CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 26201/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
DENTE del TRIB. SORVEGLIANZA diLecceudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto annullarsi conrinvio il provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con il decreto indicato in epigrafe il Presidente del Tribunale disorveglianza di Lecce ha dichiarato inammissibile il reclamo presentato daMassimo Angelini avverso il provvedimento, indata 7 novembre 2025, con ilquale il Magistrato di sorveglianza aveva dichiarato inammissibile l’istanza diammissione alla detenzione domiciliare ai sensi dell’art. 1 l. n. 199 del 2010.A ragione osserva che ai sensi dell'art 58-quater Ord. pen. non sono ancoradecorsi tre anni dalla revoca dell'affidamento ex art 94 d.P.R. n. 309 del 1990disposto dal Tribunale di sorveglianza di Lecce con ordinanza per il 10 aprire2025.2. Ha proposto ricorso il condannato, a mezzo del difensore avvocatoMarcellon Tamburini, chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnatosulla base di quattro motivi.2.1. Con il primo denuncia erronea applicazione dell'art 58-quater Ord. pen.Lamenta che il Tribunale non ha applicato i principi fissati dalla sentenzadella Corte costituzionale numero 187 del 2019 che ha espunto dall'ordinamentoogni automatismo ostativo, stabilendo che il divieto triennale di concessione delladetenzione domiciliare è sempre subordinata alla verifica in concreto dellapericolosità del soggetto.2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt.666 e 678 cod. proc. pen.Ad avviso del ricorrente, il Tribunale ha trasformato una questione di meritoin una causa di inammissibilità comprimendo il controllo giurisdizionaledemandatogli dall’ordinamento.2.3. Con il terzo motivo denuncia per vizio di motivazione in relazione aipresupposti previsti dall’art. 1 l. n. 199 del 2010.Lamenta che il Tribunale di sorveglianza non ha valutato la condotta delricorrente successiva alla revoca dell'affidamento in prova e non ha accertatol'assenza di pericolosità sociale, ritenendo decisivo il dato cronologico.2.4. Con il quarto motivo denuncia violazione dell'art 27 comma 3 Cost.Evidenzia che l'automatismo applicato dal Tribunale si pone il stridentecontrasto con il principio costituzionale della funzione rieducativa della pena.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è fondato sia pure per ragioni diverse da quelle denunciate.1. Osserva il Collegio che il Presidente del Tribunale di sorveglianza nonpoteva, nella materia e in relazione alle questioni esposte, pronunziare decretode plano ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen.,.Tale forma di statuizione dell'inammissibilità dell'istanza de plano ad operadel Presidente del Collegio è espressamente prevista dall'art. 666 cod. proc.pen., comma 2, esclusivamente per le ipotesi in cui "la richiesta apparemanifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge" o costituisce merariproposizione di altra già rigettata, e non è dunque esportabile nel giudiziod'impugnazione, al cui genus è pacificamente riconducibile il gravame costituitodal reclamo al Tribunale di sorveglianza, per il quale vige invece il principio chel'inammissibilità, per le tassative ragioni di cui all'art. 591 cod. proc. pen, comma1, è dichiarata con ordinanza dal "giudice dell'impugnazione": dunque, nel casoin cui questo sia un organo collegiale, dal Collegio (Sez. 1, n. 24433 del29/04/2015, Masalmeh, Rv. 263970; Sez. 1, n. 53017 del 02/12/2014,Borachuk, Rv. 261662).2. Tanto posto deve rilevarsi la nullità del provvedimento impugnato,emesso de plano al di fuori dei casi previsti dall'art. 666, comma 2, cod. proc.pen. e senza l'osservanza delle forme prescritte dall'art. 666, commi 3 e 4, cod.proc. pen., richiamato dall'art. 678, comma 1, cod. proc. pen.Non rileva che tale nullità non sia stata eccepita dal ricorrente.È costante, nella giurisprudenza di legittimità, l'affermazione secondo cui,qualora il giudice dell'esecuzione o della sorveglianza abbia omesso di fissarel'udienza in camera di consiglio ed abbia adottato un, non consentito,provvedimento de plano, si determina una nullità di ordine generale e dicarattere assoluto, rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del procedimento, aisensi degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen., dato che la procedura adottatacomporta l'omesso avviso all'interessato della fissazione dell'udienza,equiparabile alla omessa citazione dell'imputato nel procedimento ordinario, el'assenza del suo difensore in casi in cui ne è obbligatoria la presenza (cfr., tra lealtre, Sez. 1, n. 9818 del 14/02/2014, Imperiale, Rv. 259172; Sez. 1, n. 29505del 11/06/2013, Lahmar, Rv. 256111; Sez. 3, n. 11421 del 29/01/2013,Prediletto, Rv. 254939).3. Per quanto sin qui esposto si impone l'annullamento senza rinvio delprovvedimento impugnato, cui consegue la trasmissione degli atti al Tribunale disorveglianza di Lecce perché decida sul reclamo proposto nell'interesse diMassimo Angelini. P.Q.MAnnulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti alTribunale di sorveglianza di Lecce per la decisione sul reclamo.Così è deciso, 11/06/2026Il Consigliere estensore Il Presidente