CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 30960/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Tribunale di Velletri; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio all'Ufficio G.I.P. del Tribunale di Velletri; lette le memorie trasmesse dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia del ricorrente, che ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto del 7 giugno 2022, con il quale il G.I.P. del Tribunale di Velletri ha dichiarato inammissibile l'opposizione da lui proposta avverso la richiesta di archiviazione presentata dal P.M., richiesta accolta dal G.I.P., in relazione a un procedimento a carico di ignoti relativo al reato di cui all'art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001. 2. Il ricorso è affidato a due motivi. Con il primo, la difesa deduce l'erronea applicazione dell'art. 175 cod. proc. pen., in relazione agli art. 34, 36 e 591 cod. proc. pen., rimarcando l'erroneità della decisione del G.I.P., sia perché questi ha travalicato i limiti della propria competenza, sostituendosi al giudice del reclamo nella verifica della legittimazione attiva del ricorrente, sia perché sussistevano motivi di incompatibilità del giudice, posto che il giudice che ha pronunciato il provvedimento di archiviazione è lo stesso che ha giudicato sull'istanza di restituzione nel termine per l'impugnazione del medesimo provvedimento. In subordine, la difesa chiede di sollevare questione di legittimità costituzionale degli art. 34 comma 2 e 175 comma 4 cod. proc. peri., nella parte in cui non escludono che il giudice che abbia pronunciato il decreto o l'ordinanza di archiviazione possa giudicare sull'impugnazione, ovvero decidere dell'eventuale istanza di restituzione nel termine per impugnare la decisione di archiviazione. Ciò posto, si osserva che Tempera, versando in una situazione di impedimento fisico assoluto dovuto a causa maggiore, in quanto affetto da Covid- 19, con obbligo di isolamento domiciliare, ha azionato il rimedio prescritto dalla legge, presentando tramite il suo difensore un apposito atto, ritenendosi a buon diritto titolare della legittimazione necessaria per proporre il reclamo e, a maggior ragione, per chiedere la restituzione nel termine, ma tale istanza è stata disattesa dallo stesso giudice che ha provveduto sulla richiesta di archiviazione, il quale, con "motivazione circolare", ha reiterato il convincimento già espresso. Con il secondo motivo, è stata eccepita la violazione degli art. 90, 175 e 591 cod. proc. pen., in combinato disposto con gli art. 328 cod. pen. e 9 del Tuel, censurandosi il mancato riconoscimento della legittimazione attiva del ricorrente, cui è stata indebitamente negata la qualità di persona offesa del reato, sebbene la notitia criminis riguardasse non solo il reato urbanistico, ma il più ampio tema del comportamento della P.A. a seguito dell'istanza di accesso agli atti del ricorrente, potendo ciò integrare il reato ex art. 328 cod. pen. Ne consegue che Tempera, sia quale persona danneggiata, sia quale persona offesa da un reato diverso da quello iscritto dal P.M., ma comunque evincibile dall'iniziale esposto, dove si censurava l'inerzia del Comune, aveva diritto quantomeno a un contraddittorio rituale ex art. 410 cod. proc. pen., potendo egli proporre opposizione all'archiviazione e agire comunque ai sensi dell'art. 9 del T.U.E.L., quale elettore del Comune di Nettuno, in sostituzione dell'Ente rimasto inerte. 2.1. Con memorie del 7 dicembre 2022 e dell'Il febbraio 2023, il difensore del ricorrente ha insistito nell'accoglimento del ricorso, sviluppandone le argomentazioni. [OSCURATO:PERSONA] È fondato e assorbente il primo motivo di ricorso. 1. Risulta dal fascicolo processuale che, con decreto del 7 giugno 2022, il G.I.P. del Tribunale di Velletri disponeva l'archiviazione del procedimento penale a carico di ignoti n. 3061/2022 R.G.N.R., dichiarando inammissibile l'opposizione proposta dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA], al quale il provvedimento del G.I.P. veniva notificato il 24 giugno 2022. In seguito, il 18 luglio 2022, Tempera, essendo nelle more scaduto il termine per proporre reclamo ex art. 410 bis cod. proc. pen. avverso il decreto di archiviazione, proponeva istanza di restituzione nel termine per tale incombente, rappresentando di essere risultato positivo al Covid-19 a far data dal 28 giugno 2022, e di essersi negativizzato solo il 10 luglio 2022. L'istanza veniva rigettata in data 19 luglio 2022 dal medesimo G.I.P. che aveva disposto l'archiviazione, il quale rimarcava che, come sostenuto nel decreto di archiviazione, Tempera non rivestiva la qualità di persona offesa dal reato per il quale si era proceduto. 2. Orbene, la decisione impugnata risulta illegittima, posto che, come correttamente osservato dal Procuratore generale, il G.I.P., rigettando la richiesta di rimessione in termini per proporre reclamo avverso il decreto emesso de plano (e poi comunque notificato al ricorrente), ha travalicato il perimetro valutativo delineato dall'art. 175 cod. proc. pen., basando il rigetto non sui parametri previsti dalla norma processuale appena richiamata, ma sulla medesima valutazione di merito posta a fondamento della declaratoria di inammissibilità dell'opposizione alla richiesta di archiviazione del P.M., con motivazione circolare meritevole di censura, non potendosi sovrapporre automaticamente gli ambiti valutativi delle due differenti decisioni. 3. Si impone pertanto l'annullamento del provvedimento impugnato, con conseguente rinvio al Tribunale di Velletri, Ufficio G.I.P., in diversa persona fisic:a, per le valutazioni di competenza in ordine alla (sola) richiesta di restituzione nel termine avanzata dal ricorrente. P.Q.M. Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Velletri-Ufficio