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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 marzo 2022

Cassazione n. 25861/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; # Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il ricorrente è stato tratto a giudizio e condannato perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, ha omesso di versare, nel termine indicato, la prescritta cauzione; che Serratore lamenta, con il primo motivo, che, avendo egli dedotto, con l'atto di appello, di non avere provveduto al pagamento della cauzione in conseguenza delle proprie precarie condizioni economiche, i giudici di merito abbiano disatteso le sue allegazioni attraverso un percorso argomentativo manifestamente illogico, così venendo meno all'onere di accertare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato in contestazione; che l'obiezione non coglie nel segno, dovendosi considerare, in punto di fatto, che Serratore, secondo quanto emerge dalla sentenza impugnata, non ha fornito convenienti riscontri a suffragio dell'affermazione concernente la precarietà delle proprie condizioni economiche, la contingente condizione di disoccupazione e la conseguente impossibilità di versare la cauzione, determinata nella misura di 5.000,00 euro; che egli, invero, si è limitato a richiamare l'assenza di stabile e lecita occupazione lavorativa, condizione che la Corte di appello ha reputato, attraverso considerazioni scevre da fratture sul piano razionale e coerenti con le evidenze istruttorie, riconducibile a sua responsabilità, quantomeno colposa; che, in diritto, va segnalato che la giurisprudenza di legittimità è univocamente orientata nel senso di ritenere provato, al cospetto di situazioni del tipo di quella in esame, l'elemento soggettivo della contravvenzione, in quanto tale ascrivibile anche a titolo di mera colpa; che, invero, se, da un canto, è pacifico che, come attestato dalla stessa Corte di appello, «L'impossibilità economica di far fronte all'obbligo della cauzione, imposta in sede di applicazione della misura di prevenzione personale, è deducibile anche nel giudizio penale, ai fini della responsabilità per il reato costituito dall'inosservanza di tale obbligo, ed incombe al giudice il dovere di accertare la reale condizione economica dell'imputato nel momento in cui si è verificata l'inottemperanza, gravando su quest'ultimo soltanto un onere di allegazione dei fatti che hanno impedito il pagamento» (Sez. 5, n. 38310 del 05/07/2016, Passafiume, Rv. 267857), non può trascurarsi, per converso, che l'onere di allegazione non può ritenersi soddisfatto con la sola affermazione dello stato di indigenza (Sez. 5, n. 39025 del 11/07/2008, Iaffaldano, Rv. 242325), richiedendosi, invece, la rappresentazione di circostanze di fatto idonee a concretizzare tale condizione (Sez. 1, n. 34128 del 04/07/2014, Paraninfo, Rv. 260843; Sez. 1, n. 22628 del 21/05/2014, Alma, Rv. 262266); rilevato che, con il secondo ed ultimo motivo di ricorso, si deduce l'illegittimità della sentenza impugnata per non avere la Corte di appello delibato la richiesta di esclusione della punibilità ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., che non è stata, tuttavia, formulata con l'atto di appello né in sede di conclusioni, ove è stata genericamente invocata, in via subordinata, la concessione dei «benefici di legge», che, deve logicamente ritenersi, non ha investito la Corte di appello del dovere di vagliare espressamente la sussistenza delle condizioni per riconoscere la particolare tenuità del fatto; che, per pacifico indirizzo ermeneutico, «E inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che deduca una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello» (Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 10/03/2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] andrini Il presente provvedimento è sottoscritto, ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen., in considerazione dell'impedimento del Presidente del Collegio, dall'estensore e dal componente più anziano del Collegio.

Il Consigliere estensore Il Consigliere a [ano D iele p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; # Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il ricorrente è stato tratto a giudizio e condannato perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, ha omesso di versare, nel termine indicato, la prescritta cauzione; che Serratore lamenta, con il primo motivo, che, avendo egli dedotto, con l'atto di appello, di non avere provveduto al pagamento della cauzione in conseguenza delle proprie precarie condizioni economiche, i giudici di merito abbiano disatteso le sue allegazioni attraverso un percorso argomentativo manifestamente illogico, così venendo meno all'onere di accertare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato in contestazione; che l'obiezione non coglie nel segno, dovendosi considerare, in punto di fatto, che Serratore, secondo quanto emerge dalla sentenza impugnata, non ha fornito convenienti riscontri a suffragio dell'affermazione concernente la precarietà delle proprie condizioni economiche, la contingente condizione di disoccupazione e la conseguente impossibilità di versare la cauzione, determinata nella misura di 5.000,00 euro; che egli, invero, si è limitato a richiamare l'assenza di stabile e lecita occupazione lavorativa, condizione che la Corte di appello ha reputato, attraverso considerazioni scevre da fratture sul piano razionale e coerenti con le evidenze istruttorie, riconducibile a sua responsabilità, quantomeno colposa; che, in diritto, va segnalato che la giurisprudenza di legittimità è univocamente orientata nel senso di ritenere provato, al cospetto di situazioni del tipo di quella in esame, l'elemento soggettivo della contravvenzione, in quanto tale ascrivibile anche a titolo di mera colpa; che, invero, se, da un canto, è pacifico che, come attestato dalla stessa Corte di appello, «L'impossibilità economica di far fronte all'obbligo della cauzione, imposta in sede di applicazione della misura di prevenzione personale, è deducibile anche nel giudizio penale, ai fini della responsabilità per il reato costituito dall'inosservanza di tale obbligo, ed incombe al giudice il dovere di accertare la reale condizione economica dell'imputato nel momento in cui si è verificata l'inottemperanza, gravando su quest'ultimo soltanto un onere di allegazione dei fatti che hanno impedito il pagamento» (Sez. 5, n. 38310 del 05/07/2016, Passafiume, Rv. 267857), non può trascurarsi, per converso, che l'onere di allegazione non può ritenersi soddisfatto con la sola affermazione dello stato di indigenza (Sez. 5, n. 39025 del 11/07/2008, Iaffaldano, Rv. 242325), richiedendosi, invece, la rappresentazione di circostanze di fatto idonee a concretizzare tale condizione (Sez. 1, n. 34128 del 04/07/2014, Paraninfo, Rv. 260843; Sez. 1, n. 22628 del 21/05/2014, Alma, Rv. 262266); rilevato che, con il secondo ed ultimo motivo di ricorso, si deduce l'illegittimità della sentenza impugnata per non avere la Corte di appello delibato la richiesta di esclusione della punibilità ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., che non è stata, tuttavia, formulata con l'atto di appello né in sede di conclusioni, ove è stata genericamente invocata, in via subordinata, la concessione dei «benefici di legge», che, deve logicamente ritenersi, non ha investito la Corte di appello del dovere di vagliare espressamente la sussistenza delle condizioni per riconoscere la particolare tenuità del fatto; che, per pacifico indirizzo ermeneutico, «E inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che deduca una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello» (Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 10/03/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] andrini Il presente provvedimento è sottoscritto, ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen., in considerazione dell'impedimento del Presidente del Collegio, dall'estensore e dal componente più anziano del Collegio. Il Consigliere estensore Il Consigliere a [ano D iele p
Sentenza Cassazione n. 25861/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris