CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 giugno 2026
Cassazione n. 19147/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
oberto Calcagni;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentatae difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza del Tribunale di Alessandria n. 299/2023 dell’11 aprile2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 maggio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PROCESSOLa [OSCURATO:PERSONA] srl ha impugnato il verbale di accertamento di violazionen. 63269 emesso dalla Polizia municipale di Alessandria il 18 marzo 2022, con ilquale era contestata la violazione dell’art. 142, comma 11, CdS, deducendo ilcontrasto tra la normativa italiana e quella europea, l’uso improprio dei dati delNumero registro generale 11461/2023Numero sezionale 1483/2026Numero di raccolta generale 19147/2026tachigrafo in relazione alla contestazione di eccesso di velocità e la violazioneData pubblicazione 11/06/2026della circolare del Ministero dell’Interno n. 6394 del 2021, oltre all’errataapplicazione dell’art. 142, comma 11, che riguarderebbe solo la responsabilitàdel trasgressore.Era stato rilevato che il conducente di un veicolo autoarticolato di proprietàdella società opponente e obbligato all’uso del limitatore di velocità circolava allavelocità di 96 km/h, superando il limite di taratura di 90 km/h.[OSCURATO:PERSONA] di Pace di Alessandria, nel contraddittorio delle parti, con sentenzan. 341/2022, ha rigettato il ricorso.La società opponente ha proposto appello, che il Tribunale di Alessandria,nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 299/2023, ha accolto.Il Comune di Alessandria ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tremotivi.La società opponente ha resistito con controricorso.MOTIVI DELLA DECISIONE1 Con il primo motivo parte ricorrente lamenta la violazione dell’art. 112c.p.c., l’ultrapetizione o extrapetizione in relazione ai motivi di gravame dellaparte appellante.Il Tribunale di Alessandria avrebbe fondato la sua decisione su un’eccezionenon dedotta dalla controparte in appello e coperta dal giudicato. Avrebbeaffermato che il gravame era accolto “anche se per ragioni differenti da quellespecificamente allegate dall’appellante”. In particolare, non sarebbe mai statacontestata la legittimità delle modalità di rilievo in concreto applicate dalla Poliziamunicipale per contestare l’infrazione dell’art. 142, comma 11, CdS. Inoltre,parte appellante non avrebbe mai messo in discussione la vigenza e applicabilitàdel citato art. 142.2 Con il secondo motivo contesta la violazione degli artt. 2909 c.c., 329 c.p.c.e 346 c.p.c. e la rilevazione d’ufficio della “res iudicata” perché non ripropostain sede di gravame.Il giudice di appello non avrebbe tenuto conto che il motivo concernentel’incompatibilità con il diritto UE della sanzione sarebbe stato esaminato dalNumero registro generale 11461/2023Numero sezionale 1483/2026Numero di raccolta generale 19147/2026giudice di pace, che l’avrebbe rigettato senza che vi fosse stata impugnazioneData pubblicazione 11/06/2026sul punto, con l’effetto che si sarebbe formato un giudicato intangibile.Le censure, che possono essere trattate insieme, stante la strettaconnessione, sono infondate.Innanzitutto, si osserva che la verifica della compatibilità del diritto internocon le disposizioni comunitarie vincolanti deve essere effettuata di ufficio dalgiudice, tenuto all’applicazione di queste ultime, per cui il relativo controllo nonè condizionato, nel giudizio di primo grado, alla proposizione di un’appositaeccezione, né, in quello di impugnazione, alla formulazione di uno specificomotivo, dovendo, altresì, esercitarsi anche in sede di legittimità, ove non sianonecessari nuovi accertamenti in fatto (Cass., Sez. 1, n. 24952 del 10 dicembre2015).Non incorre, comunque, nella violazione dell’art 112 c.p.c. il giudiced’appello che, anche in mancanza di specifica impugnazione, abbia ritenuto, inapplicazione del principio iura novit curia e in difformità dell’opinione espressadal giudice di primo grado, inapplicabile una determinata disposizione di leggealla fattispecie concreta (Cass., Sez. 3, n. 1444 dell’8 marzo 1979).In particolare, il giudice dell’appello non eccede dai propri poteri se riconosceil giusto fondamento della tesi di una delle parti in considerazione di unanormativa diversa rispetto a quella da essa invocata, perché è compito delgiudice individuare ed applicare il diritto vigente, fermo restando che l’eserciziodel potere di qualificazione, proprio del giudice, non può comportare la modificaofficiosa della domanda o l’introduzione nel giudizio d’una eccezione in sensostretto (Cass., Sez. 5, n. 1283 del 21 gennaio 2026). Infatti, in virtù del principioiura novit curia di cui all’art. 113, comma 1, c.p.c., il giudice ha il potere-doveredi assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti ingiudizio, nonché all’azione esercitata in causa, potendo porre a fondamento dellasua decisione disposizioni e principi di diritto diversi da quelli erroneamenterichiamati dalle parti, purché i fatti necessari al perfezionamento della fattispecieritenuta applicabile coincidano con quelli della fattispecie concreta sottoposta alsuo esame. È vietato, invece, in forza del principio di cui all’art. 112 c.p.c., porrea base della decisione fatti che, ancorché rinvenibili all’esito di una ricercaNumero registro generale 11461/2023Numero sezionale 1483/2026Numero di raccolta generale 19147/2026condotta sui documenti prodotti, non siano stati oggetto di puntuale allegazioneData pubblicazione 11/06/2026o contestazione negli scritti difensivi delle parti (Cass., Sez. 3, n. 11103 del 10giugno 2020; Cass., Sez. 3, n. 30607 del 27 novembre 2018).Nella specie, l’opposizione originaria si fondava (cfr. pagina 2 della sentenzaimpugnata), fra le altre cose, proprio sull’uso improprio dei dati del tachigrafo inrelazione alla contestazione di eccesso di velocità e alla circolare del Ministerodell’Interno n. 6394 del 14 ottobre 2021.Pertanto, nessuna domanda, eccezione o fatto nuovo è stato introdottod’ufficio dal giudice di appello.Peraltro, l’appellante aveva allegato, altresì, l’errata interpretazione dellalettera dell’art. 142, comma 11, CdS in relazione all’art. 19 del Regolamento (UE) n.165/2014 e all’art. 179, comma 3, CdS e aveva contestato le modalità e lerisultanze dell’accertamento dell’eccesso di velocità, con la conseguenza che laquestione della conformità della decisione al diritto eurounitario e della rilevanzadel cronotachigrafo erano ancora oggetto del contendere (cfr. pagina 2 dellasentenza di appello e gravame della società opponente, consultabile in ragionedella natura processuale del vizio denunciato).Ne deriva che neppure può affermarsi l’esistenza di un giudicato interno sulpunto.3 Con il terzo motivo parte ricorrente contesta la violazione dell’art. 142,commi 6 e 9, d.lgs. n. 285 del 1992 e prospetta l’assenza di un contrasto con lanormativa UE di cui al Regolamento (UE) n. 165/2014.Sostiene che non sarebbe stato ravvisabile nella normativa unionale inmateria alcun divieto di sanzionare l’accertamento delle violazioni al limite divelocità contemplato dall’art. 142 CdS mediante l’uso dei dati rilevati dalcronotachigrafo.La censura è fondata.Premesso che oggetto del contendere è il superamento, da parte del veicoloautoarticolato in esame, dei limiti di velocità, si evidenzia che l’art. 142 CdSdispone che “Per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità sonoconsiderate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamenteomologate, anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su trattiNumero registro generale 11461/2023Numero sezionale 1483/2026Numero di raccolta generale 19147/2026determinati, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi aiData pubblicazione 11/06/2026percorsi autostradali, come precisato dal regolamento”.La società opponente afferma, in sostanza, la non conformità al diritto UEdell’utilizzabilità delle registrazioni del cronotachigrafo per il fine indicato nell’art.142 CdS.Questa considerazione non trova riscontro né nella lettera e nello spirito dellanormativa unionale né in base alla regolamentazione nazionale.La normativa unionale rilevante è la seguente:A) con riferimento al Regolamento (UE) n. 165/2014 del [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio del 4 febbraio 2014 relativo ai tachigrafi nel settore dei trasportisu strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativoall’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica ilregolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativoall’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore deitrasporti su strada:A1) l’art. 2, lettere a) e c), il quale dispone che:“2. Oltre alle definizioni di cui al paragrafo 1, ai fini del presente regolamentosi intende per:a) «tachigrafo» o «apparecchio di controllo», l’apparecchio destinatoall’installazione nei veicoli stradali per visualizzare, registrare, stampare,archiviare e generare in maniera automatica o semi-automatica i dettagli delmovimento, compresa la velocità, di tali veicoli, in conformità dell’articolo 4,paragrafo 3, e dei dettagli di determinati periodi di attività dei loro conducenti;(…);c) «sensore di movimento», una parte del tachigrafo che fornisce un segnalerappresentativo della velocità del veicolo e/o della distanza percorsa;”.A2) l’art. 4, commi da 3 a 5, per i quali:“3. I tachigrafi digitali registrano i seguenti dati: a) distanza percorsa evelocità del veicolo; b) misurazione del tempo; c) punti di posizione di cuiall’articolo 8, paragrafo 1; d) identità del conducente; e) attività del conducente;Numero registro generale 11461/2023Numero sezionale 1483/2026Numero di raccolta generale 19147/2026Data pubblicazione 11/06/2026f) dati di controllo, di calibratura e di riparazione del tachigrafo, inclusal’identificazione dell’officina; g) anomalie e guasti.4. I tachigrafi analogici registrano almeno i dati di cui al paragrafo 3, letterea), b) ed e).5. L’accesso ai dati memorizzati nel tachigrafo e nella carta tachigraficapossono essere concessi in qualsiasi momento: a) alle autorità di controllocompetenti;”.A3) l’art. 5 per il quale:“I tachigrafi digitali svolgono le seguenti funzioni:— misurazione della velocità e della distanza(…)”.A4) l’art. 41, comma 1, in base al quale:“[OSCURATO:PERSONA] membri stabiliscono, in conformità degli ordinamenti costituzionalinazionali, il regime sanzionatorio applicabile alle violazioni del presenteregolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l’effettivaapplicazione. Tali sanzioni sono effettive, proporzionate, dissuasive e nondiscriminatorie e sono conformi alle categorie di violazioni di cui alla direttiva2006/22/CE”.A5) l’allegato I, parte II, punto 2, per il quale:“II. [OSCURATO:PERSONA] E FUNZIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]’apparecchio deve fornire la registrazione dei seguenti elementi:(…);2) velocità del veicolo;”A6) l’allegato I, parte III, lett. a), punti 1, 1.1, 1.2 e 5, lett. b), punto 2,lett. c), punto 3, e lett. f), punti 1b, 2b e 3b, secondo cui:“[OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA] CONTRO[OSCURATO:PERSONA]umero registro generale 11461/2023Numero sezionale 1483/2026Numero di raccolta generale 19147/2026Data pubblicazione 11/06/2026a) Prescrizioni generali1. Per l’apparecchio di controllo sono prescritti i seguenti dispositivi:1.1. Dispositivi indicatori:— della distanza percorsa (contatore totalizzatore),— della velocità (tachimetro),— del tempo (orologio).1.2. Dispositivi registratori comprendenti:— un registratore della distanza percorsa,— un registratore della velocità,— uno o più registratori del tempo rispondenti alle condizioni fissate allalettera c), punto 4;5. Misurazione della velocità5.1. Il campo di misurazione dell’indicatore della velocità è stabilito dalcertificato di omologazione del modello.5.2. La frequenza propria e il dispositivo di smorzamento del meccanismo dimisurazione devono essere tali che i dispositivi indicatore e registratore dellavelocità possano, nell’ambito del campo di misurazione, seguire le accelerazionifino a 2 m/s2, entro i limiti delle tolleranze ammesse.b) Dispositivi indicatori(…);2. Indicatore della velocità (tachimetro).Numero registro generale 11461/2023Numero sezionale 1483/2026Numero di raccolta generale 19147/2026c) Dispositivi registratoriData pubblicazione 11/06/2026(…);3. Registrazioni della velocità.f) Tolleranze massime (dispositivi indicatori e registratori)1. Al banco di prova del montaggio:(…);b) velocità: 3 km/h in più o in meno rispetto alla velocità reale;2. All’atto del montaggio:(…);b) velocità: 4 km/h in più o in meno rispetto alla velocità reale;3. In uso:(…);b) velocità: 6 km/h in più o in meno rispetto alla velocità reale;B) con riferimento alla direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e delConsiglio del 15 marzo 2006 sulle norme minime per l’applicazione deiregolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi adisposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga ladirettiva 88/599/CEE del Consiglio:B1) il quinto considerando, per il quale:“Le misure previste nella presente direttiva non dovrebbero solo portare adun aumento della sicurezza dei trasporti stradali, ma anche contribuire adun'armonizzazione delle condizioni di lavoro in ambito comunitario e promuoverela parità a livello concorrenziale”.B2) l’art. 9, comma 3, in base al quale:Numero registro generale 11461/2023Numero sezionale 1483/2026Numero di raccolta generale 19147/2026Data pubblicazione 11/06/2026“Un elenco iniziale delle infrazioni ai regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE)n. 3821/85 è riportato nell’allegato III”.B3) l’allegato I, parte A, punti 2 e 3, i quali dispongono che:“Nei controlli su strada occorre verificare, in generale, i seguenti punti:(…);2) per il periodo di cui all’articolo 15, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n.3821/85, gli eventuali superamenti della velocità autorizzata del veicolo, definiticome ogni periodo di durata superiore a un minuto durante il quale la velocitàdel veicolo supera 90 km orari per i veicoli della categoria N3 o 105 km orari peri veicoli della categoria M3 [per categorie N3 e M3 si intendono le categoriedefinite all’allegato II, parte A, della direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Statimembri relative all’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi];3) all’occorrenza, le velocità istantanee del veicolo quali registratedall’apparecchio di controllo durante, al massimo, le ultime ventiquattro ore diuso del veicolo;”.B4) l’allegato III, per il quale:“Conformemente all’articolo 9, paragrafo 3, ai fini della presente direttiva ilseguente elenco non esaustivo definisce gli orientamenti su cosa si debbaintendere per infrazioni:1) superamento dei tempi limite di guida fissati per un giorno, sei giorni odue settimane;2) inosservanza del periodo minimo previsto per il riposo giornaliero osettimanale;3) inosservanza dei periodi minimi di interruzione;4) mancata installazione di un tachigrafo conforme al disposto delregolamento (CEE) n. 3821/85”.Dall’esame delle disposizioni richiamate emerge, anzitutto, che la disciplinaunionale non contempla alcun divieto, né espresso né implicito, di utilizzazioneNumero registro generale 11461/2023Numero sezionale 1483/2026Numero di raccolta generale 19147/2026delle risultanze del cronotachigrafo ai fini dell’accertamento delle violazioni deiData pubblicazione 11/06/2026limiti di velocità, con riferimento a veicoli come quello in esame.Non conduce a un esito differente l’allegato III della direttiva 2006/22/CE,che reca un elenco delle infrazioni rilevanti dichiaratamente esemplificativo enon vincolante.La ratio del regolamento e della direttiva riportati rende evidente che il loroobiettivo è di rafforzare la sicurezza dei trasporti su strada e del lavoro deiconducenti, garantendo loro adeguati riposi.In quest’ottica, l’apparecchio in questione può servire anche a verificare lavelocità tenuta, perché proprio per completare i viaggi programmati nel minoretempo possibile e, quindi, non violare la normativa sui riposi, essi potrebberoinfrangere i limiti di velocità.Da queste considerazioni discende la compatibilità con il diritto UE dell’art.142 CdS.Si tratta, infatti, di un intervento nazionale che, anche indirettamente, puòconsentire di rafforzare la tutela delle finalità del diritto unionale.In quest’ottica, l’art. 142 CdS è una disposizione di diritto interno che èspecificazione dell’art. 13, comma 1, legge n. 689 del 1981, per il quale “Gliorgani addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazioneè prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaropossono, per l’accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumereinformazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privatadimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazionetecnica”.Non può trarsi argomento contrario, come sostenuto, invece, da partecontroricorrente e dal giudice del merito, dall’apertura della procedurad’infrazione n. 2020/4051 disposta dalla Commissione Europea - ex art. 258 delTFUE relativa alla “Non corretta attuazione dell’art. 7, paragrafo 1 delregolamento UE n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada” neiconfronti dell’Italia, in quanto essa, con provvedimento datato 20 dicembre2023, è stata archiviata.Numero registro generale 11461/2023Numero sezionale 1483/2026Numero di raccolta generale 19147/2026Si deve affermare, dunque, che l’art. 142, comma 6, CdS, non contrasta conData pubblicazione 11/06/2026l’art. 41 del Regolamento (UE) n. 165/2014 del [OSCURATO:PERSONA] e delConsiglio del 4 febbraio 2014 relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti sustrada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativoall’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica ilregolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativoall’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore deitrasporti su strada e con l’art. 9, comma 3, e l’allegato III della direttiva2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006 sullenorme minime per l’applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n.3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore deitrasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio.Per giungere a questa conclusione non occorre rimettere una questionepregiudiziale alla CGUE, non sussistendone i presupposti.La sentenza della CGUE 6 ottobre 1982, CILFIT, C-283/81, ha chiarito che igiudici nazionali, le cui decisioni non possono costituire oggetto di ricorsogiurisdizionale di diritto interno, “sono tenuti, qualora una questione di dirittocomunitario si ponga dinanzi ad essi, ad adempiere il loro obbligo di rinvio, salvoche abbiano constatato che la questione non è pertinente, o che la disposizionecomunitaria di cui è causa ha già costituito oggetto di interpretazione da partedella Corte, ovvero che la corretta applicazione del diritto comunitario si imponecon tale evidenza da non lasciar adito a ragionevoli dubbi”. In concreto,decidendo la citata causa, la CGUE ha enunciato le tre circostanze che, ancoraoggi, sollevano il giudice “avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorsogiurisdizionale di diritto interno” da un adempimento altrimenti obbligatorio(punti 12-16 della sentenza).Tali circostanze si possono riassumere come segue:a) l’identità materiale della fattispecie ad altra su cui la CGUE si sia giàespressa;b) la presenza di una giurisprudenza consolidata della Corte stessa sulmedesimo punto di diritto all’esame del giudice nazionale, anche in assenza diidentità materiale della fattispecie (c.d. teoria dell’acte éclairé);Numero registro generale 11461/2023Numero sezionale 1483/2026Numero di raccolta generale 19147/2026Data pubblicazione 11/06/2026c) la mancanza di ogni ragionevole dubbio sull’applicazione delle normerilevanti di diritto dell’Unione (c.d. teoria dell’acte clair).A questa sentenza è seguita la decisione CGUE, Grande Sezione, 6 ottobre2021, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C-561/19, la qualeha affermato i seguenti principi:“L’articolo 267 TFUE deve essere interpretato nel senso che un giudicenazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi ricorso giurisdizionale didiritto interno deve adempiere il proprio obbligo di sottoporre alla Corte unaquestione relativa all’interpretazione del diritto dell’Unione sollevata dinanzi adesso, a meno che constati che tale questione non è rilevante o che la disposizionedi diritto dell’Unione di cui trattasi è già stata oggetto d’interpretazione da partedella Corte o che la corretta interpretazione del diritto dell’Unione s’impone contale evidenza da non lasciare adito a ragionevoli dubbi. La configurabilità disiffatta eventualità deve essere valutata in funzione delle caratteristiche propriedel diritto dell’Unione, delle particolari difficoltà che la sua interpretazionepresenta e del rischio di divergenze giurisprudenziali in seno all’Unione. Talegiudice non può essere esonerato da detto obbligo per il solo motivo che ha giàadito la Corte in via pregiudiziale nell’ambito del medesimo procedimentonazionale. Tuttavia, esso può astenersi dal sottoporre una questionepregiudiziale alla Corte per motivi d’irricevibilità inerenti al procedimento dinanzia detto giudice, fatto salvo il rispetto dei principi di equivalenza e di effettività”.Da quanto sopra, emerge che non sussiste l’obbligo di adire la CGUE,considerati l’estrema chiarezza della normativa unionale in materia e l’esitodescritto della procedura di infrazione.3) Il ricorso è accolto quanto al terzo motivo, respinti il primo e il secondo.La sentenza impugnata è cassata con rinvio al Tribunale di Alessandria, inpersona di altro magistrato, che deciderà la causa nel merito anche in ordine allespese. P.Q.MNumero registro generale 11461/2023Numero sezionale 1483/2026Numero di raccolta generale 19147/2026Data pubblicazione 11/06/2026accoglie il terzo motivo del ricorso e rigetta il primo e il secondo, cassa ladecisone impugnata in relazione all’accolto motivo e rinvia al Tribunale diAlessandria, in persona di altro magistrato, anche per il regolamento delle spesedel giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione II della CorteSuprema di Cassazione, il giorno 28 maggio 2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso