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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 16 novembre 2023

Cassazione n. 51276/2023

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to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso il decreto del 24/02/2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio con restituzione degli atti al Tribunale di Verona per l'ulteriore corso; [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona ha emesso, in data 24 febbraio 2021, decreto penale di condanna nei confronti del ricorrente in relazione al reato di appropriazione indebita. ir\ ít

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo la nullità del decreto per violazione dell'art. 464 cod.proc.pen..

Specifica che il decreto era stato notificato via PEC al difensore di fiducia del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il 6 aprile 2021.

Il 16 aprile 2021 lo stesso difensore aveva presentato opposizione, con atto notificato in pari data via PEC alla cancelleria del GIP.

Nonostante l'atto di opposizione, il decreto è stato ritenuto esecutivo il 22 aprile 2021, come risulta dal certificato penale allegato al ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.

Dall'esame degli atti - che la Corte ha potuto visionare stante la natura processuale della questione - risulta che nonostante la tempestiva opposizione proposta dal ricorrente avverso il decreto penale di condanna emesso nei suoi confronti, tale statuizione giurisdizionale era divenuta esecutiva, in violazione dell'art. 461, comma 5, cod. proc. pen..

Non essendosi tenuto conto della opposizione del ricorrente, il decreto penale esecutivo deve, pertanto, essere annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Verona per l'ulteriore corso del procedimento previsto dalla legge a seguito dell'opposizione (artt. 461 e segg. cod. proc. pen.).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Verona per l'ulteriore corso.

Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 16.11.2023.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] isab a Rosi 4 spivb#11.' [OSCURATO:PERSONA] I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso il decreto del 24/02/2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio con restituzione degli atti al Tribunale di Verona per l'ulteriore corso; [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona ha emesso, in data 24 febbraio 2021, decreto penale di condanna nei confronti del ricorrente in relazione al reato di appropriazione indebita. ir\ ít 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo la nullità del decreto per violazione dell'art. 464 cod.proc.pen.. Specifica che il decreto era stato notificato via PEC al difensore di fiducia del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il 6 aprile 2021. Il 16 aprile 2021 lo stesso difensore aveva presentato opposizione, con atto notificato in pari data via PEC alla cancelleria del GIP. Nonostante l'atto di opposizione, il decreto è stato ritenuto esecutivo il 22 aprile 2021, come risulta dal certificato penale allegato al ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. Dall'esame degli atti - che la Corte ha potuto visionare stante la natura processuale della questione - risulta che nonostante la tempestiva opposizione proposta dal ricorrente avverso il decreto penale di condanna emesso nei suoi confronti, tale statuizione giurisdizionale era divenuta esecutiva, in violazione dell'art. 461, comma 5, cod. proc. pen.. Non essendosi tenuto conto della opposizione del ricorrente, il decreto penale esecutivo deve, pertanto, essere annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Verona per l'ulteriore corso del procedimento previsto dalla legge a seguito dell'opposizione (artt. 461 e segg. cod. proc. pen.). P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Verona per l'ulteriore corso. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 16.11.2023. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] isab a Rosi 4 spivb#11.' [OSCURATO:PERSONA] I
Decreto Cassazione n. 51276/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris