen. si distingue dalconcorso di persone nel reato di violenza sessuale, perché non è sufficiente, aifini della sua configurabilità, l'accordo della volontà dei compartecipi, ma ènecessaria la contemporanea ed effettiva presenza dei correi nel luogo e nelmomento della consumazione del reato, in un rapporto causale inequivocabile(Sez. 3, n. 44835 del 06/02/2018, T., Rv. 274325 - 01), dovendosi, nellavalutazione della specifica portata precettiva della norma penale incriminatrice,considerare la peculiarità costituita dalla circostanza che la presenza di tutte lepersone nel medesimo contesto spazio-temporale (nel caso di specie percepitaappieno dalle persone offese) costituisce un elemento idoneo a eliminare o aridurre la forza di reazione della vittima. (Sez. 3, n. 40121 del 23/05/2012, A.,Rv. 253674 - 01).4.3.

Né si è sottratta la Corte territoriale a un attento vaglio delleargomentazioni difensive tese a supportare la richiesta di riconoscimento dellecircostanze attenuanti generiche; questione puntualmente trattata a pag. 59della sentenza, ove, in piena condivisione con le conclusioni del giudicedell'udienza preliminare, si è ritenuto che gli elementi negativi di significativagravità puntualmente richiamati (in specie la gravità del danno cagionato a duebambine di poco più di 10 anni, la natura brutale dei rapporti pretesi econsumati, la minaccia di ritorsioni, le derisioni ai danni delle due vittime)fossero nettamente prevalenti rispetto agli elementi suscettibili di favorevolevalutazione individuati nelle condizioni di degrado socioculturale in cui si èsviluppata la personalità dell'imputato.La ratio della disposizione di cui all'art. 62-bis cod. pen. non impone algiudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzionedifensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi dipreponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti; nederiva che queste ultime possono essere negate anche soltanto in base allagravità del fatto o ai precedenti penali dell'imputato, perché in tal modo vieneformulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di particolare gravitàdella condotta e di disvalore sulla personalità dell'imputato (Sez. 2, n. 23903del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017,Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826;Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, Viale, Rv. 256201; Sez. 6, n. 36382 del04/07/2003, Dell'Anna, Rv. 227142).

La relativa motivazione, inoltre, puòessere contenuta, anche implicitamente, nel giudizio di gravità del fatto e nellavalutazione negativa della personalità dell'imputato, essendo compresa in talegiudizio l'indicazione delle ragioni ritenute preponderanti per escludere lariconoscibilità di dette attenuanti.La motivazione offerta è dunque certamente idonea, essendo statiindicati gli elementi, tra quelli di cui all'art. 133 cod. pen., giudicati prevalentinella determinante valutazione della significativa valutazione di gravità dei fattiavuto riguardo al danno causato alle persone offese, in alcun modo contestati ecoerente efficacemente esposto nel provvedimento impugnato.4.4.

L'ulteriore profilo inerente all'aumento per la continuazione èanch'esso privo di spessore.La Corte territoriale, a dispetto di quanto sostenuto, ha puntualmentemotivato in ordine all'aumento di pena quale determinato per il secondoepisodio di violenza sessuale, evidenziandone la rilevante gravità, per cui lacensura, se la si deve intendere quale vizio di motivazione apparente èsmentita in atti, dunque radicalmente infondata, se nell'aggettivo “inadeguata”utilizzato dal ricorrente si deve intendere una forma di doglianza sull'apparatomotivazionale, la stessa è generica.XXXXXXXX5.

Il primo motivo di ricorso è generico e manifestamente infondato.5.1.

La doglianza relativa all'omesso riconoscimento della circostanzareiterativa di analoga censura, motivatamente disattesa dalla sentenzaimpugnata.Per costante giurisprudenza, la circostanza in parola può esserericonosciuta nel solo caso in cui l’apporto del concorrente, sia nella fasepreparatoria che in quella esecutiva, sia stato di minima, lievissima e marginaleefficacia eziologica e risulti, perciò, del tutto trascurabile nell’economia generaledella condotta criminosa, non essendo sufficiente, a tal fine, la minoreefficienza causale della condotta dell’agente rispetto a quelle degli altriconcorrenti (Sez. 4, n. 10649 del 24/01/2024, G., Rv. 285972 – 01; Sez. 3, n.38616 del 10/04/2017, P., Rv. 270993 – 01; Sez. 3, n. 31842 del 02/04/2014,M., Rv. 259939 – 01).5.2.

La Corte territoriale ha escluso, in fatto, tale circostanza conmotivazione immune da censure, avendo ritenuto che il ricorrente abbia avutoun ruolo non marginale nell'intera vicenda, dunque pronunciandosi non già sullamera sussistenza della condotta partecipativa ma esplicitamente sulla qualitàdel contributo; in specie la specifica condotta ascritta al XXXXXXXX - che,come si legge nella sentenza impugnata, ha rinunciato a tutti i motivi diversida quelli attinenti alla sfera sanzionatoria - è stata individuatasulla base delledichiarazioni del minore XXXXXXX, cui il ricorrente aveva mostrato i video degliabusi ammettendo di esserne l'autore, ma soprattutto la Corte d’appello fondail proprio giudizio sulle deposizioni delle due minori persone offese, valorizzando(alle pagine 65 e 66) il ruolo ben più attivo ascritto all'imputato - cheaccompagnava le minori assieme agli altri componenti del gruppo, permanendoora all'interno ora all'esterno, col compito di vedetta, partecipando altresì allecondotte di insulto e derisione - in occasione delle sommarie informazionitestimoniali rese nell'immediatezza dei fatti, sia dalla XXXsiadalla XXXXXXX,rispetto alle dichiarazioni rese dalla prima nell'incidente probatorio, rilasciate adistanza di tempo dai fatti, quando il ricordo era ormai meno nitido.Si rileva ancora, sotto quest'ultimo profilo che, al di là dellainammissibile pretesa rivalutativa delle dichiarazioni della persona offesa XXX,non emerge alcun travisamento della relativa prova, implicitamente evocato,nel corso dell'incidente probatorio, sono state puntualmente valutateindividuando le ragioni per le quali dovevano preferirsi le più dettagliatepropalazioni raccolte in prossimità dei fatti.6.

La sentenza impugnata resiste alle doglianze difensive anche conriguardo al denegato riconoscimento delle circostanze attenuanti generichecensurato col secondo motivo, generico e manifestamente infondato.6.1.

Richiamati i principi esposti al §

4.3. nel trattare l'analoga censurasottoposta dalla difesa XXXXX, osserva il Collegio che nella sentenza impugnataè stata adeguatamente evidenziata la sussistenza di elementi negativi connotatida significativa gravità, quali il danno cagionato alla persona offesa, unito alladiffusione del video, esplicitamente valutati prevalenti rispetto alla tempestivaconfessione e al pentimento manifestato dal ricorrente, considerato altresì che ibuoni consigli elargiti alla XXX non sono confluiti in atti concreti, quali unintervento in sua difesa, per cui non possono essere valorizzati ai fini delriconoscimento del beneficio.La motivazione offerta è certamente idonea, essendo stati indicati glielementi, tra quelli di cui all'art. 133 cod. pen., giudicati prevalenti nellavalutazione di gravità dei fatti e nel giudizio negativo sulla personalità negativadell'imputato, in alcun modo contestati e attinti dalla doglianza, che si è limitataa lamentare la svalutazione della confessione e della intervenuta rinuncia aimotivi d'appello afferenti la sussistenza del fatto, non sindacabile sul piano delmerito nel giudizio di legittimità.6.2.

Nè, va chiarito, si rinviene alcuna distonia o illogicità nellasusseguente valorizzazione, ai fini della concreta determinazione della pena, deimedesimi elementi, quali il ruolo concretamente svolto dal prevenuto e ilcorretto comportamento processuale da questi tenuto, ritenuti subvalentirispetto a quelli negativi fondanti il diniego delle circostanze attenuantigeneriche.In proposito, deve ritenersi pienamente legittima la doppia valutazionedello stesso elemento purché operata a fini diversi e, proprio in relazione airapporti tra commisurazione della pena in senso stretto e circostanze attenuantigeneriche, questa Corte ha già avuto modo di affermare che ai fini delladeterminazione della pena, il giudice può valutare la gravità del fatto e lapersonalità dell'imputato, già prese in considerazione ai fini della valutazionesulla configurabilità o meno delle circostanze attenuanti generiche, in quantolegittimamente lo stesso elemento può essere rivalutato in vista di una diversafinalità (Sez. 2, n. 933 del 11/10/2013, dep. 2014, Rv. 258011 - 01;Sez. 4, n.35930 del 27 giugno 2002,Rv. 222351;).

In termini analoghi è stato altresìaffermato che, ai fini della determinazione della pena, il giudice può tenereconto di uno stesso elemento (nella specie: la gravità della condotta) che abbiapolivalente essere utilizzato più volte sotto differenti profili per distinti fini senzache ciò comporti lesione del principio del "ne bis in idem" (Sez. 2, Sentenza n.24995 del 14/05/2015, Rv. 264378 - 01).7.

Anche il terzo motivo non supera il vaglio di ammissibilità trattandosidi motivo precluso ai sensi dell'art. 606 co. 3 ultima parte cod. proc. pen. oltreche manifestamente infondato.7.1.

Va premesso che la Corte territoriale ha accolto l'appellorideterminando il trattamento sanzionatorio, sia quanto alla misura della penainflitta per il più grave reato di cui al capo 1) individuata nel minimo edittale,sia quanto agli aumenti per la continuazione con gli ulteriori reati di cui ai capi2) e 5), rispettivamente indicati in anni uno e mesi quattro di reclusione e inanni uno di reclusione.7.2.

Rileva tuttavia il Collegio che, come si apprezza dalla sintesi deimotivi di appello (cfr pag. 9) contenuta nella sentenza impugnata - noncensurata sul punto - la doglianza sottoposta alla Corte territoriale in ordinedell'aumento per la continuazione era del tutto generica, non investendo laspecificità della motivazione in relazione agli aumenti per i singoli reati,limitandosi a censurare l'entità della pena base e, nel suo complesso, l'entitàdegli aumenti per la continuazione.Diversamente nel ricorso per cassazione la difesa, pur preso atto dellamitigazione del trattamento sanzionatorio, che si rammenta, ha investito anchegli aumenti per la continuazione, sviluppa il punto imputando alla Corteterritoriale di aver proceduto alla mera individuazione dei singoli aumenti,senza motivare specificamente alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen.È evidente che non si tratta della deduzione in sede di legittimità delmedesimo motivo contenuto nell'atto di appello.

Il condiviso orientamento diquesta S.C. ritiene inammissibile,secondo la regola ricavabile dal combinatodisposto degli artt. 606, comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen.,il ricorso per cassazione che deduca una questione che non ha costituitooggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la genericaprospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamenteillustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione (Sez.2, n. 34044 del 20/11/2020, Rv. 280306 - 01); ciò al fine di evitare il rischioche in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato conriferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori"un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottrattoalla cognizione del giudice di appello ((Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012,Bonaffini, Rv. 256631; si vedano quali ulteriori applicazioni di detto principioSez. 2, Sentenza n. 43849 del 29/09/2023, Rv. 285313 - 01; Sez. 2, Sentenzan. 8890 del 31/01/2017, Rv. 269368 - 01; Sez. 2, n. 6131 del 29/01/2016, Rv.266202; Sez. 4 n. 27162 del 27/04/2015, Rv. 263824; Sez. 3, n. 3445 del17/12/2008, Rv. 242169).7.3.

Oltretutto, dall'esame dell'atto, risulta, del vero, che la Corteterritoriale ha offerto una, seppur sintetica, congrua motivazione della misuradegli aumenti quali rideterminati, individuandola nella gravità delle condotte,per il secondo episodio di violenza di gruppo specificamente richiamati glielementi già valutati con riguardo al primo, più grave, episodio, di tal che - nonsottaciuto che peraltro il ricorrente neppure prende specifica posizione sulleconsiderazioni della Corte territoriale in ordine alla complessiva adeguatezzadella pena applicata a titolo di continuazione - il motivo è altresìmanifestamente infondato.8.

Consegue, pertanto, come anticipato, la declaratoria diinammissibilità dei ricorsi, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Gli imputati devono, inoltre, essere condannati alla rifusione delle spesedi rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civileC.A.M. [OSCURATO:PERSONA] ODV che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltreaccessori di legge, e di quelle sostenute dalle parti civili XXXXXXXXXXXX,XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXX, ammesse alpatrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corted'appello di Napoli, con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 ed83 d.P.R. n. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza edifesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili XXXXXXXXXXXX,XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXX, ammesse alpatrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte diappello di Napoli con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.

Condanna,inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesasostenute nel presente giudizio dalla parte civile C.A.M. [OSCURATO:PERSONA] ODVche liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge.Così è deciso, 17/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che siè riportato alla requisitoria scritta e concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;sentito, per le parti civili XXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXX, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Pignata che ha chiesto il rigetto dei ricorsi, la conferma della sentenza impugnatae delle statuizioni civili;sentita, per la parte civile XXXXXXXXXXXX, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha chiestoil rigetto dei ricorsi e la conferma della sentenza impugnata;sentita, per le parti civili XXXXXXXXXXX e XXXXXXXXX, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il rigetto dei ricorsi e la conferma della sentenza impugnata;sentito, per la parte civile associazione C.A.M. [OSCURATO:PERSONA] azzurro, l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Salvatori che si è riportato alle conclusioni scritte e nota spese già depositate;sentito il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avvocato [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto l'accoglimento del ricorso;sentito, per XXXXXXXXXXXXXXXX, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha chiestol'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 11 novembre 2025 la Corte d'appello di Napoli, inparziale riforma della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del [OSCURATO:PERSONA] del 5 luglio 2024, che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] eXXXXXXXXXXXXXXXX colpevoli dei delitti di cui agli artt. 81, 609-octies , 609-ter, comma 1, n. 5-sexies, e comma 2, cod. pen. (capi 1 e 2), il XXXXX anche diquelli di cui agli artt. 612, 61 n. 11-quinquies cod. pen. (capo 3) e 612-ter,commi 1 e 3, cod. pen. (capo 4), il XXXXXXXX anche di quello di cui all’art. 612-ter, commi 1 e 3, cod. pen. (capo 5), per avere, in plurime occasioni, commessoXXXXXXXXXX, costringendole con violenza e minaccia a recarsi presso unimmobile abbandonato e poi ivi praticare atti sessuali ovvero a subirli da partedello stesso [OSCURATO:PERSONA] o di altri soggetti minorenni, alla compresenza diXXXXXXXX e molti altri che assistevano alle violenze, deridevano le ragazzine esi accertavano che nessuno si avvicinasse, per avere in seguito inoltrato a terzidei video sessualmente espliciti in cui XXXXXXXXXX consumava dei rapportisessuali, ha confermato la condanna del XXXXX alla pena di tredici anni, quattromesi e 20 giorni di reclusione e rideterminato e ridotto la pena per XXXXXXXX aotto anni e otto mesi di reclusione, confermando nel resto e condannando altresìgli imputati alla rifusione delle spese in favore delle parti civili XXXXXXXXXX eXXXXXXXXXXXX, in persona dei rispettivi tutori, XXXXXXXXXXXX eXXXXXXXXXXX, quest'ultima anche in qualità di rappresentante legale dellaminore XXXXXXXXX, CAM [OSCURATO:PERSONA] ODV in persona del legalerappresentante.2. Per l 'annul lamento de l la sentenza [OSCURATO:PERSONA] eXXXXXXXXXXXXXXXXhanno proposto distinti ricorsi tramite i rispettivi difensoriAvvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].3. [OSCURATO:PERSONA], ha affidato il ricorso a tre motivi, di seguitoenunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione.3.1. Con il primo, articolato, motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606,comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 85, 88 e 89 cod. pen,70, cod. proc. pen., in relazione alla ritenuta capacità di intendere e di voleredell'imputato all'epoca dei fatti e alla sua capacità di stare in giudizio.Assume il ricorrente che la Corte di merito ha erroneamente fondato ilsuo giudizio sul punto esclusivamente sugli esiti della perizia psichiatrica dispostain sede di rinnovazione del dibattimento, che, secondo il consolidatoinsegnamento della Suprema Corte, non appartiene alla categoria delle provedecisive, senza considerare adeguatamente le complessive emergenzeprocessuali; in specie la documentazione medica e i referti degli specialisti che, avario titolo, lo hanno visitato anche presso l'istituto penitenziario, accertando chelo stesso è affetto da patologie psichiatriche, da un ritardo mentale di gradomedio e da disabilità cognitiva con difficoltà di apprendimento, che presentaun'evidente stato depressivo, con malnutrizione e dimagrimento notevole, cheaddirittura vi sarebbe il rischio di atti autolesionistici, che il soggetto presentauna capacità di resistere a pressioni esterne e suggestioni di gruppo moltoridotta, tutti elementi sottoposti alla Corte di merito con le doglianze difensive eche non sono stati oggetto di specifica valutazione, con palese violazione dell'art.192 cod. proc. pen.Lamenta altresì la natura solo apparente, e comunque carente, dellamotivazione resa in relazione alla portata probatoria della perizia del dottorXXXXXXXX, in quanto la Corte territoriale, nell’assecondarne le conclusioni, nonsi confronta con l’elaborato del consulente tecnico di parte dottor XXXXXXXXXXche, sulla base della complessiva documentazione sanitaria, ha evidenziato comeil ricorrente già all'epoca dei fatti fosse affetto da un disturbo neuropsichiatricoavente le caratteristiche della irreversibilità, in conseguenza del quale eraverosimilmente grandemente scemata la facoltà di intendere e di volere al tempodei fatti e comunque lo stesso sarebbe incapace di partecipare coscientemente aprocesso.3.2. Con il secondo, articolato, motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606,comma 1, lett. e), cod. proc. pen., vizio di motivazione carente e illogica inrelazione alla omessa valutazione del contesto di degrado in cui si collocano siagli imputati che le vittime, alla inadeguata disanima della credibilità delle personeoffese e dell'attendibilità del loro narrato, non scevro da elementi dicontraddittorietà, alla mancata esposizione delle ragioni per le quali si è ritenutoche l'imputato abbia agito con dolo.Sotto il primo profilo si rileva che tutti i protagonisti della vicenda sonoespressione di una gioventù culturalmente povera e priva di un'adeguataimpronta etica, come emerge dallo stesso esame del contenuto del cellulare diXXXXXXXXXX, dove sono state rinvenute tracce di riferimenti a sfondo sessuale,e dal fatto che la stessa unitamente alla cugina era solita frequentare ragazzi piùgrandi.Nonostante ciò, è stata omessa una approfondita analisi in ordineall'attendibilità delle persone offese, fondata soltanto sull’asserito difetto diintenti calunniatori, senza considerare: che si trattava di minori precocementesessualizzate come emerge dal linguaggio, crudo e inappropriato, utilizzato dallaXXX nel corso dell'incidente probatorio e dal contenuto dell'apparecchio cellularedella XXXXXXX; che dal racconto sia della XXX che, soprattutto, della XXXXXXX,la quale veniva contattata da uno dei ragazzini tramite Instagram, non emergonospecifiche indicazioni in ordine a eventuali minacce o costrizioni subite perincontrare il XXXXX e presentarsi presso la “Capanna”, luogo ove avvenivano ifatti; che non è stata offerta alcuna spiegazione in merito alla ragione per laquale le due minori, in assenza di condotte minacciose e violente diverse dallapresunta sottrazione dei telefonini, non avessero informato i genitori o chiestoaiuto ad altri soggetti adulti di riferimento.La sentenza impugnata ha omesso di rispondere alle specifiche doglianzedifensive in ordine alla ricorrenza dell'elemento soggettivo, laddove plurimielementi inducevano a ritenere che la condotta del XXXXX fosse stata ispirataalla totale mancanza di consapevolezza circa il disvalore giuridico del suo agire.3.3. Con il terzo, articolato, motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606,comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 609-octies, 62-bis e 133 cod. pen., e il correlato vizio di motivazione.Si deduce, in primo luogo, che dalla narrazione dei testimoni emerge chenon vi è stata la compartecipazione di tutti i soggetti del gruppo agli episodi incontestazione in quanto emerge esclusivamente la presenza di altri soggettisenza che la stessa si ponga in rapporto causale con l'evento, come nell'episodioricostruito a pagina 28 della sentenza di primo grado, che riguardaesclusivamente un rapporto intercorso tra il XXXXX e la minore XXXXX, senzaalcuna interferenza di altri soggetti, considerata la irrilevanza causaledell'effettuazione di una videoripresa da parte di un terzo. Di conseguenza èesclusa la configurabilità della contestata fattispecie di cui all'art.609-octies cod.pen.L'apparato motivazionale è altresì inadeguato con riferimento aldenegato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche escluse, per tuttigli imputati, solo in virtù della riprovevolezza delle condotte, con motivazioneapparente che non tiene conto, anche ai fini della dosimetria della pena,significativamente elevata, del fatto che il XXXXX è un soggetto incensurato,culturalmente povero, incapace di rendersi conto del reale disvalore delle suecondotte ed appena maggiorenne.Infine, la sentenza è priva di un'adeguata motivazione in relazione alladoglianza difensiva concernente l'aumento per la continuazione, quantificato inmaniera del tutto immotivata.4.XXXXXXXXXXXXXXXX, ha affidato il ricorso a tre motivi.4.1. Con il primo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell’art. 609-octies, comma 4, cod. pen.,per non essere stata riconosciuta la circostanza attenuante del contributo diminima importanza e il correlato vizio di motivazione, apparente emanifestamente illogica.Si deduce l'errore logico giuridico in cui sarebbe incorsa la Corte dimerito, peraltro di fatto riproponendo le medesime argomentazioni sviluppate dalgiudice di primo grado, nella misura in cui afferma che la configurabilitàdell'attenuante in discorso doveva essere esclusa in virtù del ruolo delXXXXXXXX, costituito dall'aver operato quale vedetta, dall'atteggiamento diderisione riferito dalle minori persone offese, nella prima versione fornita in sededi s.i.t., e dall'aver contribuito alla circolazione del video della piccolaXXXXXXXXXX, così finendo per confondere il piano relativo alla sussistenza dellapartecipazione al reato con quello, invece rilevante sotto il profilo in discorso,della valutazione qualitativa del contributo fornito. In definitiva le sentenze dimerito si limitano ad affermare che la presenza dell'imputato avrebbe rafforzatol'intento criminoso degli altri partecipanti, senza valutare accuratamente lerisultanze processuali, in particolare le dichiarazioni di XXXXXXXXXX, qualiriportate alle pagine 61 e 62 della sentenza impugnata e altresì trascritte nelricorso, che evidenziano la presenza solo episodica del XXXXXXXX nei luoghi deifatti e il ruolo certamente marginale nell'economia generale delle azioni brutali,tanto più che lo stesso in alcune occasioni avrebbe anche invitato gli autorimateriali a lasciar stare le ragazzine.4.2. Con il secondo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1,lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 62-bis, e 133, cod. pen. eil correlato vizio di motivazione in relazione al denegato riconoscimento dellecircostanze attenuanti generiche anche alla luce degli elementi evidenziati dalladifesa di cui è stata omessa la valutazione.Si deduce che la Corte territoriale ha disatteso i principi che governanol'esercizio del potere discrezionale e omesso di fornire adeguata motivazione inquanto, sebbene la difesa avesse evidenziato la tempestiva confessione e ilpentimento manifestato dal ricorrente, la decisione impugnata non colma lalacuna motivazionale denunciata, limitandosi ad affermare l'insussistenza dielementi per poter riconoscere il beneficio, senza alcuna valutazione di quellispecificamente dedotti, tanto più grave considerata la giovane età dell'imputatoe la sua incensuratezza, certamente rientranti tra i criteri indicati dall'art. 133cod. pen.; o l tretutto, nel prosieguo del la motivazione r isultanocontraddittoriamente valorizzati il ruolo ricoperto dal prevenuto - seppur non taleda integrare il riconoscimento dell'attenuante del contributo di minimaimportanza - e così il corretto comportamento processuale, ma solo ai fini delladeterminazione del trattamento sanzionatorio, non considerando che, invece, lepoter adeguare la pena alle peculiarità del caso concreto, da ciò consegue vizio dimotivazione, manifestamente illogica oltre che apparente.4.3. Con il terzo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 81 e 133, cod. pen., e ilcorrelato vizio di motivazione con riferimento alla determinazione degli aumentidi pena a titolo di continuazione.Si deduce che la Corte di appello, investita di specifica censura inrelazione al trattamento sanzionatorio, lo ha mitigato senza però motivare inalcun modo le ragioni della entità degli aumenti di pena in relazione ai reati di cuiai capi 2) e 5), essendosi limitata ad una mera operazione matematica, che nonconsente alcun controllo sulla correttezza dell'esercizio del potere discrezionale,in violazione del consolidato insegnamento di questa Corte (si cita Sez. U 24giugno 2021, n. 47.127).5. Il Procuratore Generale ha chiesto alla Corte di dichiarareinammissibili i ricorsi in quanto, con riguardo al ricorso del XXXXX non sussiste ilvizio di inidonea motivazione, atteso che il provvedimento ha evidenziato leresponsabilità del ricorrente oltre ogni ragionevole dubbio saldando in manieralogica e congrua le fonti di prova in atti, comprese le valutazioni sull'attendibilitàdei testi, considerato in ogni caso che le deduzioni difensive non esplicitamenteaffrontate si intendono assorbite nella motivazione laddove questa ha puntato suelementi incompatibili con le stesse e che la motivazione, asseritamente carente,si salda con quella di primo grado; in specie è manifestamente infondato il primomotivo avendo la Corte pienamente motivato la capacità di intendere e di voleredel ricorrente al momento del fatto, è certamente corretta la qualificazione delreato come violenza di gruppo, sono attrettanto infondate le censure afferentialle attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio in genere.Quanto invece al ricorso del XXXXXXXX risulta correttamente motivatal'esclusione della circostanza attenuante di cui al comma 4 dell’art. 609 octiescod. pen., atteso che il diniego è stato agganciato alla gravità della condottadimostrata attraverso la sua persistenza e l’atteggiamento maltrattante neiconfronti delle minori abusate. Sono poi adeguatamente motivati anche i puntidella sentenza relativi al corredo circostanziale, compreso il diniego dellecircostanze attenuanti generiche, e al trattamento sanzionatorio essendo statofatto uso corretto dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen. e sinteticamentemotivato anche l'aumento per i reati satellite.6. Le parti civili Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (tutore della minoreXXXXXXXXXXXX) e Avv. [OSCURATO:PERSONA] (tutrice della minoreXXXXXXXXXX), con memoria del 18 maggio 2026, hanno sollecitato il rigetto delr i c o r so ; l e pa r t i c i v i l i XXXXXXXXXXX , anche pe r l a m ino reXXXXXXXXX,XXXXXXXXXXXX, in proprio e quale genitore esercente la potestàsulla figlia minore, e C.A.M. [OSCURATO:PERSONA] ODV, hanno concluso nei termini dicui al verbale d'udienza, come sopra riportati, altresì depositando articolatememorie con le quali hanno replicato alle censure difensive.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi sottoposti dai difensori del XXXXX e del XXXXXXXX sonoinammissibili.XXXXX2. Il primo motivo di ricorso, col quale si deduce violazione di legge inrelazione alla ritenuta capacità di intendere e di volere del XXXXX all'epoca deifatti e alla sua capacità di stare in giudizio, è generico per aspecificità intrinsecaed estrinseca.2.1. Giova premettere che, è inammissibile il ricorso per cassazionefondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, cheripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudicedel gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra leargomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste afondamento dell’impugnazione (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv.281521 - 01; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 4, n.256 del 18/09/1997, Ahmetovic, Rv. 210157; Sez. 4, n. 5191 del 29/03/2000,Barone, Rv. 216473; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634;Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945 - 01).Eccede poi dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni poteredi revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamentirientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sullamotivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ex art. 606, comma1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragionigiuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifestaillogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispettoal fine che ne ha giustificato l'utilizzo e della non emersione di alcuni deipredetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamenteindicati nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisioneinsindacabile. (vedi Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023 Ud., Rv. 284556 - 01;Sez. 6, n. 5334 del 1993, Rv. 194203-01); d'altro canto la cognizione dellaCorte di Cassazione è funzionale a verificare la compatibilità della motivazionedella decisione con il senso comune e con i limiti di un apprezzamentoplausibile, non rientrando tra le sue competenze lo stabilire se il giudice dimerito abbia proposto la migliore ricostruzione dei fatti, né condividerne lagiustificazione (Sez. 1, Sentenza n. 45331 del 17/02/2023 Ud. Rv. 285504 -01).2.2. Nel caso in discorso, sotto le spoglie della dedotta violazione dilegge, del tutto genericamente introdotta non essendo stata individuata in checosa sarebbe consistita l'erronea interpretazione delle norme in materia diimputabilità richiamate nel ricorso, i difensori hanno di fatto sollecitato unsindacato sul merito delle valutazioni effettuate nella decisione impugnata,dichiaratamente invocando una rilettura della documentazione medica comedegli accertamenti peritali, oltre che della consulenza tecnica di parte.Il ricorrente - sia con riguardo al primo che, anche, al secondo motivo -pur richiamando formalmente vizi riconducibili alle categorie del vizio dimotivazione, in realtà, con le censure proposte, non ha lamentato unamotivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, ma unadecisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamentesbagliata, ponendosi inammissibilmente in confronto diretto con il materialeprobatorio: infatti, secondo il diritto vivente, è preclusa alla Corte di cassazione«la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, dacontrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversalettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversaricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; in senso conforme, ex plurimis, v. Sez. 5, n.8188 del 4/12/2017, dep. 2018, Grancini, Rv. 272406; Sez. 4, n. 1219 del14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702; Sez. 6, n. 27784 del05/04/2017, Abbinante, Rv. 270398, in motivazione; Sez. 6, n. 47204 del07/10/2015, Musso, Rv. 265482).2.3. Osserva il Collegio che la Corte di merito (si veda alle pagg. da 37 a49 della sentenza) ha analiticamente affrontato la problematica, peraltro giàampiamente sviscerata dal giudice dell'udienza preliminare (cfr pagg. 35 eseguenti), del dedotto difetto di imputabilità del ricorrente anche alla luce deirinnovati accertamenti peritali, disposti accogliendo la sollecitazione delladifesa; pervenendo, con motivazione logica e coerente, conforme a quellaespressa dal primo giudice, priva di aporie e contraddittorietà, ad affermare lapiena capacità di intendere e di volere del ricorrente al momento dei fatti, oltreche la sua piena capacità di partecipare coscientemente al procedimento. Inspecie ha rimarcato che, nonostante il parziale deficit cognitivo dal quale eraafflitto, su cui si fonda l'impostazione del consulente di parte, puntualmentevagliata, il XXXXX - oltretutto emerso come uno dei determinatori del gruppo enon certo un elemento secondario influenzato dagli altri- era certamenteconsapevole del disvalore etico e sociale delle condotte consumate, nonpotendo altrimenti trovare adeguata spiegazione il perché minacciasse, assiemeai correi, le due minori di informare i genitori circa l'avvenuto compimento dipratiche sessuali - in altre occasioni tenute in maniera consenziente - se nonavessero acconsentito alle richieste degli imputati, o ancora di sottrarre edanneggiare i relativi telefoni cellulari.3. Anche il secondo motivo sottoposto dalla difesa del XXXXX èinammissibile in quanto generico oltre che manifestamente infondato.3.1. Ribaditi i medesimi principi esposti al paragrafo 2.1. va, altresì,considerato che le sentenze rese nelle fasi di merito integrano una tipica ipotesidi c.d. «doppia conforme» sicché, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenzadi legittimità (ex multis Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 27721; ; Sez.3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 - 01), la sentenzaimpugnata si salda, nella sua struttura argomentativa, con quella di primogrado, ed ai limiti conseguenti all'impossibilità per la Corte di cassazione diprocedere a una diversa lettura dei dati processuali o a una diversainterpretazione delle prove, perché è estraneo al giudizio di cassazione ilcontrollo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati probatori, siaggiunge l'ulteriore limite in forza del quale neppure potrebbe evocarsi il temadel "travisamento della prova", a meno che il giudice di merito abbia fondato ilproprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di provaincontestabilmente diverso da quello reale.3.2. Deve, poi, alla luce del contenuto dei motivi di ricorso dell’imputato,richiamarsi l'orientamento, ormai consolidato in seno alla giurisprudenza dilegittimità, concernente i criteri di valutazione della testimonianza della personaoffesa nella materia dei reati sessuali. In argomento, questa Corte haripetutamente affermato che la deposizione della persona offesa si configura,nel vigente ordinamento processuale, come "prova piena", come tale nonnecessitante di alcun elemento di riscontro. Tuttavia, proprio in ragione delparticolare regime che caratterizza lo statuto dichiarativo della vittima di reatisessuali, la giurisprudenza di questa Corte ha sempre ribadito la necessità diriservare una spiccata attenzione, da parte del giudice, ai racconti della personaoffesa, vagliandone scrupolosamente la credibilità soggettiva e l'attendibilità delnarrato, in specie quando vi sia stata la costituzione di parte civile e, dunque,l'astratta possibilità di uno specifico interesse al riconoscimento dellaresponsabilità dell'imputato (Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv.265104 - 01; Sez. 5, n. 1666 del 8/07/2014, Pirajno, Rv. 261730 - 01; Sez.Un., n. 41461 del 19/07/2012, dep. 24/10/2012, Bell'Arte, Rv. 253214). Percomprendere il perimetro del sindacato riservato a questa Corte, va, infine,ribadito che l'attendibilità della persona offesa dal reato è una questione difatto, la quale ha la sua chiave di lettura nell'insieme di una motivazione logica,che non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice siaincorso in manifeste contraddizioni (Sez. 5, n. 1322 del 26/09/2025, dep.2026, Abbruzzese, Rv. 289333 - 01; Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv.278609 - 01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01;Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362 - 01).3.3. Nel caso in disanima, a dispetto della prospettazione difensiva, ilgiudice di primo grado prima e la Corte territoriale poi, nel rispondereall'identico motivo sottoposto con l'atto d'appello (terzo motivo d'appello), haesplicitamente considerato il contesto sociale difficile e degradato in cui si sonosvolti i fatti, osservando conclusivamente che le eventuali pregresse esperienzesessuali delle due minori non incidevano sulla sussistenza e sul disvalore penaledegli episodi in contestazione (pag. 49); analogamente, alle pagine 49 e 50,risulta affrontata la questione della credibilità e dell'attendibilità delle personeoffese - già ampiamente trattata dal giudice dell'udienza preliminare alle pag.37 e segg. e oggetto, secondo l'indicazione della Corte territoriale, noncensurata sul punto, di una doglianza eminentemente generica - anche inrelazione alle condotte minatorie e costrittive denunciate dalle persone offese;avendo queste sempre costantemente riferito che era proprio il timore e lapaura indotti dalla presenza del gruppo e le esplicite minacce, nonché lepercosse, che le inducevano a raggiungere la casetta abbandonata luogo delleviolenze; intimidazioni che, proprio con riferimento alla persona del ricorrente,erano altresì riscontrate dal video acquisito agli atti e dalla relativa trascrizionedei dialoghi, dai quali poteva apprezzarsi l'insistenza del XXXXX nel pretendereche la XXXXXXX proseguisse in un'attività sessuale in suo favore accompagnatadalla minaccia di informare il padre, argomento quest'ultimo oltretutto del tuttoobnubilato nella ricostruzione alternativa da ultimo proposta.3.4. Anche l'ulteriore profilo di doglianza inerente all'elementosoggettivo è caratterizzato da insuperabile genericità, essenzialmenteripropositivo dell'analogo motivo sottoposto alla Corte di merito e da essa, neilimiti di cui alla prospettazione difensiva, puntualmente valutato e confutato(cfr pag. 53 e 54), con argomentazioni logiche e coerenti. In tal senso la Corteterritoriale, ribadita la piena capacità di intendere e di volere dell'imputato, hacorrettamente rilevato che il preteso difetto di consapevolezza della illegalitàdella condotta, da una parte non si attaglia alla circostanza che si trattasse dirapporti non consenzienti indotti con minaccia e violenza, dall'altra, per quantoprospettato, trasmoda nell'ignoranza della legge penale.La Corte d'appello, dunque, ha fatto corretta applicazione del principiosecondo il quale ai fini della integrazione dell'elemento soggettivo del delitto diviolenza sessuale è sufficiente che l'autore sia consapevole della naturaoggettivamente sessuale dell'atto posto in essere con la propria condottacosciente e volontaria, restandone irrilevante il fine, in quanto trattasi difattispecie perseguita a titolo di dolo generico (ex multis, Sez. 3, n. 20459 del24/01/2019, Rv. 275965 - 01; Sez. 3, n. 21020 del 28/10/2014, dep. 2015,Rv. 263738 - 01;Sez. 3, n. 4913 del 22/10/2014, dep. 2015, Rv. 262470 - 01).Del resto, trattandosi di un tipico esempio di delitto naturale, il cui disvalore èdi immediata percezione in quanto contrasta con i valori fondamentali dellaconvivenza umana, l’allegato difetto di percezione dell'antigiuridicità dellacondotta consapevolmente realizzata, in disparte l’irrilevanza dell'ignoranzadella legge penale, appare concretamente inconfigurabile a prescindere dallivello di scolarizzazione dell’agente.4. Il terzo motivo è inammissibile.4.1. Fatta applicazione dei principi ampiamente esposti ai §§ 2.1. e 3.1.,tutti i profili di doglianza, sia quello afferente alla configurabilità della violenzadi gruppo in luogo di un concorso di persone nel reato, sia quello relativo aldenegato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sono generici emanifestamente infondati, atteso che la Corte territoriale ha puntualmenteconfutato le censure difensive, rispettivamente oggetto del terzo e del quintomotivo d'appello (si veda la sintesi a pagina 8 della sentenza impugnata), conargomentazioni logiche coerenti oltre che giuridicamente corrette, noncondivisione con le conclusioni assunte ovvero a riproporre gli stessi argomentie ragionamenti dell'impugnazione di merito.4.2. Quanto al primo profilo, il giudice dell'udienza preliminare prima ela Corte d'appello (cfr. pagg. 54 e 55) poi hanno puntualmente individuatol'apporto causale del XXXXX, che tra l'altro ha consumato alcuni dei rapporticon una delle minori, come del XXXXXXXX e degli altri, la cui presenza, utile aminacciare e controllare le ragazzine, costituisce senz'altro elemento integrativodella fattispecie in contestazione.Va rimarcato, con ciò escludendosi in radice anche la dedotta violazionedell'art. 609-octies cod. pen., che ai fini dell'integrazione del reato di violenzasessuale di gruppo non occorre che tutti i componenti del gruppo compiano attidi violenza sessuale, essendo sufficiente che dal compartecipe sia comunquefornito un contributo causale, anche nei termini di una condotta agevolatrice,alla commissione del reato, anche nel senso del rafforzamento della volontàcriminosa dell'autore dei comportamenti tipici di cui all'art. 609-bis cod. pen.(Sez. 3, n. 6535 del 03/12/2020, dep. 2021, P., Rv. 281004 — 01; Sez. 3, n.16037 del 20/02/2018, Rv. 272699 - 01), ferma la necessità dellacontemporanea ed effettiva presenzadei predetti nel luogo e nel momento dellaconsumazione del reato (Sez. 3, n. 12004 del 25/01/2023, Rv. 284457 - 01)Il complessivo apparato motivazionale svolto dalla Corte d’appello fa,quindi, buon governo della giurisprudenza di questa Corte che ha chiaramenteaffermato che la fattispecie di cui all'art. 609-octies cod. pen. si distingue dalconcorso di persone nel reato di violenza sessuale, perché non è sufficiente, aifini della sua configurabilità, l'accordo della volontà dei compartecipi, ma ènecessaria la contemporanea ed effettiva presenza dei correi nel luogo e nelmomento della consumazione del reato, in un rapporto causale inequivocabile(Sez. 3, n. 44835 del 06/02/2018, T., Rv. 274325 - 01), dovendosi, nellavalutazione della specifica portata precettiva della norma penale incriminatrice,considerare la peculiarità costituita dalla circostanza che la presenza di tutte lepersone nel medesimo contesto spazio-temporale (nel caso di specie percepitaappieno dalle persone offese) costituisce un elemento idoneo a eliminare o aridurre la forza di reazione della vittima. (Sez. 3, n. 40121 del 23/05/2012, A.,Rv. 253674 - 01).4.3. Né si è sottratta la Corte territoriale a un attento vaglio delleargomentazioni difensive tese a supportare la richiesta di riconoscimento dellecircostanze attenuanti generiche; questione puntualmente trattata a pag. 59della sentenza, ove, in piena condivisione con le conclusioni del giudicedell'udienza preliminare, si è ritenuto che gli elementi negativi di significativagravità puntualmente richiamati (in specie la gravità del danno cagionato a duebambine di poco più di 10 anni, la natura brutale dei rapporti pretesi econsumati, la minaccia di ritorsioni, le derisioni ai danni delle due vittime)fossero nettamente prevalenti rispetto agli elementi suscettibili di favorevolevalutazione individuati nelle condizioni di degrado socioculturale in cui si èsviluppata la personalità dell'imputato.La ratio della disposizione di cui all'art. 62-bis cod. pen. non impone algiudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzionedifensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi dipreponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti; nederiva che queste ultime possono essere negate anche soltanto in base allagravità del fatto o ai precedenti penali dell'imputato, perché in tal modo vieneformulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di particolare gravitàdella condotta e di disvalore sulla personalità dell'imputato (Sez. 2, n. 23903del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017,Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826;Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, Viale, Rv. 256201; Sez. 6, n. 36382 del04/07/2003, Dell'Anna, Rv. 227142). La relativa motivazione, inoltre, puòessere contenuta, anche implicitamente, nel giudizio di gravità del fatto e nellavalutazione negativa della personalità dell'imputato, essendo compresa in talegiudizio l'indicazione delle ragioni ritenute preponderanti per escludere lariconoscibilità di dette attenuanti.La motivazione offerta è dunque certamente idonea, essendo statiindicati gli elementi, tra quelli di cui all'art. 133 cod. pen., giudicati prevalentinella determinante valutazione della significativa valutazione di gravità dei fattiavuto riguardo al danno causato alle persone offese, in alcun modo contestati ecoerente efficacemente esposto nel provvedimento impugnato.4.4. L'ulteriore profilo inerente all'aumento per la continuazione èanch'esso privo di spessore.La Corte territoriale, a dispetto di quanto sostenuto, ha puntualmentemotivato in ordine all'aumento di pena quale determinato per il secondoepisodio di violenza sessuale, evidenziandone la rilevante gravità, per cui lacensura, se la si deve intendere quale vizio di motivazione apparente èsmentita in atti, dunque radicalmente infondata, se nell'aggettivo “inadeguata”utilizzato dal ricorrente si deve intendere una forma di doglianza sull'apparatomotivazionale, la stessa è generica.XXXXXXXX5. Il primo motivo di ricorso è generico e manifestamente infondato.5.1. La doglianza relativa all'omesso riconoscimento della circostanzareiterativa di analoga censura, motivatamente disattesa dalla sentenzaimpugnata.Per costante giurisprudenza, la circostanza in parola può esserericonosciuta nel solo caso in cui l’apporto del concorrente, sia nella fasepreparatoria che in quella esecutiva, sia stato di minima, lievissima e marginaleefficacia eziologica e risulti, perciò, del tutto trascurabile nell’economia generaledella condotta criminosa, non essendo sufficiente, a tal fine, la minoreefficienza causale della condotta dell’agente rispetto a quelle degli altriconcorrenti (Sez. 4, n. 10649 del 24/01/2024, G., Rv. 285972 – 01; Sez. 3, n.38616 del 10/04/2017, P., Rv. 270993 – 01; Sez. 3, n. 31842 del 02/04/2014,M., Rv. 259939 – 01).5.2. La Corte territoriale ha escluso, in fatto, tale circostanza conmotivazione immune da censure, avendo ritenuto che il ricorrente abbia avutoun ruolo non marginale nell'intera vicenda, dunque pronunciandosi non già sullamera sussistenza della condotta partecipativa ma esplicitamente sulla qualitàdel contributo; in specie la specifica condotta ascritta al XXXXXXXX - che,come si legge nella sentenza impugnata, ha rinunciato a tutti i motivi diversida quelli attinenti alla sfera sanzionatoria - è stata individuatasulla base delledichiarazioni del minore XXXXXXX, cui il ricorrente aveva mostrato i video degliabusi ammettendo di esserne l'autore, ma soprattutto la Corte d’appello fondail proprio giudizio sulle deposizioni delle due minori persone offese, valorizzando(alle pagine 65 e 66) il ruolo ben più attivo ascritto all'imputato - cheaccompagnava le minori assieme agli altri componenti del gruppo, permanendoora all'interno ora all'esterno, col compito di vedetta, partecipando altresì allecondotte di insulto e derisione - in occasione delle sommarie informazionitestimoniali rese nell'immediatezza dei fatti, sia dalla XXXsiadalla XXXXXXX,rispetto alle dichiarazioni rese dalla prima nell'incidente probatorio, rilasciate adistanza di tempo dai fatti, quando il ricordo era ormai meno nitido.Si rileva ancora, sotto quest'ultimo profilo che, al di là dellainammissibile pretesa rivalutativa delle dichiarazioni della persona offesa XXX,non emerge alcun travisamento della relativa prova, implicitamente evocato,nel corso dell'incidente probatorio, sono state puntualmente valutateindividuando le ragioni per le quali dovevano preferirsi le più dettagliatepropalazioni raccolte in prossimità dei fatti.6. La sentenza impugnata resiste alle doglianze difensive anche conriguardo al denegato riconoscimento delle circostanze attenuanti generichecensurato col secondo motivo, generico e manifestamente infondato.6.1. Richiamati i principi esposti al § 4.3. nel trattare l'analoga censurasottoposta dalla difesa XXXXX, osserva il Collegio che nella sentenza impugnataè stata adeguatamente evidenziata la sussistenza di elementi negativi connotatida significativa gravità, quali il danno cagionato alla persona offesa, unito alladiffusione del video, esplicitamente valutati prevalenti rispetto alla tempestivaconfessione e al pentimento manifestato dal ricorrente, considerato altresì che ibuoni consigli elargiti alla XXX non sono confluiti in atti concreti, quali unintervento in sua difesa, per cui non possono essere valorizzati ai fini delriconoscimento del beneficio.La motivazione offerta è certamente idonea, essendo stati indicati glielementi, tra quelli di cui all'art. 133 cod. pen., giudicati prevalenti nellavalutazione di gravità dei fatti e nel giudizio negativo sulla personalità negativadell'imputato, in alcun modo contestati e attinti dalla doglianza, che si è limitataa lamentare la svalutazione della confessione e della intervenuta rinuncia aimotivi d'appello afferenti la sussistenza del fatto, non sindacabile sul piano delmerito nel giudizio di legittimità.6.2. Nè, va chiarito, si rinviene alcuna distonia o illogicità nellasusseguente valorizzazione, ai fini della concreta determinazione della pena, deimedesimi elementi, quali il ruolo concretamente svolto dal prevenuto e ilcorretto comportamento processuale da questi tenuto, ritenuti subvalentirispetto a quelli negativi fondanti il diniego delle circostanze attenuantigeneriche.In proposito, deve ritenersi pienamente legittima la doppia valutazionedello stesso elemento purché operata a fini diversi e, proprio in relazione airapporti tra commisurazione della pena in senso stretto e circostanze attenuantigeneriche, questa Corte ha già avuto modo di affermare che ai fini delladeterminazione della pena, il giudice può valutare la gravità del fatto e lapersonalità dell'imputato, già prese in considerazione ai fini della valutazionesulla configurabilità o meno delle circostanze attenuanti generiche, in quantolegittimamente lo stesso elemento può essere rivalutato in vista di una diversafinalità (Sez. 2, n. 933 del 11/10/2013, dep. 2014, Rv. 258011 - 01;Sez. 4, n.35930 del 27 giugno 2002,Rv. 222351;). In termini analoghi è stato altresìaffermato che, ai fini della determinazione della pena, il giudice può tenereconto di uno stesso elemento (nella specie: la gravità della condotta) che abbiapolivalente essere utilizzato più volte sotto differenti profili per distinti fini senzache ciò comporti lesione del principio del "ne bis in idem" (Sez. 2, Sentenza n.24995 del 14/05/2015, Rv. 264378 - 01).7. Anche il terzo motivo non supera il vaglio di ammissibilità trattandosidi motivo precluso ai sensi dell'art. 606 co. 3 ultima parte cod. proc. pen. oltreche manifestamente infondato.7.1. Va premesso che la Corte territoriale ha accolto l'appellorideterminando il trattamento sanzionatorio, sia quanto alla misura della penainflitta per il più grave reato di cui al capo 1) individuata nel minimo edittale,sia quanto agli aumenti per la continuazione con gli ulteriori reati di cui ai capi2) e 5), rispettivamente indicati in anni uno e mesi quattro di reclusione e inanni uno di reclusione.7.2. Rileva tuttavia il Collegio che, come si apprezza dalla sintesi deimotivi di appello (cfr pag. 9) contenuta nella sentenza impugnata - noncensurata sul punto - la doglianza sottoposta alla Corte territoriale in ordinedell'aumento per la continuazione era del tutto generica, non investendo laspecificità della motivazione in relazione agli aumenti per i singoli reati,limitandosi a censurare l'entità della pena base e, nel suo complesso, l'entitàdegli aumenti per la continuazione.Diversamente nel ricorso per cassazione la difesa, pur preso atto dellamitigazione del trattamento sanzionatorio, che si rammenta, ha investito anchegli aumenti per la continuazione, sviluppa il punto imputando alla Corteterritoriale di aver proceduto alla mera individuazione dei singoli aumenti,senza motivare specificamente alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen.È evidente che non si tratta della deduzione in sede di legittimità delmedesimo motivo contenuto nell'atto di appello. Il condiviso orientamento diquesta S.C. ritiene inammissibile,secondo la regola ricavabile dal combinatodisposto degli artt. 606, comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen.,il ricorso per cassazione che deduca una questione che non ha costituitooggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la genericaprospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamenteillustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione (Sez.2, n. 34044 del 20/11/2020, Rv. 280306 - 01); ciò al fine di evitare il rischioche in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato conriferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori"un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottrattoalla cognizione del giudice di appello ((Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012,Bonaffini, Rv. 256631; si vedano quali ulteriori applicazioni di detto principioSez. 2, Sentenza n. 43849 del 29/09/2023, Rv. 285313 - 01; Sez. 2, Sentenzan. 8890 del 31/01/2017, Rv. 269368 - 01; Sez. 2, n. 6131 del 29/01/2016, Rv.266202; Sez. 4 n. 27162 del 27/04/2015, Rv. 263824; Sez. 3, n. 3445 del17/12/2008, Rv. 242169).7.3. Oltretutto, dall'esame dell'atto, risulta, del vero, che la Corteterritoriale ha offerto una, seppur sintetica, congrua motivazione della misuradegli aumenti quali rideterminati, individuandola nella gravità delle condotte,per il secondo episodio di violenza di gruppo specificamente richiamati glielementi già valutati con riguardo al primo, più grave, episodio, di tal che - nonsottaciuto che peraltro il ricorrente neppure prende specifica posizione sulleconsiderazioni della Corte territoriale in ordine alla complessiva adeguatezzadella pena applicata a titolo di continuazione - il motivo è altresìmanifestamente infondato.8. Consegue, pertanto, come anticipato, la declaratoria diinammissibilità dei ricorsi, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Gli imputati devono, inoltre, essere condannati alla rifusione delle spesedi rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civileC.A.M. [OSCURATO:PERSONA] ODV che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltreaccessori di legge, e di quelle sostenute dalle parti civili XXXXXXXXXXXX,XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXX, ammesse alpatrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corted'appello di Napoli, con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 ed83 d.P.R. n. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza edifesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili XXXXXXXXXXXX,XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXX, ammesse alpatrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte diappello di Napoli con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato. Condanna,inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesasostenute nel presente giudizio dalla parte civile C.A.M. [OSCURATO:PERSONA] ODVche liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge.Così è deciso, 17/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
Sentenza Cassazione n. 33673/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris