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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 marzo 2024

Cassazione n. 07374/2025

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iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19 -09-1994, avverso l’ordinanza del 14-03-2024della Corte di appello di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dalPubblico Ministero, in persona del Procuratore generale, dott.[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni trasmesse dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di Mastrodonato, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 14 marzo 2024, la Corte di appello di Bari dichiarava inammissibile l’appello proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del 20giugno 2023, con cui il Tribunale di Foggia aveva condannato l’imputato alla pena di 5.000 euro di ammenda, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all’art. 256, comma 1,lett.

A, del d. lgs. n. 1 5 2 del 200 6 ( capo A ) ; fatto commesso in agro del Comune di [OSCURATO:PERSONA] “sino al 25 giugno 2020”.

2. Avverso l’ordinanza della Corte di appello pugliese, Mastrodonato, tramite il suo difensore, proponevaricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con cui la difesa deducevala violazione dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., osservando che, essendo la sentenza di primo grado inappellabile, l’impugnazione proposta, al di làdel suo nomen iuris, doveva essere qualificata come ricorso per cassazione ed essere trasmessa a questa Corte quale giudice competente.

3. Con sentenza n. 37253 emessa il 12 settembre 2024 e depositata il 10 ottobre 2024, questa Sezione della Corte a nnu lla va senza rinvio l’ordinanza impugnata e, qualificata l’impugnazione come ricorso per cassazione, fissava l’udienza pubblica del 13 novembre 2024 per larelativa trattazione.

4. Con memoria trasmessa il 4 novembre 2024, l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell’imputato, nel replicare alle considerazioni del Procuratore generale, ha insistito nell’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.

1. Preliminarmente, occorre evidenziare chela declaratoria di inammissibilità dell’appello è stata già annullata da questa Corte con la richiamata sentenza n. 37253 emessa il 12 settembre 2024, per cui l’odierno giudizio verte sulla verifica della fondatezza dell’appello, già qualificato come ricorso per cassazione, proposto nell’interesse di Mastrodonato avverso la sentenza del 20giugno 2023, con cui il Tribunale di Foggialo aveva condannato in ordine al reato ascrittogli al capo A.

2. La predetta impugnazione era affidata a sei motivi: con il primo, era stata dedotta la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, per essere stato il ricorrente condannato anche rispetto al capo B che non era stato a lui ascritto; con il secondo motivo, è stata censurata l’affermazione del giudizio di colpevolezza dell’imputato rispetto al secondo episodio contestato al capo A, non essendo il veicolo parcheggiato sulla via nella disponibilità di Mastrodonato i n occasione della condotta contestata il25 giugno 20 20 ; con il terzo motivo, era stata eccepita la violazione dell’art. 256, comma 1, lett.

A, del d. lgs. n. 152 del 2006, posto che l’unico episodio del 18 giugno 2020 non può configurare l’attività organizzata richiesta dalla predetta norma incriminatrice.Il quarto motivo era stato dedicato al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto; il quinto motivo aveva ad oggetto il diniego delle attenuanti generiche, mentre il sesto motivo era riferito al difetto di motivazione rispetto al computo della pena.

3. Orbene, tutti i motivi di doglianza dell’impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale si connotano per la loro manifesta infondatezza.

3.1. Quanto al primo motivo, deve rilevarsi che alcuna violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenzaè ravvisabile nel caso di specie, desumendosi chiaramente dalla sentenza impugnata che l’affermazione della responsabilità penale del ricorrente e la conseguente determinazione del trattamento sanzionatorio sono state correttamente circoscritte al solo reato di cui al capo A contestato a Mastrodonato, essendo stato per converso chiarito che la condotta descritta al capo B era riferibile unicamente al coimputato [OSCURATO:PERSONA], il quale peraltro è stato assolto da tale imputazione per non aver commesso il fatto.

Di qui la manifesta infondatezza della doglianza difensiva.

3.2. Alla medesima conclusione deve pervenirsi rispetto alle censure riguardanti la formulazione del giudizio di responsabilità(secondo e terzo motivo).

Al riguardo deve infatti osservarsi che la sentenza impugnata ha innanzitutto operato un’adeguata ricostruzione della vicenda contestata a Mastrodonato, richiamando in tal senso gli esiti dei prolungati accertamenti della P.G., da cui è emerso che l’imputato, quantomeno nelle date del 18 e del 25 giugno 2020, ha realizzato un’attività di gestione di rifiuti speciali non pericolosi, consistita nella raccolta, nel trasporto e nello smaltimento degli stessi, senza essere titolare della prescritta autorizzazione e senza che il mezzo adoperato a tale scopo ([OSCURATO:PERSONA] targato F75467) fosse iscritto nell’albo dei gestori ambientali.In particolare, le immagini del sistema di foto-trappola installato presso l’ex opificio denominato “[OSCURATO:PERSONA]” ubicato sulla strada statale 272 che collega [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] in Lamis, luogo divenuto una sorta di discarica abusiva, hanno consentito di accertare che Mastrodonato, in compagnia di [OSCURATO:PERSONA], si era recato presso tale area, a bordo del suo [OSCURATO:PERSONA],il 18 giugno 2020 in tre occasioni, ossia alle ore 11.29, alle 14.51 e alle 16.40, e ogni volta ha abbandonatomateriali ingombranti di vario genere (come sedie, mobili, tavoli e cassette di legno).

Quanto all’identificazione dell’imputato, è stato evidenziato che la stessa è avvenuta non subito, perché gli operanti non conoscevano Mastrodonato, ma nel momento in cui questi si è recato personalmente presso gli uffici di P.G. e la sua effigie è stata confrontata con l’immagine estratta dal cartellino anagrafico nel frattempoacquisito presso il Comune di [OSCURATO:PERSONA], a seguito della verifica del soggetto intestatario del veicolo adoperato per itrasporti illecit i dei rifiuti.L’identificazione, resa possibile dalla chiarezza delle immaginidelle foto-trappole, ha avuto luogo dopo che la [OSCURATO:PERSONA] , il 25 giugno 2020 , aveva sequestrato il veicolo di proprietà di Mastrodonato, parcheggiato sulla pubblica via senza la dovuta assicurazione, per cui l’imputato si è recato presso gli uffici di P.G.; in tale occasione, gli operanti hanno ispezionato il cassone posteriore del mezzo, rinvenendo al suo interno rifiuti speciali (come ad esempio paraurti, lattine in alluminio e lattine in plastica) provenienti da un’autocarrozzeria.

Alla luce di talirisultanze, non smentite da elemen ti probatori di segno contrario (l’imputato nel corso del giudizio non ha fornito alcuna versione alternativa), il reato di cui all’art. 256, comma 1, lettera a) del d. lgs. n. 152 del 2006, è stato legittimamente ritenuto ravvisabile, sta nte l ’ abitualit à dell e condotte illecite accertate(quattro in pochi giorni), dovendosi solo precisare che non è dirimente stabilire chi fosse alla guidadel mezzo il 25 giugno 2020, rilevando piuttosto il fatto che sulveicolo di proprietà dell’imputato sono stati rinvenuti dei rifiuti speciali non correttamente smaltiti, condotta questa “coerente” con i ripetuti trasporti illeciti di rifiuti compiuti dallo stesso imputato,solo pochi giorni prima, presso la sede dell’opificio che da tempo era divenuto ricettacolo di rifiuti di vario tipo.

3.2.1. In definitiva, in quanto sorretto da argomentazioni non illogiche, il giudizio sulla sussistenza e sull’ascrivibilità all’imputato del reato contestatogli al capo A resiste alle censure difensive, conle quali si sollecita sostanzialmen te una differente (e frammentaria) lettura delle acquisizioni probatorie, operazione questa non consentita in sede di legittimità, dovendosi richiamare in proposito la consolidata affermazione della giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482), secondo cui, in tema di giudizio di cassazione, a fronte di un apparato argomentativo privo di profili di irrazionalità, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito.

3.3. Manifestamente infondato è anche il quarto motivo.

Ed inveroil Tribunale, in senso ostativo al riconoscimento della particolare tenuità del fatto, ha ragionevolmente rimarcato sia le modalità organizzate dell’attività di gestione dei rifiuti realizzata dall’imputato , evincibili dall’utilizzo di un veicolo adeguatoe funzionale al loro trasporto e dal supporto di altro soggetto, sia la mole dei rifiuti, desumibili dal sequestro e dalle immagini del filmato, sia il carattere non occasionale della condotta, perpetrata in quattro distinti episodi, elementi questi ritenuti idonei a qualificare come non tenue l’offesa al bene giuridico protetto.Orbene, con le pertinenti considerazioni della sentenza impugnata, il ricorso non si confronta adeguatamente, limitandosi a proporre differenti valutazioni di merito che tuttavia,come già esposto, non possono trovare ingresso in sede di legittimità, dovendosi richiamare in tal senso l’affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Rv. 283044 e Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Rv. 273678) secondo cui, ai fini dell’applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudizio sulla tenuità dell’offesa deve essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all’art. 133 comma primo cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente anche la sola indicazione di quelli ritenuti rilevanti.

3.4. Anche il quinto e il sesto motivo, riferiti in termini sovrapponibili al trattamento sanzionatorio, sono manifestamente infondati.

Nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, il giudice monocratico ha sottolineato l’assenza di profili meritevoli di positivavalutazione, non potendosi in ogni caso sottacere che la pena irrogata a Mastrodonato è stata solo quella pecuniaria ed è stata contenutain 5 . 0 00 euro di ammenda , ossia in misura molto più vicina al minimo (2.600 euro di ammenda) che al massimo edittale (26.000 euro di ammenda), e ciò proprio in ragione del fatto, non ignorato dal Tribunale, che l’imputato ha proceduto a smaltire correttamente i rifiuti da lui abbandonati.

Non può dunque affermarsi che il trattamento sanzionatorio riservato al ricorrente sia stato ispirato da criteri di eccessivo rigore, tanto più ove si consideri che non risulta operato nel caso di specie l’aumento per la continuazione interna al capo A (ciò evidentemente in ragione della riconosciuta natura unitaria della condotta).

4. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto nell’interesse di Mastrodonatova dichiarato inammissibile, con onere per il ricorrente di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone infine che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19 -09-1994, avverso l’ordinanza del 14-03-2024della Corte di appello di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dalPubblico Ministero, in persona del Procuratore generale, dott.[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni trasmesse dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di Mastrodonato, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 14 marzo 2024, la Corte di appello di Bari dichiarava inammissibile l’appello proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del 20giugno 2023, con cui il Tribunale di Foggia aveva condannato l’imputato alla pena di 5.000 euro di ammenda, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all’art. 256, comma 1,lett. A, del d. lgs. n. 1 5 2 del 200 6 ( capo A ) ; fatto commesso in agro del Comune di [OSCURATO:PERSONA] “sino al 25 giugno 2020”. 2. Avverso l’ordinanza della Corte di appello pugliese, Mastrodonato, tramite il suo difensore, proponevaricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con cui la difesa deducevala violazione dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., osservando che, essendo la sentenza di primo grado inappellabile, l’impugnazione proposta, al di làdel suo nomen iuris, doveva essere qualificata come ricorso per cassazione ed essere trasmessa a questa Corte quale giudice competente. 3. Con sentenza n. 37253 emessa il 12 settembre 2024 e depositata il 10 ottobre 2024, questa Sezione della Corte a nnu lla va senza rinvio l’ordinanza impugnata e, qualificata l’impugnazione come ricorso per cassazione, fissava l’udienza pubblica del 13 novembre 2024 per larelativa trattazione. 4. Con memoria trasmessa il 4 novembre 2024, l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell’imputato, nel replicare alle considerazioni del Procuratore generale, ha insistito nell’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 1. Preliminarmente, occorre evidenziare chela declaratoria di inammissibilità dell’appello è stata già annullata da questa Corte con la richiamata sentenza n. 37253 emessa il 12 settembre 2024, per cui l’odierno giudizio verte sulla verifica della fondatezza dell’appello, già qualificato come ricorso per cassazione, proposto nell’interesse di Mastrodonato avverso la sentenza del 20giugno 2023, con cui il Tribunale di Foggialo aveva condannato in ordine al reato ascrittogli al capo A. 2. La predetta impugnazione era affidata a sei motivi: con il primo, era stata dedotta la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, per essere stato il ricorrente condannato anche rispetto al capo B che non era stato a lui ascritto; con il secondo motivo, è stata censurata l’affermazione del giudizio di colpevolezza dell’imputato rispetto al secondo episodio contestato al capo A, non essendo il veicolo parcheggiato sulla via nella disponibilità di Mastrodonato i n occasione della condotta contestata il25 giugno 20 20 ; con il terzo motivo, era stata eccepita la violazione dell’art. 256, comma 1, lett. A, del d. lgs. n. 152 del 2006, posto che l’unico episodio del 18 giugno 2020 non può configurare l’attività organizzata richiesta dalla predetta norma incriminatrice.Il quarto motivo era stato dedicato al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto; il quinto motivo aveva ad oggetto il diniego delle attenuanti generiche, mentre il sesto motivo era riferito al difetto di motivazione rispetto al computo della pena. 3. Orbene, tutti i motivi di doglianza dell’impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale si connotano per la loro manifesta infondatezza. 3.1. Quanto al primo motivo, deve rilevarsi che alcuna violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenzaè ravvisabile nel caso di specie, desumendosi chiaramente dalla sentenza impugnata che l’affermazione della responsabilità penale del ricorrente e la conseguente determinazione del trattamento sanzionatorio sono state correttamente circoscritte al solo reato di cui al capo A contestato a Mastrodonato, essendo stato per converso chiarito che la condotta descritta al capo B era riferibile unicamente al coimputato [OSCURATO:PERSONA], il quale peraltro è stato assolto da tale imputazione per non aver commesso il fatto. Di qui la manifesta infondatezza della doglianza difensiva. 3.2. Alla medesima conclusione deve pervenirsi rispetto alle censure riguardanti la formulazione del giudizio di responsabilità(secondo e terzo motivo). Al riguardo deve infatti osservarsi che la sentenza impugnata ha innanzitutto operato un’adeguata ricostruzione della vicenda contestata a Mastrodonato, richiamando in tal senso gli esiti dei prolungati accertamenti della P.G., da cui è emerso che l’imputato, quantomeno nelle date del 18 e del 25 giugno 2020, ha realizzato un’attività di gestione di rifiuti speciali non pericolosi, consistita nella raccolta, nel trasporto e nello smaltimento degli stessi, senza essere titolare della prescritta autorizzazione e senza che il mezzo adoperato a tale scopo ([OSCURATO:PERSONA] targato F75467) fosse iscritto nell’albo dei gestori ambientali.In particolare, le immagini del sistema di foto-trappola installato presso l’ex opificio denominato “[OSCURATO:PERSONA]” ubicato sulla strada statale 272 che collega [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] in Lamis, luogo divenuto una sorta di discarica abusiva, hanno consentito di accertare che Mastrodonato, in compagnia di [OSCURATO:PERSONA], si era recato presso tale area, a bordo del suo [OSCURATO:PERSONA],il 18 giugno 2020 in tre occasioni, ossia alle ore 11.29, alle 14.51 e alle 16.40, e ogni volta ha abbandonatomateriali ingombranti di vario genere (come sedie, mobili, tavoli e cassette di legno). Quanto all’identificazione dell’imputato, è stato evidenziato che la stessa è avvenuta non subito, perché gli operanti non conoscevano Mastrodonato, ma nel momento in cui questi si è recato personalmente presso gli uffici di P.G. e la sua effigie è stata confrontata con l’immagine estratta dal cartellino anagrafico nel frattempoacquisito presso il Comune di [OSCURATO:PERSONA], a seguito della verifica del soggetto intestatario del veicolo adoperato per itrasporti illecit i dei rifiuti.L’identificazione, resa possibile dalla chiarezza delle immaginidelle foto-trappole, ha avuto luogo dopo che la [OSCURATO:PERSONA] , il 25 giugno 2020 , aveva sequestrato il veicolo di proprietà di Mastrodonato, parcheggiato sulla pubblica via senza la dovuta assicurazione, per cui l’imputato si è recato presso gli uffici di P.G.; in tale occasione, gli operanti hanno ispezionato il cassone posteriore del mezzo, rinvenendo al suo interno rifiuti speciali (come ad esempio paraurti, lattine in alluminio e lattine in plastica) provenienti da un’autocarrozzeria. Alla luce di talirisultanze, non smentite da elemen ti probatori di segno contrario (l’imputato nel corso del giudizio non ha fornito alcuna versione alternativa), il reato di cui all’art. 256, comma 1, lettera a) del d. lgs. n. 152 del 2006, è stato legittimamente ritenuto ravvisabile, sta nte l ’ abitualit à dell e condotte illecite accertate(quattro in pochi giorni), dovendosi solo precisare che non è dirimente stabilire chi fosse alla guidadel mezzo il 25 giugno 2020, rilevando piuttosto il fatto che sulveicolo di proprietà dell’imputato sono stati rinvenuti dei rifiuti speciali non correttamente smaltiti, condotta questa “coerente” con i ripetuti trasporti illeciti di rifiuti compiuti dallo stesso imputato,solo pochi giorni prima, presso la sede dell’opificio che da tempo era divenuto ricettacolo di rifiuti di vario tipo. 3.2.1. In definitiva, in quanto sorretto da argomentazioni non illogiche, il giudizio sulla sussistenza e sull’ascrivibilità all’imputato del reato contestatogli al capo A resiste alle censure difensive, conle quali si sollecita sostanzialmen te una differente (e frammentaria) lettura delle acquisizioni probatorie, operazione questa non consentita in sede di legittimità, dovendosi richiamare in proposito la consolidata affermazione della giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482), secondo cui, in tema di giudizio di cassazione, a fronte di un apparato argomentativo privo di profili di irrazionalità, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. 3.3. Manifestamente infondato è anche il quarto motivo. Ed inveroil Tribunale, in senso ostativo al riconoscimento della particolare tenuità del fatto, ha ragionevolmente rimarcato sia le modalità organizzate dell’attività di gestione dei rifiuti realizzata dall’imputato , evincibili dall’utilizzo di un veicolo adeguatoe funzionale al loro trasporto e dal supporto di altro soggetto, sia la mole dei rifiuti, desumibili dal sequestro e dalle immagini del filmato, sia il carattere non occasionale della condotta, perpetrata in quattro distinti episodi, elementi questi ritenuti idonei a qualificare come non tenue l’offesa al bene giuridico protetto.Orbene, con le pertinenti considerazioni della sentenza impugnata, il ricorso non si confronta adeguatamente, limitandosi a proporre differenti valutazioni di merito che tuttavia,come già esposto, non possono trovare ingresso in sede di legittimità, dovendosi richiamare in tal senso l’affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Rv. 283044 e Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Rv. 273678) secondo cui, ai fini dell’applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudizio sulla tenuità dell’offesa deve essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all’art. 133 comma primo cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente anche la sola indicazione di quelli ritenuti rilevanti. 3.4. Anche il quinto e il sesto motivo, riferiti in termini sovrapponibili al trattamento sanzionatorio, sono manifestamente infondati. Nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, il giudice monocratico ha sottolineato l’assenza di profili meritevoli di positivavalutazione, non potendosi in ogni caso sottacere che la pena irrogata a Mastrodonato è stata solo quella pecuniaria ed è stata contenutain 5 . 0 00 euro di ammenda , ossia in misura molto più vicina al minimo (2.600 euro di ammenda) che al massimo edittale (26.000 euro di ammenda), e ciò proprio in ragione del fatto, non ignorato dal Tribunale, che l’imputato ha proceduto a smaltire correttamente i rifiuti da lui abbandonati. Non può dunque affermarsi che il trattamento sanzionatorio riservato al ricorrente sia stato ispirato da criteri di eccessivo rigore, tanto più ove si consideri che non risulta operato nel caso di specie l’aumento per la continuazione interna al capo A (ciò evidentemente in ragione della riconosciuta natura unitaria della condotta). 4. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto nell’interesse di Mastrodonatova dichiarato inammissibile, con onere per il ricorrente di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone infine che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tr