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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 5 novembre 2025

Cassazione n. 29542/2025

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.12823/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocatiPICCIANO [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] Lombardia n.4152 /14 /2021 depositata il 17/11/2021,pronunciata con riferimento ad atto impositivo oggetto del ricorso per Cassazionee vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); vista la presenza di ulteriore atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. [OSCURATO:PERSONA] Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] LaPresid

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.12823/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocatiPICCIANO [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] Lombardia n.4152 /14 /2021 depositata il 17/11/2021,pronunciata con riferimento ad atto impositivo oggetto del ricorso per Cassazionee vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); vista la presenza di ulteriore atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. [OSCURATO:PERSONA] Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] LaPresid
Decreto Cassazione n. 29542/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris