CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 marzo 2023
Cassazione n. 29294/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: TRIBUNALE ALESSANDRIA nei confronti di: TRIBUNALE SAVONAcon il provvedimento del 07/11/2022 del TRIBUNALE di ALESSANDRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA] udito il difnsore [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Il Tribunale di Savona con sentenza emessa in data 21 febbraio 2019, in un più ampio procedimento, ha dichiarato la propria incompetenza in riferimento a quattro condotte di reato contestate - per quanto rileva nella presente sede - a [OSCURATO:PERSONA], indicando quale giudice competente il Tribunale di Alessandria. 2. Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Alessandria con atto del 26 ottobre 2022 ha denunziato conflitto di competenza territoriale. Nell'atto, indirizzato direttamente a questa Corte di Cassazione, si rappresenta che trattandosi di reati commessi in concorso (art.110 cod.pen.) non andrebbe frantumata la competenza a giudicare le condotte di reato ascritte a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] . Si prospettano più soluzioni tese a garantire la trattazione unitaria delle condotte. 3. Ha depositato memoria il difensore di [OSCURATO:PERSONA], in data 28 febbraio 2023, rappresentando la insussistenza del conflitto. 4. Il Procuratore Generale, nella requisitoria scritta, ha parimenti evidenziato la insussistenza del conflitto di competenza. 5. Il denunziato conflitto è insussistente, per le ragioni che seguono. 5.1 L'atto di parte non individua l'esistenza di un conflitto negativo di competenza (ossia di una situazione di fatto in cui due o più giudici ricusano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona) ma si limita a prospettare ragioni per l'insorgenza di un conflitto, che allo stato non può dirsi esistente, mancando la statuizione del Tribunale di Alessandria sulla regiudicanda. Come evidenziato dal Procuratore Generale in tema di conflitto di competenza, sussiste per il giudice l'obbligo dell'immediata trasmissione degli atti alla Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 30, comma secondo cod. proc. pen. soltanto qualora l'atto di parte rappresenti una situazione astrattamente configurabile come corrispondente alla previsione di cui all'art.28 cod. proc. pen. e, cioè, ove vi siano due o più giudici che contemporaneamente prendono o rifiutano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla medesima persona, condizione che non si verifica quando la parte non denunci alcun conflitto ma si limiti a sollecitare il giudice a sollevarlo contestando la competenza di altro organo giudicante (Sez. I n. 4092 del 2013, rv 254189).Nel caso in esame non vi è alcuna presa di posizione da parte del Tribunale di Alessandria, né l'atto di parte (trasmesso in data 7 novembre 2022) può essere ritenuto un rinvio pregiudiziale in tema di competenza (art.24 bis cod.proc.pen.), essendo antecedente alla entrata in vigore (30 dicembre 2022) della disposizione in parola, introdotta dal d.lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022. P.Q.M. Dichiara insussistente il conflitto e ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Alessandria. Così deciso in Roma, in data 8 marzo 2023 Il Consigliere estensore