CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 aprile 2026
Cassazione n. 17818/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOConsiderato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in preambolo, con laquale la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], decidendo su rinvio disposto- limitatamente altrattamento sanzionatorio – con sentenza della Sezione Quinta della Corte di cassazione indata 21 maggio 2025, l’ha condannato alla pena di 600,00 euro di multa per il reato di cuiall’art. 595 cod. pen.;viste le note di trattazione scritta depositate in data 7 aprile;rilevato che tutti i motivi sono inammissibili e, comunque, manifestamente infondati;rilevato in primo luogo che il reato di cui si tratta, come emerge dagli atti e comeconferma il ricorrente, è stato commesso in data antecedente e prossima al 29 marzo 2018(al più il 2 febbraio 2018), sicché il relativo termine di prescrizione non è quello indicato dalricorrente di sette anni e sei mesi,poiché a tale termine dev’essere aggiunto quello ulterioredi un anno e sei mesi dopo ciascuna sentenza di merito per effetto della legge n. 103 del2017, cd. Legge Orlando;richiamato sul punto il principio espresso da Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep.2025, Polichetti, Rv. 288175 – 01, secondo cui la disciplina della sospensione del corso dellaprescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017,n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dallalegge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi (mentre per ireati commessi dall'1 gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134del 2021);rilevato altresì che, in ogni caso, una volta intervenuta la decisione della SezioneQuinta di questa Corte, i termini di prescrizione non potevano più decorrere (si veda Sez. 5,n. 51098 del 19/09/2019, M., Rv. 278050 – 01, secondo cui «L'annullamento con rinviodisposto dalla Corte di cassazione per motivi che non riguardano l'affermazione diresponsabilità dell'imputato determina il passaggio in giudicato della sentenza sul punto econseguentemente comporta che nel successivo giudizio di rinvio non decorronoulteriormente i termini di prescrizione»;ritenuto – quanto al lamentato omesso vaglio dell’eccezione di prescrizione da partedella Corte di appello – che «In tema di ricorso per cassazione, il vizio di motivazione con cuiè denunciata la mancata risposta alle argomentazioni difensive può essere utilmente dedottonel solo caso in cui gli elementi trascurati o disattesi abbiano chiaro carattere di decisività,sicché la loro adeguata valutazione avrebbe dovuto necessariamente portare, salvointervento di ulteriori e diversi elementi di giudizio, a una decisione più favorevole di quellaadottata» (tra molte, Sez. 4, n. 25730 del 01/07/2025, Giulioni, Rv. 288493 – 01; Sez. 6 n.3724 del 25/11/2015, dep. 2016, Perna, Rv. 267723 - 01) e che nel caso in esame ladecisività del motivo è esclusa per le ragioni sin qui espresse;rilevato che, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condannadella ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessiall’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore dellaCassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, ineuro tremila; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]