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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 giugno 2022

Cassazione n. 00564/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 19 luglio 2022, il Tribunale di Catania, in sede di riesame, ha confermato l'ordinanza emessa dal Gip del medesimo Tribunale il 21 giugno 2022, con cui era stata disposta la custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato per il reato di detenzione e cessione di sostanza stupefacente di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990.

2. Avverso l'ordinanza l'indagato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con un unico motivo di ricorso, il vizio di motivazione in riferimento alle esigenze cautelari, e contestualmente invocando l'applicazione di misura meno afflittiva.

Si sostiene che il Tribunale non ha illustrato in maniera esaustiva le ragioni della scelta della misura, basando la sua decisione su elementi erronei: l'indagato non sarebbe mai stato condannato per il reato di truffa e non annovererebbe nel casellario giudiziale reati specifici, né avrebbe riportato alcuna condanna nel 2005; i precedenti penali richiamati in motivazione riguarderebbero fatti commessi molti anni addietro e, comunque, quelli oggetto del giudizio risalirebbero a più di un anno prima.

Secondo la prospettazione difensiva, da quanto precede discende che, nel caso di specie, non vi sono esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, tali da non poter essere salvaguardate con una misura meno afflittiva.

Più precisamente, in ordine al concreto e attuale pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova, sarebbero stati già raccolti tutti gli elementi costituenti gravi indizi di colpevolezza; inoltre, l'applicazione della misura degli arresti domiciliari, anche con l'ausilio del braccialetto elettronico, garantirebbe la costante presenza dell'indagato presso il luogo di residenza, evitando così anche il pericolo di reiterazione criminosa. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il motivo di ricorso - con il quale si censura il vizio di motivazione in riferimento alle esigenze cautelari - è inammissibile.

Le doglianze espresse dalla difesa nell'atto di ricorso devono considerarsi generiche, a fronte di una motivazione del provvedimento impugnato che deve ritenersi pienamente adeguata.

Il ricorrente si limita a riproporre, senza alcuna novità, rilievi già espressi in sede di riesame, dove il Tribunale ha fornito risposte esaustive, basate su elementi probatori incontrovertibili.

Inoltre, va ricordato che, nella materia cautelare, il decorso del tempo, in quanto tale, possiede una valenza neutra ove non accompagnato da altri elementi circostanziali idonei a determinare un'attenuazione del giudizio di pericolosità (ex multis, Sez. 2, n. 6592 del 25/01/2022, Rv. 282766 - 02; Sez. 1, n. 21900 del 07/05/2021, Rv. 282004; Sez. 5, n. 4950 del 07/12/2021, dep. 2022, Rv. 282865).

Il ricorrente non è stato in grado di addurre alcuna circostanza concreta dalla quale si possano dedurre elementi positivi a lui favorevoli e le esigenze cautelari devono considerarsi fondate alla luce degli accertamenti effettuati circa la pericolosità del soggetto.

Risulta allo stato accertato, in via indiziaria, che, durante l'arco temporale in contestazione, l'imputato svolgesse attività di spaccio in maniera altamente professionale, occupandosi anche della preparazione delle dosi da smerciare ad 2 /k una vasta platea di consumatori.

Deve evidenziarsi che le circostanze di fatto prospettate dal ricorrente sono state adeguatamente prese in considerazione dal Tribunale, il quale, a fronte dell'estrema gravità dei reati per cui si procede, che denotano un marcato pericolo di reiterazione, ha evidenziato come il luogo e le modalità di esecuzione proposti per gli arresti domiciliari risultano insufficienti a pervenire tale pericolo.

Concludendo, secondo la corretta valutazione operata in sede di riesame, la misura individuata dal Gip deve considerarsi infungibile, alla luce delle risultanze indiziarie, dalle quali risulta dimostrato che l'imputato svolgeva parte dell'attività di spaccio proprio nel contesto domestico, mentre al mero decorso del tempo deve essere riconosciuta una valenza neutra.

4. Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile.

Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 19 luglio 2022, il Tribunale di Catania, in sede di riesame, ha confermato l'ordinanza emessa dal Gip del medesimo Tribunale il 21 giugno 2022, con cui era stata disposta la custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato per il reato di detenzione e cessione di sostanza stupefacente di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Avverso l'ordinanza l'indagato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con un unico motivo di ricorso, il vizio di motivazione in riferimento alle esigenze cautelari, e contestualmente invocando l'applicazione di misura meno afflittiva. Si sostiene che il Tribunale non ha illustrato in maniera esaustiva le ragioni della scelta della misura, basando la sua decisione su elementi erronei: l'indagato non sarebbe mai stato condannato per il reato di truffa e non annovererebbe nel casellario giudiziale reati specifici, né avrebbe riportato alcuna condanna nel 2005; i precedenti penali richiamati in motivazione riguarderebbero fatti commessi molti anni addietro e, comunque, quelli oggetto del giudizio risalirebbero a più di un anno prima. Secondo la prospettazione difensiva, da quanto precede discende che, nel caso di specie, non vi sono esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, tali da non poter essere salvaguardate con una misura meno afflittiva. Più precisamente, in ordine al concreto e attuale pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova, sarebbero stati già raccolti tutti gli elementi costituenti gravi indizi di colpevolezza; inoltre, l'applicazione della misura degli arresti domiciliari, anche con l'ausilio del braccialetto elettronico, garantirebbe la costante presenza dell'indagato presso il luogo di residenza, evitando così anche il pericolo di reiterazione criminosa. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il motivo di ricorso - con il quale si censura il vizio di motivazione in riferimento alle esigenze cautelari - è inammissibile. Le doglianze espresse dalla difesa nell'atto di ricorso devono considerarsi generiche, a fronte di una motivazione del provvedimento impugnato che deve ritenersi pienamente adeguata. Il ricorrente si limita a riproporre, senza alcuna novità, rilievi già espressi in sede di riesame, dove il Tribunale ha fornito risposte esaustive, basate su elementi probatori incontrovertibili. Inoltre, va ricordato che, nella materia cautelare, il decorso del tempo, in quanto tale, possiede una valenza neutra ove non accompagnato da altri elementi circostanziali idonei a determinare un'attenuazione del giudizio di pericolosità (ex multis, Sez. 2, n. 6592 del 25/01/2022, Rv. 282766 - 02; Sez. 1, n. 21900 del 07/05/2021, Rv. 282004; Sez. 5, n. 4950 del 07/12/2021, dep. 2022, Rv. 282865). Il ricorrente non è stato in grado di addurre alcuna circostanza concreta dalla quale si possano dedurre elementi positivi a lui favorevoli e le esigenze cautelari devono considerarsi fondate alla luce degli accertamenti effettuati circa la pericolosità del soggetto. Risulta allo stato accertato, in via indiziaria, che, durante l'arco temporale in contestazione, l'imputato svolgesse attività di spaccio in maniera altamente professionale, occupandosi anche della preparazione delle dosi da smerciare ad 2 /k una vasta platea di consumatori. Deve evidenziarsi che le circostanze di fatto prospettate dal ricorrente sono state adeguatamente prese in considerazione dal Tribunale, il quale, a fronte dell'estrema gravità dei reati per cui si procede, che denotano un marcato pericolo di reiterazione, ha evidenziato come il luogo e le modalità di esecuzione proposti per gli arresti domiciliari risultano insufficienti a pervenire tale pericolo. Concludendo, secondo la corretta valutazione operata in sede di riesame, la misura individuata dal Gip deve considerarsi infungibile, alla luce delle risultanze indiziarie, dalle quali risulta dimostrato che l'imputato svolgeva parte dell'attività di spaccio proprio nel contesto domestico, mentre al mero decorso del tempo deve essere riconosciuta una valenza neutra. 4. Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma
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